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Peculato: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 314 del codice penale


Il reato di peculato ex art. 314 del codice penale

Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la pubblica amministrazione ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di peculato previsto e punito dall'art. 314 del codice penale.

Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia.

Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.

L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza.

 

In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di peculato previsto dall'art. 314 del codice penale, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.


Art. 318 del codice penale - Peculato

Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi [316-bis, 317-bis, 323-bis].
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita [316-bis, 317-bis, 323-bis].

Procedibilità: d'ufficio

Competenza: Tribunale in composizione collegiale

Arresto: facoltativo (primo comma); non consentito (secondo comma)

Fermo: consentito (primo comma); non consentito (secondo comma)

Custodia cautelare in carcere: consentita (primo comma); non consentita (secondo comma)

 

Indice:

6. Prova del reato di peculato


1. Che cos'è e come è punito il peculato?

Il peculato è un delitto previsto dall'art. 314 del codice penale e punisce Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

La pena prevista per questo reato è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Vediamo nel dettaglio, gli elementi che caratterizzano il reato in esame, analizzando le principali massime della giurisprudenza di legittimità e di merito.


2. Quando si configura il reato di peculato?

Cassazione penale , sez. VI , 03/05/2022 , n. 19424

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante da prassi e consuetudini invalse nell'ufficio che permettano di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, e che, dunque, trova nella funzione o nel servizio l'occasione del suo verificarsi. (Fattispecie relativa ad appropriazione, da parte del cancelliere addetto alla iscrizione a ruolo delle cause civili, dei valori bollati ovvero del denaro versato dagli avvocati ai fini del relativo acquisto, di cui lo stesso conseguiva la disponibilità in virtù di una prassi irregolare, posto che l'apposizione di tali valori sugli atti giudiziari è adempimento che esula dai compiti dell'ufficio).


Cassazione penale , sez. VI , 30/03/2022 , n. 18031

Integra il delitto di peculato - e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, il cui elemento costitutivo è rappresentato dal ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell'ordine del giudice, senza che le stesse siano entrate a far parte del patrimonio dell'agente - la condotta dell'ausiliario del curatore che abbia sottratto i beni della procedura fallimentare dopo averne assunto la funzione di custodia e non li abbia mai riconsegnati nonostante le richieste in tal senso rivoltegli dalla curatela.


Cassazione penale , sez. VI , 30/03/2022 , n. 18031

Integra il delitto di peculato - e non quello di omessa consegna o deposito di cose del fallimento, il cui elemento costitutivo è rappresentato dal ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito dell'ordine del giudice, senza che le stesse siano entrate a far parte del patrimonio dell'agente - la condotta dell'ausiliario del curatore che abbia sottratto i beni della procedura fallimentare dopo averne assunto la funzione di custodia e non li abbia mai riconsegnati nonostante le richieste in tal senso rivoltegli dalla curatela.


Cassazione penale , sez. VI , 10/03/2022 , n. 23792

Commette il delitto di peculato il medico dipendente di ospedale pubblico che, operante in regime di attività di libero professionista intramuraria (c.d. intramoenia allargata), autorizzata presso il proprio studio privato, esegua le prestazioni sanitarie in uno studio diverso da quello oggetto dell'autorizzazione, omettendo di riversare alla Asl di appartenenza la quota dovuta sugli importi corrisposti dai pazienti, atteso che la disponibilità del denaro viene acquisita in ragione dell'ufficio ricoperto. (In motivazione, la Corte ha escluso la qualificabilità del fatto in termini di truffa aggravata, non potendosi ravvisare alcuna condotta decettiva da parte del professionista, diretta a conseguire la disponibilità di tali importi).


Cassazione penale , sez. VI , 10/03/2022 , n. 12516

In tema di peculato, deve escludersi la perdurante rilevanza penale delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, poste in essere dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, atteso che l'art. 5-quinquies della legge 17 dicembre 2021 n. 215 , di conversione del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 , ha espressamente attribuito valenza retroattiva al comma 1-ter dell' art. 4 d.lg. 14 marzo 2011, n. 23 , il quale ha attribuito la qualifica di responsabile d'imposta in capo a tale operatore turistico - a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo – nonché alla disciplina sanzionatoria amministrativo-tributaria correlata a tale mutata qualifica.


