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Omicidio colposo: Il conducente nell'effettuare il sorpasso di monopattini o ciclomotori deve usare particolari cautele per assicurare una distanza laterale di sicurezza

In tema di circolazione stradale, il conducente di un autoveicolo, nell'effettuare il sorpasso di velocipedi o ciclomotori, è tenuto a usare particolari cautele al fine di assicurare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto della probabilità di oscillazioni e deviazioni da parte del guidatore del veicolo a due ruote.

Cassazione penale , sez. IV , 11/11/2021 , n. 18738

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 6 ottobre 2016, con cui M.L. (n. il (OMISSIS)) era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, coi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, in relazione al reato di cui all'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 3 e art. 41 c.p., perché, in cooperazione con Marino Enrico (non appellante), per colpa generica e in violazione del Codice della Strada, cagionava la morte di M.L. (n. il (OMISSIS)); in particolare, M.L. (n. il (OMISSIS)), alla guida di motociclo Honda, con passeggero M.L. (n. il (OMISSIS)), lungo la via Stazione diretto verso la periferia, all'altezza del civico 140, nel sorpassare la bicicletta Holland Crown condotta dal Ma., che a sua volta stava deviando a sinistra superando le predette autovetture, attingeva con la ruota anteriore del motociclo la ruota anteriore della bicicletta sicché, per effetto della collisione avvenuta nella corsia di pertinenza la bici rovinava al suolo, mentre il motociclo dopo vari movimenti zigzaganti ed oscillanti collideva con la Lancia Y di Mondatore Ilenia (originaria coimputata assolta dalla Corte di appello) irregolarmente parcheggiata sulla sinistra della strada contro cui urtava altresì violentemente col volto M.L., che decedeva a causa del violento impatto; il M. in violazione dell'art. 140 C.d.S., comma 1, art. 141 C.d.S., commi 1 e 2, art. 142 C.d.S., comma 1 e art. 146 C.d.S., comma 1, ed in particolare per aver effettuato una manovra di sorpasso vietata e tenuto una velocità superiore ai limiti imposti - in (OMISSIS).


1.1. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del M., a titolo di imprudenza ed imperizia per violazione degli artt. 141 e 148 C.d.S..


Il M., infatti, aveva ben evidente il tratto di strada che gli si parava davanti, con la presenza da una parte e dall'altra della carreggiata di auto in sosta, che inevitabilmente restringevano il tratto libero per la circolazione della stessa carreggiata. Egli aveva davanti a sé anche la bicicletta che stava marciando lungo la sua stessa direttrice di marcia, che, quindi, avrebbe potuto effettuare comunque una manovra di spostamento a sinistra per superare le auto in sosta sulla sua stessa corsia.


Pertanto, il M. avrebbe dovuto adottare una particolare attenzione e diligenza essendo caratterizzato il tratto di strada dalla presenza di numerosi ostacoli fissi e mobili. La circolazione della bicicletta, veicolo notoriamente soggetto ad oscillazioni e deviazioni a causa del suo instabile equilibrio e della contemporanea presenza di auto in sosta, a destra e a sinistra della carreggiata, in pieno centro abitato, con edifici posti a destra e a sinistra e con la presenza di un supermercato con potenziale afflusso di clienti, rendevano imprudente l'effettuazione della manovra di sorpasso che poteva e doveva essere evitata, aldilà dell'imprudente ed imperita manovra di inversione che il Ma. avviava proprio nell'immediatezza del sorpasso.


1.2. La Corte territoriale ha rilevato che, fatta salva l'imprudente condotta del Ma., ciclista che lo precedeva, qualora il M.-imputato avesse adottato una più prudente condotta di guida, il sinistro non si sarebbe verificato.


L'imputato, in una strada in pieno centro abitato, sicuramente trafficata e con vetture in sosta sui due lati della carreggiata, procedeva ad una velocità certamente superiore a quella consona (quand'anche si volesse dubitare del calcolo del consulente del P.M. che l'aveva individuata in 55-56 km/h, appariva comunque in concreto eccessiva anche quella tra i 48,1 e i 49,6 km/h indicata dal consulente della difesa) e tale da indurlo a porre in essere una - obiettivamente imprudente - manovra di sorpasso della bicicletta che lo precedeva, aldilà dell'improvviso ma non imprevedibile (perché rientrante nelle ordinarie patologie della circolazione) spostamento a sinistra del velocipede.


