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Reati Tributari - D.lgs. n.74/2000

Art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 Omesso versamento di IVA

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

 

Note

1. Gli acconti sono pagamenti anticipati che i contribuenti devono effettuare per conto dell'imposta che sarà dovuta per l'anno successivo. La normativa vigente prevede una scadenza specifica per questi versamenti. L'acconto IVA deve essere versato entro il 27 dicembre di ogni anno. L'importo dell'acconto può essere calcolato con uno dei seguenti metodi:

Metodo storico: Si basa sull'importo dell'IVA dovuta per l'ultimo trimestre o per l'ultimo mese dell'anno precedente.

Metodo previsionale: Si basa su una stima dell'IVA che si prevede sarà dovuta per l'ultimo trimestre o per l'ultimo mese dell'anno corrente.

Metodo delle operazioni effettuate: Si calcola in base all'effettivo ammontare delle operazioni effettuate fino alla data di versamento dell'acconto.

2. Il termine "periodo d'imposta" si riferisce all'arco temporale durante il quale si misura la base imponibile di un tributo e si determina l'ammontare delle imposte dovute. In generale, in Italia, il periodo d'imposta coincide con l'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), ma può variare in base al tipo di contribuente o all'attività svolta.

L'IVA è generalmente calcolata su base annuale, ma i versamenti possono essere effettuati mensilmente o trimestralmente.

Il periodo d'imposta per l'IVA coincide con l'anno solare, ma per i versamenti periodici l'anno è suddiviso in mesi o trimestri.

 

Competenza: Tribunale in composizione monocratica

Prescrizione:  6 anni (7 anni e sei mesi in caso di rinvio a giudizio o altro atto interruttivo)

Consumazione: termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo

Misure cautelari personali: non consentite

Intercettazioni: non consentite

Arresto in flagranza: non previsto

Confisca per proporzione: non applicabile

 

Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA


È configurabile il concorso tra il delitto di omesso versamento dell'IVA di cui all' art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose previsto dall' art. 223, comma 2, n. 2, l. fall ., essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, ovvero gli interessi del Fisco, da un lato, e quelli dei creditori, dall'altro, e non comportando, le parziali interferenze fattuali, la configurabilità di un concorso apparente di norme. Cassazione penale , sez. III , 01/12/2021 , n. 11064


L'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi. Tribunale Bari sez. I, 25/08/2021, n.2365


In tema di crisi di liquidità, l'imputato deve dimostrare di aver messo in campo misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale per adempiere l'obbligazione. Cassazione penale sez. III, 17/06/2020, n.25982


In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all'acquirente ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R n. 633 del 1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l'amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell'omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale. Cassazione civile sez. trib., 10/06/2022, n.18707


Il contribuente è chiamato ad accantonare nel corso dell'anno le somme dovute all'erario, nonché a riscuotere l'IVA dagli acquirenti dei beni o dei servizi, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria assunta.

Se sceglie di non agire in questo modo, omettendo volontariamente e scientemente di non intraprendere alcuna azione per il recupero di quanto alla stessa dovuto, e alla scadenza del termine per il versamento si trova nell'oggettiva impossibilità di adempiere al proprio obbligo tributario, il contribuente non solo non potrà invocare la crisi di liquidità per escludere la colpevolezza, ma neppure l'esimente della forza maggiore, di cui all'art. 45 cod. pen., sussistente in tutti i casi nei quali l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica, atteso che è stato più volte precisato che la situazione di difficoltà finanziaria dell'imprenditore, anche laddove provata, non costituisce causa di forza maggiore che esclude la responsabilità penale" Tribunale Terni, 10/05/2016, n.624


In tema di "crisi di liquidità" della società quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, va precisato che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.

Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili" Corte appello Ancona, 26/09/2019, n.107 .


La confisca, quindi, come misura di sicurezza patrimoniale a carattere obbligatorio, come tale sottratta nell'an alla discrezionalità del giudice della cognizione; e fermo restando che rimane affidata alla diversa fase esecutiva - la cui iniziativa spetta al pubblico ministero - la soluzione di qualsivoglia questione che possa sorgere quanto (per l'appunto) all'esecuzione della misura medesima, compresa quella concernente l'effettiva sussistenza di beni - nella disponibilità del condannato - suscettibili di esser sottoposti a vincolo. Cassazione penale sez. III, 23/11/2017, n.4750


Quando risulti che l'i.v.a. sia stata effettivamente incassata e le relative somme non siano state accantonate ma impiegate per autofinanziamento, per altri scopi imprenditoriali, oltre ad essere provato il dolo, l'autore dell'omesso versamento si pone volontariamente nelle condizioni di non uniformarsi alla legge, con la conseguenza che non è invocabile la forza maggiore. Cassazione penale sez. III, 24/06/2021, n.30677


Nel caso di assoluzione dal reato di omesso versamento dell'IVA previsto dall' art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 , in ragione del mancato raggiungimento della soglia di punibilità, con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, non sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza al fine di ottenere l'assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste, atteso che, ai sensi dell' art. 652 cod. proc. pen. , la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non pregiudica comunque il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento della violazione in relazione all'imposta dovuta e non versata in misura inferiore alla soglia di punibilità, in quanto integrante un fatto diverso da quello giudicato in sede penale. Cassazione penale , sez. III , 22/07/2020 , n. 27007


L'art. 40 d.P.R. n. 633 del 1972 va interpretato nel senso che la competenza per territorio dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate - pena l'illegittimità del provvedimento adottato di iscrizione a ruolo e di quelli consequenziali - si radica, in applicazione del criterio del domicilio fiscale, all'atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione di imposta ovvero all'atto del versamento (od omesso versamento) dell'imposta e permane sino all'esaurimento dell'obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo il (diverso) domicilio fiscale del contribuente al momento dell'adozione del provvedimento impositivo. Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, n.14985


Risponde del reato di omesso versamento di IVA (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Cassazione penale sez. III, 09/11/2018, n.54699


La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo": e cioè - in forza dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)" - entro il 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento. Tribunale Salerno sez. I, 28/10/2021, n.3127


L'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dal d.lg. n. 74 del 10 marzo 2000, art. 10-ter, trattandosi di inadempimento riconducibile all'ordinario rischio di impresa. Cassazione penale sez. III, 24/02/2022, n.19651


In tema di prescrizione del reato di evasione dell'IVA se non risulti grave e commesso senza frode può applicarsi l'estinzione del reato senza violare l'art. 325 paragrafi 1 e 2 ,TFUE.Tribunale Como, 13/07/2016, n.1599


Deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento dell'IVA - per un importo non superiore, per ciascun periodo di imposta a euro 103.291,38, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 80 del 2014. Cassazione penale sez. V, 03/06/2015, n.25532


Il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10 bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 differisce da quello previsto dall'art. 10 ter del medesimo d.lgs. per l'oggetto, the solo nel primo caso è costituito da somme già nella disponibilità del debitore; ne consegue che, in caso di carenza di liquidità di impresa, se l'omesso versamento dell'iva può astrattamente derivare dall'inadempimento altrui, l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di versamento delle ritenute non può essere giustificata, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., dalla insolvenza dei debitori, essendo di pertinenza del sostituto d'imposta la decisione di distrarre a scopi diversi le somme di denaro dovute all'erario. Tribunale Chieti, 16/05/2018, n.408


L'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato art. 50, purché siffatta normativa:

a) sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari; b) contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti;

c) preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti.

Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l'onere risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso. Corte giustizia UE grande sezione, 20/03/2018, n.524


Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dichiarata e non versata sia indicata dal contribuente con la compilazione del quadro VL, spetta a questi dare dimostrazione dell'inattendibilità, per errore o per altra causa, della dichiarazione a fini i.v.a., senza che ciò costituisca un'inversione dell'onere della prova. Cassazione penale , sez. III , 29/11/2019 , n. 8784


Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, dei beni della società fallita. (Fattispecie di omesso versamento Iva e di ritenute fiscali, nella quale la Corte ha precisato che il curatore, in quanto soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare, non è titolare di diritti sui beni in sequestro, né può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo questi ultimi, prima della assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sugli stessi). Cassazione penale sez. III, 01/03/2016, n.23388


Il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, presuppone che il debito IVA risulti dalla dichiarazione del contribuente, e in assenza di dichiarazione il reato configurabile è quello del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5. Cassazione penale sez. III, 21/04/2016, n.38487


Per la sussistenza del reato in questione non è richiesto il fine di evasione, tantomeno l'intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto. Il dolo del reato in questione è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violalo.

Gli argomenti utilizzati dal collegio difensivo a sostegno della fondatezza della oggettiva impossibilità di adempiere appaiono, alla luce della considerazioni che precedono, frutto di un'operazione dogmaticamente errata che tende ad attrarre nell'orbita del dolo generico requisiti che, per definizione, non gli appartengono e che si collocano piuttosto nell'ambito dei motivi a delinquere o che ne misurano l'intensità (art. 133 c.p.). La scelta di non pagare prova il dolo; i motivi della scelta non lo escludono. L'oggettiva impossibilità di adempiere può avere rilevanza solo se dovuta a causa di forza maggiore che, come noto, esclude la suitas della condotta. Tribunale Bari sez. II, 16/05/2016, n.2706


Risponde del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter, D.Lgs. n. 74 del 2000), quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Tribunale Bari sez. II, 26/04/2016, n.2310

In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall' art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , trattandosi di inadempimento riconducibile all'ordinario rischio di impresa, sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica. (Fattispecie, di annullamento con rinvio della sentenza di condanna, riguardante insoluti per circa il 43% del fatturato, cui era seguita una gravissima crisi di liquidità). Cassazione penale , sez. III , 05/05/2021 , n. 31352


In tema di reati tributari, qualora un gruppo societario eserciti l'opzione per il regime fiscale del consolidato nazionale, disciplinato dagli artt. 117 e ss. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , testo unico delle imposte sui redditi, è configurabile la responsabilità della società consolidante, e per essa dei suoi amministratori, per il reato di omesso versamento di i.v.a. di cui all' art. 10-ter d.lg.17 marzo 2000, n. 74 , anche nel caso della mancata corresponsione delle imposte dovute dalle società controllate. Cassazione penale , sez. III , 16/10/2019 , n. 5513


In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall' art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi. Cassazione penale , sez. III , 19/05/2022 , n. 27202


"Il nuovo ravvedimento operoso previsto dall'art. 23 d.l. n. 34 del 2023 ha introdotto una causa di non punibilità speciale che si affianca ma non sostituisce né estende l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 13 d.lg. n. 74 del 2000.