Cassazione penale , sez. VI , 16/02/2022 , n. 10624

Integra il delitto di peculato la condotta dell'amministratore di sostegno che, essendo abilitato ad operare sul libretto di deposito postale intestato alla persona sottoposta ad amministrazione, si appropria delle somme di denaro giacenti sullo stesso (nella specie corrispondenti alla differenza contabile tra i prelievi e le spese documentate) per finalità non autorizzate e comunque estranee agli interessi dell'amministrato.

Cassazione penale , sez. VI , 15/02/2022 , n. 9213

In tema di peculato, deve escludersi che permanga la rilevanza penale delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, poste in essere dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, atteso che l' art. 5-quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 , conv. dalla l. 17 dicembre 2021 n. 215 , ha espressamente attribuito valenza retroattiva, non solo alle modifiche introdotte, in tale data, dall' art. 180 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 , conv. dalla l. 20 luglio 2020, n. 77 - il quale aveva assegnato la qualifica di responsabile d'imposta in capo a tale operatore turistico, a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo - ma anche alla disciplina sanzionatoria amministrativo-tributaria correlata a tale mutata qualifica, in deroga agli ordinari criteri di diritto intertemporale in materia di illeciti amministrativi. Cassazione penale , sez. VI , 12/01/2022 , n. 3683

Integra il delitto di peculato la condotta di omesso versamento alla Regione, da parte dei responsabili della società convenzionata per la gestione del servizio di acquedotto, dei canoni di depurazione e fognatura riscossi dall'utenza, la cui natura di corrispettivo privato - e non di tributo - non esclude che si tratti di somme comunque spettanti ab origine alla Regione in virtù di un vincolo di destinazione originario ai fini di interesse pubblico, ai sensi dell' art. 155 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 . (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca).

Cassazione penale , sez. VI , 07/12/2021 , n. 12492

In tema di peculato, costituisce reato la condotta del gestore di una struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, pur realizzata prima delle modifiche introdotte dell' art. 180 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 , conv. nella l. n. 77 del 20 luglio 2020 , atteso che la novella non ha comportato una abolitio criminis, bensì solo un fenomeno di successione di norme extrapenali, incidenti su elementi normativi della fattispecie relativi alla qualifica soggettiva del gestore. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito della modifica normativa, il gestore è divenuto soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio, sicché non può più considerarsi quale agente contabile con obbligo di rendiconto delle somme riscosse per conto dell'ente).

Cassazione penale , sez. VI , 26/11/2021 , n. 3664

In tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, la prova del reato di peculato non può desumersi dalla mera irregolare tenuta della documentazione contabile, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme, pur potendo l'assoluta inadeguatezza giustificativa del supporto contabile acquisire una valenza altamente significativa dell'utilizzo indebito del denaro, per l'impossibilità di collegare lo stesso alle funzioni istituzionali del gruppo.

Cassazione penale , sez. VI , 27/05/2021 , n. 32682

La pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, prevista ex art. 32-bis c.p. , si riferisce esclusivamente alle persone giuridiche di diritto privato e non anche agli enti pubblici non economici, come desumibile dal fatto che la norma individua i poteri oggetto d'interdizione richiamando figure organiche tipiche di enti privati.

Cassazione penale , sez. II , 14/04/2021 , n. 23769

Integra il delitto di peculato per appropriazione la condotta del liquidatore di una società pubblica che, avendo per ragioni d'ufficio la disponibilità del denaro pubblico, si autoliquidi un compenso per l'attività svolta nonostante la precedente rinuncia allo stesso, effettuata con atto versato nella documentazione sociale, anche se non comunicato formalmente all'assemblea dei soci e al collegio sindacale. (In motivazione la Corte ha precisato che l'atto di rinuncia, indipendentemente dalla sua natura civilistica recettizia o meno, priva di causa l'autoliquidazione, non potendosi più ritenere certo e, quindi, liquidabile il diritto al compenso).

