Ai fini dell'operatività della clausola di equivalenza di cui all' art. 40, comma 2, c.p. , non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che disponga dei mezzi necessari a sollecitare gli interventi strumentali all'impedimento dell'evento dannoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la corresponsabilità per il delitto di omicidio colposo dell'amministratore di una società proprietaria di un rimorchio, parcheggiato da un dipendente in sosta vietata e contro il quale aveva impattato un veicolo per l'imprudente condotta di guida del suo conducente, sul rilievo che il primo non avesse ordinato la rimozione del mezzo, benché consapevole della doverosità di tale condotta).
Cassazione penale , sez. IV , 10/02/2023 , n. 13033
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 gennaio 2022, la Corte di appello di Salerno, ha confermato la sentenza pronunciata il 28 giugno 2017 dal Tribunale di Vallo della Lucania con la quale G.V. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 41 c.p. e art. 589 c.p., commi 1, 2 e 3 in danno di T.M. e R.E.. La Corte di appello ha confermato le statuizioni civili e penali della sentenza di primo grado, con la quale G. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi nove di reclusione e al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili: R.F., C.M., R.M. (costituiti in proprio) G.E., T.V., T.T., T.F., T.S. (costituiti in proprio e in qualità di eredi di T.A.). Nel farlo, la Corte territoriale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania per quanto di competenza in relazione alla posizione di G.F., a carico del quale ha ritenuto fossero emersi indizi del reato di cui agli artt. 113,589 c.p..
2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi alle 00:45 del (Omissis) nel tratto della strada provinciale (Omissis) che attraversa (Omissis). Nell'incidente persero la vita T.M. (di anni (Omissis)) e R.E. (di anni (Omissis)) che si trovavano seduti sul sedile posteriore della Lancia Lybra targata (Omissis) condotta dal diciottenne G.G., neopatentato (nei cui confronti si è proceduto separatamente). Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, l'auto condotta da G. imboccò un breve rettilineo, discendente per quella direzione di marcia, al termine del quale la strada (che ha due sole corsie, una per ogni senso di marcia) volge verso destra e passa davanti al cimitero del paese. All'inizio del rettilineo, il conducente accelerò per sorpassare l'auto che lo precedeva (condotta da un amico), ma - a causa della velocità eccessiva, della inesperienza e del cattivo stato di manutenzione degli pneumatici posteriori - dopo il sorpasso, non riuscì a rientrare sulla propria corsia e perse il controllo dell'auto che deviò verso sinistra e, dopo un iniziale testacoda, andò ad urtare con la parte posteriore, prima contro un muretto a secco posto sul margine sinistro della strada; poi contro il semirimorchio targato (Omissis) sotto al quale si incastrò terminando la propria corsa. Tenendo conto della direzione di marcia dell'auto (proveniente da (Omissis) e diretta verso la frazione (Omissis)) il rimorchio era parcheggiato sul margine sinistro della strada (dunque nella carreggiata opposta a quella che G. avrebbe dovuto percorrere), all'inizio della curva, a cavallo tra la banchina laterale e la carreggiata, nella quale sporgeva per circa 70/80 cm (pag. 11 della sentenza impugnata). Secondo l'ipotesi accusatoria il decesso di T. e R., che conseguì alle gravi lesioni riportate nell'incidente, sarebbe stato causato, con condotte colpose indipendenti, dall'imprudente condotta di guida di G.G. e dal comportamento colposo di G.V. cui è stato contestato, quale proprietario del semirimorchio, di avere parcheggiato "o comunque tenuto parcheggiato" il veicolo sul ciglio della strada in violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 140, comma 1, art. 157, comma 2, e art. 158, commi 1 e 2.
