È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.
Competenza | Tribunale in composizione monocratica |
Prescrizione | 6 anni (7 anni e 6 mesi in caso di rinvio a giudizio o altro atto interruttivo) |
Consumazione del reato | Termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo |
Misure cautelari personali | Non consentite |
Arresto in flagranza | Non previsto |
Intercettazioni | Non consentite |
Il reato di omesso versamento dell’IVA, previsto dall’art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo giurisprudenziale.
L’evoluzione normativa e l’intervento costante della giurisprudenza di legittimità e merito hanno affinato i contorni della fattispecie, toccando temi rilevanti quali l’elemento soggettivo, la prova della crisi di liquidità, i limiti alla punibilità nei casi di forza maggiore, nonché le conseguenze patrimoniali in sede cautelare e definitiva.
Di seguito riportiamo le principali sentenze in materia, articolando l’analisi secondo un indice tematico.
Indice:
Omesso versamento IVA: la qualifica di legale rappresentante di società si acquisisce con l atto di conferimento della nomina
Cassazione penale , sez. III , 07/03/2023 , n. 13319
Ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato in relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA, la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina e non con l'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese ai sensi dell' art. 2383, comma 4, c.c. , che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva.
Omesso versamento IVA: in tema di compensazione in tutto o in parte delle eccedenze di credito
Cassazione penale sez. III, 14/03/2023, n.24225
In tema di IVA, qualora una società si avvalga della facoltà di compensare in tutto o in parte le proprie eccedenze di credito con somme che avrebbero dovuto essere versate da un ente o una società che la controlla o da altre società ad essa collegate, le garanzie a tal fine richieste dal D.M. n. 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3, sono volte ad assicurare il recupero di quanto dovuto all'Erario, ove successivamente al rimborso ne sia accertata la mancanza dei presupposti giustificativi: esse, pertanto, devono essere prestate in sede di presentazione della dichiarazione annuale della società il cui credito è stato estinto per compensazione, occorrendo altrimenti versare all'Ufficio finanziario, entro il termine di presentazione della dichiarazione, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate.
Omesso versamento IVA: prevede una condotta mista, con una componente commissiva ed una omissiva
Cassazione penale sez. III, 16/06/2023, n.33430
Il delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto prevede una condotta mista; vi è una componente commissiva, costituita dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte del soggetto obbligato, con un saldo debitorio superiore ad Euro 250.000,00, e una componente omissiva costituita dal mancato versamento dell'IVA autoliquidata dal contribuente-imputato.
Omesso versamento IVA: sul limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili
Cassazione civile sez. trib., 01/12/2022, n.35385
In tema di IVA, l'art. 34 della l. n. 388 del 2000, sancendo un limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per i soggetti intestatari di conto fiscale, ha inteso introdurre per ogni periodo d'imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del "favor rei", di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve tener conto dell' innalzamento del limite d'importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto.
Omesso versamento IVA: sui criteri per la ricostruzione dell'imposta evasa Cassazione penale sez. III, 12/10/2022, n.5577
Ai fini della ricostruzione dell'imposta evasa ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 1, lett. f), è necessario attingere alle regole stabilite dalla normativa fiscale ma con le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale, per cui i costi concorrono sì alla determinazione dell'imponibile purché ne sussista la certezza o anche solo il ragionevole dubbio circa la loro esistenza.
Omesso versamento IVA: sul limite massimo annuale di compensazione tra crediti Iva e debiti relativi ad altre imposte
Cassazione civile sez. trib., 01/12/2022, n.35385
L'innalzamento del limite per la compensazione dei crediti IVA determina una riduzione della condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione ex del d.lg. n. 471 del 1997,art. 13 che risulta pertanto circoscritta all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del favor rei , di cui al d.lg. n. 472 del 1997 art. 3
Omesso versamento IVA: in tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento Cassazione civile sez. trib., 10/06/2022, n.18707
In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all'acquirente ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R n. 633 del 1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l'amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell'omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale.
Omesso versamento IVA: è di natura omissiva e istantanea
Cassazione penale sez. III, 04/03/2021, n.33412
Il dolo del reato in questione è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato.
Il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, è di natura omissiva e istantanea. Ne consegue che, ai fini della sua perfezione, sono necessarie e sufficienti la coscienza e la volontà dell'azione che devono sussistere nel momento esatto in cui matura il tempo (lungo) dell'obbligazione tributaria, non un attimo prima, non un attimo dopo.
Omesso versamento IVA: l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente
Cassazione penale , sez. III , 21/04/2021 , n. 31367
Ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all' art. 10-ter d.lg. n. 74 del 2000 , l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, come indicata nel rigo VL38, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili, potendo il giudice prescindere da tale importo solo se esso non sia giustificato dall'esame formale della stessa dichiarazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, in caso di falsità, desunta da accertamenti sostanziali, delle voci attive e passive indicate nella dichiarazione, ivi compresi versamenti periodici in realtà non effettuati, possono configurarsi i più gravi reati di cui agli artt. 2, 3, e 4 d.lg. n. 74 del 2000 ).
Omesso versamento IVA: sussiste nell'ipotesi in cui il versamento non venga fatto nel termine dell'anticipo dell'anno successivo
Tribunale Salerno sez. I, 28/10/2021, n.3127
La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo": e cioè - in forza dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)" - entro il 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
Omesso versamento IVA: ne risponde l'imprenditore che incassa le somme ma non le accantona usandole per autofinanziamento
Cassazione penale sez. III, 24/06/2021, n.30677
Quando risulti che l'i.v.a. sia stata effettivamente incassata e le relative somme non siano state accantonate ma impiegate per autofinanziamento, per altri scopi imprenditoriali, oltre ad essere provato il dolo, l'autore dell'omesso versamento si pone volontariamente nelle condizioni di non uniformarsi alla legge, con la conseguenza che non è invocabile la forza maggiore.
Omesso versamento IVA: ne risponde l'amministratore nominato al momento della scadenza del termine ultimo per versare l imposta
Cassazione penale sez. III, 23/11/2020, n.1729
Nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all'omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa e ciò sul rilievo dell'assenza di compimento del previo controllo di natura prettamente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali che comporta la responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale.
Omesso versamento IVA: non è richiesta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione fiscale del contribuente
Cassazione penale , sez. III , 10/09/2020 , n. 28489
Per la configurabilità del reato previsto dall' art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , non si richiede l'acquisizione al fascicolo processuale della dichiarazione fiscale del contribuente o di alcuna prova legale, essendo sufficiente che il giudice raggiunga la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'omissione, per una somma eccedente la soglia di punibilità, abbia ad oggetto l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale regolarmente presentata, dandone conto con motivazione immune da vizi logici o giuridici. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto provata l'avvenuta presentazione della dichiarazione IVA in ragione della denuncia presentata dall'Agenzia delle entrate, originata dalla valutazione, da parte del funzionario accertatore, della dichiarazione fiscale contenente la specifica indicazione dell'imposta da versare).
Omesso versamento IVA: sull'interesse ad impugnare per ottenere assoluzione con formula piena
Cassazione penale , sez. III , 22/07/2020 , n. 27007
In tema di reati tributari, nel caso di assoluzione dal reato di omesso versamento dell'IVA previsto dall' art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 , in ragione del mancato raggiungimento della soglia di punibilità, con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, non sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza al fine di ottenere l'assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste, atteso che, ai sensi dell' art. 652 cod. proc. pen. , la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non pregiudica comunque il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento della violazione in relazione all'imposta dovuta e non versata in misura inferiore alla soglia di punibilità, in quanto integrante un fatto diverso da quello giudicato in sede penale.
Omesso versamento IVA: in tema di variazione dell'imponibile in senso favorevole al contribuente
Cassazione penale sez. III, 24/09/2019, n.6506
In tema di IVA, ai fini della variazione dell'imponibile in senso favorevole al contribuente, devono ricorrere i seguenti presupposti:
a) la realizzazione di un'operazione imponibile, per la quale sia stata emessa fattura; b) il sopravvenire di una causa di scioglimento del contratto;
c) la sussistenza di un titolo idoneo a realizzare gli effetti risolutori del precedente contratto; d) l'identità delle parti dell'accordo risolutorio e del negozio oggetto di risoluzione consensuale; e) il regolare adempimento degli obblighi di registrazione previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972; f) un lasso di tempo infrannuale, entro il quale deve verificarsi la vicenda risolutiva, qualora essa trovi titolo in un accordo di mutuo dissenso.
Omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare l'inattendibilità della compilazione del quadro VL
Cassazione penale , sez. III , 29/11/2019 , n. 8784
In tema di reato di omesso versamento dell'i.v.a., nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dichiarata e non versata sia indicata dal contribuente con la compilazione del quadro VL, spetta a questi dare dimostrazione dell'inattendibilità, per errore o per altra causa, della dichiarazione a fini i.v.a., senza che ciò costituisca un'inversione dell'onere della prova.
Omesso versamento IVA: in tema di IVA all'importazione
Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, n.33118
In tema di IVA all'importazione, la sanzione applicabile all'importatore, che si avvale del sistema di sospensione dell'IVA senza immettere la merce importata nel deposito fiscale e che regolarizza, in via successiva, il relativo versamento nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile con le forme dell'autofatturazione, deve essere individuata alla stregua non già dell'art. l'art. 6, comma 9-bis del medesimo d.lgs., previsto per le violazioni meramente formali, non arrecanti alcun pregiudizio all'attività di controllo e non incidenti sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul suo versamento, bensì dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto norma generale, applicabile, salva diversa previsione, ad ogni omesso o ritardato versamento di qualunque tributo, ivi compresa l'IVA all'importazione siccome avente natura interna, atteso che l'obbligo in questione, pur formale, ha la finalità di garantire l'esatta riscossione dell'IVA ed ad evitare l'evasione d'imposta.
Omesso versamento IVA: sullo sgravio e l'annullamento della cartella
Cassazione penale sez. III, 13/06/2019, n.36309
Lo sgravio è qualcosa di completamente diverso dall'annullamento della cartella da parte di un giudice o dello stesso agente della riscossione, dal momento che esso proviene dall'ente impositore il quale, in tal modo, formalizza la cancellazione della propria pretesa.
Il provvedimento di sgravio fiscale emesso dall'Agenzia delle Entrate ha invero natura di atto pubblico fidefacente, ed è costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale.
Omesso versamento IVA: in tema di non corrispondenza tra debito dichiarato e contabilità dell’impresa
Cassazione penale sez. III, 18/06/2019, n.35193
Il tema della non corrispondenza del debito dichiarato (superiore alla cd. "soglia") con quello che risulta dalla contabilità dell'impresa (in ipotesi ad essa inferiore) non ha perciò alcuna rilevanza posto che, come già rilevato, la fattispecie, per chiara scelta legislativa, non è strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato. Le discrasie tra il debito erariale dichiarato e quello effettivo hanno il proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2,3 e 4, i quali ben possono concorrere con quello di cui all'art. 10 ter.
Omesso versamento IVA: sul momento consumativo
Cassazione penale sez. III, 18/06/2019, n.44293
Il reato si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, ciò che rileva è, quindi, l'indicazione nella dichiarazione di un debito d'imposta e l'inadempimento alla conseguente e corrispondente obbligazione di pagamento, rimanendo prive di rilievo, ai fini della configurabilità del reato e del superamento della soglia di punibilità, sia l'effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate.
Omesso versamento IVA: sono ininfluenti i pagamenti successivi al perfezionamento del reato
Cassazione penale sez. III, 21/09/2018, n.8521
In tema di reati tributari, i pagamenti successivi al perfezionamento del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della cd. soglia di punibilità prevista dalla fattispecie delittuosa, ma solo per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 del medesimo d.lg.
Omesso versamento IVA: la somma da versare in caso di mancato versamento IVA è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente
Cassazione penale sez. III, 17/11/2017, n.14595
Ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili.
Omesso versamento IVA: un caso di assoluzione
Tribunale Napoli Nord sez. I, 22/02/2016, n.286
Omesso versamento IVA: sui casi di applicabilità del regime di IVA per cassa Cassazione penale sez. III, 23/01/2018, n.6220
In tema di omesso versamento dell' IVA, il reato omissivo previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 consiste nel mancato versamento all'erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di "IVA per cassa", è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate.
Omesso versamento IVA: sulla formula di assoluzione in caso di mancato superamento della soglia di punibilità
Tribunale Napoli Nord sez. II, 18/07/2016, n.1676
Il mancato superamento della soglia di punibilità per il reato di evasione dell'IVA per anno d'imposta implica la sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste. (Nel caso di specie, risultando dall'imputazione il mancato superamento della soglia di punibilità il giudice emetteva una sentenza assolutoria ex art. 129 c.p.p.).
Omesso versamento IVA: sulla configurabilità del reato
Tribunale Spoleto, 17/01/2017, n.11
Il novellato delitto di cui all'art. 10 ter annovera, fra i suoi elementi costitutivi, indispensabili per potersi configurare la fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice, una condotta omissiva (il mancato versamento dell'IVA dovuta) propria (da parte del contribuente soggetto all'obbligazione tributaria) e peculiare per modalità esplicativa (il quantum ex lege prefissato di danno prodotto).
Omesso versamento IVA: il superamento della soglia di punibilità è elemento costitutivo
Cassazione penale sez. III, 28/03/2018, n.46953
Ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. F) per valutare il superamento della soglia di punibilità di Euro 250.000,00, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, deve tenersi conto solo ed esclusivamente dell'IVA evasa e non anche degli interessi dovuti per il versamento trimestrale.
Omesso versamento IVA, per il superamento della soglia di punibilità non rilevano gli interessi dovuti per il versamento trimestrale
Cassazione penale sez. III, 28/03/2018, n.46953
In tema di reato di omesso versamento dell'IVA previsto dall' art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 , per valutare il superamento della soglia di punibilità di euro 250.000,00 si deve tener conto esclusivamente dell'imposta evasa e non anche degli interessi dovuti per il versamento trimestrale.
Omesso versamento IVA: sulla formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità
Tribunale Napoli Nord sez. I, 22/09/2016, n.1864
La formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall'art. 10 - ter, D.Lgs. n. 74/2000 è di semplice soluzione, avendo le Sezioni Unite penali affermato che nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula "il fatto non sussiste", non con quella "il fatto non è . previsto dalla legge come reato", che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato.
Omesso versamento IVA: il debito deve risultare da dichiarazione del contribuente Cassazione penale sez. III, 21/04/2016, n.38487
l reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente, e in assenza di dichiarazione il reato configurabile è quello del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5.
Omesso versamento IVA: definizione di profitto del reato
Cassazione penale sez. III, 09/02/2016, n.28223
In tema di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (e di ritenute operate sulla retribuzione dei dipendenti) il profitto del reato consiste nel corrispondente risparmio di spesa ed, in particolare, nelle disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente alla data di scadenza del termine per il pagamento e non versate. Ne consegue che il sequestro, per essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente il profitto del reato omissivo, non può mai essere disposto, né essere eseguito, per importi comunque superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari o postali di cui il contribuente disponeva la scadenza del termine per il pagamento.
Omesso versamento IVA: ne risponde l'amministratore in carica al momento in cui sorge l'obbligo di versamento
Cassazione penale sez. III, 20/01/2017, n.18834
La responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all'amministratore, individuato secondo le norme civilistiche di cui agli artt. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c. cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente. Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.
Omesso versamento IVA: sui doveri dell'imprenditore
Cassazione penale sez. III, 12/04/2017, n.39500
In tema di omesso versamento IVA, è dovere dell'imprenditore operare la scelta del rinvio del versamento in un quadro di ragionevolezza economica che, salvo eventi imprevedibili, sia tale da far ordinariamente presumere che il versamento, con l'aggiunta dei previsti interessi, possa sempre posticipatamente avvenire. Laddove tale ragionevolezza sia esclusa, l'imprenditore assume coscientemente (e dolosamente) il rischio di non ottemperare al versamento del dovuto. Nel sanzionare penalmente l'omesso versamento dell'IVA a debito, se di importo superiore alla soglia di legge, il legislatore ha inteso anteporre il versamento stesso a qualsiasi altra scelta imprenditoriale - pagamento di stipendi, fornitori, pregressi debiti erariali - privilegiando quindi il pagamento dell'IVA, scelta che risponde a criteri di priorità non sindacabili in questa sede e che non viola norme di rango costituzionale.