Cassazione penale , sez. VI , 25/03/2021 , n. 16794

In tema di peculato, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il titolare di una rivendita di tabacchi abilitato alla riscossione dei pagamenti del servizio di mensa scolastica per conto del Comune, trattandosi di attività che comporta maneggio di denaro pubblico, con i conseguenti obblighi di rendicontazione e poteri certificatori, svolta nell'interesse del soggetto esercente il servizio pubblico di refezione scolastica e costituente una modalità di esplicazione di quest'ultima, attraverso la raccolta dei contributi privati ad essa funzionale.

Cassazione penale , sez. VI , 02/03/2021 , n. 40595

Non integra il delitto di peculato la condotta del consigliere regionale che, senza avere la disponibilità di fondi per il funzionamento del gruppo consiliare, ottenga rimborsi gravanti sul fondo del gruppo di appartenenza per spese non rimborsabili, potendo configurare il reato ex art. 314 c.p. solo la condotta appropriativa di denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità diretta. (Fattispecie relativa a richieste di rimborso di un componente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, la cui normativa attribuisce in esclusiva la gestione dei fondi regionali ai capigruppo).

Cassazione penale , sez. VI , 02/03/2021 , n. 40595

In tema di peculato, grava sulla pubblica accusa l'onere di provare il carattere indebito di spese pubbliche non riferibili ai fini istituzionali dell'ente, di cui sia stato richiesto il rimborso, non potendosi confondere i piani, tra loro distinti, della responsabilità contabile per danno erariale e della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a spese dei gruppi consiliari regionali della Emilia Romagna). Cassazione penale , sez. VI , 18/02/2021 , n. 15945

Integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, nello svolgimento dell'attività libero-professionale consentita dal d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (cosiddetta intra moenia), riceva personalmente dai pazienti le somme dovute per la sua prestazione, anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell'ente, omettendo il successivo versamento all'azienda sanitaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che il medico, sia pur in via di fatto e senza essere a ciò espressamente tenuto, si ingerisce nell'incasso di somme appartenenti, almeno in parte, all'ente pubblico, delle quali ha avuto la disponibilità nello svolgimento del suo ufficio).

Cassazione penale , sez. VI , 02/02/2021 , n. 16786

In tema di peculato, l'appropriazione del denaro, riscosso dal notaio a titolo di imposte e non riversato all'erario, si realizza non già per effetto del mero ritardo nell'adempimento, bensì allorquando si determina la certa interversione del titolo del possesso, che si realizza allorquando il pubblico agente compia un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, condotta che non necessariamente può essere ritenuta insita nella mancata osservanza del termine di adempimento.

Cassazione penale , sez. VI , 19/01/2021 , n. 45084

In tema di peculato, il possesso del bene oggetto di appropriazione presuppone un titolo di legittimazione che rinvenga la propria causa in disposizioni di legge od organizzative, non essendo sufficiente la mera disponibilità di fatto o occasionale, ovvero conseguente a un'espressa violazione delle norme disciplinanti il maneggio di denaro pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna relativa all'appropriazione, da parte di un medico svolgente attività libero-professionale in regime di intramoenia allargata, delle somme versate direttamente dai pazienti come corrispettivo delle prestazioni sanitarie, non essendo stati compiutamente accertati la legittimità di tale prassi e il legame funzionale tra l'attività dell'imputato e la disponibilità di tali somme). Cassazione penale , sez. VI , 19/01/2021 , n. 16783

In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il peculato nella condotta del pubblico agente, responsabile dei procedimenti per l'assegnazione dei contributi erogati dal Comune o dalla Regione per attività di rilevanza sociale, che si appropriava di fondi assegnati a due compiacenti strutture convenzionate, benché la spesa venisse deliberata, da ultimo, dal dirigente comunale, investito del relativo potere).

