1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Pena | - Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (elementi passivi fittizi < €100.000) - Reclusione da 4 a 8 anni (elementi passivi fittizi ≥ €100.000) |
Prescrizione | 13 anni e 4 mesi (pena massima aumentata di 1/4) |
Procedibilità | D’ufficio |
Competenza per materia | Tribunale in composizione monocratica |
Arresto | Facoltativo |
Fermo | Consentito |
Udienza preliminare | Prevista |
Misure cautelari | Consentite |
Il reato di fraudolenta utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti rappresenta una delle tematiche più complesse e dibattute nel diritto penale tributario italiano.
Esaminiamo le principali pronunce di merito e di legittimità su questo argomento.
Dichiarazione fraudolenta: sussiste il reato anche in caso di sovrafatturazione o divergenza tra realtà e documento
Cassazione penale sez. II, 12/01/2024, n.8310
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e-o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto e l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è circostanza indifferente ai fini dell'Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre.
Fatture false auto-generate dall’utilizzatore: sussiste il reato di dichiarazione fraudolenta anche se i documenti non provengono da terzi
Cassazione penale sez. III, 14/02/2024, n.13364
In tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione sia stata creata dall'utilizzatore della stessa, che la faccia apparire come proveniente da terzi. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riferimento a talune ipotesi di fatturazione, contenuto nell'art. 3, comma 3, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, come riformato dal d.lg. 24 settembre 2015, n. 158, non ha modificato il rapporto di specialità reciproca sussistente tra il delitto indicato e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, d.lg. n. 74 del 2000).
Dichiarazione fraudolenta: il dolo specifico è compatibile con il dolo eventuale in caso di uso reiterato di fatture oggettivamente false
Cassazione penale sez. III, 11/04/2024, n.32106
In tema di reati tributari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, è ascrivibile all’imputato qualora le operazioni sottostanti alle fatture risultino oggettivamente inesistenti. La configurabilità del dolo specifico, rappresentato dalla finalità evasiva, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione, includente fatture inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte. La reiterazione della condotta per più anni di imposta e attraverso una pluralità di false fatture emesse da diverse società è ulteriore indice della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Fatture false e divergenze giuridiche: rileva penalmente anche l’alterazione della natura della prestazione
Cassazione penale sez. III, 22/03/2024, n.29347
L'oggetto della sanzione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura. Quest'ultima, in altri termini, al pari di tutti gli elementi equipollenti, deve contenere una rappresentazione veritiera di tutti i dati significativi, sicché assume rilevanza anche l'inesistenza giuridica, la quale si verifica ogniqualvolta la divergenza tra la realtà e la rappresentazione riguardi la natura della prestazione documentata in fattura, con ciò determinandosi una alterazione del contenuto del documento contabile.
Prezzo non congruo ma operazione reale: non sussiste il reato di dichiarazione fraudolenta se la fattura riflette la realtà commerciale
Cassazione penale sez. III, 14/03/2024, n.26520
In tema di reati tributari, non integra il delitto di cui dall'art. 2 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di fatture per l'acquisto, a un prezzo non congruo, di beni utilizzati per l'attività di impresa, nel caso in cui l'operazione commerciale sia stata realmente effettuata e il prezzo concretamente corrisposto, posto che tali fatture, descrivendo in modo corrispondente alla realtà l'operazione eseguita, non implicano alcuna divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il delitto in oggetto, emessa in relazione all'utilizzo, da parte di una società produttrice di vini, di fatture concernenti l'acquisto, realmente avvenuto, di uva, attestanti costi di molto superiori al prezzo medio di vendita di tale prodotto).
Fatture false e frode fiscale: il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 prescinde dal tipo di falsità e si distingue dall’art. 3
Cassazione penale sez. III, 28/03/2024, n.18615
In tema di frodi fiscali, è configurabile il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, ogniqualvolta il contribuente utilizzi fatture o documenti che attestano operazioni in realtà non effettuate. La configurabilità del reato prescinde dal tipo di falsità, sia essa ideologica o materiale, in quanto il disvalore penale risiede nell’uso di documentazione che altera la veridicità delle dichiarazioni fiscali. Il reato si distingue da quello previsto dall’art. 3 dello stesso decreto, poiché quest’ultimo richiede una falsa rappresentazione delle scritture contabili e l’uso di altri mezzi fraudolenti, con l’obiettivo di ostacolare l’accertamento e raggiungere la soglia di punibilità.
