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Omesso versamento ritenute: serve la prova del rilascio delle certificazioni (Cass. Pen. n. 11565/2023)

Omesso versamento ritenute

Con la sentenza n. 11565/2023, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’art. 10-bis del D.lgs. n. 74/2000, ribadendo un principio ormai consolidato: la sola presentazione del modello 770 non prova il rilascio delle certificazioni ai sostituiti.

In assenza di tale elemento, il fatto integra illecito amministrativo, ma non reato penale.

La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 175/2022.


Il fatto

La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 21 aprile 2022, aveva rideterminato la pena inflitta a D. per il reato di omesso versamento delle ritenute certificate, ai sensi dell’art. 10-bis D.lgs. 74/2000, nella misura di 4 mesi di reclusione, applicando le attenuanti generiche.

L’imputato ricorreva per cassazione, lamentando l’omessa motivazione circa l’esistenza delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, essenziali per la configurabilità del reato.


La decisione della Corte

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • il reato di cui all’art. 10-bis, nella sua formulazione originaria e anche dopo la modifica del 2015, richiede la prova dell’effettivo rilascio delle certificazioni ai lavoratori;

  • la presentazione del modello 770 non è di per sé sufficiente a dimostrare il rilascio: si tratta infatti di documenti con funzione e disciplina autonoma;

  • la prova del rilascio deve consistere in un atto di materiale consegna al sostituito (o ad alcuni di essi) o nella dimostrazione di un’effettiva esternazione del documento;

  • la Corte costituzionale, con sent. n. 175/2022, ha chiarito che solo il mancato versamento di ritenute certificate può integrare l’illecito penale; diversamente, si ricade nell’ambito dell’illecito tributario amministrativo.

Nel caso in esame, la Corte d’appello aveva omesso di motivare sul punto decisivo del rilascio dei certificati, ritenendo erroneamente sufficiente la trasmissione della dichiarazione.


Il principio di diritto

Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di ritenute di cui all’art. 10-bis D.lgs. 74/2000, non è sufficiente la sola presentazione del modello 770: è necessaria la prova del rilascio effettivo delle certificazioni ai sostituiti, quale elemento costitutivo della fattispecie penale.

L’assenza di tale prova implica la qualificazione del fatto come illecito amministrativo.

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