Pertanto, non può trovare applicazione retroattiva. Cassazione penale sez. III, 13/09/2023, n.43569


L'estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell'apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi del richiamato art. 13 bis, in quanto l'art. 13, comma 1 configura tale comportamento come causa di non punibilità dei delitti ex artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili. Cassazione penale sez. III, 23/11/2018, n.10800


Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (oltre che la successiva confisca) possono essere disposti nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato. Cassazione penale sez. III, 20/01/2023, n.23299

Ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. F) per valutare il superamento della soglia di punibilità di Euro 250.000,00, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, deve tenersi conto solo ed esclusivamente dell'IVA evasa e non anche degli interessi dovuti per il versamento trimestrale. Cassazione penale sez. III, 28/03/2018, n.46953


Non risponde del reato di omesso versamento di i.v.a. chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10 ter, d.lg. n. 74/2000, a meno che non sia provato che il soggetto abbia posto in essere una condotta inequivocabilmente preordinata all'omissione del versamento (ad esempio, dismettendo di proposito la carica di amministratore della persona giuridica soggetto i.v.a.) ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, valutabile alla stregua dell'art. 110 c.p., all'omissione del versamento dovuto, al momento della scadenza, da parte del soggetto obbligato. (Nella specie, l'imputato è stato assolto poiché aveva dismesso le cariche sociali in ragione dell'intervenuto fallimento della persona giuridica tenuta al versamento e la dichiarazione i.v.a. era stata redatta e sottoscritta dal curatore fallimentare anteriormente alla scadenza del termine per il versamento). Tribunale Perugia, 04/06/2015, n.747


Nel reato di omesso versamento dell'Iva, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo. Cassazione penale sez. III, 23/07/2020, n.25433


La mutata soglia di punibilità dei reati di omesso versamento di ritenute certificate (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis) e di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter), al di sotto della quale operano soltanto a misure sanzionatorie di tipo amministrativo, introdotta dal D.Lgs. n. 158 del 2015 rientra pertanto nell'abrogazione parziale dei due reati, nei quali il mutato giudizio di offensività della condotta omissiva si è tradotto nel restringimento dell'area della loro penale rilevanza, con assegnazione a quella amministrativa delle condotte che si collocano al di sotto della nuova soglia. Configurando la soglia di punibilità un elemento costitutivo di entrambe le fattispecie legali astratte delle suddette disposizioni, è evidente che la sua modifica rende la nuova fattispecie speciale rispetto alla precedente poichè ne restringe l'ambito applicativo, rimanendo l'area della punibilità circoscritta alle sole condotte che si collochino al di sopra della nuova soglia. Cassazione penale sez. III, 28/11/2017, n.10810


In tema di IVA all'importazione, la sanzione applicabile all'importatore, che si avvale del sistema di sospensione dell'IVA senza immettere la merce importata nel deposito fiscale e che regolarizza, in via successiva, il relativo versamento nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile con le forme dell'autofatturazione, deve essere individuata alla stregua non già dell'art. l'art. 6, comma 9-bis del medesimo d.lgs., previsto per le violazioni meramente formali, non arrecanti alcun pregiudizio all'attività di controllo e non incidenti sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul suo versamento, bensì dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto norma generale, applicabile, salva diversa previsione, ad ogni omesso o ritardato versamento di qualunque tributo, ivi compresa l'IVA all'importazione siccome avente natura interna, atteso che l'obbligo in questione, pur formale, ha la finalità di garantire l'esatta riscossione dell'IVA ed ad evitare l'evasione d'imposta. Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, n.33118


Qualora una società si avvalga della facoltà di compensare in tutto o in parte le proprie eccedenze di credito con somme che avrebbero dovuto essere versate da un ente o una società che la controlla o da altre società ad essa collegate, le garanzie a tal fine richieste dal D.M. n. 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3, sono volte ad assicurare il recupero di quanto dovuto all'Erario, ove successivamente al rimborso ne sia accertata la mancanza dei presupposti giustificativi: esse, pertanto, devono essere prestate in sede di presentazione della dichiarazione annuale della società il cui credito è stato estinto per compensazione, occorrendo altrimenti versare all'Ufficio finanziario, entro il termine di presentazione della dichiarazione, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate. Cassazione penale sez. III, 14/03/2023, n.24225


In tema di delitto di omesso versamento dell'Iva, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 c.p.p.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, siccome l'adempimento dell'obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato indicato dall'art. 18, comma 1, d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p. Cassazione penale sez. I, 24/09/2014, n.44274


Con riferimento alla impossibilità di far fronte al versamento in ragione della crisi di liquidità, nel solco del costante indirizzo di questa Corte, l'imputato è tenuto a puntuali oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della improvvisa crisi economica, "ma anche quello delle necessità di adottare le misure idonee a fronteggiarla, anche attingendo al proprio personale patrimonio.

In tale ambito la sentenza ha quindi fatto riferimento alle risultanze dell'istruzione dibattimentale relative, da un lato, ad una generica crisi d'impresa, come riferita dai testi a discarico e, dall'altro, alla scelta imprenditoriale di pagare le scadenza più imminenti trascurando i debiti erariali, tale fatto, anzi dimostrando, comunque, la suitas della condotta e la mancanza, inoltre, di qualsiasi causa di forza maggiore. Cassazione penale sez. III, 29/01/2020, n.17806

Il mancato pagamento alla scadenza del termine concretizza il dolo; come correttamente osservato da Sez. 3 n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262, la scelta di non pagare l'imposta dovuta prova il dolo. La scelta imprenditoriale attiene ai motivi a delinquere e non esclude minimamente la sussistenza del dolo. Cassazione penale sez. III, 16/09/2019, n.45694



Il tema della non corrispondenza del debito dichiarato (superiore alla cd. "soglia") con quello che risulta dalla contabilità dell'impresa (in ipotesi ad essa inferiore) non ha perciò alcuna rilevanza posto che, come già rilevato, la fattispecie, per chiara scelta legislativa, non è strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato. Le discrasie tra il debito erariale dichiarato e quello effettivo hanno il proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2,3 e 4, i quali ben possono concorrere con quello di cui all'art. 10 ter. Cassazione penale sez. III, 18/06/2019, n.35193


In tema di IVA, ai fini della variazione dell'imponibile in senso favorevole al contribuente, devono ricorrere i seguenti presupposti:

a) la realizzazione di un'operazione imponibile, per la quale sia stata emessa fattura; b) il sopravvenire di una causa di scioglimento del contratto;

c) la sussistenza di un titolo idoneo a realizzare gli effetti risolutori del precedente contratto; d) l'identità delle parti dell'accordo risolutorio e del negozio oggetto di risoluzione consensuale; e) il regolare adempimento degli obblighi di registrazione previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972; f) un lasso di tempo infrannuale, entro il quale deve verificarsi la vicenda risolutiva, qualora essa trovi titolo in un accordo di mutuo dissenso" Cassazione penale sez. III, 24/09/2019, n.6506


È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 10 bis d.lg. n. 74 del 2000 per violazione dell'art. 3 cost. e per disparità di trattamento con l'art. 10 ter d.lg. n. 74 del 2000, già dichiarato incostituzionale con sentenza n. 80 del 2014 della Corte cost., in quanto per il reato di omesso versamento di ritenute certificate non è prevista la sussistenza di diverse soglie di punibilità tra le condotte di omessa dichiarazione, infedele dichiarazione e di omesso versamento dell'imposta, a differenza del previgente regime in materia di i.v.a. Cassazione penale sez. III, 11/11/2014, n.52038


Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non assume rilevanza, né sul piano dell'elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la quale non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, ma prima dell'adozione di provvedimenti da parte del Tribunale. Cassazione penale sez. III, 23/05/2018, n.49795


In tema di forza maggiore e crisi di liquidità, è necessario, perché in concreto ciò si verifichi, che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla lamentata crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica che ha investito l'azienda o la sua persona, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (non ultimo, il ricorso al credito bancario). In altri termini, il ricorrente che voglia giovarsi in concreto di tale esimente, evidentemente riconducibile alla forza maggiore, nei termini di cui si è detto, dovrà dare prova che non gli sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa e non consolidata crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili Tribunale Bari sez. II, 22/02/2016, n.969


In tema di reati tributari, è irrilevante la crisi di liquidità, anche nel caso sia così imponente da condurre ad un dissesto assoluto dell'ente, non imputabile al ricorrente. Cassazione penale sez. III, 18/10/2022, n.45427

L'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dall'art. 10 ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare. Cassazione penale sez. III, 04/02/2016, n.12912

In tema di reati tributari, l'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione prevista dall' art. 17, comma 1-bis, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , non è applicabile ai reati di cui agli artt. 10-ter e 11 del citato d.lg., in quanto tale disciplina si riferisce ai soli delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del d.lg. citato. Cassazione penale , sez. III , 14/12/2021 , n. 2519


Ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all' art. 10-ter d.lg. n. 74 del 2000 , l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, come indicata nel rigo VL38, e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili, potendo il giudice prescindere da tale importo solo se esso non sia giustificato dall'esame formale della stessa dichiarazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, in caso di falsità, desunta da accertamenti sostanziali, delle voci attive e passive indicate nella dichiarazione, ivi compresi versamenti periodici in realtà non effettuati, possono configurarsi i più gravi reati di cui agli artt. 2, 3, e 4 d.lg. n. 74 del 2000 ). Cassazione penale , sez. III , 21/04/2021 , n. 31367


In tema della ""crisi di liquidità"" d'impresa quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, è necessario che siano assolti precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.

Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. Tribunale Torre Annunziata, 22/11/2018, n.2584

La scelta del contribuente, che versi in difficoltà economica, di preferire il pagamento degli stipendi dei dipendenti rispetto a quello dei tributi, non vale ad escludere la consapevolezza e volontà di omettere illecitamente il versamento dell'IVA, che di per sé sole integrano il dolo generico della fattispecie, a nulla rilevando i motivi dell'omesso pagamento. Tribunale Vicenza, 12/03/2021, n.165


L'imprenditore deve quindi provare di aver posto in essere, senza successo per causa a lui non imputabile, tutte le misure (anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale) idonee a reperire la liquidità necessaria per adempiere il proprio debito fiscale. Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, n.50007


L'emissione della fattura, pertanto, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all'obbligo di versare comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura nè lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell'elemento soggettivo. Cassazione penale sez. III, 27/06/2019, n.41070


Nel delitto di omesso versamento IVA, l'oggettiva impossibilità di adempiere può avere rilevanza solo se dovuta a causa di forza maggiore che, come noto, esclude la suitas della condotta. Le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non possono integrare la forza maggiore penalmente rilevante. Nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso. Tribunale Bari sez. II, 15/02/2016, n.845


In tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo. Cassazione penale sez. III, 24/05/2023, (ud. 24/05/2023, dep. 28/06/2023), n.28031


Il delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto presenta natura di delitto omissivo proprio unisussistente, punito a titolo di dolo generico, desumibile dalla consapevolezza della sussistenza dell'obbligo tributario violato dal contribuente. La crisi di liquidità del contribuente, che rientra nel c.d. "rischio di impresa", non può essere invocata quale causa di forza maggiore quando rappresenti una concausa dell'omesso versamento del tributo unitamente al comportamento illegittimo del contribuente, che non abbia accantonato le somme necessarie. Cassazione penale sez. III, 08/02/2022, n.19630


In tema di crisi di liquidità, incombe un rigoroso onere di allegazione a colui il quale prospetta l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria per effetto di improvvise ed a lui non addebitabili crisi di liquidità, impeditive dell'obbligo di accantonamento delle somme, onere consistente nella dimostrazione che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, circostanze in alcun modo portate alla cognizione dei giudici del merito. Cassazione penale sez. III, 17/01/2018, n.40440


L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, inteso "quale mera consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva finale, senza cioè essere caratterizzato da una specifica finalità di evasione. Tribunale Milano sez. II, 18/04/2018, n.2136


Quanto alla incidenza della situazione finanziaria dell'impresa ai fini dell'esclusione della colpevolezza si è affermato che è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo, anche attingendo al patrimonio personale.

Né la mancata riscossione di crediti costituisce circostanza idonea ad escludere il dolo, posto che si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa. Cassazione penale sez. III, 07/03/2023, n.16748


Quando si procede per il reato di omesso versamento dell'i.v.a., la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l'ammontare dell'imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poiché la previsione di quest'ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell'illecito penale è stato già valutato dal legislatore (la Corte ha escluso l'applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 131-bis c.p. sulla base dell'assorbente rilevo dell'ammontare dell'imposta non corrisposta, pari - a seguito della novella di cui al d.lg. n. 158 del 2015 - a una somma corrispondente a più del doppio di quella prevista dalla legge quale soglia di punibilità ai fini della rilevanza penale del fatto Cassazione penale sez. III, 19/01/2016, n.9936).


In tema di omesso versamento IVA, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta, non esclude il reato previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, in relazione al debito IVA scaduto e da versare. Cassazione penale sez. III, 05/02/2020, n.13327


Ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato in relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA, la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l'atto di conferimento della nomina e non con l'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese ai sensi dell' art. 2383, comma 4, c.c. , che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva. Cassazione penale , sez. III , 07/03/2023 , n. 13319

Ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili. Cassazione penale sez. III, 17/11/2017, n.14595


È conforme all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il divieto del ne bis in idem, la normativa nazionale "che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica". Ad affermarlo è la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina italiana che prevede il c.d. doppio binario sanzionatorio, amministrativo e penale, per una contestazione di mancato versamento dell'i.v.a. Per i giudici di Lussemburgo, non esiste, dunque, alcun rischio di bis in idem per gli omessi versamenti Iva quando la sanzione tributaria colpisce la società e quella penale la persona fisica. Corte giustizia UE sez. IV, 05/04/2017, n.217


Nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all'omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa e ciò sul rilievo dell'assenza di compimento del previo controllo di natura prettamente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali che comporta la responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale. E ciò tanto più in quei casi, come quello in esame, in cui il debito fiscale non era remoto e non risulta contestato che l'imputato avesse sottoscritto la dichiarazione IVA che lo esponeva. Cassazione penale sez. III, 23/11/2020, n.1729


Il reato di omesso versamento dell'Iva, previsto dall'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, non si pone in rapporto di specialità con il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, con la conseguenza che è configurabile il concorso tra i suddetti reati. Cassazione penale sez. III, 17/11/2015, n.15922


In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'Iva cui all'art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 c.p., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 c.c.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 c.c.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della "par condicio creditorum", al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato. Cassazione penale sez. III, 06/07/2018, n.52971


L'omesso versamento dell'Iva cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, non può essere giustificato, ai sensi dell'art. 51 c.p., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 c.c.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 c.c.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della "par condicio creditorum" Cassazione penale sez. III, 04/07/2019, n.36709


Il reato di omesso versamento IVA è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, elemento che rientra nell'ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'erario. Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, n.50007


Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000), non rileva quale causa di forza maggiore per il legale rappresentante di un'impresa lo stato di dissesto imputabile alla precedente gestione, quando risulta che l'agente al momento del suo subentro nella carica aveva la consapevolezza della crisi di liquidità e non era nell'impossibilità a lui non ascrivibile di intraprendere alcuna iniziativa per fronteggiare tale situazione. Cassazione penale sez. III, 12/12/2018, n.9


In tema di omesso versamento IVA, non è configurabile il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per il mancato versamento del debito IVA sorto prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo, nel caso in cui, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, essendo configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51 cod. pen., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario. Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n.52542


Per la configurabilità del reato previsto dall' art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , non si richiede l'acquisizione al fascicolo processuale della dichiarazione fiscale del contribuente o di alcuna prova legale, essendo sufficiente che il giudice raggiunga la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'omissione, per una somma eccedente la soglia di punibilità, abbia ad oggetto l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale regolarmente presentata, dandone conto con motivazione immune da vizi logici o giuridici. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto provata l'avvenuta presentazione della dichiarazione IVA in ragione della denuncia presentata dall'Agenzia delle entrate, originata dalla valutazione, da parte del funzionario accertatore, della dichiarazione fiscale contenente la specifica indicazione dell'imposta da versare). Cassazione penale , sez. III , 10/09/2020 , n. 28489


Cassazione penale sez. III, 01/12/2017, n.29873 Ai fini dell'accertamento del dolo generico del delitto di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 occorre ravvisare la concreta possibilità di adempiere il pagamento nei termini di legge, che costituisce il presupposto della sussistenza della volontà del soggetto obbligato di non effettuare il versamento dovuto. (In motivazione la S.C. ha affermato che va escluso il dolo generico nell'ipotesi in cui l'omesso versamento derivi dalla mancanza della necessaria liquidità dovuta al mancato incasso delle fatture emesse con l'addebito d'imposta).


In tema di delitto di omesso versamento dell'IVA, che ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 c.p.p.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 18, comma 1, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p. Cassazione penale sez. III, 22/03/2023, (ud. 22/03/2023, dep. 30/05/2023), n.23535


In tema di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (e di ritenute operate sulla retribuzione dei dipendenti) il profitto del reato consiste nel corrispondente risparmio di spesa ed, in particolare, nelle disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente alla data di scadenza del termine per il pagamento e non versate. Ne consegue che il sequestro, per essere qualificato come finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente il profitto del reato omissivo, non può mai essere disposto, né essere eseguito, per importi comunque superiori ai saldi attivi giacenti sui conti bancari o postali di cui il contribuente disponeva la scadenza del termine per il pagamento. Cassazione penale sez. III, 09/02/2016, n.28223

Il delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto prevede una condotta mista; vi è una componente commissiva, costituita dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA da parte del soggetto obbligato, con un saldo debitorio superiore ad Euro 250.000,00, e una componente omissiva costituita dal mancato versamento dell'IVA autoliquidata dal contribuente-imputato. Cassazione penale sez. III, 16/06/2023, n.33430


Secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, la crisi di liquidità dell'impresa ha efficacia esimente in materia di omesso versamento dell'IVA (v. Cass. 7.2.2014 n.5905).