Fatture false: l’inesistenza dei fornitori e la genericità dei documenti giustificano l’affermazione di falsità dei costi
Cassazione penale sez. III, 12/04/2024, n.29355
In tema di reati tributari, l'affermazione della natura fittizia degli elementi passivi nelle dichiarazioni fiscali è legittima quando la Corte di merito rilevi l’inesistenza effettiva dei fornitori emittenti delle fatture contestate e la genericità delle indicazioni riportate nei documenti contabili, soprattutto se tali operazioni riguardano rilevanti importi economici e sono supportate da uno studio di consulenza fiscale.
La corrispondenza tra i costi fatturati e le uscite dai conti correnti societari non è di per sé sufficiente a dimostrare l’autenticità delle operazioni, in particolare in assenza di chiari beneficiari dei pagamenti. In sede di legittimità, è preclusa una rivalutazione delle risultanze istruttorie finalizzata a proporre interpretazioni alternative, qualora le argomentazioni della sentenza d’appello siano sorrette da una logica ricostruzione dei fatti e da adeguati elementi indiziari."
Appalto simulato e manodopera irregolare: integra il reato l’uso in dichiarazione di fatture per operazioni giuridicamente apparenti
Cassazione penale sez. III, 23/05/2024, n.34408
Integra il delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, trattandosi di fatture relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un'operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale.
Dichiarazione fraudolenta: il reato si perfeziona con la presentazione agli Uffici finanziari
Cassazione penale sez. III, 23/05/2024, n.34394
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, è necessario che la dichiarazione fiscale mendace sia stata presentata agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, perché solo in questo modo la stessa diventa giuridicamente rilevante.
Ed invero, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari.
Visto leggero di conformità senza presupposti: il professionista risponde in concorso per dichiarazione fraudolenta
Cassazione penale sez. III, 13/02/2024, n.14954
In tema di reati tributari, il rilascio, da parte di professionista abilitato, del cd. visto leggero di conformità della dichiarazione IVA, avvenuto in difetto dei necessari presupposti, configura contributo concorsuale, causalmente rilevante ex art. 110 c.p. , al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, posto che tale condotta, poiché di norma precedente alla presentazione della dichiarazione, agevola o rafforza l'altrui proposito criminoso.
Dichiarazione fraudolenta: reato di pericolo che si perfeziona con la presentazione, il profitto è il risparmio d’imposta
Cassazione penale sez. III, 14/06/2024, n.38488
Il reato previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000, è reato dì pericolo e di mera condotta, il quale si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, nel mentre il profitto (suscettibile di confisca) è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, interpretazione perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario.
Dichiarazione fraudolenta e infedele: il reato ex art. 2 prevale e assorbe quello ex art. 4 per effetto della clausola di sussidiarietà
Cassazione penale sez. III, 28/06/2024, n.38494
Il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) prevale sul reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) per il maggiore disvalore penale attribuito alle condotte fraudolente, che richiedono un più complesso accertamento e che comportano un rischio aumentato per l'amministrazione finanziaria.
L’art. 4 si applica in via residuale, unicamente in assenza di documentazione falsa o di artifici atti a ostacolare l’accertamento. La clausola di sussidiarietà esclude, quindi, la possibilità di concorso tra i due reati se la condotta contestata rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2.
Sovrafatturazione reale: non è dichiarazione fraudolenta se l’importo, ancorché maggiorato, è stato effettivamente pagato
Non integra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di indicazione in fattura di un importo, per beni o servizi, maggiorato, ma che sia stato effettivamente corrisposto dall'utilizzatore.
Dichiarazione fraudolenta: il pagamento integrale del debito fiscale esclude il sequestro preventivo per equivalente
Cassazione penale , sez. III , 20/06/2024 , n. 32282
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'intervenuto integrale adempimento del debito tributario conseguente alla procedura conciliativa con l'Amministrazione finanziaria esclude il mantenimento del sequestro preventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, venendo meno il nesso di necessaria strumentalità tra l'ablazione delle somme corrispondenti alle imposte evase e l'esigenza del loro recupero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'enunciato principio, in ragione dell'intervenuta transazione fiscale, vale anche se la quantificazione dell'imposta evasa operata in sede amministrativa diverge rispetto a quella acquisita in sede penale).