Cassazione penale , sez. VI , 14/01/2021 , n. 3601

Integra il reato di peculato la condotta del pubblico agente che ritardi il versamento all'ente del danaro riscosso in ragione della funzione svolta oltre il ragionevole limite di tempo derivante dalla complessità delle operazioni di versamento o dalla necessità di attendere anche a doveri di ufficio di diversa natura. (Fattispecie relativa ad un impiegato dell'ufficio anagrafe di un comune che si era appropriato delle somme consegnategli dai privati a titolo di diritti di segreteria sulle carte di identità rilasciate, restituendole parzialmente solo dopo l'avvio di un procedimento amministrativo a suo carico). Cassazione penale , sez. VI , 05/11/2020 , n. 6600

In tema di peculato, riveste la qualità di pubblico ufficiale il direttore di un ufficio postale che si appropri di denaro prelevato direttamente dalla cassa ove confluiscano gli introiti delle operazioni inerenti ai servizi postali, avuto riguardo ai poteri di certificazione dallo stesso esercitati per le consegne o i versamenti di somme di denaro effettuati dagli utenti e per la contabilizzazione dei relativi passaggi o movimenti. (In motivazione, la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di peculato nonostante che il denaro oggetto dell'appropriazione fosse destinato allo sportello bancomat, quale servizio di natura privatistica, essendosi l'appropriazione verificata prima ancora dell'inserimento del denaro nello sportello automatico, mediante la sottrazione dalla cassa dell'ufficio postale).

Cassazione penale , sez. VI , 29/10/2020 , n. 37682

Integra il reato di peculato la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a. che si appropria di ratei pensionistici sottraendoli al legittimo beneficiario, in quanto l'attività di pagamento in questione si colloca nel segmento finale di esplicazione del pubblico servizio di erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali attribuito all'INPS, rispetto al quale Poste Italiane svolge, sulla base di apposita convenzione, funzione ausiliaria di organo pagatore.

Cassazione penale , sez. VI , 13/10/2020 , n. 37674

Non integra il reato di peculato, ma costituisce mero inadempimento contrattuale, la condotta del concessionario di aree di parcheggio che omette di versare al Comune la quota pattuita in relazione alle somme riscosse dai privati a titolo di corrispettivo del servizio prestato, in quanto il denaro non corrisposto all'ente pubblico non appartiene allo stesso ab origine.

Cassazione penale , sez. V , 16/09/2020 , n. 29705

Integra il delitto di peculato la condotta del custode, nominato dalla curatela fallimentare, che si appropri dei beni della società dichiarata fallita a lui affidati per la conservazione. (Fattispecie relativa alla sottrazione di beni mobili custoditi in una struttura alberghiera della società fallita, concessa in subaffitto al custode, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il contestato reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, qualificando il fatto ai sensi dell' art. 314 c.p. ).

Cassazione penale , sez. VI , 15/01/2020 , n. 18485

Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata ex art. 61, comma 1, n. 9 ,c.p. , la condotta del cancelliere che, addetto alle procedure di recupero di sanzioni pecuniarie e delle spese di giustizia, si appropri dei relativi importi, i quali entrano nella disponibilità giuridica del medesimo dal momento in cui diviene definitivo il provvedimento giurisdizionale costituente il titolo esecutivo, sulla cui base vanno attivate le procedure di riscossione ex artt. 211 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , laddove gli artifici che successivamente egli ponga in essere per dare una parvenza di regolarità formale al proprio agire risultano funzionali a mascherare l'interversione e non invece all'acquisizione del possesso.

Cassazione penale , sez. VI , 02/10/2019 , n. 51582

Integra il delitto di peculato la condotta del raccoglitore di scommesse ippiche che ometta il versamento delle somme riscosse alla SNAI s.p.a., concessionaria dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per l'esercizio di tali giochi, in quanto il denaro incassato dall'agente, che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, è di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione.


3. Elemento psicologico del reato di peculato

Cassazione penale , sez. II , 14/04/2021 , n. 23769

In tema di peculato, la natura generica del dolo del delitto comporta che, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio, a nulla rilevando i motivi che lo hanno indotto a quel comportamento, in quanto concernenti il momento antecedente del movente a delinquere.


4. Circostanze del reato di peculato

Cassazione penale , sez. VI , 09/11/2018 , n. 8295

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall' art. 323-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all' art. 62, comma primo, n. 4 c.p. , ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Fattispecie in cui la Corte, in tema di corruzione e accesso abusivo a un sistema informatico, ha ritenuto esente da censure la decisione con cui era stata negata tale attenuante per l'oggettiva gravità del danno recato all'immagine della pubblica amministrazione e alla segretezza delle indagini della polizia giudiziaria).


