
Indice:
2. Quando si configura il reato di peculato?
4. Circostanze
7. Consumazione
8. I rapporti con gli altri reati
1. Che cos'è e come è punito?
Il reato di peculato è un delitto previsto dall'art. 314 del codice penale e punisce Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
La pena prevista per questo reato è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Vediamo nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.
2. Quando si configura il reato di peculato?
Cassazione penale , sez. VI , 03/05/2022 , n. 19424
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell'ufficio che permettano di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, e che, dunque, trova nella funzione o nel servizio l'occasione del suo verificarsi. (Fattispecie relativa ad appropriazione, da parte del cancelliere addetto alla iscrizione a ruolo delle cause civili, dei valori bollati ovvero del denaro versato dagli avvocati ai fini del relativo acquisto, di cui lo stesso conseguiva la disponibilità in virtù di una prassi irregolare, posto che l'apposizione di tali valori sugli atti giudiziari è adempimento che esula dai compiti dell'ufficio).
Cassazione penale , sez. VI , 30/03/2022 , n. 18031
Integra il delitto di peculato - e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, il cui elemento costitutivo è rappresentato dal ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell'ordine del giudice, senza che le stesse siano entrate a far parte del patrimonio dell'agente - la condotta dell'ausiliario del curatore che abbia sottratto i beni della procedura fallimentare dopo averne assunto la funzione di custodia e non li abbia mai riconsegnati nonostante le richieste in tal senso rivoltegli dalla curatela.
Cassazione penale , sez. VI , 30/03/2022 , n. 18031
Integra il delitto di peculato - e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, il cui elemento costitutivo è rappresentato dal ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell'ordine del giudice, senza che le stesse siano entrate a far parte del patrimonio dell'agente - la condotta dell'ausiliario del curatore che abbia sottratto i beni della procedura fallimentare dopo averne assunto la funzione di custodia e non li abbia mai riconsegnati nonostante le richieste in tal senso rivoltegli dalla curatela.
Cassazione penale , sez. VI , 10/03/2022 , n. 23792
Commette il delitto di peculato il medico dipendente di ospedale pubblico che, operante in regime di attività di libero professionista intramuraria (c.d. intramoenia allargata), autorizzata presso il proprio studio privato, esegua le prestazioni sanitarie in uno studio diverso da quello oggetto dell'autorizzazione, omettendo di riversare alla Asl di appartenenza la quota dovuta sugli importi corrisposti dai pazienti, atteso che la disponibilità del denaro viene acquisita in ragione dell'ufficio ricoperto. (In motivazione, la Corte ha escluso la qualificabilità del fatto in termini di truffa aggravata, non potendosi ravvisare alcuna condotta decettiva da parte del professionista, diretta a conseguire la disponibilità di tali importi).
Cassazione penale , sez. VI , 10/03/2022 , n. 12516
In tema di peculato, deve escludersi la perdurante rilevanza penale delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, poste in essere dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, atteso che l'art. 5-quinquies della legge 17 dicembre 2021 n. 215 , di conversione del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 , ha espressamente attribuito valenza retroattiva al comma 1-ter dell' art. 4 d.lg. 14 marzo 2011, n. 23 , il quale ha attribuito la qualifica di responsabile d'imposta in capo a tale operatore turistico - a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo – nonché alla disciplina sanzionatoria amministrativo-tributaria correlata a tale mutata qualifica.
Cassazione penale , sez. VI , 16/02/2022 , n. 10624
Integra il delitto di peculato la condotta dell'amministratore di sostegno che, essendo abilitato ad operare sul libretto di deposito postale intestato alla persona sottoposta ad amministrazione, si appropria delle somme di denaro giacenti sullo stesso (nella specie corrispondenti alla differenza contabile tra i prelievi e le spese documentate) per finalità non autorizzate e comunque estranee agli interessi dell'amministrato.
Cassazione penale , sez. VI , 15/02/2022 , n. 9213
In tema di peculato, deve escludersi che permanga la rilevanza penale delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, poste in essere dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, atteso che l' art. 5-quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 , conv. dalla l. 17 dicembre 2021 n. 215 , ha espressamente attribuito valenza retroattiva, non solo alle modifiche introdotte, in tale data, dall' art. 180 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 , conv. dalla l. 20 luglio 2020, n. 77 - il quale aveva assegnato la qualifica di responsabile d'imposta in capo a tale operatore turistico, a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo - ma anche alla disciplina sanzionatoria amministrativo-tributaria correlata a tale mutata qualifica, in deroga agli ordinari criteri di diritto intertemporale in materia di illeciti amministrativi. Cassazione penale , sez. VI , 12/01/2022 , n. 3683
Integra il delitto di peculato la condotta di omesso versamento alla Regione, da parte dei responsabili della società convenzionata per la gestione del servizio di acquedotto, dei canoni di depurazione e fognatura riscossi dall'utenza, la cui natura di corrispettivo privato - e non di tributo - non esclude che si tratti di somme comunque spettanti ab origine alla Regione in virtù di un vincolo di destinazione originario ai fini di interesse pubblico, ai sensi dell' art. 155 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 . (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca).
Cassazione penale , sez. VI , 07/12/2021 , n. 12492
In tema di peculato, costituisce reato la condotta del gestore di una struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, pur realizzata prima delle modifiche introdotte dell' art. 180 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 , conv. nella l. n. 77 del 20 luglio 2020 , atteso che la novella non ha comportato una abolitio criminis, bensì solo un fenomeno di successione di norme extrapenali, incidenti su elementi normativi della fattispecie relativi alla qualifica soggettiva del gestore. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito della modifica normativa, il gestore è divenuto soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, sicché non può più considerarsi quale agente contabile con obbligo di rendiconto delle somme riscosse per conto dell'ente).