Fatture per prestazioni non eseguite: sussiste il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 per simulazione dell’operazione
Cassazione penale sez. III, 20/06/2024, n.36333
Integra il delitto di cui dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione di fatture relative a pagamenti avvenuti a fronte di prestazioni dichiarate ma non eseguite, trattandosi di operazioni meramente simulate e, quindi, inesistenti, in quanto non realmente effettuate, in tutto o in parte, in cui difetta uno degli elementi necessari per l'esistenza della figura contrattuale, con conseguente divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.
Reati tributari: alterazione dei mastrini integra il reato ex art. 3 d.lgs. 74/2000 per uso di artifici idonei a ostacolare l’accertamento
Cassazione penale sez. III, 04/07/2024, n.39971
In materia di reati tributari, la distinzione tra le fattispecie previste dagli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 risiede nella natura fraudolenta della condotta: mentre gli articoli 2 e 3 sanzionano rispettivamente l’uso di fatture per operazioni inesistenti e la dichiarazione fraudolenta mediante artifici, l’articolo 4 si applica in via residuale a condotte non caratterizzate da mezzi fraudolenti. Rientra, pertanto, nell’art. 3 la condotta di chi alteri mastrini bancari o adotti mezzi idonei a ostacolare l’accertamento della falsità contabile, poiché tali azioni richiedono un quid pluris rispetto alla mera falsa rappresentazione contabile e comportano l’impiego di artifici volti a indurre in errore l’amministrazione finanziaria.
Dichiarazione fraudolenta: il reato si perfeziona con l’inserimento degli elementi fittizi, anche se le fatture sono registrate prima
Cassazione penale sez. III, 04/07/2024, n.39483
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) si configura con la registrazione contabile o la conservazione di tali fatture ai fini probatori e il successivo inserimento degli elementi fittizi nella dichiarazione fiscale. È irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la coincidenza temporale tra la registrazione contabile delle fatture false e la presentazione della dichiarazione, essendo sufficiente la loro successiva integrazione nella dichiarazione stessa. La fattispecie dell’art. 2 ha carattere prioritario e sanziona con maggiore severità rispetto all’art. 4, il quale ha natura residuale e si applica solo in assenza di fatture per operazioni inesistenti, documenti falsi, o mezzi fraudolenti volti a ostacolare l’accertamento fiscale.
Fatture false e società cartiere: l’imprenditore risponde anche se si affida al commercialista Cassazione penale sez. III, 09/07/2024, n.33280
In materia di reati tributari, la responsabilità penale per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti sussiste quando è dimostrata l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate e la natura di "cartiera" delle società emittenti. L’assenza di documentazione bancaria comprovante i pagamenti o la mancata dimostrazione dell’effettivo pagamento delle fatture indicate in contabilità rafforza l’evidenza della frode. Inoltre, l’affidamento su un professionista per la gestione delle pratiche contabili e fiscali non esime l’imprenditore dalla responsabilità penale, poiché gli obblighi di veridicità e correttezza delle dichiarazioni fiscali sono considerati personali e non delegabili, con la sola eccezione della predisposizione tecnica e dell’inoltro telematico dell’atto.
Dichiarazione fraudolenta con fatture false: il reato è istantaneo e si perfeziona con la presentazione della dichiarazione
Cassazione penale sez. fer., 29/08/2024, n.36458
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato istantaneo, che si perfeziona al momento in cui la dichiarazione annuale è presentata agli uffici finanziari.
Dichiarazione fraudolenta: reato configurato per divergenze documentali oggettive, soggettive e sovrafatturazione
Cassazione penale sez. II, 12/01/2024, n.8310
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e-o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto e l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è circostanza indifferente ai fini dell'Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre.
Reati tributari: configurabile la dichiarazione fraudolenta anche se la falsa documentazione è creata dall’utilizzatore
Cassazione penale sez. III, 14/02/2024, n.13364
In tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione sia stata creata dall'utilizzatore della stessa, che la faccia apparire come proveniente da terzi. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riferimento a talune ipotesi di fatturazione, contenuto nell'art. 3, comma 3, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, come riformato dal d.lg. 24 settembre 2015, n. 158, non ha modificato il rapporto di specialità reciproca sussistente tra il delitto indicato e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, d.lg. n. 74 del 2000).