5. Peculato d'uso

Cassazione penale , sez. VI , 23/05/2019 , n. 30178

In tema di peculato d'uso, la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni altra caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. (Nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non riconoscere l'attenuante in relazione a due condotte di uso dell'autovettura di servizio, con cui l'imputato era stato visto nei pressi di un night club a notte fonda, e di uso abusivo del telefono di servizio, da cui egli aveva effettuato oltre tremila telefonate per fini privati, tenuto conto della ripetitività delle condotte e del loro disvalore anche dal punto di vista soggettivo).

Cassazione penale , sez. VI , 21/05/2019 , n. 26330

L'utilizzo dell'auto di servizio per fini privati integra il reato di peculato e non quello di peculato d'uso, in quanto tale condotta è vietata in assoluto, dovendosi presumere l'esclusiva destinazione del bene a uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale si era affermata la configurabilità del reato di peculato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva ripetutamente utilizzato l'autovettura di rappresentanza e il relativo autista per recarsi in Roma e attendere ai suoi impegni di deputato nonché, in un'occasione, per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino con la propria coniuge durante il viaggio di nozze).

Cassazione penale , sez. VI , 26/04/2019 , n. 39102

Integra il reato di peculato d'uso l'utilizzo temporaneo dell'autovettura di servizio per il trasferimento non autorizzato dall'abitazione all'ufficio, cui faccia seguito l'immediata restituzione della stessa, ancorché la condotta sia ripetuta nel tempo, nel qual caso si configura una pluralità di reati ex art. 314, comma 2, c.p. , eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione, ma non anche un'interversione del possesso tale da determinare la mutata qualificazione giuridica del fatto in peculato ex art. 314, comma 1, c.p. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il consumo del carburante e dell'olio, come pure l'usura del veicolo, correlati all'uso, non rilevano autonomamente ai fini della qualificazione giuridica, ma concorrono a determinare l'entità del danno patrimoniale cagionato dal reato all'ente proprietario del veicolo).

Cassazione penale , sez. III , 27/09/2018 , n. 57517

Ai fini della configurabilità del reato di peculato, l'uso dell'auto di servizio per fini privati è, in via generale, vietato dovendosi presumere la sua esclusiva destinazione ad uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego, la cui esistenza ed il cui contenuto devono essere specificamente provati. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione impugnata che aveva ritenuto la configurabilità del reato di cui all' art. 314 c.p. in riferimento alla condotta del sindaco che aveva utilizzato l'autovettura di rappresentanza ed il relativo autista per raggiungere il posto di lavoro presso la ASL e per trasmettere documenti al medesimo ufficio, in assenza di produzione di provvedimenti comunali autorizzativi di uso del mezzo per fini privati).

Cassazione penale , sez. VI , 15/12/2017 , n. 5206

Integra il delitto di peculato d'uso la condotta dell'appartenente ad una forza di polizia che utilizzi l'auto di servizio per incontrarsi con una prostituta dalla quale ottenere, abusando della qualità, prestazioni sessuali gratuite. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'uso dell'autovettura di servizio, pur non producendo una significativa lesione patrimoniale per la pubblica amministrazione, ha pregiudicato l'ordinaria attività funzionale della stessa).


6. Prova del reato di peculato

Cassazione penale , sez. VI , 15/11/2019 , n. 11001

In tema di peculato, la prova del reato non può desumersi sulla base della mera omessa o insufficiente rendicontazione delle spese di rappresentanza sostenute da un consigliere regionale, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'assoluta mancanza di allegazioni o l'inosservanza di uno specifico obbligo di giustificazione documentale della spesa, tanto più se destinato a proiettarsi su un connesso rendiconto, può costituire elemento indiziario dell'avvenuta interversione del danaro pubblico). Cassazione penale , sez. VI , 18/11/2019 , n. 16765