In particolare, per quanto concerne l'omesso versamento dell'imposta i.v.a., l'inadempimento può essere attribuito a forza maggiore ""solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Tribunale Campobasso, 21/02/2017, n.29


L'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto. Tribunale Terni, 12/02/2019, n.159


In tema di reati tributari, la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per un importo non superiore, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, a seguito della illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere annullata dalla Corte di cassazione con la formula assolutoria "il fatto non è previsto dalla legge come reato. Cassazione penale sez. III, 25/11/2014, n.15824

Integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2), l. fall., l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società, potendo il reato fallimentare concorrere con quello tributario e con quello previdenziale in ragione della diversità sia dei beni tutelati sia della struttura dei reati. Cassazione penale sez. V, 05/04/2019, n.30735


E' consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica. Cassazione penale sez. III, 05/07/2016, n.37172


In tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.(Nella specie la Corte di Cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto, in assenza di ulteriori elementi ostativi, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. stante l'omissione eccedente la soglia di punibilità per un ammontare inferiore ad euro 10.000 e pari al 4% circa dell'importo della soglia stessa). Cassazione penale sez. III, 13/11/2018, n.12906


In tema di reati tributari, i pagamenti successivi al perfezionamento del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della cd. soglia di punibilità prevista dalla fattispecie delittuosa, ma solo per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 del medesimo d.lg. Cassazione penale sez. III, 21/09/2018, n.8521


In tema di omesso versamento dell' IVA, il reato omissivo previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 consiste nel mancato versamento all'erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di "IVA per cassa", è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate. Cassazione penale sez. III, 23/01/2018, n.6220


Ai fini della ricostruzione dell'imposta evasa ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 1, lett. f), è necessario attingere alle regole stabilite dalla normativa fiscale ma con le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale, per cui i costi concorrono sì alla determinazione dell'imponibile purché ne sussista la certezza o anche solo il ragionevole dubbio circa la loro esistenza. Cassazione penale sez. III, 12/10/2022, n.5577


In tema di omesso versamento IVA, è dovere dell'imprenditore operare la scelta del rinvio del versamento in un quadro di ragionevolezza economica che, salvo eventi imprevedibili, sia tale da far ordinariamente presumere che il versamento, con l'aggiunta dei previsti interessi, possa sempre posticipatamente avvenire. Laddove tale ragionevolezza sia esclusa, l'imprenditore assume coscientemente (e dolosamente) il rischio di non ottemperare al versamento del dovuto. Nel sanzionare penalmente l'omesso versamento dell'IVA a debito, se di importo superiore alla soglia di legge, il legislatore ha inteso anteporre il versamento stesso a qualsiasi altra scelta imprenditoriale - pagamento di stipendi, fornitori, pregressi debiti erariali - privilegiando quindi il pagamento dell'IVA, scelta che risponde a criteri di priorità non sindacabili in questa sede e che non viola norme di rango costituzionale. Cassazione penale sez. III, 12/04/2017, n.39500


In tema di omesso versamento IVA va affermato che:

a) il reato in esame è punibile appunto a titolo di dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di non versare all'erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte;

b) la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto;

c) il debito verso il fisco relativo ai versamenti Iva è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili.

Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'Iva dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria.

L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale. Cassazione penale sez. III, 21/04/2017, n.47596


L'innalzamento del limite per la compensazione dei crediti IVA determina una riduzione della condotta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione ex del d.lg. n. 471 del 1997,art. 13 che risulta pertanto circoscritta all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del favor rei , di cui al d.lg. n. 472 del 1997 art. 3 Cassazione civile sez. trib., 01/12/2022, n.35385


In tema di IVA, l'art. 34 della l. n. 388 del 2000, sancendo un limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, per i soggetti intestatari di conto fiscale, ha inteso introdurre per ogni periodo d'imposta un limite invalicabile alla compensazione di crediti iva e debiti relativi ad altre imposte, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale; la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del "favor rei", di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, deve tener conto dell' innalzamento del limite d'importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto. Cassazione civile sez. trib., 01/12/2022, n.35385


Il reato si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, ciò che rileva è, quindi, l'indicazione nella dichiarazione di un debito d'imposta e l'inadempimento alla conseguente e corrispondente obbligazione di pagamento, rimanendo prive di rilievo, ai fini della configurabilità del reato e del superamento della soglia di punibilità, sia l'effettiva riscossione delle somme-corrispettivo relative alle prestazioni effettuate. "Lo sgravio è qualcosa di completamente diverso dall'annullamento della cartella da parte di un giudice o dello stesso agente della riscossione, dal momento che esso proviene dall'ente impositore il quale, in tal modo, formalizza la cancellazione della propria pretesa.

Il provvedimento di sgravio fiscale emesso dall'Agenzia delle Entrate ha invero natura di atto pubblico fidefacente, ed è costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale. Cassazione penale sez. III, 18/06/2019, n.44293


Non assume alcun rilievo la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, poiché essa non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengono a scadere successivamente alla sua presentazione, ma prima dell'adozione di provvedimenti da parte del tribunale, essendo configurabile la causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p., solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere all'obbligo tributario siano intervenuti prima della scadenza di tale obbligo e, dunque, non siano successivi alla consumazione del reato. Cassazione penale sez. III, 02/12/2021, n.9248


La nuova fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, come modificata dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 8, che ha elevato a Euro 250.000,00 la soglia di punibilità, ha determinato l'abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, e in considerazione dell'abrogazione parziale trovano applicazione l'art. 2 c.p., comma 2 (e non l'art. 2 c.p., comma 4), e art. 673 c.p.p., comma 1 Cassazione penale sez. III, 13/03/2018, n.15172


I reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter e art. 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso. Cassazione penale sez. III, 19/01/2017, n.29544


In tema di omesso versamento IVA, non è configurabile il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta. Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n.52542

In tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad Euro 250.000,00 dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. Cassazione penale sez. III, 21/05/2021, n.32652


L'imputato può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la prova, nella vicenda in esame non raggiunta, che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. Cassazione penale sez. III, 16/06/2021, n.37928


L'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, occorrendo cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. Cassazione penale sez. III, 06/06/2019, n.41602


In tema di crisi di liquidità d'impresa quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.Cassazione penale sez. III, 18/10/2022, n.46237


Sul piano giuridico-ordinamentale è infatti evidente che sarebbe contraddittorio ritenere la persistente vigenza dell'obbligo di versamento integrale del debito IVA, ai sensi dell'art. 10-ter cit., nonostante l'intervenuta ammissione del debitore ad una procedura di concordato preventivo, avente indubbio rilievo pubblicistico in cui sia stato pianificato e approvato il pagamento parziale dell'imposta, allo stato consentito sia dalla citata sentenza della Corte di Giustizia U.E., sia dall'intervenuta modifica normativa dell'art. 182-ter L. Fall.. Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n.52542


In tema di crisi di impresa, è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.

Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. Cassazione penale sez. III, 09/11/2017, n.11035


Laddove il mancato versamento dell'I.V.A. sia diretta conseguenza della omessa indicazione nella dichiarazione dell'importo dell'imposta effettivamente dovuto, tale comportamento integra dichiarazione infedele, per la quale è prevista la sanzione ben più grave di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, che copre non solo la violazione formale dell'infedele dichiarazione, ossia di una dichiarazione errata, recante un importo inferiore a quello realmente dovuto, ma anche il conseguente ed inevitabile mancato versamento dell'imposta effettivamente dovuta, non potendo ovviamente, in tal caso, la parte contribuente provvederà materialmente al versamento dell'importo corretto, atteso che il pagamento corrisponde al dato indicato nella stessa dichiarazione. Cassazione civile sez. trib., 07/12/2020, n.27963


In tema di delitto di omesso versamento dell'Iva, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. Corte appello Taranto, 18/11/2020, n.426

Risponde del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter, D.Lgs. 74 del 2000), quanto meno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Cassazione penale sez. III, 24/06/2015, n.34927


Il novellato delitto di cui all'art. 10 ter annovera, fra i suoi elementi costitutivi, indispensabili per potersi configurare la fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice, una condotta omissiva (il mancato versamento dell'IVA dovuta) propria (da parte del contribuente soggetto all'obbligazione tributaria) e peculiare per modalità esplicativa (il quantum ex lege prefissato di danno prodotto). Tribunale Spoleto, 17/01/2017, n.11


Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza e volontarietà della condotta omissiva, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte. E' quindi sufficiente che il soggetto attivo abbia la coscienza e volontà di aver presentato una dichiarazione IVA e di aver, poi, omesso il versamento delle somme in essa indicate in favore dell'Erario, entro il termine anzidetto. Corte appello Ancona, 13/10/2020, n.1039


La prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto."

In tema omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità. Cassazione penale sez. III, 01/10/2019, n.1431


La definizione di reati "della stessa indole", posta dall'art. 101 c.p. e rilevante per l'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 2, n. 1, prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati, e conseguentemente deve ritenersi corretta la decisione che con accertamento in fatto ha ritenuto della stessa indole i reati di omesso versamento IVA e delle ritenute certificate con il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali. Cassazione penale sez. III, 15/02/2019, n.29400

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. n. 74 del 2000, che la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni e priva della indicazione della sua funzione, è sufficiente, in assenza di allegazioni di segno contrario, a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate.Cassazione penale sez. III, 12/10/2022, n.39772



In punto di determinazione della competenza territoriale, in tema di delitto di omesso versamento dell'Iva, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 c.p.p.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, considerato che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato, previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p. Cassazione penale sez. III, 03/11/2021, n.45966


La formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall'art. 10 - ter, D.Lgs. n. 74/2000 è di semplice soluzione, avendo le Sezioni Unite penali affermato che nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula "il fatto non sussiste", non con quella "il fatto non è . previsto dalla legge come reato", che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato. Tribunale Napoli Nord sez. I, 22/09/2016, n.1864


Il mancato superamento della soglia di punibilità per il reato di evasione dell'IVA per anno d'imposta implica la sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste. (Nel caso di specie, risultando dall'imputazione il mancato superamento della soglia di punibilità il giudice emetteva una sentenza assolutoria ex art. 129 c.p.p.) Tribunale Napoli Nord sez. II, 18/07/2016, n.1676


Quando si procede per il reato di omesso versamento dell'Iva, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l'ammontare dell'imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, poichè la previsione di quest'ultima evidenzia che il grado di offensività della condotta ai fini della configurabilità dell'illecito penale è stato già valutato dal legislatore. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. per insussistenza dei presupposti sul piano oggettivo con riferimento ad un omesso versamento pari a poco più di 112.000 Euro, a fronte della soglia di punibilità fissata in Euro 103,291,30). Cassazione penale sez. III, 05/05/2015, n.40774


Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000), non rileva quale causa di forza maggiore per il legale rappresentante di un'impresa lo stato di dissesto imputabile alla precedente gestione, quando risulta che l'agente al momento del suo subentro nella carica aveva la consapevolezza della crisi di liquidità e non era nell'impossibilità a lui non ascrivibile di intraprendere alcuna iniziativa per fronteggiare tale situazione. Cassazione penale sez. III, 09/09/2015, n.43599


Quanto alla non punibilità del fatto di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), istituto di diritto penale sostanziale applicabile, ai sensi dell'art. 2 c.p., anche in sede di legittimità ove dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata ne ricorrano i presupposti (Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015, Terrezza, Rv. 264449; Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015, Fantoni, Rv. 263693), occorre preliminarmente chiedersi se sia applicabile anche ai reati che, come nel caso di specie, prevedono specifiche soglie di punibilità, principio implicitamente affermato (perchè dato per presupposto) dalle già citate sentenze n. 15449 del 2015 e n. 21474 del 2015. Cassazione penale sez. III, 19/11/2015, n.18680


In tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall' art. 13-bis, comma 2, d.lg. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall' art. 13, comma 2 , dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l'integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, richiamati dall' art. 13, comma 1, d.lg. cit. , per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento. Cassazione penale , sez. III , 12/01/2021 , n. 9083


La prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto.