Omesso versamento IVA: la mancata riscossione di crediti non costituisce circostanza idonea ad escludere il dolo
Cassazione penale sez. III, 07/03/2023, n.16748
Quanto alla incidenza della situazione finanziaria dell'impresa ai fini dell'esclusione della colpevolezza si è affermato che è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo, anche attingendo al patrimonio personale.
Né la mancata riscossione di crediti costituisce circostanza idonea ad escludere il dolo, posto che si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa.
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo
Cassazione penale , sez. III , 19/05/2022 , n. 27202
In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall' art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.
Omesso versamento IVA: Il mancato incasso di crediti non esclude il dolo del reato di omesso versamento dell'i.v.a.
Cassazione penale sez. III, 24/02/2022, n.19651
L'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dal d.lg. n. 74 del 10 marzo 2000, art. 10-ter, trattandosi di inadempimento riconducibile all'ordinario rischio di impresa.
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude il dolo
Tribunale Bari sez. I, 25/08/2021, n.2365
L'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi.
Omesso versamento Iva: va riconosciuta una causa di esclusione dell'elemento soggettivo del reato in caso di difficoltà o crisi finanziaria dell'impresa
Tribunale Campobasso, 10/02/2021, n.5
In tema di reati tributari, con riferimento all'omesso versamento Iva, ex articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, va riconosciuta una causa di esclusione dell'elemento soggettivo del reato in caso di difficoltà o crisi finanziaria dell'impresa, previa dimostrazione che tale situazione non è addebitabile all'imputato e che non era possibile fronteggiare la crisi con misure idonee. Nel caso di specie, avente ad oggetto l'imputazione per l'omesso versamento Iva di più di 1 milione e mezzo di euro da parte del legale rappresentante di una società operante nel settore della distribuzione del gas, il Tribunale ha ritenuto assente l'elemento soggettivo del reato, in quanto l'imputato si era trovato sprovvisto di liquidità a causa della mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti dei suoi clienti.
Omesso versamento IVA: sulla prova del dolo
Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, n.50007
La prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto.
Per la sussistenza del reato in questione non è richiesto il fine di evasione, tantomeno l'intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto.
La scelta di non pagare l'imposta dovuta prova il dolo: infatti, la scelta imprenditoriale attiene ai motivi a delinquere e non può pertanto minimamente escludere la sussistenza del dolo."
Omesso versamento IVA: in tema di dolo
Cassazione penale sez. III, 16/09/2019, n.45694
Il mancato pagamento alla scadenza del termine concretizza il dolo; come correttamente osservato da Sez. 3 n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262, la scelta di non pagare l'imposta dovuta prova il dolo. La scelta imprenditoriale attiene ai motivi a delinquere e non esclude minimamente la sussistenza del dolo.
Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale di un cliente non esclude il dolo
Cassazione penale , sez. III , 16/10/2019 , n. 5513
In tema di reati tributari, qualora un gruppo societario eserciti l'opzione per il regime fiscale del consolidato nazionale, disciplinato dagli artt. 117 e ss. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , testo unico delle imposte sui redditi, è configurabile la responsabilità della società consolidante, e per essa dei suoi amministratori, per il reato di omesso versamento di i.v.a. di cui all' art. 10-ter d.lg.17 marzo 2000, n. 74 , anche nel caso della mancata corresponsione delle imposte dovute dalle società controllate.
Omesso versamento IVA: non può essere giustificato, ai sensi dell art. 51 c.p., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti
Cassazione penale sez. III, 04/07/2019, n.36709
L'omesso versamento dell'Iva cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 c.p., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 c.c.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 c.c.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della "par condicio creditorum".
Omesso versamento IVA: l'imprenditore non può dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura
Cassazione penale sez. III, 27/06/2019, n.41070
L'emissione della fattura, pertanto, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all'obbligo di versare comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura nè lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell'elemento soggettivo.
Omesso versamento IVA: è richiesto il dolo generico e non rilevano i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo
Cassazione penale sez. III, 05/06/2019, n.42522
In tema di omesso versamento IVA, è richiesto il dolo generico, che è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo
Omesso versamento IVA: sulla rilevanza dell'inadempimento dei clienti
Cassazione penale sez. III, 20/06/2019, n.38482
In tema di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore cui egli non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico, essendo stato, altresì, di recente precisato che, proprio con riferimento all'Iva, ove il contribuente alleghi la circostanza di non avere tempestivamente versato l'Iva a causa degli inadempimento dei clienti che avrebbero dovuto versare la provvista al fornitore necessaria per il versamento della imposta, compete a quest'ultimo l'onere di giustificare le ragioni che lo avevano indotto ad emettere fattura, in tal modo divenendo soggetto passivo dell'imposta, anteriormente alla ricezione del relativo corrispettivo.
Omesso versamento IVA: è sufficiente il consapevole inadempimento dell'imprenditore
Cassazione penale sez. III, 15/02/2017, n.35786
Ai fini della integrazione dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10-bis e 10-ter, è necessario e sufficiente il consapevole inadempimento dell'obbligazione tributaria, così come dichiarata dallo stesso contribuente nelle sue dichiarazioni annuali. Non è strutturalmente richiesto dalle due fattispecie, nè ai fini della sussistenza, della procedibilità o della punibilità del reato, tanto meno del dolo, che il ricorrente sia stato preventivamente messo a conoscenza della separata pretesa tributaria azionata in sede amministrativa o che la fondatezza di quest'ultima abbia un positivo riconoscimento in sede tributaria.
Omesso versamento IVA: non sussiste il dolo se l'imprenditore ha richiesto di pagare mediante rateizzazione
Corte appello L'Aquila, 16/05/2018, n.1266
Va escluso il dolo se è provato che sono state adottate tutte le iniziative necessarie a provvedere alla corresponsione del tributo.
Omesso versamento IVA: non può essere giustificato con il pagamento dei lavoratori dipendenti
Cassazione penale sez. III, 06/07/2018, n.52971
In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'Iva cui all'art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 c.p., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 c.c.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 c.c.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della "par condicio creditorum", al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato
Omesso versamento IVA: il dolo è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità
Tribunale Bari sez. II, 16/05/2016, n.2706
Per la sussistenza del reato in questione non è richiesto il fine di evasione, tantomeno l'intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto. Il dolo del reato in questione è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violalo.
Gli argomenti utilizzati dal collegio difensivo a sostegno della fondatezza della oggettiva impossibilità di adempiere appaiono, alla luce della considerazioni che precedono, frutto di un'operazione dogmaticamente errata che tende ad attrarre nell'orbita del dolo generico requisiti che, per definizione, non gli appartengono e che si collocano piuttosto nell'ambito dei motivi a delinquere o che ne misurano l'intensità (art. 133 c.p.). La scelta di non pagare prova il dolo; i motivi della scelta non lo escludono. L'oggettiva impossibilità di adempiere può avere rilevanza solo se dovuta a causa di forza maggiore che, come noto, esclude la suitas della condotta.
Omesso versamento IVA: responsabilità del liquidatore di società
Cassazione penale sez. III, 29/10/2014, n.5921
In tema di omesso versamento di i.v.a., non risponde del reato di cui all'art. 10 ter d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, per difetto dell'elemento soggettivo, il liquidatore di società che, a fronte di istanza di fallimento già presentata anteriormente alla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, ometta di adempiere l'obbligazione tributaria nel legittimo convincimento, erroneo quanto alla circostanza fattuale del non ancora intervenuto fallimento, che il versamento violi la regola della "par condicio creditorum" di cui agli art. 51 e 52 l.fall. ed integri, a determinate condizioni, il reato di bancarotta preferenziale.
Omesso versamento IVA: configurabilità del dolo eventuale
Cassazione penale sez. III, 24/06/2015, n.34927
Risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, D.Lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.