In tema di peculato mediante appropriazione di fondi assegnati ai gruppi consiliari, la prova dell'appropriazione può essere desunta anche da elementi indiziari lì dove, a fronte di documentazione giustificativa generica e di per sé non indicante il tipo di attività cui la spesa inerisce, emergano profili da cui desumere l'estraneità della spesa all'esercizio della funzione, quali l'accertata presenza del pubblico ufficiale in luoghi diversi da quelli indicati sul documento contabile, l'allegazione di una molteplicità di scontrini che, per frequenza e sistematicità, rivelano spese non collegate ad iniziative del gruppo; l'effettuazione di spese in luoghi e giorni incompatibili con lo svolgimento di attività istituzionale, l'effettuazione di prelievi, dal fondo assegnato al gruppo, anticipati e temporalmente distanti rispetto alla data della documentazione presentata per il rimborso.

Cassazione penale , sez. VI , 15/11/2019 , n. 11001

In tema di peculato, rientrano tra le spese di rappresentanza dei consiglieri regionali soltanto quelle destinate a soddisfare un'esigenza funzionale del gruppo consiliare, strumentale all'operatività del consiglio, e non un bisogno individuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che devono ricondursi al rilievo esterno dell'istituzione anche le eventuali offerte di ristorazioni, a condizione che siano collegate all'attività politica dei singoli consiglieri).

Cassazione penale , sez. VI , 13/11/2019 , n. 2226

In tema di peculato commesso mediante l'indebito utilizzo di carte di credito assegnate al pubblico ufficiale per spese di rappresentanza, le spese ontologicamente incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente integrano di per sé una distrazione punibile, mentre le spese di natura ambivalente, astrattamente compatibili sia con dette finalità, sia con il soddisfacimento di un interesse esclusivamente personale dell'agente, integrano il reato solo ove la pubblica accusa dimostri che le stesse siano state effettuate non già in correlazione con eventi di promozione dell'ente, bensì per il soddisfacimento di un interesse meramente privatistico.


7. Consumazione del reato di peculato

Cassazione penale , sez. VI , 30/09/2020 , n. 36496

In tema di peculato, il reato si perfeziona nel momento in cui le risorse fuoriescano materialmente dalle casse dell'ente pubblico, entrando nella disponibilità dell'agente, e non allorquando, ancor prima, sia emanato l'ordine di erogare le somme, dal momento che la pubblica amministrazione conserva il potere di disporre del denaro fino al momento della materiale riscossione.

Cassazione penale , sez. VI , 18/11/2019 , n. 16765

Il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo della res o del danaro, sicché resta irrilevante la successiva restituzione da parte dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato in relazione ad indebiti prelievi effettuati dal fondo per il funzionamento dei gruppi consiliari regionali, il cui importo era stato restituito a seguito dell'avvio delle indagini penali e dopo essere rimasto custodito per molti mesi, senza alcun valido motivo, in luogo privato).

Cassazione penale , sez. VI , 06/06/2019 , n. 31920

Il delitto di peculato per omesso versamento, da parte dal concessionario del servizio di ricevitoria del lotto, delle giocate riscosse per conto dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato si consuma allo spirare del termine indicato nella intimazione che l'amministrazione è tenuta ad inviare, realizzandosi in tale momento la certa interversione del titolo del possesso. (In motivazione, la Corte ha precisato che detto delitto di peculato si pone in rapporto di progressione criminosa con il diverso reato, conseguentemente assorbito, di cui all' art. 8 della legge 19 aprile 1990, n. 85 , che si configura nel caso di iniziale ritardo del versamento oltre il termine di giovedì della settimana successiva a quella della raccolta delle giocate).


8. I rapporti con gli altri reati

Cassazione penale , sez. II , 22/12/2020 , n. 16519

Integra il reato di riciclaggio la condotta di colui che, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, contribuisca alla realizzazione del delitto di autoriciclaggio da parte dell'autore del delitto-presupposto, in quanto il reato di cui all' art. 648-ter.1 c.p. è configurabile solo nei confronti dell'intraneus. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo la commissione, da parte di un terzo, del delitto di peculato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita, secondo le norme dell'Unione europea, concorreva con il predetto ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa di tale merce che, dopo la sostituzione dei contrassegni identificativi, veniva reimmessa nei circuiti commerciali).

