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Nullità del giudizio d’appello se l’imputato è assente per impedimento e l’istanza di rinvio non viene esaminata (Cass. pen. n. 20086/25)

Nullità del giudizio d’appello se l’imputato è assente per impedimento e l’istanza di rinvio non viene esaminata


Premessa

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un imputato per traffico aggravato di stupefacenti, rilevando una nullità processuale. La Corte d’appello aveva celebrato il giudizio in assenza dell’imputato, senza esaminare un’istanza di rinvio fondata su legittimo impedimento documentato. La decisione riafferma che l’omesso esame di tale richiesta configura una nullità generale a regime intermedio, insanabile in assenza di specifiche condizioni.


1. Il fatto

Fe.Si. era stato condannato in abbreviato a 8 anni di reclusione e 40.000 euro di multa per detenzione a fini di spaccio di oltre 30 kg di cocaina (artt. 73, co. 1 e 80, co. 2, d.P.R. 309/1990). La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna, ritenendo insussistenti i presupposti per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante e per una riduzione della pena.


2. Il ricorso

Due i motivi di doglianza:

  • Violazione del diritto di difesa e delle garanzie del contraddittorio, per avere la Corte celebrato l’udienza in assenza dell’imputato, nonostante un’istanza di rinvio fondata su impedimento per motivi di salute.

  • Vizio motivazionale nel bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante e nella dosimetria della pena.


3. La decisione della Corte

3.1 Omesso esame dell’istanza di rinvio: nullità insanabile

Esaminando gli atti, la Corte ha accertato che:

  • Il giudizio si era celebrato in camera di consiglio con partecipazione delle parti, ai sensi della disciplina transitoria ex art. 23-bis, D.L. 137/2020.

  • Il difensore aveva trasmesso, via PEC, un’istanza di differimento dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato, corredata da certificazione medica.

La Corte d’appello non aveva esaminato l’istanza, dichiarando semplicemente l’imputato assente e procedendo oltre.

Il difensore di fiducia era assente all’udienza e non aveva documentato alcun impedimento; il difensore d’ufficio presente non risultava informato dell’istanza.

Secondo la giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 40322/2019, Piccolo), lo svolgimento del giudizio in simili condizioni integra una nullità generale a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) che, in difetto delle condizioni per la sanatoria, può essere dedotta con ricorso per cassazione.

La Corte ha inoltre escluso di poter valutare nel merito la fondatezza dell’impedimento: tale apprezzamento spetta al giudice di merito, non a quello di legittimità.


3.2 Secondo motivo assorbito

Essendo il vizio processuale decisivo, la Corte ha ritenuto assorbita la censura relativa al trattamento sanzionatorio.


4. Principio di diritto

È affetta da nullità generale a regime intermedio, non sanabile in assenza di presupposti, la celebrazione dell’udienza d’appello in assenza dell’imputato quando sia stata previamente formulata un’istanza di rinvio per legittimo impedimento documentato e il giudice non ne abbia disposto l’esame.


5. Osservazioni

La sentenza si inserisce nella linea interpretativa che tutela il diritto dell’imputato a presenziare al proprio processo, anche nei riti camerali post-riforma Cartabia. L’obbligo di esaminare tempestivamente ogni istanza di differimento, specialmente se motivata da impedimenti personali documentati, resta un presidio essenziale di legalità processuale. L’omissione di tale adempimento, come in questo caso, travolge l’intero giudizio.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. IV, 16/05/2025, (ud. 16/05/2025, dep. 29/05/2025), n.20086

RITENUTO IN FATTO


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il l/02/2024 dal GUP presso il Tribunale di Termini Imerese, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale Fe.Si. era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, in relazione al reato previsto dagli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, D.P.R. 9/10/1990, n.309, concretizzato per avere detenuto sostanza stupefacente pari a kg 30,080 di cocaina, dalla quale erano ricavabili 172.280,45 dosi medie singole.


La Corte territoriale ha previamente dato atto degli elementi posti alla base della sentenza di primo grado; ovvero, della comunicazione di notizia di reato del 14/09/2022, dante atto del rinvenimento, a bordo di un'autovettura e nella disponibilità dell'imputato, della suddetta sostanza stupefacente (contenuta in un borsone e confezionata in 29 involucri), nonché degli accertamenti compiuti sui dispositivi telefonici in suo possesso e dai quali era stato accertato che il prevenuto era nella piena conoscenza dell'attività illecita, avendo concordato il trasporto della sostanza medesima con altri soggetti.


La Corte ha quindi rigettato l'unitario motivo di appello proposto dall'imputato e con il quale era stato chiesto di procedere a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante e alla rideterminazione della pena inflitta; ciò avendo riguardo alla considerevole quantità di sostanza illecita e alla scelta criminosa di procedere al delitto avvalendosi della "copertura" dei propri familiari (trasportati a bordo del suddetto mezzo), di cui due in età minore, nonché all'utilizzo di diverse utenze telefoniche, anche straniere, al fine di perfezionare l'attività criminosa; ritenendo, quindi, di confermare il giudizio di equivalenza tra contestata aggravante e attenuanti generiche, nonché adeguata la pena irrogata in relazione ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.


2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione Fe.Si., tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.


Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., 127, comma 4 e 5, 420-ter, comma 1, 598-bis, comma 3, 599, 602, comma 1 e 605, cod. proc. pen. nonché agli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, T.U. stup.