Omesso versamento IVA: per accertare il dolo generico va valutata la possibilità di adempiere al pagamento nel termine di legge
Cassazione penale sez. III, 01/12/2017, n.29873
Ai fini dell'accertamento del dolo generico del delitto di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 occorre ravvisare la concreta possibilità di adempiere il pagamento nei termini di legge, che costituisce il presupposto della sussistenza della volontà del soggetto obbligato di non effettuare il versamento dovuto. (In motivazione la S.C. ha affermato che va escluso il dolo generico nell'ipotesi in cui l'omesso versamento derivi dalla mancanza della necessaria liquidità dovuta al mancato incasso delle fatture emesse con l'addebito d'imposta).
Omesso versamento IVA: sul dolo del reato
Cassazione penale sez. III, 21/04/2017, n.47596
In tema di omesso versamento IVA va affermato che:
a) il reato in esame è punibile appunto a titolo di dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di non versare all'erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte;
b) la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto;
c) il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili.
Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'Iva dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria.
L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale.
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità dell’amministratore subentrante Cassazione penale sez. III, 20/07/2017, n.55482
Risponde del reato, quanto meno a titolo di dolo eventuale, anche il soggetto che, subentrando nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'erario le somme dovute, senza aver esperito i controlli contabili sugli ultimi adempimenti fiscali.
L'assunzione della carica di amministratore comporta, infatti, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, qualora ciò non accada, è evidente che sceglie di assumere la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.
Omesso versamento IVA: la mancata riscossione delle fatture emesse comporta la mancanza del dolo generico nel reato
Tribunale Milano sez. II, 18/04/2018, n.2136
L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, inteso "quale mera consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva finale, senza cioè essere caratterizzato da una specifica finalità di evasione".
Omesso versamento IVA e ritenute: la competenza per territorio si determina in base al luogo di accertamento, non alla sede effettiva del contribuente
Cassazione penale sez. III, 16/05/2024, (ud. 16/05/2024, dep. 08/08/2024), n.32280
Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo locus commissi delicti , non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8 c.p.p. , con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all' art. 18, comma 1, d.lg. 10 marzo 2000 n. 74 , prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall' art. 9 c.p.p. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che esigenze di certezza del diritto postulano la svalutazione del criterio della sede effettiva, il cui accertamento, in quanto ancorato al dato fattuale dell'effettività di tale sede, determina un inutile aggravio per l'azione amministrativa).
Omesso versamento IVA: per l'individuazione della competenza per territorio non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente
Cassazione penale sez. III, 22/03/2023, (ud. 22/03/2023, dep. 30/05/2023), n.23535
In tema di delitto di omesso versamento dell'IVA, che ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 c.p.p.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 18, comma 1, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p.
Omesso versamento IVA: sulla determinazione della competenza per territorio Cassazione penale sez. III, 03/11/2021, n.45966
In punto di determinazione della competenza territoriale, in tema di delitto di omesso versamento dell'Iva, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 c.p.p.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p.
Omesso versamento IVA: sulla competenza per territorio dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate
Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, n.14985
In materia di accertamento d'IVA, l'art. 40 d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato nel senso che la competenza per territorio dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate - pena l'illegittimità del provvedimento adottato di iscrizione a ruolo e di quelli consequenziali - si radica, in applicazione del criterio del domicilio fiscale, all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione di imposta ovvero all'atto del versamento (od omesso versamento) dell'imposta e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo il (diverso) domicilio fiscale del contribuente al momento dell'adozione del provvedimento impositivo.
Omesso versamento IVA: sulla competenza per territorio
Corte appello Taranto, 18/11/2020, n.426
In tema di delitto di omesso versamento dell'Iva, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.
Omesso versamento IVA: in tema di competenza territoriale
Cassazione penale sez. I, 24/09/2014, n.44274
In tema di delitto di omesso versamento dell'Iva, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 c.p.p.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, siccome l'adempimento dell'obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato indicato dall'art. 18, comma 1, d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p.
Omesso versamento IVA: l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione non si applica ai reati ex artt. 10 ter e 11 del D.lgs. n. 74/2000
Cassazione penale , sez. III , 14/12/2021 , n. 2519
In tema di reati tributari, l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione prevista dall' art. 17, comma 1-bis, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , non è applicabile ai reati di cui agli artt. 10-ter e 11 del citato d.lg., in quanto tale disciplina si riferisce ai soli delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del d.lg. citato.
Omesso versamento IVA: in caso di nuove soglie di punibilità vanno revocate anche le condanne definitive
Cassazione penale sez. III, 28/11/2017, n.10810
La mutata soglia di punibilità dei reati di omesso versamento di ritenute certificate (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis) e di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter), al di sotto della quale operano soltanto a misure sanzionatorie di tipo amministrativo, introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015 rientra pertanto nell'abrogazione parziale dei due reati, nei quali il mutato giudizio di offensività della condotta omissiva si è tradotto nel restringimento dell'area della loro penale rilevanza, con assegnazione a quella amministrativa delle condotte che si collocano al di sotto della nuova soglia. Configurando la soglia di punibilità un elemento costitutivo di entrambe le fattispecie legali astratte delle suddette disposizioni, è evidente che la sua modifica rende la nuova fattispecie speciale rispetto alla precedente poichè ne restringe l'ambito applicativo, rimanendo l'area della punibilità circoscritta alle sole condotte che si collochino al di sopra della nuova soglia.
Omesso versamento IVA: sull'abolizione parziale del reato
Cassazione penale sez. III, 13/03/2018, n.15172
La nuova fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, come modificata dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 8, che ha elevato a Euro 250.000,00 la soglia di punibilità, ha determinato l'abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, e in considerazione dell'abrogazione parziale trovano applicazione l'art. 2 c.p., comma 2 (e non l'art. 2 c.p., comma 4), e art. 673 c.p.p., comma 1
Omesso versamento IVA: questioni intertemporali
Cassazione penale sez. III, 25/11/2014, n.15824
In tema di reati tributari, la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per un importo non superiore, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, a seguito della illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere annullata dalla Corte di cassazione con la formula assolutoria "il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Omesso versamento IVA: annullamento senza rinvio
Cassazione penale sez. V, 03/06/2015, n.25532
In tema di reati tributari, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento dell'IVA - per un importo non superiore, per ciascun periodo di imposta a euro 103.291,38, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 80 del 2014.
Omesso versamento IVA e crisi del committente unico: quando l’insolvenza travalica il rischio d’impresa ed esclude il dolo
Cassazione penale sez. III, 15/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 25/07/2024), n.30532
In materia di reati tributari, l’omesso versamento dell’IVA può ritenersi privo del coefficiente soggettivo richiesto dall’art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, qualora sia conseguenza di un’insolvenza grave e non fisiologica – derivante da mancato incasso di crediti o da crollo delle commesse – e risulti dimostrato che la crisi economica ha oltrepassato i limiti dell’ordinario rischio d’impresa.
Omesso versamento IVA: rilevanza della crisi di liquidità causata da fatture insolute e mancati pagamenti della PA
Cassazione penale sez. III, 01/10/2024, (ud. 01/10/2024, dep. 11/11/2024), n.41238
In tema di omesso versamento dell'IVA, la responsabilità penale può essere esclusa ove il mancato adempimento sia dovuto a cause sopravvenute non imputabili al contribuente, come una crisi di liquidità non transitoria derivante dall'insolvenza di terzi o dal mancato pagamento di crediti certi da parte della Pubblica Amministrazione, e il contribuente abbia dimostrato l'impossibilità di superare la crisi con misure adeguate.
Omesso versamento IVA: la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento
Cassazione penale sez. III, 24/05/2023, (ud. 24/05/2023, dep. 28/06/2023), n.28031
In tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo.
Omesso versamento IVA: è necessaria la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie per il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie
Cassazione penale sez. fer., 02/08/2022, n.30628
In tema di crisi di liquidità, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni; anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Omesso versamento IVA: irrilevante la crisi di liquidità anche se imponente Cassazione penale sez. III, 18/10/2022, n.45427
In tema di reati tributari, è irrilevante la crisi di liquidità, anche nel caso sia così imponente da condurre ad un dissesto assoluto dell'ente, non imputabile al ricorrente.
Omesso versamento IVA: sull'onere probatorio in caso di crisi di liquidità d'impresa
Cassazione penale sez. III, 18/10/2022, n.46237
In tema di crisi di liquidità d'impresa quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.