Per la sussistenza del reato in questione non è richiesto il fine di evasione, tantomeno l'intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto.

La scelta di non pagare l'imposta dovuta prova il dolo: infatti, la scelta imprenditoriale attiene ai motivi a delinquere e non può pertanto minimamente escludere la sussistenza del dolo. Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, n.50007


Avendo il reato de quo carattere istantaneo e, dunque, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, l'ammissione al concordato preventivo della società, in epoca successiva alla scadenza del debito erariale, non elide la responsabilità del rappresentante legale.

Tuttavia, con specifico riferimento al caso del fallimento, si è, altresì, osservato che la relativa dichiarazione, con nomina del curatore fallimentare intervenuta prima del termine ultimo per effettuare il versamento I.V.A., fa sì che il legale rappresentante della società tenuto ad adempiere all'obbligo di versamento, sia identificabile proprio nel curatore fallimentare e non nel precedente amministratore.

Ciò, peraltro, non esclude che nei confronti dell'originario legale rappresentante sia configurabile la possibilità di un concorso di persone nel reato proprio in qualità di extraneus. Cassazione penale sez. III, 11/10/2017, n.9466


In tema di omesso versamento di i.v.a., non risponde del reato di cui all'art. 10 ter d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, per difetto dell'elemento soggettivo, il liquidatore di società che, a fronte di istanza di fallimento già presentata anteriormente alla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, ometta di adempiere l'obbligazione tributaria nel legittimo convincimento, erroneo quanto alla circostanza fattuale del non ancora intervenuto fallimento, che il versamento violi la regola della "par condicio creditorum" di cui agli art. 51 e 52 l.fall. ed integri, a determinate condizioni, il reato di bancarotta preferenziale. Cassazione penale sez. III, 29/10/2014, n.5921


Il principio secondo cui colui che assume la carica di liquidatore, al pari di chi assume quella di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Cassazione penale sez. III, 24/02/2016, n.14744


In tema di reati tributari, il liquidatore di società di capitali subentrato dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, che ometta di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima risponde del delitto di cui all' art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , non trovando applicazione le limitazioni fissate dall' art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , che fa espresso riferimento alle sole imposte sui redditi e non esclude implicitamente la riferibilità al liquidatore dell'art. 10-ter citato, disciplinando esclusivamente la fase della riscossione tributaria dell'obbligazione solidale, di natura civilistica, di quest'ultimo per il pagamento dei tributi non versati. Cassazione penale , sez. III , 12/02/2021 , n. 20188


Risponde del reato, quanto meno a titolo di dolo eventuale, anche il soggetto che, subentrando nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'erario le somme dovute, senza aver esperito i controlli contabili sugli ultimi adempimenti fiscali.

L'assunzione della carica di amministratore comporta, infatti, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, qualora ciò non accada, è evidente che sceglie di assumere la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Cassazione penale sez. III, 20/07/2017, n.55482


In tema di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore cui egli non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico, essendo stato, altresì, di recente precisato che, proprio con riferimento all'Iva, ove il contribuente alleghi la circostanza di non avere tempestivamente versato l'Iva a causa degli inadempimento dei clienti che avrebbero dovuto versare la provvista al fornitore necessaria per il versamento della imposta, compete a quest'ultimo l'onere di giustificare le ragioni che lo avevano indotto ad emettere fattura, in tal modo divenendo soggetto passivo dell'imposta, anteriormente alla ricezione del relativo corrispettivo. Cassazione penale sez. III, 20/06/2019, n.38482


Il reato di omesso versamento IVA è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, elemento che rientra nell'ordinario rischio di impresa e che non può certamente comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'erario.

Tale elemento può rilevare come causa di forza maggiore di cui all'art. 45 c.p., solo se siano assolti gli oneri di allegazione idonei a dimostrare non solo l'asserita crisi d liquidità, ma anche che detta crisi non sarebbe stata fronteggiabile tramite il ricorso ad apposite procedure da valutarsi in concreto, non ultimo il ricorso al credito bancario. L'imprenditore deve quindi prova aver posto in essere, senza successo per causa a cui non imputabile, tutte le misure (anche sfavorevoli per il proprio patrimonio personale) idonee a reperire la liquidità necessari per adempiere il proprio debito fiscale. Cassazione penale sez. III, 13/11/2018, n.12906

In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non assume rilevanza, né sul piano dell'elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, perché essa non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione ma prima dell'adozione di provvedimenti da parte del tribunale. (In motivazione la Corte ha affermato che il principio illustrato deve essere applicato a maggior ragione nel caso in cui la richiesta di ammissione alla procedura sia stata presentata dallo stesso imputato responsabile del dissesto, in quanto, diversamente opinando, questi potrebbe evitare di incorrere in responsabilità penale con il solo deposito del ricorso). Cassazione penale sez. III, 17/05/2019, n.39310

L'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.

Occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. Cassazione penale sez. III, 01/02/2017, n.15235

In tema di reati tributari, il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 differisce da quello previsto dall'art. 10-ter del medesimo d.lgs. per l'oggetto, che solo nel primo caso è costituito da somme già nella disponibilità del debitore; ne consegue che, in caso di carenza di liquidità di impresa, se l'omesso versamento dell'iva può astrattamente derivare dall'inadempimento altrui, l'impossibilità di adempiere all'obbligazione di versamento delle ritenute non può essere giustificata, ai sensi dell'art. 45 cod. pen., dalla insolvenza dei debitori, essendo di pertinenza del sostituto d'imposta la decisione di distrarre a scopi diversi le somme di denaro dovute all'erario. Cassazione penale sez. III, 12/07/2017, n.3647

In tema di reati tributari, la causa di non punibilità dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 opera solo a seguito dell'integrale pagamento, anche rateale, dell'importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e non consegue al mero accordo intervenuto tra debitore e amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito e la rimodulazione della sua scadenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'effetto novativo dell'obbligazione che deriva dall'accordo tra il contribuente e l'amministrazione rimane circoscritto all'ambito tributario, non producendo conseguenze sul piano penale). Cassazione penale sez. III, 13/07/2018, n.48375


Non è configurabile il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, per il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo in epoca anteriore alla scadenza del termine per il relativo versamento, per effetto della inclusione nel piano concordatario del debito d'imposta, degli interessi e delle sanzioni amministrative. Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n.52542


Nei reati omissivi tributari, l'imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto. Cassazione penale sez. III, 28/03/2018, n.46684


Va escluso il dolo se l'imprenditore non ha agito solo nella speranza di poter poi adempiere al debito tributario, ma si è attivato nel contesto della complessiva strategia di organizzazione e gestione delle risorse disponibili per il suo pagamento. Corte appello L'Aquila, 16/05/2018, n.1266


Il dolo del reato in questione è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato.

Il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, è di natura omissiva e istantanea. Ne consegue che, ai fini della sua perfezione, sono necessarie e sufficienti la coscienza e la volontà dell'azione che devono sussistere nel momento esatto in cui matura il tempo (lungo) dell'obbligazione tributaria, non un attimo prima, non un attimo dopo. Cassazione penale sez. III, 04/03/2021, n.33412


In tema di crisi di liquidità, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni; anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. Cassazione penale sez. fer., 02/08/2022, n.30628

In tema di omesso versamento IVA, è richiesto il dolo generico, che è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non rilevando i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo Cassazione penale sez. III, 05/06/2019, n.42522


In tema di reati tributari, è sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante.

Nei reati omissivi integra pertanto la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso.

Sì che:

a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perchè non esclude la suitas della condotta;

b) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità;

c) non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore, che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Cassazione penale sez. III, 28/01/2020, n.8519


Ai fini della integrazione dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10-bis e 10-ter, è necessario e sufficiente il consapevole inadempimento dell'obbligazione tributaria, così come dichiarata dallo stesso contribuente nelle sue dichiarazioni annuali. Non è strutturalmente richiesto dalle due fattispecie, nè ai fini della sussistenza, della procedibilità o della punibilità del reato, tanto meno del dolo, che il ricorrente sia stato preventivamente messo a conoscenza della separata pretesa tributaria azionata in sede amministrativa o che la fondatezza di quest'ultima abbia un positivo riconoscimento in sede tributaria. Cassazione penale sez. III, 15/02/2017, n.35786

In tema di reato di omesso versamento dell'IVA previsto dall' art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 , per valutare il superamento della soglia di punibilità di euro 250.000,00 si deve tener conto esclusivamente dell'imposta evasa e non anche degli interessi dovuti per il versamento trimestrale.Cassazione penale sez. III, 28/03/2018, n.46953


La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'art. 4, par. 3, TUE, e l'art. 325, par. 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che l'omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integri un reato punito con una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo IVA non versato superi una soglia di rilevanza penale pari ad euro 250.000, mentre è invece prevista una soglia di rilevanza penale pari ad euro 150.000 per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi. Corte giustizia UE grande sezione, 02/05/2018, n.574