Reati tributari: dichiarazione fraudolenta configurabile per operazioni inesistenti e dolo eventuale con finalità evasiva
Cassazione penale sez. III, 11/04/2024, n.32106
In tema di reati tributari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, è ascrivibile all’imputato qualora le operazioni sottostanti alle fatture risultino oggettivamente inesistenti. La configurabilità del dolo specifico, rappresentato dalla finalità evasiva, è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione, includente fatture inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte. La reiterazione della condotta per più anni di imposta e attraverso una pluralità di false fatture emesse da diverse società è ulteriore indice della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Reati tributari: rilevanza della divergenza tra realtà e documentazione nelle false fatture ex art. 2 D.Lgs. 74/2000
Cassazione penale sez. III, 22/03/2024, n.29347
L'oggetto della sanzione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura. Quest'ultima, in altri termini, al pari di tutti gli elementi equipollenti, deve contenere una rappresentazione veritiera di tutti i dati significativi, sicché assume rilevanza anche l'inesistenza giuridica, la quale si verifica ogniqualvolta la divergenza tra la realtà e la rappresentazione riguardi la natura della prestazione documentata in fattura, con ciò determinandosi una alterazione del contenuto del documento contabile.
Reati tributari: non punibile l’indicazione di fatture con prezzi non congrui se l’operazione è reale
Cassazione penale sez. III, 14/03/2024, n.26520
In tema di reati tributari, non integra il delitto di cui dall'art. 2 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di fatture per l'acquisto, a un prezzo non congruo, di beni utilizzati per l'attività di impresa, nel caso in cui l'operazione commerciale sia stata realmente effettuata e il prezzo concretamente corrisposto, posto che tali fatture, descrivendo in modo corrispondente alla realtà l'operazione eseguita, non implicano alcuna divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il delitto in oggetto, emessa in relazione all'utilizzo, da parte di una società produttrice di vini, di fatture concernenti l'acquisto, realmente avvenuto, di uva, attestanti costi di molto superiori al prezzo medio di vendita di tale prodotto).
Dichiarazione fraudolenta con fatture false: rilevanza della falsità ideologica o materiale Cassazione penale sez. III, 28/03/2024, n.18615
In tema di frodi fiscali, è configurabile il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, ogniqualvolta il contribuente utilizzi fatture o documenti che attestano operazioni in realtà non effettuate. La configurabilità del reato prescinde dal tipo di falsità, sia essa ideologica o materiale, in quanto il disvalore penale risiede nell’uso di documentazione che altera la veridicità delle dichiarazioni fiscali. Il reato si distingue da quello previsto dall’art. 3 dello stesso decreto, poiché quest’ultimo richiede una falsa rappresentazione delle scritture contabili e l’uso di altri mezzi fraudolenti, con l’obiettivo di ostacolare l’accertamento e raggiungere la soglia di punibilità.
Reati tributari: l'affermazione della natura fittizia degli elementi passivi è legittima se i fornitori sono inesistenti e le fatture generiche
Cassazione penale sez. III, 12/04/2024, n.29355
In tema di reati tributari, l'affermazione della natura fittizia degli elementi passivi nelle dichiarazioni fiscali è legittima quando la Corte di merito rilevi l’inesistenza effettiva dei fornitori emittenti delle fatture contestate e la genericità delle indicazioni riportate nei documenti contabili, soprattutto se tali operazioni riguardano rilevanti importi economici e sono supportate da uno studio di consulenza fiscale.
La corrispondenza tra i costi fatturati e le uscite dai conti correnti societari non è di per sé sufficiente a dimostrare l’autenticità delle operazioni, in particolare in assenza di chiari beneficiari dei pagamenti. In sede di legittimità, è preclusa una rivalutazione delle risultanze istruttorie finalizzata a proporre interpretazioni alternative, qualora le argomentazioni della sentenza d’appello siano sorrette da una logica ricostruzione dei fatti e da adeguati elementi indiziari."
Dichiarazione fraudolenta: reato configurato per uso di fatture da contratto apparente per occultare somministrazione irregolare di manodopera
Cassazione penale sez. III, 23/05/2024, n.34408
Integra il delitto di cui all'art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, trattandosi di fatture relative a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un'operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale.
Dichiarazione fraudolenta: il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione mendace agli uffici finanziari
Cassazione penale sez. III, 23/05/2024, n.34394
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, è necessario che la dichiarazione fiscale mendace sia stata presentata agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, perché solo in questo modo la stessa diventa giuridicamente rilevante.
Ed invero, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari."
Reati tributari: visto di conformità leggero IVA senza presupposti costituisce contributo concorsuale al reato di dichiarazione fraudolenta
Cassazione penale sez. III, 13/02/2024, n.14954
In tema di reati tributari, il rilascio, da parte di professionista abilitato, del cd. visto leggero di conformità della dichiarazione IVA, avvenuto in difetto dei necessari presupposti, configura contributo concorsuale, causalmente rilevante ex art. 110 c.p. , al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, posto che tale condotta, poiché di norma precedente alla presentazione della dichiarazione, agevola o rafforza l'altrui proposito criminoso.
Dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. 74/2000: è un reato di pericolo che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione
Cassazione penale sez. III, 14/06/2024, n.38488
Il reato previsto dall'art. 2 D.Lgs. 74/2000, è reato dì pericolo e di mera condotta, il quale si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, nel mentre il profitto (suscettibile di confisca) è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, interpretazione perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario.
Dichiarazione fraudolenta e infedele: prevalenza dell’art. 2 D.Lgs. 74/2000 per condotte fraudolente
Cassazione penale sez. III, 28/06/2024, n.38494
Il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) prevale sul reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) per il maggiore disvalore penale attribuito alle condotte fraudolente, che richiedono un più complesso accertamento e che comportano un rischio aumentato per l'amministrazione finanziaria.
L’art. 4 si applica in via residuale, unicamente in assenza di documentazione falsa o di artifici atti a ostacolare l’accertamento. La clausola di sussidiarietà esclude, quindi, la possibilità di concorso tra i due reati se la condotta contestata rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2.
Dichiarazione fraudolenta: esclusa per importi in fattura maggiorati ma effettivamente corrisposti
Cassazione penale sez. III, 20/06/2024, n.36333
Non integra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di indicazione in fattura di un importo, per beni o servizi, maggiorato, ma che sia stato effettivamente corrisposto dall'utilizzatore.
Dichiarazione fraudolenta: adempimento del debito tributario esclude il sequestro preventivo del profitto del reato
Cassazione penale , sez. III , 20/06/2024 , n. 32282
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'intervenuto integrale adempimento del debito tributario conseguente alla procedura conciliativa con l'Amministrazione finanziaria esclude il mantenimento del sequestro preventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato, venendo meno il nesso di necessaria strumentalità tra l'ablazione delle somme corrispondenti alle imposte evase e l'esigenza del loro recupero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'enunciato principio, in ragione dell'intervenuta transazione fiscale, vale anche se la quantificazione dell'imposta evasa operata in sede amministrativa diverge rispetto a quella acquisita in sede penale).
Dichiarazione fraudolenta: reato configurato per uso di fatture relative a prestazioni dichiarate ma non eseguite
Cassazione penale sez. III, 20/06/2024, n.36333
Integra il delitto di cui dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'utilizzazione di fatture relative a pagamenti avvenuti a fronte di prestazioni dichiarate ma non eseguite, trattandosi di operazioni meramente simulate e, quindi, inesistenti, in quanto non realmente effettuate, in tutto o in parte, in cui difetta uno degli elementi necessari per l'esistenza della figura contrattuale, con conseguente divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.
Reati tributari: distinzione tra gli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000 sulla base della natura fraudolenta
Cassazione penale sez. III, 04/07/2024, n.39971
In materia di reati tributari, la distinzione tra le fattispecie previste dagli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 risiede nella natura fraudolenta della condotta: mentre gli articoli 2 e 3 sanzionano rispettivamente l’uso di fatture per operazioni inesistenti e la dichiarazione fraudolenta mediante artifici, l’articolo 4 si applica in via residuale a condotte non caratterizzate da mezzi fraudolenti. Rientra, pertanto, nell’art. 3 la condotta di chi alteri mastrini bancari o adotti mezzi idonei a ostacolare l’accertamento della falsità contabile, poiché tali azioni richiedono un quid pluris rispetto alla mera falsa rappresentazione contabile e comportano l’impiego di artifici volti a indurre in errore l’amministrazione finanziaria.
Dichiarazione fraudolenta con fatture false: configurazione del reato e differenza con l'art. 4 D.Lgs. 74/2000
Cassazione penale sez. III, 04/07/2024, n.39483
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) si configura con la registrazione contabile o la conservazione di tali fatture ai fini probatori e il successivo inserimento degli elementi fittizi nella dichiarazione fiscale. È irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la coincidenza temporale tra la registrazione contabile delle fatture false e la presentazione della dichiarazione, essendo sufficiente la loro successiva integrazione nella dichiarazione stessa. La fattispecie dell’art. 2 ha carattere prioritario e sanziona con maggiore severità rispetto all’art. 4, il quale ha natura residuale e si applica solo in assenza di fatture per operazioni inesistenti, documenti falsi, o mezzi fraudolenti volti a ostacolare l’accertamento fiscale.