Cassazione penale , sez. VI , 05/11/2020 , n. 14402

È configurabile il concorso formale tra il reato di peculato e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto essi si differenziano tra loro per il soggetto attivo, per l'interesse tutelato, per le modalità di aggressione del bene giuridico, per il momento della consumazione e per la condizione di punibilità, prevista solo in relazione al reato fallimentare.

Cassazione penale , sez. VI , 28/10/2020 , n. 36317

In tema di omesso versamento da parte del gestore di struttura ricettiva dell'imposta di soggiorno, permane la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere antecedentemente alle modifiche introdotte dell' art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34 , convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020 , atteso che la novella non ha comportato una parziale abolitio criminis, essendosi limitata a far venir meno in concreto la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza che ciò abbia inciso sulla struttura del delitto di cui all' art. 314 c.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che il gestore, a seguito della novella, non riveste più la qualifica di incaricato o, quanto meno, di custode del denaro pubblico incassato per conto del Comune, bensì quello di soggetto obbligato solidalmente al versamento dell'imposta).

Cassazione penale , sez. VI , 27/10/2020 , n. 36523

Integra il reato di peculato la condotta del dipendente di una delegazione ACI deputato alla riscossione delle tasse automobilistiche che si appropri delle somme di cui abbia la disponibilità per ragione di tale ufficio, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio per la funzione pubblica svolta.

Cassazione penale , sez. VI , 01/10/2020 , n. 37074

Integra il delitto di abuso di ufficio e non quello di peculato la condotta del pubblico ufficiale che si avvalga arbitrariamente, per finalità esclusivamente private, delle prestazioni lavorative dei dipendenti di un ente pubblico, atteso che le energie umane, non essendo cose mobili, non sono suscettibili di appropriazione.

Cassazione penale , sez. VI , 23/09/2020 , n. 27910

L'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente, mentre integra il più grave reato di peculato nel caso in cui l'atto di destinazione sia compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione di mera copertura formale, per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la condanna per peculato del presidente di un'azienda pubblica, rilevando che l'accertata violazione della normativa per la scelta della ditta appaltatrice e la mancata osservanza delle norme di contabilità, in assenza della prova della non corrispondenza dell'importo erogato al valore delle opere realizzate, avrebbero potuto integrare al più il reato di abuso di ufficio).

Cassazione penale , sez. VI , 11/07/2019 , n. 13559 Integra il reato di truffa ai danni dello Stato, aggravato dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, e non quello di peculato, la condotta del pubblico agente che, non avendo la disponibilità materiale o giuridica del denaro, ne ottenga l'indebita erogazione esclusivamente per effetto degli artifici o raggiri posti in essere ai danni del soggetto cui compete l'adozione dell'atto dispositivo. (Fattispecie in cui è stata qualificata quale truffa aggravata la condotta del pubblico dipendente che, essendo esclusivamente incaricato di predisporre le buste paga, induceva in errore il funzionario deputato al servizio di tesoreria, indicando fraudolentemente due distinti conti correnti ed in tal modo conseguendo l'erogazione di un doppio accredito stipendiale). Cassazione penale , sez. VI , 11/07/2018 , n. 49990

Integra il reato di peculato e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la condotta del consigliere regionale che utilizza, per finalità estranee all'esercizio del mandato, fondi pubblici assegnati al proprio gruppo consiliare, dal momento che il predetto, avendo la giuridica disponibilità di tali fondi, senza necessità di compiere alcuna attività per conseguirla, se ne appropria illecitamente con il mero ordine di spesa. (Fattispecie relativa all'erogazione di contributi ai gruppi consiliari della Regione Lombardia sulla base della legge regionale n. 17 del 7 maggio 1992 , che prevede la presentazione, da parte dei consiglieri, di documentazione giustificativa della spesa già sostenuta e riserva ai presidenti dei gruppi consiliari la sola rendicontazione annuale). Cassazione penale , sez. VI , 20/06/2018 , n. 46799

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell' art. 61, n. 9, c.p. , va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un'impiegata dell'ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti) .

 

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