2. M.L. (n. il (OMISSIS)), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 41 e 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 3.


Si deduce che la Corte di appello, nel confermare apoditticamente le valutazioni del Giudice di primo grado, ha trattato il tema della responsabilità del M. in due soli punti, affermando che l'evento non si sarebbe verificato se egli avesse adottato una condotta più prudente e che procedeva ad una velocità superiore a quella consona (km/h 55-56) e, comunque, eccessiva anche se dovesse essere ritenuta quella individuata dal c.t. della difesa (km/h 48,1-49,6).


Il Tribunale, peraltro, contraddittoriamente evidenziava che il Ma. si era spostato in modo eccessivo in direzione del motociclo, tanto da definire tale manovra come una vera e propria inversione di marcia, compiendo una deviazione rapida proprio nel momento del sopraggiungere dell'altro veicolo.


Il M. aveva rispettato le prescrizioni di cui all'art. 148 C.d.S., avendo proceduto in condizioni di visibilità della strada, con spazio di carreggiata sufficiente ad eseguire il sorpasso, mentre il Ma. non aveva segnalato l'intento di compiere un'analoga manovra, in violazione del comma 4 di tale disposizione.


L'elemento soggettivo del reato in esame richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia anche evitabile dall'agente, non potendo essere ascritto all'autore un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato.


La presunta imprudenza del M. è stata desunta dal compimento della mera manovra lecita di sorpasso e dall'avvenuta collisione. L'analisi della sentenza impugnata prescindeva dalla verifica della causalità della colpa, non essendo stato dimostrato che un comportamento diligente e collaborativo da parte del M. avrebbe evitato l'evento antigiuridico o avrebbe avuto significative probabilità di scongiurarlo.


La Corte di merito ha erroneamente configurato la responsabilità dell'imputato in ragione della stessa collisione e, cioè, dal verificarsi dell'evento.


Non è stato analizzato se l'evento cagionato avesse rappresentato la concretizzazione del rischio che la regola mirava a prevenire, difettando l'evitabilità qualora l'evento si sarebbe verificato anche nel caso di comportamento del soggetto nel rispetto delle norme cautelari. Il nesso eziologico, infatti, va escluso qualora una condotta appropriata (ovvero un comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento.


Nella sentenza impugnata si è dato atto che il Ma. aveva udito il suono della moto ed il suo sopraggiungere, avendo quindi percepito come la stessa si trovasse nelle immediate vicinanze e procedesse con andatura uniforme, per nulla sintomatica anche dell'eventuale instabilità di traiettoria del Ma., che induceva il M. ad effettuare un sorpasso in sicurezza.


Nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto di oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato. Se riscontra una situazione di potenziale pericolo quale conseguenza dell'operazione di sorpasso, deve desistere dal portarlo a compimento.


Il Ma. aveva posto in essere una condotta abnorme, non osservando le regole di comune prudenza; l'evento doveva ascriversi ad un fattore eccezionale idoneo ad interrompere il nesso causale.


Non ricorreva, peraltro, un'ipotesi di cooperazione nel delitto colposo, mancando la reciproca consapevolezza di contribuire all'azione o all'omissione altrui.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.


2. Con l'unico motivo di ricorso M.L. (n. il (OMISSIS)) si duole dell'omesso accertamento dell'elemento soggettivo del reato.


Va premesso che, secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato e della minore stabilità del veicolo a due ruote e della rilevante conseguente probabilità di ondeggiamenti e deviazione da parte del ciclista (Sez. 4, n. 23079 del 30/01/2017, Scenini, Rv. 270198; Sez. 4, n. 15211 del 12/10/1990, Dal Bosco, Rv. 185805).


Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il mezzo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli altri utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo l'incolumità degli utenti della strada.