Omesso versamento IVA: la crisi di liquidità del contribuente non può essere invocata quale causa di forza maggiore quando rappresenti una concausa dell omesso versamento del tributo unitamente al comportamento illegittimo del contribuente
Cassazione penale sez. III, 08/02/2022, n.19630
Il delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto presenta natura di delitto omissivo proprio unisussistente, punito a titolo di dolo generico, desumibile dalla consapevolezza della sussistenza dell'obbligo tributario violato dal contribuente. La crisi di liquidità del contribuente, che rientra nel c.d. "rischio di impresa", non può essere invocata quale causa di forza maggiore quando rappresenti una concausa dell'omesso versamento del tributo unitamente al comportamento illegittimo del contribuente, che non abbia accantonato le somme necessarie.
Omesso versamento IVA: sull'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale Cassazione penale sez. III, 16/06/2021, n.37928
L'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la prova, nella vicenda in esame non raggiunta, che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.
Omesso versamento IVA: l'imprenditore deve preferire il pagamento dei tributi rispetto alla retribuzione dei dipendenti
Tribunale Vicenza, 12/03/2021, n.165
La scelta del contribuente, che versi in difficoltà economica, di preferire il pagamento degli stipendi dei dipendenti rispetto a quello dei tributi, non vale ad escludere la consapevolezza e volontà di omettere illecitamente il versamento dell'IVA, che di per sé sole integrano il dolo generico della fattispecie, a nulla rilevando i motivi dell'omesso pagamento.
Omesso versamento IVA: in caso di crisi di liquidità, l'imputato deve dimostrare di aver messo in campo misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale Cassazione penale sez. III, 17/06/2020, n.25982
In tema di crisi di liquidità, l'imputato deve dimostrare di aver messo in campo misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale per adempiere l'obbligazione.
Omesso versamento IVA: in tema di crisi di liquidità l'imputato deve provare di avere adottato misure idonee a fronteggiarla
Cassazione penale sez. III, 29/01/2020, n.17806
Con riferimento alla impossibilità di far fronte al versamento in ragione della crisi di liquidità, nel solco del costante indirizzo di questa Corte, l'imputato è tenuto a puntuali oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della improvvisa crisi economica, "ma anche quello delle necessità di adottare le misure idonee a fronteggiarla, anche attingendo al proprio personale patrimonio.
In tale ambito la sentenza ha quindi fatto riferimento alle risultanze dell'istruzione dibattimentale relative, da un lato, ad una generica crisi d'impresa, come riferita dai testi a discarico e, dall'altro, alla scelta imprenditoriale di pagare le scadenza più imminenti trascurando i debiti erariali, tale fatto, anzi dimostrando, comunque, la suitas della condotta e la mancanza, inoltre, di qualsiasi causa di forza maggiore.
Omesso versamento IVA: sulla crisi di liquidità
Cassazione penale sez. III, 01/10/2019, n.1431
In tema omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità.
Omesso versamento IVA: l'imprenditore deve provare di avere posto in essere tutte le misure idonee a reperire la liquidità necessaria per adempiere il proprio debito fiscale
Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, n.50007
L'imprenditore deve quindi provare di aver posto in essere, senza successo per causa a lui non imputabile, tutte le misure (anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale) idonee a reperire la liquidità necessari per adempiere il proprio debito fiscale.
Omesso versamento IVA: la crisi economica dell'azienda come scriminante
Corte appello Ancona, 26/09/2019, n.1075
In tema di "crisi di liquidità" della società quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, va precisato che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.
Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Omesso versamento IVA: sull'onere di allegazione in caso di crisi di liquidità Cassazione penale sez. III, 06/06/2019, n.41602
L'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Omesso versamento IVA: non rileva la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti
Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, n.50007
Il reato di omesso versamento IVA è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, elemento che rientra nell'ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'erario.
Omesso versamento IVA: sulla esclusione della colpevolezza per crisi di liquidità
Cassazione penale sez. III, 21/03/2019, n.23796
In tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo.
Omesso versamento IVA: quando la crisi finanziaria e di liquidità integra l'esimente per la mancanza di dolo
Tribunale Terni, 12/02/2019, n.159
L'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.
Omesso versamento IVA: la crisi di liquidità non esclude la responsabilità
Cassazione penale sez. III, 12/04/2017, n.39503
L'amministratore di una società, anche in caso di difficoltà economiche dovute all'inadempimento di un cliente principale, ha l'obbligo di dimostrare di aver adottato tutte le iniziative necessarie per evitare l'omesso versamento dell'IVA. La crisi di liquidità non esime dalla responsabilità penale se prevedibile e affrontabile con adeguate misure.
Omesso versamento IVA: sulla scriminante della crisi di liquidità
Cassazione penale sez. III, 01/02/2017, n.15235
L'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.
Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Omesso versamento IVA: non rileva lo stato di crisi finanziaria della precedente gestione se vi era consapevolezza della crisi di liquidità
Cassazione penale sez. III, 12/12/2018, n.9
Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000), non rileva quale causa di forza maggiore per il legale rappresentante di un'impresa lo stato di dissesto imputabile alla precedente gestione, quando risulta che l'agente al momento del suo subentro nella carica aveva la consapevolezza della crisi di liquidità e non era nell'impossibilità a lui non ascrivibile di intraprendere alcuna iniziativa per fronteggiare tale situazione.
Omesso versamento IVA: sulla rilevanza della crisi d'impresa
Cassazione penale sez. III, 13/11/2018, n.12906
Il reato di omesso versamento IVA è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, elemento che rientra nell'ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'erario.
Tale elemento può rilevare come causa di forza maggiore di cui all'art. 45 c.p., solo se siano assolti gli oneri di allegazione idonei a dimostrare non solo l'asserita crisi d liquidità, ma anche che detta crisi non sarebbe stata fronteggiabile tramite il ricorso ad apposite procedure da valutarsi in concreto, non ultimo il ricorso al credito bancario. L'imprenditore deve quindi prova aver posto in essere, senza successo per causa a cui non imputabile, tutte le misure (anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale) idonee a reperire la liquidità necessari per adempiere il proprio debito fiscale.
Omesso versamento IVA: l'oggettiva impossibilità di adempiere rileva solo se dovuta a causa di forza maggiore
Tribunale Bari sez. II, 15/02/2016, n.845
Nel delitto di omesso versamento IVA, l'oggettiva impossibilità di adempiere può avere rilevanza solo se dovuta a causa di forza maggiore che, come noto, esclude la suitas della condotta. Le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non possono integrare la forza maggiore penalmente rilevante. Nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso.
Omesso versamento IVA: l'omessa azione di recupero crediti esclude l'esimente della forza maggiore
Tribunale Terni, 10/05/2016, n.624
Il contribuente è chiamato ad accantonare nel corso dell'anno le somme dovute all'erario, nonché a riscuotere l'IVA dagli acquirenti dei beni o dei servizi, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria assunta.
Se sceglie di non agire in questo modo, omettendo volontariamente e scientemente di non intraprendere alcuna azione per il recupero di quanto alla stessa dovuto, e alla scadenza del termine per il versamento si trova nell'oggettiva impossibilità di adempiere al proprio obbligo tributario, il contribuente non solo non potrà invocare la crisi di liquidità per escludere la colpevolezza, ma neppure l'esimente della forza maggiore, di cui all'art. 45 cod. pen., sussistente in tutti i casi nei quali l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica, atteso che è stato più volte precisato che la situazione di difficoltà finanziaria dell'imprenditore, anche laddove provata, non costituisce causa di forza maggiore che esclude la responsabilità penale.
Omesso versamento IVA: quando la crisi di liquidità ha efficacia esimente
Tribunale Campobasso, 21/02/2017, n.29
Secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, la crisi di liquidità dell'impresa ha efficacia esimente in materia di omesso versamento dell'IVA (v. Cass. 7.2.2014 n.5905).
In particolare, per quanto concerne l'omesso versamento dell'imposta i.v.a., l'inadempimento può essere attribuito a forza maggiore ""solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico."
Omesso versamento IVA: l'imprenditore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a scongiurare la crisi
Tribunale Torre Annunziata, 22/11/2018, n.2584
In tema della "crisi di liquidità" d'impresa quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, è necessario che siano assolti precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.
Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Omesso versamento IVA: va escluso il dolo se l'imprenditore, in caso di crisi, si attivi con una strategia per fronteggiarla
Corte appello L'Aquila, 16/05/2018, n.1266
Va escluso il dolo se l'imprenditore non ha agito solo nella speranza di poter poi adempiere al debito tributario, ma si è attivato nel contesto della complessiva strategia di organizzazione e gestione delle risorse disponibili per il suo pagamento.
Omesso versamento IVA: integra causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità di scelta e non la semplice difficoltà
Tribunale Bari sez. II, 22/02/2016, n.969
In tema di forza maggiore e crisi di liquidità, è necessario, perché in concreto ciò si verifichi, che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla lamentata crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica che ha investito l'azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (non ultimo, il ricorso al credito bancario). In altri termini, il ricorrente che voglia giovarsi in concreto di tale esimente, evidentemente riconducibile alla forza maggiore, nei termini di cui si è detto, dovrà dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa e non consolidata crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Omesso versamento Iva: sulla non punibilità per crisi finanziaria dell'impresa Cassazione penale sez. III, 10/10/2018, n.16035
Quanto alla incidenza dello stato di difficoltà o di crisi finanziaria dell'impresa obbligata al pagamento dell'imposta, va ricordato il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte in proposito, secondo cui, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, occorrono l'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della crisi economica che ha investito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto.
Per escludere la volontarietà della condotta è, dunque, necessaria la dimostrazione della riconducibilità dell'inadempimento alla obbligazione verso l'Erario a fatti non imputabili all'imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico"
Omesso versamento IVA: la crisi di liquidità giustifica solo se imprevedibile e non altrimenti superabile
Cassazione penale sez. III, 17/01/2018, n.40440
In tema di crisi di liquidità, incombe un rigoroso onere di allegazione a colui il quale prospetta l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria per effetto di improvvise ed a lui non addebitabili crisi di liquidità, impeditive dell'obbligo di accantonamento delle somme, onere consistente nella dimostrazione che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, circostanze in alcun modo portate alla cognizione dei giudici del merito.
Omesso versamento Iva: quando è irrilevante la crisi aziendale ai fini della punibilità
Cassazione penale sez. III, 07/06/2018, n.39211
Dal momento che l'elemento soggettivo relativo al reato in esame è costituito dal dolo generico, inteso quale mera consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva finale, senza cioè essere caratterizzato da una specifica finalità di evasione, è l'insussistenza concreta della possibilità di adempiere il pagamento, costituita dalla mancata riscossione dei pagamenti dalla controparte, dell'operazione commerciale in relazione alle prestazioni fatturate e dal doveroso accantonamento dell'IVA in vista della scadenza del debito erariale, che costituisce, come già affermato da questa Corte, indefettibile presupposto della sussistenza della volontà in capo al soggetto obbligato di non effettuare nei termini il versamento dovuto
Omesso versamento IVA: sulla "crisi di liquidità" dell'imprenditore
Cassazione penale sez. III, 09/11/2017, n.11035
In tema di crisi di impresa, è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.
Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Omesso versamento Iva: sulla non punibilità per crisi economica
Cassazione penale sez. III, 28/03/2018, n.37089
Nel reato in esame, l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.
Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili."
Omesso versamento IVA: va condannato l'imprenditore che sceglie di pagare altro, in caso di crisi aziendale
Cassazione penale sez. III, 28/03/2018, n.46684
Nei reati omissivi tributari, l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.
Omesso versamento IVA: questione di legittimità costituzionale
Cassazione penale sez. III, 11/11/2014, n.52038
È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 10 bis d.lg. n. 74 del 2000 per violazione dell'art. 3 cost. e per disparità di trattamento con l'art. 10 ter d.lg. n. 74 del 2000, già dichiarato incostituzionale con sentenza n. 80 del 2014 della Corte cost., in quanto per il reato di omesso versamento di ritenute certificate non è prevista la sussistenza di diverse soglie di punibilità tra le condotte di omessa dichiarazione, infedele dichiarazione e di omesso versamento dell'imposta, a differenza del previgente regime in materia di i.v.a.
Omesso versamento IVA: legittimo il procedimento penale avviato dopo l applicazione di una sanzione sugli stessi fatti
Corte giustizia UE sez. IV, 05/04/2017, n.217
È conforme all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il divieto del ne bis in idem, la normativa nazionale "che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica". Ad affermarlo è la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina italiana che prevede il c.d. doppio binario sanzionatorio, amministrativo e penale, per una contestazione di mancato versamento dell'i.v.a. Per i giudici di Lussemburgo, non esiste, dunque, alcun rischio di bis in idem per gli omessi versamenti Iva quando la sanzione tributaria colpisce la società e quella penale la persona fisica.
Omesso versamento IVA: gli Stati membri non possono avviare procedimenti se nei confronti del soggetto è già stata emessa sanzione amministrativa
Corte giustizia UE grande sezione, 20/03/2018, n.524
L'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato art. 50, purché siffatta normativa: a) sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari; b) contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti; c) preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti.
Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l'onere risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso.
Omesso versamento IVA: legittima la nuova soglia di rilevanza penale
Corte giustizia UE grande sezione, 02/05/2018, n.574
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'art. 4, par. 3, TUE, e l'art. 325, par. 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che l'omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integri un reato punito con una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo IVA non versato superi una soglia di rilevanza penale pari ad euro 250.000, mentre è invece prevista una soglia di rilevanza penale pari ad euro 150.000 per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi.
Omesso versamento IVA: è sempre escluso che le difficoltà economiche possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante
Cassazione penale sez. III, 28/01/2020, n.8519
In tema di reati tributari, è sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante.
Nei reati omissivi integra pertanto la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso.
Sì che:
a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perchè non esclude la suitas della condotta;
b) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità;
c) non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore, che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.
Omesso versamento IVA: in caso di crisi di liquidità se l'imprenditore preferisce adempiere ad altre obbligazioni non sussiste la forza maggiore
Cassazione penale sez. III, 23/07/2020, n.25433
Nel reato di omesso versamento dell'Iva, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo.
Omesso versamento IVA: sulla configurabilità dell'esimente della forza maggiore
Corte appello Ancona, 13/10/2020, n.1039
Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza e volontarietà della condotta omissiva, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte. E' quindi sufficiente che il soggetto attivo abbia la coscienza e volontà di aver presentato una dichiarazione IVA e di aver, poi, omesso il versamento delle somme in essa indicate in favore dell'Erario, entro il termine anzidetto.
La prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto.
Tenuità del fatto: il giudice deve tener conto della regolarizzazione dell'omesso versamento Iva
Cassazione penale sez. III, 24/05/2023, n.28031
Con la sentenza in argomento, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis c.p. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.
Omesso versamento IVA: sull'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.
Cassazione penale sez. III, 21/05/2021, n.32652
In tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad Euro 250.000,00 dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.
Omesso versamento IVA: sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Cassazione penale sez. IV, 11/04/2019, n.18804
Esame dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel contesto del omesso versamento IVA.
Omesso versamento IVA: si ha particolare tenuità solo se l'omissione riguarda una somma prossima alla soglia di punibilità
Cassazione penale sez. III, 13/11/2018, n.12906
In tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.(Nella specie la Corte di Cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto, in assenza di ulteriori elementi ostativi, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. stante l'omissione eccedente la soglia di punibilità per un ammontare inferiore ad euro 10.000 e pari al 4% circa dell'importo della soglia stessa).
Omesso versamento IVA: non punibilità per particolare tenuità del fatto
Cassazione penale sez. III, 05/05/2015, n.40774
Quando si procede per il reato di omesso versamento dell'Iva, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l'ammontare dell'imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poichè la previsione di quest'ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell'illecito penale è stato già valutato dal legislatore. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. per insussistenza dei presupposti sul piano oggettivo con riferimento ad un omesso versamento pari a poco più di 112.000 Euro, a fronte della soglia di punibilità fissata in Euro 103,291,30).
Omesso versamento IVA: non punibilità per particolare tenuità del fatto
Cassazione penale sez. III, 09/09/2015, n.43599
Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000), non rileva quale causa di forza maggiore per il legale rappresentante di un'impresa lo stato di dissesto imputabile alla precedente gestione, quando risulta che l'agente al momento del suo subentro nella carica aveva la consapevolezza della crisi di liquidità e non era nell'impossibilità a lui non ascrivibile di intraprendere alcuna iniziativa per fronteggiare tale situazione.