Reati tributari: responsabilità penale per uso di fatture false se dimostrata l’inesistenza delle operazioni e la natura di 'cartiera' delle società
Cassazione penale sez. III, 09/07/2024, n.33280
In materia di reati tributari, la responsabilità penale per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti sussiste quando è dimostrata l’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate e la natura di "cartiera" delle società emittenti. L’assenza di documentazione bancaria comprovante i pagamenti o la mancata dimostrazione dell’effettivo pagamento delle fatture indicate in contabilità rafforza l’evidenza della frode. Inoltre, l’affidamento su un professionista per la gestione delle pratiche contabili e fiscali non esime l’imprenditore dalla responsabilità penale, poiché gli obblighi di veridicità e correttezza delle dichiarazioni fiscali sono considerati personali e non delegabili, con la sola eccezione della predisposizione tecnica e dell’inoltro telematico dell’atto.
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo
Cassazione penale sez. fer., 29/08/2024, n.36458
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si connota come reato istantaneo, che si perfeziona al momento in cui la dichiarazione annuale è presentata agli uffici finanziari.
Fatture false e dichiarazioni fraudolente: criteri di valutazione della responsabilità e limiti alla tenuità del fatto (Corte appello Napoli - Terza sezione)
Corte appello Napoli sez. III, 09/08/2024, (ud. 31/05/2024, dep. 09/08/2024), n.6660
In tema di dichiarazioni fiscali fraudolente, la responsabilità per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può essere affermata anche sulla base di accertamenti documentali e contabili che dimostrino la macroscopica incongruenza tra i pagamenti effettuati e i costi dichiarati, nonché l’assenza di documentazione idonea a giustificare l’operatività dell’emittente delle fatture. L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell’entità del danno o del pericolo e dell’intensità del dolo, con attenzione alle peculiarità della fattispecie concreta.
Emissione di fatture inesistenti: responsabilità del titolare formale e gravità del reato (Corte appello Napoli - Terza sezione)
Corte appello Napoli sez. III, 25/06/2024, n.7386
In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ex art. 2 D.lgs. 74/2000, la responsabilità penale si configura anche in capo al titolare formale di una società priva di struttura operativa, mezzi e personale idoneo. L'onere probatorio dell'imputato comprende l'allegazione di elementi che dimostrino la veridicità delle operazioni contestate e la reale operatività della società. La gravità del reato è aggravata dalla normativa europea, giustificando sanzioni severe proporzionali agli importi e alle modalità del profitto illecito.
Fatture false e cartiere: l’uso sistematico delle coperture fiscali configura partecipazione all’associazione per delinquere
Cassazione penale , sez. III , 17/01/2023 , n. 8472
Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata alla commissione di reati di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti il costante e continuo ricorso alla copertura fiscale assicurata dal rilascio di fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere costituite e organizzate da un'associazione per delinquere, la cui operatività sia finanziata dalle illecite provvigioni versate dagli apparenti acquirenti su ogni transazione, trattandosi di condotta che determina uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'utilizzo del pianificato meccanismo fraudolento, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole, che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso.
Dichiarazione integrativa infedele dopo l’avvio dell’accertamento: sussiste il reato se il contribuente ne ha formale conoscenza
Cassazione penale , sez. III , 07/03/2023 , n. 31010
In tema di reati tributari, sussiste il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche nel caso in cui il soggetto obbligato presenti una dichiarazione integrativa infedele in data successiva all'inizio dell'accertamento fiscale, a condizione che di esso abbia avuto formale conoscenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tal fine, non è necessario che sia intervenuta la notifica dell'avvio del procedimento di accertamento, essendo sufficiente il compimento di attività - quali accessi, ispezioni, verifiche, partecipazione al contraddittorio, invio e risposte a questionari - che abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenuto pertinente all'accertamento medesimo).
Dichiarazione fraudolenta: per “altri documenti” si intendono solo quelli con rilevanza fiscale equiparabile alle fatture
Cassazione penale , sez. III , 22/03/2023 , n. 32088
In tema di reati tributari, la nozione di altri documenti, di cui all' art. 2 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , deve essere intesa come riferita a tutti i documenti destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale, cui la normativa tributaria attribuisce valore probatorio analogo a quello delle fatture. (Fattispecie in cui è stato escluso che l'oggetto materiale del reato potesse essere costituito da una scrittura privata relativa a una consulenza tecnica senza vincoli di subordinazione per ricerca di mercato, rapporti con i clienti e fornitori).