Le ultimissime dalla Cassazione

Sequestro di crediti d’imposta: i limiti per i terzi estranei al reato tributario
Cassazione penale sez. VI, 11/09/2024, (ud. 11/09/2024, dep. 13/11/2024), n.41798
Amministratore di fatto: criteri rigorosi per l'accertamento della responsabilità nei reati tributari
Cassazione penale sez. III, 17/09/2024, (ud. 17/09/2024, dep. 14/11/2024), n.41891
Omesso versamento IVA: rilevanza della crisi di liquidità causata da fatture insolute e mancati pagamenti della PA
Cassazione penale sez. III, 01/10/2024, (ud. 01/10/2024, dep. 11/11/2024), n.41238
Fatture false ed evasione fiscale: la configurabilità del dolo specifico anche senza effettivo utilizzo
Cassazione penale sez. III, 01/10/2024, (ud. 01/10/2024, dep. 22/11/2024), n.42819
Responsabilità penale per dichiarazione infedele: La delegabilità formale e i limiti dell'affidamento a professionisti
Cassazione penale sez. III, 14/10/2024, (ud. 14/10/2024, dep. 22/11/2024), n.42822
Ridefinizione del reato di dichiarazione infedele: limiti di punibilità e sottofatturazione
Cassazione penale sez. III, 27/03/2019, n.19228
Dichiarazione infedele: reato istantaneo perfezionato con la presentazione della dichiarazione annuale
Cassazione penale sez. III, 08/04/2019, n.23810
Dichiarazione infedele: errore sulla norma tributaria non esclude il dolo, salvo incertezza inevitabile"
Cassazione penale sez. III, 08/04/2019, n.23810
Reati tributari: contabilità semplificata non esonera dall’obbligo di tenuta dei libri e scritture contabili
Cassazione penale sez. III, 08/04/2019, n.24152
Non punibilità per i reati tributari ex art. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000 in caso di ravvedimento operoso e pagamento integrale
Cassazione penale sez. III, 22/10/2019, n.48029
Reati tributari: richiesta di pena ammessa solo con pagamento del debito prima del dibattimento
Cassazione penale sez. III, 02/10/2019, n.47287
Dichiarazione infedele: esclusa l'applicazione del falso innocuo o grossolano per reati tributari
Cassazione penale sez. III, 07/11/2019, n.8969
Dichiarazione infedele e imponibilità dei redditi confiscati: rilevanza del periodo d'imposta per il sequestro
Cassazione penale sez. III, 14/02/2020, n.18575
Dichiarazione infedele IRPEF: reato configurabile anche su redditi illeciti, salvo sequestro o confisca nello stesso periodo
Cassazione penale sez. III, 14/02/2020, n.18575
Dichiarazione infedele: calcolo dell'imposta evasa per società in accomandita semplice basato sul reddito dei singoli soci
Cassazione penale sez. III, 14/09/2020, n.31195
Dichiarazione infedele: omessa dichiarazione di somme all'estero non configura reato ex art. 4 D.Lgs. 74/2000
Cassazione penale sez. VI, 04/05/2021, n.19849
Non sussiste il rapporto di specialità tra il reato di dichiarazione infedele e gli illeciti amministrativi del D.Lgs. n. 471/1997
Cassazione penale sez. III, 15/10/2021, n.2245
Dichiarazione infedele: mancata compilazione dei quadri RG/RF rilevante ai fini del reato ex art. 4 D.Lgs. 74/2000
Cassazione penale sez. III, 22/12/2021, n.5141
Dichiarazioni integrative: applicabilità dell’art. 4 D.Lgs. 74/2000 per superamento delle soglie di punibilità
Cassazione penale sez. III, 18/11/2022, n.10726
Dichiarazione infedele: reato istantaneo perfezionato con la dichiarazione annuale, irrilevante la comunicazione IVA
Cassazione penale sez. III, 14/12/2022, n.381
Dichiarazione infedele: configurabile per omissione di quadri essenziali ai fini del reddito imponibile
Cassazione penale sez. III, 17/01/2023, n.18532
Dichiarazione infedele: condanna confermata per contabilità parallela e accordi su prestazioni senza fattura
Cassazione penale sez. III, 11/04/2024, n.26527
Obbligo di dichiarazione dei redditi in Italia per società estere con stabile organizzazione
Cassazione penale sez. III, 27/11/2019, n.10098
Omessa dichiarazione IVA: competenza del giudice penale nel determinare l'imposta evasa basata su dati reali
Cassazione penale sez. III, 28/11/2019, n.9959
Omessa dichiarazione dei redditi: applicabilità della non punibilità per tenuità del fatto con importo vicino alla soglia
Cassazione penale sez. III, 20/02/2020, n.16599
Dichiarazione dei redditi tardiva oltre 90 giorni: considerata omessa ma rilevante per la riscossione delle imposte
Cassazione penale sez. III, 12/06/2020, n.23176
Omessa dichiarazione: responsabilità principale dell'amministratore di fatto e concorso del prestanome
Cassazione penale sez. II, 22/12/2020, n.8632
Omessa dichiarazione dei redditi: non punibilità per tenuità del fatto se l'importo è vicino alla soglia di 50.000 euro
Cassazione penale sez. III, 13/05/2021, n.35403
Omessa dichiarazione: applicabile solo in caso di inesistenza totale del documento o mancata trasmissione"
Cassazione penale sez. III, 22/12/2021, n.5141
Reati tributari: obbligo di dichiarazione per il legale rappresentante di società cancellata ma attiva
Cassazione penale sez. III, 16/03/2022, n.20050
Omessa dichiarazione: responsabilità diretta del legale rappresentante anche senza gestione effettiva"
Cassazione penale sez. III, 16/03/2022, n.20050
Omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000: sufficiente la qualifica di amministratore
Cassazione penale sez. III, 21/09/2022, n.46674
Reati tributari: esclusione della punibilità per tenuità del fatto applicabile per lieve sforamento della soglia
Cassazione penale sez. III, 23/09/2022, n.42614
Omessa dichiarazione: il socio non amministratore risponde solo per i redditi a lui imputabili
Cassazione penale sez. III, 12/10/2022, n.5577
Reati tributari: l’omessa dichiarazione dei redditi societari non integra reato per gli eredi dei soci"
Cassazione penale sez. III, 06/12/2022, n.8743
Omessa dichiarazione: responsabilità dell'amministratore di diritto anche se prestanome per mancata vigilanza
Cassazione penale sez. III, 16/12/2022, n.20664
Elemento soggettivo nel reato di omessa dichiarazione: superamento della soglia come dolo o condizione oggettiva di punibilità
Cassazione penale sez. V, 03/02/2023, n.21638
Reati tributari: determinazione dell’imposta evasa basata su elementi documentali e non su presunzioni
Cassazione penale sez. III, 14/03/2023, n.17214
La mancata compilazione di un quadro della dichiarazione non configura il reato di omessa dichiarazione
Cassazione penale sez. III, 16/05/2023, n.32130
Omessa dichiarazione: per il dolo specifico serve più della consapevolezza dell'imposta evasa
Cassazione penale sez. III, 04/07/2023, n.44170
IVA dovuta anche su fatture false, indipendentemente dall’incasso, con obbligo di dichiarazione
Cassazione penale sez. III, 24/10/2023, n.10233
Reati tributari: i proventi illeciti costituiscono reddito imponibile anche se utilizzati per ripianare debiti altrui
Cassazione penale sez. III, 30/01/2024, n.10461
Sequestro preventivo e confisca: obbligo di motivazione del periculum in mora per il delitto di indebita compensazione
Cassazione penale sez. III, 04/11/2022, n.49491
Reati tributari: indebita compensazione configurabile per crediti d’imposta ceduti legati al superbonus 110%
Cassazione penale sez. III, 16/11/2022, n.45558
Indebita compensazione: il reato ex art. 10-quater è a consumazione prolungata, non permanente
Cassazione penale sez. III, 18/11/2022, n.2351
Indebita compensazione ex art. 10-quater: reato configurato per omesso versamento di debiti tributari e non tributari"
Cassazione penale sez. III, 01/12/2022, n.552
Indebita compensazione: perfezionamento del reato con l’ultimo F24 e calcolo del profitto confiscabile
Cassazione penale sez. III, 10/02/2023, n.23962
Confisca diretta per indebita compensazione: somme sul conto della società come profitto del reato
Cassazione penale sez. III, 24/10/2023, n.6576
Indebita compensazione: art. 10-quater non richiama la definizione di crediti inesistenti dell’art. 13 D.Lgs. 471/1997
Cassazione penale sez. III, 14/11/2023, n.6
Indebita compensazione: competenza territoriale definita dal luogo dell’ultima utilizzazione del credito inesistente
Cassazione penale sez. III, 14/11/2023, n.3038
Indebita compensazione: irrilevante ai fini penali la definizione di crediti inesistenti ex art. 13 D.Lgs. 471/1997
Cassazione penale sez. III, 14/11/2023, n.6
Indebita compensazione: reato configurato per uso di crediti inesistenti, indipendentemente dalla natura del tributo
Cassazione penale sez. II, 14/12/2023, n.13541
Indebita compensazione: consumazione del reato e competenza territoriale
Cassazione penale sez. III, 14/02/2024, n.23935
Indebita compensazione: configurabile senza produzione del modello F24 se la prova è fornita con altri mezzi
Cassazione penale sez. III, 14/02/2024, n.24254
Indebita compensazione: obbligo di verifica delle condizioni del credito d’imposta acquisito tramite cessione
Cassazione penale sez. III, 14/02/2024, n.24254
Indebita compensazione: superamento della soglia di punibilità per crediti inesistenti valutato su base annua
Cassazione penale , sez. III , 19/04/2024 , n. 30092
Dichiarazione fraudolenta: reato configurato per divergenze documentali oggettive, soggettive e sovrafatturazione
Cassazione penale sez. II, 12/01/2024, n.8310
Reati tributari: rilevanza della divergenza tra realtà e documentazione nelle false fatture ex art. 2 D.Lgs. 74/2000
Cassazione penale sez. III, 22/03/2024, n.29347
Dichiarazione fraudolenta con fatture false: rilevanza della falsità ideologica o materiale
Cassazione penale sez. III, 28/03/2024, n.18615
Reati tributari: dichiarazione fraudolenta configurabile per operazioni inesistenti e dolo eventuale con finalità evasiva
Cassazione penale sez. III, 11/04/2024, n.32106
Reati tributari: l'affermazione della natura fittizia degli elementi passivi è legittima se i fornitori sono inesistenti e le fatture generiche
Cassazione penale sez. III, 12/04/2024, n.29355
Dichiarazione fraudolenta: il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione mendace agli uffici finanziari
Cassazione penale sez. III, 23/05/2024, n.34394
Dichiarazione fraudolenta: reato configurato per uso di fatture da contratto apparente per occultare somministrazione irregolare di manodopera
Cassazione penale sez. III, 23/05/2024, n.34408
Reati tributari: accesso al patteggiamento subordinato al pagamento integrale del debito tributario
Cassazione penale sez. III, 31/05/2024, n.24340
Dichiarazione fraudolenta: reato configurato per uso di fatture relative a prestazioni dichiarate ma non eseguite
Cassazione penale sez. III, 20/06/2024, n.36333
Dichiarazione fraudolenta: esclusa per importi in fattura maggiorati ma effettivamente corrisposti
Cassazione penale sez. III, 20/06/2024, n.36333
Dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. 74/2000: è un reato di pericolo che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione
Cassazione penale sez. III, 14/06/2024, n.38488
Reati tributari: continuità normativa tra le versioni del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 3 D.Lgs. 74/2000
Cassazione penale sez. III, 06/06/2024, n.37642
Reati tributari: visto di conformità leggero IVA senza presupposti costituisce contributo concorsuale al reato di dichiarazione fraudolenta
Cassazione penale sez. III, 13/02/2024, n.14954
Indebita compensazione di crediti non spettanti: configurabilità per compensazione sia verticale che orizzontale
Cassazione penale sez. III, 25/06/2024, n.39478
Dichiarazione fraudolenta e infedele: prevalenza dell’art. 2 D.Lgs. 74/2000 per condotte fraudolente
Cassazione penale sez. III, 28/06/2024, n.38494
Dichiarazione fraudolenta con fatture false: configurazione del reato e differenza con l'art. 4 D.Lgs. 74/2000
Cassazione penale sez. III, 04/07/2024, n.39483
Reati tributari: distinzione tra gli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000 sulla base della natura fraudolenta
Cassazione penale sez. III, 04/07/2024, n.39971
Reati tributari: responsabilità penale per uso di fatture false se dimostrata l’inesistenza delle operazioni e la natura di 'cartiera' delle società
Cassazione penale sez. III, 09/07/2024, n.33280
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo
Cassazione penale sez. fer., 29/08/2024, n.36458
Reati tributari: configurabile la dichiarazione fraudolenta anche se la falsa documentazione è creata dall’utilizzatore
Cassazione penale sez. III, 14/02/2024, n.13364
Dichiarazione fraudolenta: adempimento del debito tributario esclude il sequestro preventivo del profitto del reato
Cassazione penale , sez. III , 20/06/2024 , n. 32282
Reati tributari: non punibile l’indicazione di fatture con prezzi non congrui se l’operazione è reale
Cassazione penale sez. III, 14/03/2024, n.26520
Omesso versamento di ritenute certificate: non basta l'invio all'ADE della dichiarazione del sostituto d'imposta
Cassazione penale sez. III, 07/03/2024, n.18214
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate: non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente
Cassazione penale sez. III, 16/05/2024, n.32280
L'amministratore di diritto risponde del reato di omessa dichiarazione come autore principale e non ex art. 40 c.p.
Cassazione penale sez. fer., 13/08/2024, n.32671
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti
Cassazione penale sez. fer., 08/08/2023, n.34824
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Cassazione penale sez. V, 21/09/2023, n.43778
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: è integrato, con riguardo alle imposte dirette, anche dall'inesistenza soggettiva
Cassazione penale sez. III, 27/09/2023, n.50314
Omesso versamento IVA: in tema di competenza territoriale
Cassazione penale sez. I, 24/09/2014, n.44274
Omesso versamento IVA: responsabilità del liquidatore di società
Cassazione penale sez. III, 29/10/2014, n.5921
Omesso versamento IVA: questione di legittimità costituzionale
Cassazione penale sez. III, 11/11/2014, n.52038
Omesso versamento IVA: questioni intertemporali
Cassazione penale sez. III, 25/11/2014, n.15824
Omesso versamento IVA: non punibilità per particolare tenuità del fatto
Cassazione penale sez. III, 05/05/2015, n.40774
Omesso versamento IVA: annullamento senza rinvio
Cassazione penale sez. V, 03/06/2015, n.25532
Omesso versamento IVA: imputato assolto per fallimento e dismissione cariche sociali
Tribunale Perugia, 04/06/2015, n.747
Omesso versamento IVA: configurabilità del dolo eventuale
Cassazione penale sez. III, 24/06/2015, n.34927
Omesso versamento IVA: non punibilità per particolare tenuità del fatto
Cassazione penale sez. III, 09/09/2015, n.43599
Omesso versamento IVA: assenza di rapporto di specialità con truffa aggravata
Cassazione penale sez. III, 17/11/2015, n.15922
Omesso versamento IVA: particolare tenuità del fatto
Cassazione penale sez. III, 19/11/2015, n.18680
Omesso versamento di IVA: causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Cassazione penale sez. III, 20/11/2015, n.13218
Omesso versamento IVA: la particolare tenuità del fatto e l'ammontare non pagato
Cassazione penale sez. III, 19/01/2016, n.9936
Omesso versamento IVA: ammissione al concordato preventivo e responsabilità penale
Cassazione penale sez. III, 04/02/2016, n.12912
Omesso versamento IVA: definizione di profitto del reato
Cassazione penale sez. III, 09/02/2016, n.28223
Omesso versamento IVA: l'oggettiva impossibilità di adempiere rileva solo se dovuta a causa di forza maggiore
Tribunale Bari sez. II, 15/02/2016, n.845
Omesso versamento IVA: assoluzione
Tribunale Napoli Nord sez. I, 22/02/2016, n.286
Omesso versamento IVA: integra causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità di scelta e non la semplice difficoltà
Tribunale Bari sez. II, 22/02/2016, n.969
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato
Cassazione penale sez. III, 24/02/2016, n.14744
Omesso versamento IVA: il curatore fallimentare non può proporre opposizione al sequestro neppure agendo in rappresentanza dei creditori
Cassazione penale sez. III, 01/03/2016, n.23388
Omesso versamento IVA: il debito deve risultare da dichiarazione del contribuente
Cassazione penale sez. III, 21/04/2016, n.38487
Omesso versamento IVA: il liquidatore subentrato risponde per gli omessi versamenti
Tribunale Bari sez. II, 26/04/2016, n.2310
Omesso versamento IVA: l'omessa azione di recupero crediti esclude l'esimente della forza maggiore
Tribunale Terni, 10/05/2016, n.624
Omesso versamento IVA: il dolo è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità
Tribunale Bari sez. II, 16/05/2016, n.2706
Omesso versamento IVA: sull'interruzione della prescrizione
Cassazione penale sez. III, 07/06/2016, n.44584
Omesso versamento IVA: sempre sequestrabile il denaro nei conti correnti della società
Cassazione penale sez. III, 05/07/2016, n.37172
Omesso versamento IVA: Prescrizione del reato di evasione dell'Iva
Tribunale Como, 13/07/2016, n.1599
Omesso versamento IVA: sulla formula di assoluzione in caso di mancato superamento della soglia di punibilità
Tribunale Napoli Nord sez. II, 18/07/2016, n.1676
Omesso versamento IVA: sulla formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità
Tribunale Napoli Nord sez. I, 22/09/2016, n.1864
Omesso versamento IVA: sull'esclusione dei principi della sentenza Taricco
Cassazione penale sez. III, 16/12/2016, n.16458
Omesso versamento IVA: sulla configurabilità del reato
Tribunale Spoleto, 17/01/2017, n.11
Omesso versamento IVA: sull'adempimento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
Cassazione penale sez. III, 19/01/2017, n.29544
Omesso versamento IVA: ne risponde l'amministratore in carica al momento in cui sorge l'obbligo di versamento
Cassazione penale sez. III, 20/01/2017, n.18834
Omesso versamento IVA: sulla scriminante della crisi di liquidità
Cassazione penale sez. III, 01/02/2017, n.15235
Omesso versamento IVA: è sufficiente il consapevole inadempimento dell'imprenditore
Cassazione penale sez. III, 15/02/2017, n.35786
Omesso versamento IVA: sull'ammissione alla procedura di concordato
Cassazione penale sez. III, 15/02/2017, n.35786
Omesso versamento IVA: quando la crisi di liquidità ha efficacia esimente
Tribunale Campobasso, 21/02/2017, n.29
Omesso versamento IVA: legittimo il procedimento penale avviato dopo l applicazione di una sanzione sugli stessi fatti
Corte giustizia UE sez. IV, 05/04/2017, n.217
Omesso versamento IVA: sui doveri dell'imprenditore
Cassazione penale sez. III, 12/04/2017, n.39500
Omesso versamento IVA: la crisi di liquidità non esclude la responsabilità
Cassazione penale sez. III, 12/04/2017, n.39503
Omesso versamento IVA: sul dolo del reato
Cassazione penale sez. III, 21/04/2017, n.47596
Omesso versamento di IVA: sulla crisi di liquidità del debitore
Tribunale Bari sez. II, 23/05/2017, n.2155
Omesso versamento IVA: sulle differenze con il reato di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Cassazione penale sez. III, 12/07/2017, n.3647
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità dell’amministratore subentrante
Cassazione penale sez. III, 20/07/2017, n.55482
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del curatore fallimentare
Cassazione penale sez. III, 11/10/2017, n.9466
Omesso versamento IVA: va assolto l'imputato se prima della scadenza per il versamento è ammesso al concordato preventivo
Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n.52542
Omesso versamento IVA: sull'ammissione al concordato con pagamento parziale dell'imposta
Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n.52542
Omesso versamento IVA: non sussiste se il pagamento dei crediti anteriori era stato vietato dal tribunale
Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n.52542
Omesso versamento IVA: sull'ordine del Giudice del fallimento di non effettuare pagamenti
Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n.52542
Omesso versamento IVA: sulla "crisi di liquidità" dell'imprenditore
Cassazione penale sez. III, 09/11/2017, n.11035
Omesso versamento IVA: la somma da versare in caso di mancato versamento IVA è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente
Cassazione penale sez. III, 17/11/2017, n.14595
Omesso versamento IVA: l’applicazione della confisca è sottratta alla discrezionalità del giudice
Cassazione penale sez. III, 23/11/2017, n.4750
Omesso versamento IVA: in caso di nuove soglie di punibilità vanno revocate anche le condanne definitive
Cassazione penale sez. III, 28/11/2017, n.10810
Omesso versamento IVA: per accertare il dolo generico va valutata la possibilità di adempiere al pagamento nel termine di legge
Cassazione penale sez. III, 01/12/2017, n.29873
Omesso versamento IVA: la crisi di liquidità giustifica solo se imprevedibile e non altrimenti superabile
Cassazione penale sez. III, 17/01/2018, n.40440
Omesso versamento IVA: sui casi di applicabilità del regime di "IVA per cassa"
Cassazione penale sez. III, 23/01/2018, n.6220
Omesso versamento dell'Iva: il contribuente non può dedurre il mancato pagamento della fattura
Cassazione penale sez. III, 23/01/2018, n.38594
Omesso versamento IVA: sull'abolizione parziale del reato
Cassazione penale sez. III, 13/03/2018, n.15172
Omesso versamento IVA: gli Stati membri non possono avviare procedimenti se nei confronti del soggetto è già stata emessa sanzione amministrativa
Corte giustizia UE grande sezione, 20/03/2018, n.524
Omesso versamento Iva: sulla non punibilità per crisi economica
Cassazione penale sez. III, 28/03/2018, n.37089
Omesso versamento IVA: va condannato l'imprenditore che sceglie di pagare altro, in caso di crisi aziendale
Cassazione penale sez. III, 28/03/2018, n.46684
Omesso versamento IVA, per il superamento della soglia di punibilità non rilevano gli interessi dovuti per il versamento trimestrale
Cassazione penale sez. III, 28/03/2018, n.46953
Omesso versamento IVA: il superamento della soglia di punibilità è elemento costitutivo
Cassazione penale sez. III, 28/03/2018, n.46953
Omesso versamento IVA: la mancata riscossione delle fatture emesse comporta la mancanza del dolo generico nel reato
Tribunale Milano sez. II, 18/04/2018, n.2136
Omesso versamento IVA: legittima la nuova soglia di rilevanza penale
Corte giustizia UE grande sezione, 02/05/2018, n.574
Omesso versamento IVA: va escluso il dolo se l'imprenditore, in caso di crisi, si attivi con una strategia per fronteggiarla
Corte appello L'Aquila, 16/05/2018, n.1266
Omesso versamento IVA: differenze con il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10 bis del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Tribunale Chieti, 16/05/2018, n.408
Omesso versamento IVA: non sussiste il dolo se l imprenditore ha richiesto di pagare mediante rateizzazione
Corte appello L'Aquila, 16/05/2018, n.1266
Omesso versamento di IVA: differenze con il reato di omesso versamento di ritenute
Tribunale Chieti, 16/05/2018, n.408
Omesso versamento dell'IVA: l'imposta dovuta va valutata sulla base della dichiarazione annuale
Cassazione penale sez. III, 18/05/2018, n.2563
Omesso versamento IVA: ininfluente la presentazione di domanda di ammissione al concordato preventivo
Cassazione penale sez. III, 23/05/2018, n.49795
Omesso versamento Iva: quando è irrilevante la crisi aziendale ai fini della punibilità
Cassazione penale sez. III, 07/06/2018, n.39211
Omesso versamento debito IVA: non può disporsi il sequestro se il debitore è stato ammesso al concordato con pagamento dilazionato dell'imposta
Cassazione penale sez. III, 08/06/2018, n.39696
Omesso versamento IVA: non può essere giustificato con il pagamento dei lavoratori dipendenti
Cassazione penale sez. III, 06/07/2018, n.52971
Omesso versamento IVA: sull’accordo per la rateizzazione del debito tributario
Cassazione penale sez. III, 13/07/2018, n.48375
Omesso versamento IVA: sono ininfluenti i pagamenti successivi al perfezionamento del reato
Cassazione penale sez. III, 21/09/2018, n.8521
Omesso versamento Iva: sulla non punibilità per crisi finanziaria dell'impresa
Cassazione penale sez. III, 10/10/2018, n.16035
Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrante
Cassazione penale sez. III, 09/11/2018, n.54699
Omesso versamento IVA: sulla rilevanza della crisi d'impresa
Cassazione penale sez. III, 13/11/2018, n.12906
Omesso versamento IVA: si ha particolare tenuità solo se l'omissione riguarda una somma prossima alla soglia di punibilità
Cassazione penale sez. III, 13/11/2018, n.12906
Omesso versamento IVA: l'imprenditore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a scongiurare la crisi
Tribunale Torre Annunziata, 22/11/2018, n.2584
Omesso versamento IVA: il ravvedimento operoso non è condizione per il patteggiamento
Cassazione penale sez. III, 23/11/2018, n.10800
Omesso versamento IVA: non rileva lo stato di crisi finanziaria della precedente gestione se vi era consapevolezza della crisi di liquidità
Cassazione penale sez. III, 12/12/2018, n.9
Omesso versamento dell'Iva: competenza per territorio e domicilio fiscale del contribuente
Cassazione penale sez. III, 10/01/2019, n.17060
Omesso versamento di IVA: irrilevante la presentazione di domanda di ammissione al concordato preventivo
Cassazione penale sez. III, 12/02/2019, n.25315
Omesso versamento IVA: quando la crisi finanziaria e di liquidità integra l'esimente per la mancanza di dolo
Tribunale Terni, 12/02/2019, n.159
Omesso versamento IVA: sulla definizione di reati della stessa indole in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali
Cassazione penale sez. III, 15/02/2019, n.29400
Omesso versamento IVA: sulla esclusione della colpevolezza per crisi di liquidità
Cassazione penale sez. III, 21/03/2019, n.23796
Omesso versamento IVA: se ha causato il dissesto integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose
Cassazione penale sez. V, 05/04/2019, n.30735
Omesso versamento IVA: sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Cassazione penale sez. IV, 11/04/2019, n.18804
Omesso versamento IVA: sulla rilevanza della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo
Cassazione penale sez. III, 17/05/2019, n.39310
Omesso versamento IVA: è richiesto il dolo generico e non rilevano i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo
Cassazione penale sez. III, 05/06/2019, n.42522
Omesso versamento IVA: sull'onere di allegazione in caso di crisi di liquidità
Cassazione penale sez. III, 06/06/2019, n.41602
Omesso versamento IVA: sul sgravio e l'annullamento della cartella
Cassazione penale sez. III, 13/06/2019, n.36309
Omesso versamento IVA: in tema di non corrispondenza tra debito dichiarato e contabilità dell impresa
Cassazione penale sez. III, 18/06/2019, n.35193
Omesso versamento IVA: sul momento consumativo
Cassazione penale sez. III, 18/06/2019, n.44293
Omesso versamento IVA: sulla rilevanza dell'inadempimento dei clienti
Cassazione penale sez. III, 20/06/2019, n.38482
Omesso versamento IVA: l'imprenditore non può dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura
Cassazione penale sez. III, 27/06/2019, n.41070
Omesso versamento IVA: non può essere giustificato, ai sensi dell art. 51 c.p., dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti
Cassazione penale sez. III, 04/07/2019, n.36709
Omesso versamento IVA: in tema di dolo
Cassazione penale sez. III, 16/09/2019, n.45694
Omesso versamento IVA: in tema di variazione dell imponibile in senso favorevole al contribuente
Cassazione penale sez. III, 24/09/2019, n.6506
Omesso versamento IVA: la crisi economica dell'azienda come scriminante
Corte appello Ancona, 26/09/2019, n.1075
Omesso versamento IVA: sulla crisi di liquidità
Cassazione penale sez. III, 01/10/2019, n.1431
Omesso versamento IVA: sulla prova del dolo
Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, n.50007
Omesso versamento IVA: l'imprenditore deve provare di avere posto in essere tutte le misure idonee a reperire la liquidità necessaria per adempiere il proprio debito fiscale
Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, n.50007
Omesso versamento IVA: non rileva la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte al pagamento di debiti ritenuti più urgenti
Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, n.50007
Omesso versamento IVA: in tema di IVA all'importazione
Cassazione civile sez. trib., 16/12/2019, n.33118
Omesso versamento IVA: è sempre escluso che le difficoltà economiche possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante
Cassazione penale sez. III, 28/01/2020, n.8519
Omesso versamento IVA: in tema di crisi di liquidità l imputato deve provare di avere adottato misure idonee a fronteggiarla
Cassazione penale sez. III, 29/01/2020, n.17806
Omesso versamento IVA: la presentazione della domanda di concordato non esclude la punibilità tributaria
Cassazione penale sez. III, 05/02/2020, n.13327
Omesso versamento IVA: in caso di crisi di liquidità, l'imputato deve dimostrare di aver messo in campo misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale
Cassazione penale sez. III, 17/06/2020, n.25982
Omesso versamento IVA: sulla competenza per territorio dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate
Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, n.14985
Omesso versamento IVA: in caso di crisi di liquidità se l'imprenditore preferisce adempiere ad altre obbligazioni non sussiste la forza maggiore
Cassazione penale sez. III, 23/07/2020, n.25433
Omesso versamento di IVA: sulla crisi di liquidità dell'impresa e forza maggiore idonea ad escludere la colpevolezza
Corte appello Ancona, 05/10/2020, n.972
Omesso versamento dell'IVA: sulla condotta dolosa o consapevole del cessionario
Tribunale Pescara, 12/10/2020, n.1131
Omesso versamento IVA: sulla configurabilità dell'esimente della forza maggiore
Corte appello Ancona, 13/10/2020, n.1039
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