Omesso versamento IVA: configurabile il concorso con la bancarotta fraudolenta impropria mediante operazioni dolose
Cassazione penale , sez. III , 01/12/2021 , n. 11064
È configurabile il concorso tra il delitto di omesso versamento dell'IVA di cui all' art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose previsto dall' art. 223, comma 2, n. 2, l. fall ., essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, ovvero gli interessi del Fisco, da un lato, e quelli dei creditori, dall'altro, e non comportando, le parziali interferenze fattuali, la configurabilità di un concorso apparente di norme.
Omesso versamento IVA: sulla compatibilità tra infedele dichiarazione e omesso versamento
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, n.27963
Laddove il mancato versamento dell'I.V.A. sia diretta conseguenza della omessa indicazione nella dichiarazione dell'importo dell'imposta effettivamente dovuto, tale comportamento integra dichiarazione infedele, per la quale è prevista la sanzione ben più grave di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, che copre non solo la violazione formale dell'infedele dichiarazione, ossia di una dichiarazione errata, recante un importo inferiore a quello realmente dovuto, ma anche il conseguente ed inevitabile mancato versamento dell'imposta effettivamente dovuta, non potendo ovviamente, in tal caso, la parte contribuente provvederà materialmente al versamento dell'importo corretto, atteso che il pagamento corrisponde al dato indicato nella stessa dichiarazione.
Omesso versamento IVA: se ha causato il dissesto integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose
Cassazione penale sez. V, 05/04/2019, n.30735
Integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2), l. fall., l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società, potendo il reato fallimentare concorrere con quello tributario e con quello previdenziale in ragione della diversità sia dei beni tutelati sia della struttura dei reati.
Omesso versamento IVA: sulla definizione di reati della stessa indole in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali
Cassazione penale sez. III, 15/02/2019, n.29400
La definizione di reati "della stessa indole", posta dall'art. 101 c.p. e rilevante per l'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 2, n. 1, prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati, e conseguentemente deve ritenersi corretta la decisione che con accertamento in fatto ha ritenuto della stessa indole i reati di omesso versamento IVA e delle ritenute certificate con il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali.
Omesso versamento IVA: sulle differenze con il reato di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Cassazione penale sez. III, 12/07/2017, n.3647
In tema di reati tributari, il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 differisce da quello previsto dall'art. 10-ter del medesimo d.lgs. per l'oggetto, che solo nel primo caso è costituito da somme già nella disponibilità del debitore; ne consegue che, in caso di carenza di liquidità di impresa, se l'omesso versamento dell'iva può astrattamente derivare dall'inadempimento altrui, l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di versamento delle ritenute non può essere giustificata, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., dalla insolvenza dei debitori, essendo di pertinenza del sostituto d'imposta la decisione di distrarre a scopi diversi le somme di denaro dovute all'erario.
Omesso versamento IVA: differenze con il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10 bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Tribunale Chieti, 16/05/2018, n.408
In tema di reati tributari, il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10 bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 differisce da quello previsto dall'art. 10 ter del medesimo d.lgs. per l'oggetto, the solo nel primo caso è costituito da somme già nella disponibilità del debitore; ne consegue che, in caso di carenza di liquidità di impresa, se l'omesso versamento dell'iva può astrattamente derivare dall'inadempimento altrui, l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di versamento delle ritenute non può essere giustificata, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., dalla insolvenza dei debitori, essendo di pertinenza del sostituto d'imposta la decisione di distrarre a scopi diversi le somme di denaro dovute all'erario
Omesso versamento IVA: assenza di rapporto di specialità con truffa aggravata
Cassazione penale sez. III, 17/11/2015, n.15922
Il reato di omesso versamento dell'Iva, previsto dall'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, non si pone in rapporto di specialità con il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, con la conseguenza che è configurabile il concorso tra i suddetti reati.
Omesso versamento IVA: particolare tenuità del fatto
Cassazione penale sez. III, 19/11/2015, n.18680
Quanto alla non punibilità del fatto di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), istituto di diritto penale sostanziale applicabile, ai sensi dell'art. 2 c.p., anche in sede di legittimità ove dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata ne ricorrano i presupposti (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015, Terrezza, Rv. 264449; Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693), occorre preliminarmente chiedersi se sia applicabile anche ai reati che, come nel caso di specie, prevedono specifiche soglie di punibilità, principio implicitamente affermato (perchè dato per presupposto) dalle già citate sentenze n. 15449 del 2015 e n. 21474 del 2015.
Omesso versamento IVA: la particolare tenuità del fatto e l'ammontare non pagato
Cassazione penale sez. III, 19/01/2016, n.9936
Quando si procede per il reato di omesso versamento dell'i.v.a., la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l'ammontare dell'imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poiché la previsione di quest'ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell'illecito penale è stato già valutato dal legislatore (la Corte ha escluso l'applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 131-bis c.p. sulla base dell'assorbente rilevo dell'ammontare dell'imposta non corrisposta, pari - a seguito della novella di cui al d.lg. n. 158 del 2015 - a una somma corrispondente a più del doppio di quella prevista dalla legge quale soglia di punibilità ai fini della rilevanza penale del fatto).
Omesso versamento IVA: sul valore scriminante della domanda di concordato preventivo
Cassazione penale sez. III, 02/12/2021, n.9248
Non assume alcun rilievo la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, poiché essa non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengono a scadere successivamente alla sua presentazione, ma prima dell'adozione di provvedimenti da parte del tribunale, essendo configurabile la causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p., solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere all'obbligo tributario siano intervenuti prima della scadenza di tale obbligo e, dunque, non siano successivi alla consumazione del reato.
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato dopo la dichiarazione di imposta
Cassazione penale , sez. III , 12/02/2021 , n. 20188
In tema di reati tributari, il liquidatore di società di capitali subentrato dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, che ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima risponde del delitto di cui all' art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , non trovando applicazione le limitazioni fissate dall' art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , che fa espresso riferimento alle sole imposte sui redditi e non esclude implicitamente la riferibilità al liquidatore dell'art. 10-ter citato, disciplinando esclusivamente la fase della riscossione tributaria dell'obbligazione solidale, di natura civilistica, di quest'ultimo per il pagamento dei tributi non versati.
Omesso versamento IVA: la presentazione della domanda di concordato non esclude la punibilità tributaria
Cassazione penale sez. III, 05/02/2020, n.13327
In tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, in relazione al debito IVA scaduto e da versare.
Omesso versamento IVA: sulla rilevanza della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo
Cassazione penale sez. III, 17/05/2019, n.39310
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non assume rilevanza, né sul piano dell'elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, perché essa non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione ma prima dell'adozione di provvedimenti da parte del tribunale. (In motivazione la Corte ha affermato che il principio illustrato deve essere applicato a maggior ragione nel caso in cui la richiesta di ammissione alla procedura sia stata presentata dallo stesso imputato responsabile del dissesto, in quanto, diversamente opinando, questi potrebbe evitare di incorrere in responsabilità penale con il solo deposito del ricorso).
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del curatore fallimentare
Cassazione penale sez. III, 11/10/2017, n.9466
Avendo il reato de quo carattere istantaneo e, dunque, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, l'ammissione al concordato preventivo della società, in epoca successiva alla scadenza del debito erariale, non elide la responsabilità del rappresentante legale.
Tuttavia, con specifico riferimento al caso del fallimento, si è, altresì, osservato che la relativa dichiarazione, con nomina del curatore fallimentare intervenuta prima del termine ultimo per effettuare il versamento I.V.A., fa sì che il legale rappresentante della società tenuto ad adempiere all'obbligo di versamento, sia identificabile proprio nel curatore fallimentare e non nel precedente amministratore.
Ciò, peraltro, non esclude che nei confronti dell'originario legale rappresentante sia configurabile la possibilità di un concorso di persone nel reato proprio in qualità di extraneus
Omesso versamento IVA: sull'ammissione al concordato con pagamento parziale dell'imposta
Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n.52542
In tema di omesso versamento IVA, non è configurabile il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta.