Fatture soggettivamente false: il reato sussiste anche se la prestazione è reale e l’autore non è identificato
Cassazione penale , sez. III , 01/03/2023 , n. 16576
In tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, in cui l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e non vi sia, tuttavia, corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura o altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un'evasione d'imposta).
Fatture false emesse da società diverse: unico reato se riferite allo stesso periodo d’imposta e allo stesso contribuente
Cassazione penale sez. fer., 08/08/2023, n.34824
In tema di reati tributari, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pure se l'emissione sia avvenuta nella veste di legale rappresentante di società diverse, dovendosi fare riferimento, ai fini dell'unificazione in un medesimo reato dell'emissione di più fatture, non tanto all'identità del responsabile-persona fisica, quanto a quella del soggetto-contribuente cui l'emissione è imputabile.
Dichiarazione fraudolenta: legittima la condanna anche per uso di fatture solo parzialmente inesistenti
Cassazione penale sez. V, 21/09/2023, n.43778
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere indicato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni "solo in parte" oggettivamente inesistenti, in quanto le disposizioni di cui all'art 2 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, concernenti il delitto di dichiarazione fraudolenta, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti, non distinguono tra quelle che sono totalmente o parzialmente tali.
Fatture soggettivamente false e costi non inerenti: sussiste il reato se le spese sono distratte a fini estranei all’impresa
Cassazione penale sez. III, 27/09/2023, n.50314
Il reato di fraudolenta utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, anche dall'inesistenza soggettiva, nel caso in cui i costi documentati, consapevolmente sostenuti dal cessionario, siano espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dell'attività di impresa, posto che comportano la cessazione del requisito indefettibile dell'inerenza tra costi ed attività imprenditoriale.
Fatture per operazioni inesistenti se relative al medesimo periodo di imposta si configura un unico reato
Cassazione penale , sez. fer. , 08/08/2023 , n. 34824
In tema di reati tributari, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pure se l'emissione sia avvenuta nella veste di legale rappresentante di società diverse, dovendosi fare riferimento, ai fini dell'unificazione in un medesimo reato dell'emissione di più fatture, non tanto all'identità del responsabile-persona fisica, quanto a quella del soggetto-contribuente cui l'emissione è imputabile.
Dichiarazione fraudolenta e fatture per operazioni inesistenti sussiste in caso di dichiarazione integrativa infedele presentata dopo l'accertamento fiscale
Cassazione penale , sez. III , 07/03/2023 , n. 31010
In tema di reati tributari, sussiste il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche nel caso in cui il soggetto obbligato presenti una dichiarazione integrativa infedele in data successiva all'inizio dell'accertamento fiscale, a condizione che di esso abbia avuto formale conoscenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tal fine, non è necessario che sia intervenuta la notifica dell'avvio del procedimento di accertamento, essendo sufficiente il compimento di attività - quali accessi, ispezioni, verifiche, partecipazione al contraddittorio, invio e risposte a questionari - che abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenuto pertinente all'accertamento medesimo).
Reati tributari: la nozione di 'altri documenti' ex art. 2 D.Lgs. 74/2000 include solo quelli con rilevanza fiscale
Cassazione penale , sez. III , 22/03/2023 , n. 32088
In tema di reati tributari, la nozione di altri documenti, di cui all' art. 2 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , deve essere intesa come riferita a tutti i documenti destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale, cui la normativa tributaria attribuisce valore probatorio analogo a quello delle fatture. (Fattispecie in cui è stato escluso che l'oggetto materiale del reato potesse essere costituito da una scrittura privata relativa a una consulenza tecnica senza vincoli di subordinazione per ricerca di mercato, rapporti con i clienti e fornitori).
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti Cassazione penale sez. fer., 08/08/2023, n.34824
In tema di reati tributari, in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell'ultima fattura, pure se l'emissione sia avvenuta nella veste di legale rappresentante di società diverse, dovendosi fare riferimento, ai fini dell'unificazione in un medesimo reato dell'emissione di più fatture, non tanto all'identità del responsabile-persona fisica, quanto a quella del soggetto-contribuente cui l'emissione è imputabile.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza
Cassazione penale sez. V, 21/09/2023, n.43778
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere indicato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni "solo in parte" oggettivamente inesistenti, in quanto le disposizioni di cui all'art 2 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, concernenti il delitto di dichiarazione fraudolenta, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti, non distinguono tra quelle che sono totalmente o parzialmente tali.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: è integrato, con riguardo alle imposte dirette, anche dall'inesistenza soggettiva
Cassazione penale sez. III, 27/09/2023, n.50314
Il reato di fraudolenta utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, anche dall'inesistenza soggettiva, nel caso in cui i costi documentati, consapevolmente sostenuti dal cessionario, siano espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dell'attività di impresa, posto che comportano la cessazione del requisito indefettibile dell'inerenza tra costi ed attività imprenditoriale.