Perché la manovra di sorpasso possa dirsi corretta, è necessario che chi la pone in essere abbia a disposizione, fra l'altro, visibilità idonea e spazio sufficiente, dovendosi intendere, quanto alla prima delle surriferite condizioni, che non sussistano ostacoli sulla direttrice di marcia per un tratto tale che consenta di effettuare la manovra di sorpasso in condizioni di sicurezza e cioè in modo che il conducente che sorpassa non debba trovare impedimenti al normale compimento della manovra (conformemente, in vicenda avvenuta sotto la vigenza del Codice della Strada abrogato, Sez. 4, n. 16404 del 16/10/1990, Del Monte, Rv. 185999)


A tale proposito, questa Corte ha affermato che lo spazio libero sufficiente, previsto dall'art. 148 C.d.S. in tema di sorpasso, deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche nel senso di un'adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da sorpassare. Pertanto, qualora manchi o sia insufficiente un tale spazio per qualsiasi motivo, e quindi anche nel caso che il veicolo da sorpassare circoli fuori mano invadendo una parte della corsia sinistra della carreggiata, il conducente che si accinge al sorpasso deve desistere da tale manovra, finché non sia possibile effettuarla senza pericolo. Infatti, poiché, il sorpasso postula condizioni di assoluta sicurezza, il conducente non può esimersi dall'obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che il sorpasso medesimo è malagevole e pericoloso (Sez. 4, n. 23079 del 2017 cit.; Sez. 4, 01/10/1987, Magliano, Rv. 177903).


Pertanto, ogni qualvolta il conducente riscontri una situazione di potenziale pericolo quale conseguenza della operazione di sorpasso, deve desistere dal portarlo a compimento (Sez. 4, n. 23079 del 2017 cit.; Sez. 4, n. 10583 del 20/09/1988, Mic-cinelli, Rv. 179576).


Il conducente di un veicolo, nell'accingersi ad un sorpasso - che costituisce manovra pericolosa e complessa - non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza nessun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione (Sez. 3 civ., n. 31009 del 30/11/2018, Rv. 651866 - in fattispecie in cui, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell'esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata dall'art. 148 C.d.S., comma 3, che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato; tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il conducente di quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto delle possibili oscillazioni e deviazioni, dovute a circostanze accidentali, del veicolo sorpassato che si caratterizza per un equilibrio particolarmente instabile; Sez. 3 civ., n. 5505 del 29/02/2008, Rv. 601864 - nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, nell'applicare l'art. 106 del previgente C.d.S., aveva ritenuto che il conducente, ai fini della valutazione dello spazio sufficiente per l'effettuazione della manovra di sorpasso, dovesse tenere conto anche di una eventuale apertura di uno sportello dell'autovettura da sorpassare).


3. Tanto premesso sui principi operanti in materia, la Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha dato atto della sussistenza di evidenti profili di colpa in capo all'imputato, conducente di un motociclo Honda, che si pongono in intimo collegamento con la caduta di M.L. (n. il (OMISSIS)).


In base agli elementi probatori riportati nella sentenza impugnata, l'imputato operava il sorpasso della bicicletta, alla sua sinistra, mentre questa a sua volta stava deviando a sinistra, per superare alcune auto in sosta, colpendola e causandone l'impatto contro un'auto in sosta.


La Corte territoriale, mediante valutazione correttamente effettuata ex ante, ha individuato specifici indici di pericolosità derivanti dallo stato dei luoghi, quali: a) il rilevante affollamento in strada; b) la presenza di una bicicletta, di ostacoli sulla carreggiata e di veicoli ai lati. Si è evidenziato, pertanto, che, alla luce dei prevedibili spostamenti di direzione e sbandamenti di una bicicletta, il M.-imputato avrebbe dovuto procedere a velocità inferiore ed evitare il sorpasso o eseguirlo con una condotta maggiormente accorta.


Nella sentenza impugnata, pertanto, si è fatto buon governo del principio generale, secondo cui nell'ipotesi della violazione di una norma cautelare cosiddetta "elastica" - che indica, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti - è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dell'agente (Sez. 4, n. 26239 del 19/03/2013, Gharby, Rv. 255695). L'individuazione della regola cautelare non scritta violata non ha costituito il frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata ex post ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, bensì è derivata da un processo ricognitivo che ha individuato i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile ex ante, con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza (Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, dep. 2017, Di Pietro, Rv. 269254).


Il principio di colpevolezza, infatti, presuppone la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio) e della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526).


Ai sensi dell'art. 148 C.d.S., comma 3, peraltro, il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente, tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio.


Nel caso in specie, il M. non si conformava a tali regole in quanto avrebbe dovuto effettuare il sorpasso mantenendo un'adeguata distanza dal velocipede e, in caso di necessità, anche desistere da tale manovra ed attendere di effettuarla in un tratto stradale dove operare in piena sicurezza.


3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.


Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.


Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2022

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