Proroga del 41-bis e motivazione non apparente: confermata la legittimità del provvedimento (Cass. Pen. n. 12227/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 30 mar
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Con la sentenza n. 12227/2025, la Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis Ord. Pen. nei confronti di L., già condannato all’ergastolo per delitti di stampo mafioso.
La decisione ribadisce che la motivazione del provvedimento di proroga può fondarsi anche su elementi non sopravvenuti, purché indicativi della perdurante pericolosità del soggetto e della vitalità del contesto criminale di riferimento.
Il fatto
L., condannato all’ergastolo per associazione mafiosa, omicidio volontario, turbativa d’asta e violazione della normativa sulle armi, aveva proposto reclamo contro il decreto ministeriale del 18 ottobre 2023 che disponeva la proroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo, confermando la legittimità della proroga.
Avverso tale decisione L. proponeva ricorso per cassazione, lamentando carenza di motivazione e l’assenza di attualità nei collegamenti mafiosi.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente richiamato e applicato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di proroga del 41-bis.
La motivazione non può dirsi apparente, essendo stata fondata su:
La posizione direttiva di Licata nel sodalizio mafioso Cosa nostra (famiglia di Grotte nel mandamento di Canicattì);
La perdurante operatività del mandamento mafioso;
La mancanza di segnali di resipiscenza in carcere;
La commissione di ben 40 infrazioni disciplinari nel corso della detenzione;
La disponibilità di beni di provenienza illecita accertata in sede di prevenzione.
La difesa ha proposto argomentazioni meramente rivalutative e non idonee a scardinare il quadro motivazionale del provvedimento impugnato.
Il principio di diritto
La proroga del regime ex art. 41-bis Ord. Pen. può fondarsi su elementi non sopravvenuti, purché ancora attuali e significativi della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con il sodalizio mafioso.
La motivazione non è apparente se tiene conto della posizione apicale del detenuto, della vitalità del contesto criminale di riferimento e della mancanza di elementi di dissociazione o ravvedimento.