Ha dedotto che, a seguito del decreto di citazione nel giudizio di appello e della conseguente istanza difensiva di trattazione orale, il presidente del Collegio aveva disposto la celebrazione del procedimento in camera di consiglio con la partecipazione delle parti; che, con istanza presentata il 18/11/2024, la difesa aveva richiesto il differimento dell'udienza stante l'impedimento a presenziare dell'imputato, conseguente a motivi di salute; che, all'udienza del 19/11/2024, la Corte si era però limitata a dichiarare l'imputato assente procedendo alla celebrazione del giudizio.


Ha quindi dedotto che la Corte territoriale aveva violato il disposto degli artt. 127, comma 4 e 599, comma 2, cod. proc. pen. - stante l'inequivoca volontà dell'imputato di presenziare personalmente - discendendone la nullità del giudizio di appello e della conseguente decisione.


Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in relazione agli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, T.U. stup.


Ha dedotto la carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di bilanciamento con le già riconosciute attenuanti generiche e in punto di dosimetria della pena; attesi gli elementi ricavabili dalla positiva condotta processuale dell'imputato e dall'intrapreso percorso di risocializzazione, che avrebbero dovuto condurre a un giudizio di prevalenza delle suddette attenuanti e al contenimento della sanzione edittale.


3. Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.


La difesa del ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha chiesto di rimettere gli atti alle Sezioni Unite in considerazione della pendenza, di fronte alle stesse, della questione attinente al regime di impugnazione avverso l'ordinanza di rigetto della proposta di concordato.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è infondato.


2. Va pregiudizialmente ritenuta priva di fondamento la richiesta presentata in sede di memoria illustrativa e con la quale la difesa del ricorrente ha chiesto di sospendere in giudizio ovvero di rimettere lo stesso alle Sezioni Unite, atteso che queste sono state investite della questione - allo stato, pendente - inerente alla possibilità di proporre o meno ricorso per cassazione, unitamente alla sentenza definitoria del giudizio, avverso l'ordinanza di rigetto della proposta di concordato.


Difatti, la relativa questione non è suscettibile di assumere rilievo nel presente giudizio, atteso che - nel caso in esame - la proposta di concordato non si è comunque perfezionata per effetto del diniego opposto dal Procuratore generale, avverso il quale non è proponibile ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 7751 del 12/11/2021, dep. 2022, Viviani, Rv. 282867); rilevando comunque come l'odierno ricorrente non abbia proposto alcuna tempestiva censura sul punto in sede di originario ricorso per cassazione.


3. Il primo motivo di ricorso è fondato.


Atteso il tenore della censura va ricordato che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, in senso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525).


Ciò posto, sulla base dell'esame degli atti, risulta che, a seguito del decreto del 05/07/2024, con il quale la Corte territoriale (accogliendo la relativa richiesta) aveva disposto la trattazione del procedimento in camera di consiglio con la partecipazione delle parti (a seguito di richiesta presentata dal difensore in conformità con il disposto dell'art. 23-bis, comma 4, D.L. 28 ottobre 2020, n.137, da considerarsi applicabile ratione temporis attesa la disciplina transitoria contenuta nell'art. 94, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2022 nel testo da ultimo modificato dall'art.11, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215), la difesa dell'imputato - mediante messaggio di posta elettronica certificata del 18/11/2024 - aveva chiesto il differimento dell'udienza stante un legittimo impedimento a comparire, comprovato dall'allegato certificato medico; risultando, altresì, che, all'udienza del 19/11/2024, la Corte territoriale si era limitata a dichiarare l'imputato assente, senza prendere in esame l'istanza suddetta e procedendo quindi alla definizione del giudizio.


4. Dalla lettura del relativo verbale, risulta che il difensore di fiducia dell'imputato era assente a tale udienza (senza avere, da parte propria, addotto alcun legittimo impedimento a comparire) e che il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza sollevare alcuna questione in punto di sussistenza del legittimo impedimento, ha unicamente insistito nella richiesta di concordato già precedentemente presentata nonché nell'accoglimento dei motivi di appello.


Va quindi rilevato che lo svolgimento di attività processuale svolta in assenza dell'imputato non comparso per legittimo impedimento è affetta da nullità generale a regime intermedio, la cui deducibilità resta preclusa, ai sensi del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen., per il fatto che il difensore, presente in udienza, nulla abbia eccepito in merito (cfr. Sez. 2, n. 40322 del 31/05/2019, Piccolo, Rv. 277926).


Peraltro, la relativa sanatoria non può ritenersi perfezionata quando il giudice abbia deciso di dare ulteriore corso al processo in assenza del difensore di fiducia - pure se, come in questo caso, non risultante impedito a comparire - e in presenza del solo difensore di ufficio il quale, dalla lettura del verbale, non risulta essere stato posto a conoscenza della precedente istanza di rinvio e quindi messo nella condizione di poter sollevare la relativa questione; conseguendone che, in riferimento all'art. 180 cod. proc. pen., deve ritenersi tempestiva la proposizione della relativa questione operata in sede di ricorso per cassazione.


D'altra parte, in relazione alle argomentazioni spese dal Procuratore generale, deve escludersi che questa Corte sia nelle condizioni di poter valutare (pure alla luce dei poteri conferiti qualora sia dedotto un error in procedendo, sulla base dei predetti principi) l'effettiva sussistenza di un impedimento a comparire in capo all'imputato.


Dovendosi infatti ricordare che l'apprezzamento del contenuto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento è compito del giudice del merito, e si risolve in una valutazione discrezionale che può implicare aspetti di opportunità oltre che di mera legittimità (Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, Gaudio, Rv. 245127, in motivazione).


4. Il secondo motivo di ricorso è pertanto assorbito.


Di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti dalla Corte di appello di Palermo, sezione diversa.


Così deciso in Roma, il 16 maggio 2025.


Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2025.

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