top of page

L'integrale pagamento del debito tributario può incidere sulla particolare tenuità del fatto nel reato di dichiarazione infedele (Cass. Pen. n. 4145/2024)

1. Premessa

La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. III, n. 4145 del 2025 (ud. 4 dicembre 2024, dep. 31 gennaio 2025) affronta il tema della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) con riferimento a una fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. 74/2000.

Il punto nodale della pronuncia è la rilevanza attribuita dal giudice penale al pagamento integrale del debito tributario ai fini della valutazione della tenuità dell'offesa.


2. Il fatto

La Corte di appello di Bologna aveva rideterminato la pena inflitta a Gu.Ma. per il reato di dichiarazione infedele, confermando la responsabilità ma escludendo la particolare tenuità del fatto, sulla base dell'entità della somma evasa.

L'imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, il mancato esame delle comunicazioni difensive e l'omessa considerazione del pagamento integrale del debito tributario.


3. La decisione

La Suprema Corte rigetta la prima doglianza (omessa valutazione della documentazione difensiva), ritenendola infondata: la scrittura privata esaminata risultava inequivocabile nel dissimulare una cessione onerosa sotto forma di donazione, motivata da finalità esclusivamente fiscali.

Viceversa, accoglie la seconda censura, rilevando che la Corte di merito ha erroneamente escluso la tenuità del fatto limitandosi a valorizzare la consistenza dell'importo evaso, senza considerare la condotta successiva al reato, e in particolare il pagamento, anche rateale, del debito tributario.

La Cassazione afferma che, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 150/2022, il giudice è tenuto a valutare il comportamento successivo all'illecito anche per reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella, essendo tale condotta rilevante nella valutazione dell'offesa e dell'intensità dell'elemento soggettivo (Sez. 1, n. 30515/2023; Sez. 4, n. 14073/2024).

Inoltre, viene richiamata la recente modifica dell'art. 13 D.Lgs. 74/2000, che al comma 3-ter prevede espressamente criteri di valutazione a favore della tenuità del fatto tra cui: l'avvenuto pagamento, anche rateale, del debito; lo scostamento rispetto alla soglia di punibilità; la situazione di crisi d'impresa.

Tuttavia, rilevata la maturata prescrizione del reato (commesso il 27 settembre 2013), la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata.


4. Il principio di diritto

La sentenza afferma un principio ormai consolidato in giurisprudenza: anche nei reati tributari, il pagamento integrale o parziale del debito può incidere nella valutazione della particolare tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis c.p., specie dopo la riforma del 2022 e l'introduzione del comma 3-ter all'art. 13 D.Lgs. 74/2000.

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento favorevole alla valorizzazione del comportamento collaborativo del contribuente, in linea con la ratio deflattiva del sistema penale tributario post riforma.


5. Conclusioni

La Cassazione ribadisce l'importanza, anche sotto il profilo penalistico, del ravvedimento operoso e della volontà di regolarizzare la posizione fiscale, conferendo al pagamento del debito tributario un ruolo centrale nella valutazione della particolare tenuità del fatto. Si tratta di una conferma della progressiva integrazione tra sistema sanzionatorio penale e tributario, in coerenza con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena.


Fonte:

Cass. pen., sez. III, 4 dicembre 2024 (dep. 31 gennaio 2025), n. 4145.


Normativa di riferimento:

Art. 4 D.Lgs. 74/2000

Art. 131-bis c.p.

Art. 13 D.Lgs. 74/2000, comma 3-ter (introdotto dal D.Lgs. 87/2024)

D.Lgs. 150/2022


Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

IMG_3365_edited_edited.png
bottom of page