Omesso versamento IVA: ammissione al concordato preventivo e responsabilità penale
Cassazione penale sez. III, 04/02/2016, n.12912
In tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'art. 10 ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare.
Omesso versamento IVA: sull'ordine del Giudice del fallimento di non effettuare pagamenti
Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n.52542
Sul piano giuridico-ordinamentale è infatti evidente che sarebbe contraddittorio ritenere la persistente vigenza dell'obbligo di versamento integrale del debito IVA, ai sensi dell'art. 10-ter cit., nonostante l'intervenuta ammissione del debitore ad una procedura di concordato preventivo, avente indubbio rilievo pubblicistico in cui sia stato pianificato e approvato il pagamento parziale dell'imposta, allo stato consentito sia dalla citata sentenza della Corte di Giustizia U.E., sia dall'intervenuta modifica normativa dell'art. 182-ter L. Fall..
Omesso versamento IVA: non sussiste se il pagamento dei crediti anteriori era stato vietato dal tribunale
Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n.52542
In tema di omesso versamento IVA, non è configurabile il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per il mancato versamento del debito IVA sorto prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo, nel caso in cui, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, essendo configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51 cod. pen., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario.
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrante
Cassazione penale sez. III, 09/11/2018, n.54699
Risponde del reato di omesso versamento di IVA (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.
Omesso versamento IVA: imputato assolto per fallimento e dismissione cariche sociali
Tribunale Perugia, 04/06/2015, n.747
Non risponde del reato di omesso versamento di i.v.a. chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10 ter, d.lg. n. 74/2000, a meno che non sia provato che il soggetto abbia posto in essere una condotta inequivocabilmente preordinata all'omissione del versamento (ad esempio, dismettendo di proposito la carica di amministratore della persona giuridica soggetto i.v.a.) ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, valutabile alla stregua dell'art. 110 c.p., all'omissione del versamento dovuto, al momento della scadenza, da parte del soggetto obbligato. (Nella specie, l'imputato è stato assolto poiché aveva dismesso le cariche sociali in ragione dell'intervenuto fallimento della persona giuridica tenuta al versamento e la dichiarazione i.v.a. era stata redatta e sottoscritta dal curatore fallimentare anteriormente alla scadenza del termine per il versamento).
Omesso versamento IVA: il liquidatore subentrato risponde per gli omessi versamenti
Tribunale Bari sez. II, 26/04/2016, n.2310
Risponde del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter, D.Lgs. n. 74 del 2000), quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.
Omesso versamento IVA: il curatore fallimentare non può proporre opposizione al sequestro neppure agendo in rappresentanza dei creditori
Cassazione penale sez. III, 01/03/2016, n.23388
Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, dei beni della società fallita. (Fattispecie di omesso versamento Iva e di ritenute fiscali, nella quale la Corte ha precisato che il curatore, in quanto soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare, non è titolare di diritti sui beni in sequestro, né può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo questi ultimi, prima della assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sugli stessi).
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato
Cassazione penale sez. III, 24/02/2016, n.14744
Il principio secondo cui colui che assume la carica di liquidatore, al pari di chi assume quella di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.
Omesso versamento IVA: sull'ammissione alla procedura di concordato
Cassazione penale sez. III, 15/02/2017, n.35786
L’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA o delle ritenute non versate configura il reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10-bis e 10-ter, punibile anche in caso di ammissione al concordato preventivo. La semplice ammissione alla procedura di concordato non esclude il reato, salvo che l’omologazione intervenga prima della scadenza del termine per il versamento dell’imposta e preveda esplicitamente la dilazione del pagamento.
Omesso versamento IVA: ininfluente la presentazione di domanda di ammissione al concordato preventivo
Cassazione penale sez. III, 23/05/2018, n.49795
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non assume rilevanza, né sul piano dell'elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la quale non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, ma prima dell'adozione di provvedimenti da parte del Tribunale.
Omesso versamento IVA: va assolto l'imputato se prima della scadenza per il versamento è ammesso al concordato preventivo
Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n.52542
Non è configurabile il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, per il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo in epoca anteriore alla scadenza del termine per il relativo versamento, per effetto della inclusione nel piano concordatario del debito d'imposta, degli interessi e delle sanzioni amministrative.
Omesso versamento IVA: il sequestro per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentante solo se risulti impossibile il sequestro nel patrimonio dell'ente Cassazione penale sez. III, 20/01/2023, n.23299
In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (oltre che la successiva confisca) possono essere disposti nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato.
Omesso versamento IVA: sulla delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato
Cassazione penale sez. III, 12/10/2022, n.39772
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. n. 74 del 2000, che la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni e priva della indicazione della sua funzione, è sufficiente, in assenza di allegazioni di segno contrario, a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate.
Omesso versamento IVA: l’applicazione della confisca è sottratta alla discrezionalità del giudice
Cassazione penale sez. III, 23/11/2017, n.4750
La confisca, quindi, come misura di sicurezza patrimoniale a carattere obbligatorio, come tale sottratta nell'an alla discrezionalità del giudice della cognizione; e fermo restando che rimane affidata alla diversa fase esecutiva - la cui iniziativa spetta al pubblico ministero - la soluzione di qualsivoglia questione che possa sorgere quanto (per l'appunto) all'esecuzione della misura medesima, compresa quella concernente l'effettiva sussistenza di beni - nella disponibilità del condannato - suscettibili di esser sottoposti a vincolo.
Omesso versamento IVA: sempre sequestrabile il denaro nei conti correnti della società
Cassazione penale sez. III, 05/07/2016, n.37172
E' consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica.
Omesso versamento IVA: sull'interruzione della prescrizione
Cassazione penale sez. III, 07/06/2016, n.44584
Omesso versamento IVA: sull'esclusione dei principi della sentenza Taricco
Cassazione penale sez. III, 16/12/2016, n.16458
L'art. 325 T.F.UE, come interpretato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, Taricco e altri del 8 settembre 2015, C-105/14, non si applica ai reati strutturalmente non caratterizzati da frode, come è quello previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. n. 74/2000.
Omesso versamento IVA: Prescrizione del reato di evasione dell'Iva
Tribunale Como, 13/07/2016, n.1599
In tema di prescrizione del reato di evasione dell'IVA se non risulti grave e commesso senza frode può applicarsi l'estinzione del reato senza violare l'art. 325 paragrafi 1 e 2 ,TFUE.
Omesso versamento IVA: il nuovo ravvedimento operoso previsto dall'art. 23 d.l. n. 34 del 2023 non può trovare applicazione retroattiva
Cassazione penale sez. III, 13/09/2023, n.43569
Il nuovo ravvedimento operoso previsto dall'art. 23 d.l. n. 34 del 2023 ha introdotto una causa di non punibilità speciale che si affianca ma non sostituisce né estende l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 13 d.lg. n. 74 del 2000.
Pertanto, non può trovare applicazione retroattiva.
Omesso versamento IVA: sulla preclusione al patteggiamento per mancata estinzione del debito tributario
Cassazione penale , sez. III , 12/01/2021 , n. 9083
In tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall' art. 13-bis, comma 2, d.lg. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall' art. 13, comma 2 , dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l'integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall' art. 13, comma 1, d.lg. cit. , per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento.
Omesso versamento IVA: sull’accordo per la rateizzazione del debito tributario Cassazione penale sez. III, 13/07/2018, n.48375
In tema di reati tributari, la causa di non punibilità dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 opera solo a seguito dell'integrale pagamento, anche rateale, dell'importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e non consegue al mero accordo intervenuto tra debitore e amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito e la rimodulazione della sua scadenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'effetto novativo dell'obbligazione che deriva dall'accordo tra il contribuente e l'amministrazione rimane circoscritto all'ambito tributario, non producendo conseguenze sul piano penale).
Omesso versamento IVA: sull'adempimento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
Cassazione penale sez. III, 19/01/2017, n.29544
I reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter e art. 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso.
Omesso versamento IVA: il ravvedimento operoso non è condizione per il patteggiamento
Cassazione penale sez. III, 23/11/2018, n.10800
L'estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi del richiamato art. 13 bis, in quanto l'art. 13, comma 1 configura tale comportamento come causa di non punibilità dei delitti ex artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili.