1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2.
Omesso versamento IVA | Cassazione penale , sez. III , 12/02/2021 , n. 20188 |
Omesso versamento IVA | Cassazione penale , sez. III , 21/04/2021 , n. 31367 |
Omesso versamento IVA | Cassazione penale , sez. III , 14/12/2021 , n. 2519 |
Omesso versamento IVA | Cassazione penale , sez. III , 19/05/2022 , n. 27202 |
Omesso versamento IVA | Cassazione penale , sez. III , 07/03/2023 , n. 13319 |