3. Il difensore di fiducia dell'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello articolando due motivi.
3.1 Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per mancata correlazione tra accusa e sentenza. La difesa osserva che G.V. è stato chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo sull'assunto che, quale titolare della società di autotrasporti proprietaria del semirimorchio, egli lo avesse parcheggiato sul luogo dell'incidente e di questa condotta, delineata in forma commissiva, egli è stato ritenuto responsabile dal giudice di primo grado. Rileva che i giudici di secondo grado hanno svolto attività istruttoria integrativa e hanno accertato essere conforme al vero ciò che G.V. aveva sostenuto, vale a dire che non era stato lui, ma il figlio G.F. (socio della "Tra.Mo.Ter di G.V. & c. s.n.c."), a parcheggiare il semirimorchio, cosa che l'imputato non avrebbe neppure potuto fare, non essendo titolare della patente di guida di categoria E), necessaria per poter condurre un autoarticolato come quello di cui si tratta. La difesa lamenta che, pur avendo compiuto tale accertamento, i giudici di secondo grado abbiano comunque affermato la penale responsabilità di G.V. per colpa consistita nel "tenere parcheggiato il rimorchio" nella posizione indicata. Sottolinea che, così operando, la Corte territoriale ha ancorato l'affermazione della penale responsabilità a una condotta omissiva. G., infatti, è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo "per aver consentito e non aver impedito all'utilizzatore del mezzo - in maniera consapevole (...) - la sosta del semirimorchio" in condizioni tali da ingenerare la situazione di pericolo (pag. 9 della sentenza impugnata). Secondo il ricorrente, nel ritenere una responsabilità per omissione in luogo di una responsabilità per azione, la Corte territoriale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato di cui all'art. 521 c.p.p. e determinato una grave lesione del diritto di difesa.
3.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta responsabilità per violazione dell'art. 589 c.p..
La difesa si duole, in primo luogo, che la Corte territoriale, avendo affermato una responsabilità per omissione, abbia individuato la fonte dell'obbligo giuridico di impedire l'evento gravante su G.V. sulla disposizione di cui all'art. 2051 c.c. Osserva che questa disposizione si applica a chi abbia la custodia della cosa; non al proprietario - quindi - ma a chi abbia un potere di vigilanza e controllo sulla stessa e un tale potere non può essere concretamente attribuito a G.V. solo perché egli era socio amministratore della "Tra.Mo.Ter. s.n.c." risultata proprietaria del rimorchio all'esito della integrazione istruttoria disposta dalla Corte di appello.
La difesa sostiene, inoltre - e tale motivo, se fondato, sarebbe assorbente che la Corte territoriale non avrebbe verificato se il comportamento alternativo lecito sarebbe stato idoneo a scongiurare l'evento e neppure se il rischio concretizzatosi fosse quello che la norma ipoteticamente violata mirava ad evitare. Sottolinea che, secondo quanto riferito dai periti nominati nel giudizio di appello, se l'auto avesse mantenuto la velocità di 50 km/h prescritta in quel tratto di strada e G. ne avesse perso il controllo, dopo l'urto col muretto a secco, che non provocò danni rilevanti, l'auto non avrebbe impattato contro il semirimorchio o lo avrebbe fatto comunque a velocità ridotta sicché le conseguenze lesive dell'incidente sarebbero state assai meno gravi. Ricorda che il nesso causale deve essere escluso quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta antigiuridica (nel caso di specie la sosta vietata) non fosse stata tenuta. Secondo la difesa, inoltre, il divieto di parcheggiare veicoli sulle banchine non mira ad evitare impatti tra i veicoli in marcia e i veicoli in sosta che siano resi possibili da una condotta di guida così gravemente imprudente come quella che G. pose in essere.
4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte' chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto, con revoca conseguente delle statuizioni civili. Secondo il Procuratore generale il secondo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui contesta che l'art. 2051 c.c. faccia sorgere in capo al proprietario una posizione di garanzia per violazione delle norme in materia di circolazione stradale realizzata dal conducente.
5. Con memoria in data 25 gennaio 2023 il difensore delle parti civili - R.F., C.M., R.M. (costituiti in proprio) G.E., T.V., T.T., T.F., T.S. (costituiti in proprio e in qualità di eredi di T.A.) - ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
P.Q.M.