Nessun bis in idem tra emissione di fatture false e bancarotta fraudolenta: differiscono fatto storico e struttura del reato
Cassazione penale , sez. V , 13/01/2022 , n. 15630
In tema di divieto di bis in idem, il precedente giudizio per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti non preclude quello successivo per bancarotta fraudolenta impropria, non sussistendo tra le due fattispecie criminose l'idem factum. (In motivazione, la Corte ha precisato che, mentre il primo è un reato di mera condotta e a dolo preterintenzionale, il secondo è un reato di danno - caratterizzato dall'aver cagionato o contribuito a cagionare il fallimento della società - e dolo specifico).
Concorso tra reati tributari e bancarotta documentale: nessuna specialità esclude la pluralità di reati
Cassazione penale , sez. III , 11/01/2022 , n. 15208
È configurabile il concorso tra i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione infedele, di cui agli artt. 2 e 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , e quello di di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all' art. 216, comma 1, n. 2, l. fall ., sussistendo un rapporto di eterogeneità strutturale tra le fattispecie, posto che la condotta di presentazione di una dichiarazione dei redditi fraudolenta o infedele, seppur preceduta dalla condotta di distruzione od occultamento della contabilità, non è elemento specializzante del delitto fallimentare.
Fattura materialmente falsa usata in dichiarazione: risponde solo del reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, non dell’emissione
Cassazione penale , sez. III , 01/02/2022 , n. 13686
In tema di reati tributari, risponde del solo delitto di cui all' art. 2 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , e non anche di quello di cui all' art. 8 d.lg. cit. , colui che, non agendo nella veste di amministratore del soggetto apparente emittente, abbia formato una fattura materialmente falsa, sia nell'oggetto che nell'indicazione della provenienza, e l'abbia poi utilizzata in dichiarazione.
Cartiera e frode fiscale: l’amministratore di fatto è colui che organizza e dirige il sistema fraudolento
Cassazione penale , sez. III , 14/04/2022 , n. 20052
In tema di reati tributari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società schermo, priva di reale autonomia e costituita per essere utilizzata come cartiera in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto a evadere le imposte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico in un ente solo formalmente operante.
Concorso tra dichiarazione fraudolenta e indebita compensazione IVA: condotte autonome e plurime evasioni
Cassazione penale , sez. III , 05/04/2022 , n. 18085
In tema di reati tributari, è configurabile il concorso tra il delitto di cui all' art. 2 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , e quello di cui all' art. 10-quater d.lg. citato, realizzato, nel successivo periodo di imposta, mediante la compensazione dell'inesistente credito IVA in precedenza creato con il debito IVA successivamente maturato, posto che le condotte sono ontologicamente e cronologicamente diverse ed integrano una pluralità di evasioni di imposta e non un unico danno all'Erario.
Fatture false: il dolo specifico richiede l’intento di favorire l’evasione, non il suo effettivo compimento
Cassazione penale , sez. fer. , 11/08/2022 , n. 31142
In tema di reati finanziari e tributari, l'evasione d'imposta non è elemento costitutivo del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ma caratterizza il dolo specifico normativamente richiesto per la punibilità dell'agente, essendo necessario che l'emittente delle fatture si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma non anche che il terzo realizzi effettivamente l'illecito intento.
Superbonus 110% e fatture anticipate: integra il fumus del reato l’emissione senza SAL e congruità delle spese
Cassazione penale , sez. III , 13/10/2022 , n. 42012
In tema di giudizio cautelare avente ad oggetto reati tributari, integra il fumus del delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti la condotta di chi, avendo monetizzato il credito derivante dalla realizzazione di opere suscettibili di fruire dell'agevolazione fiscale del cd. superbonus 110% mediante la sua cessione o lo sconto in fattura ex art. 121 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 , conv., con modificazioni, nella l. 17 luglio 2020, n. 77 , effettui la fatturazione in acconto di spese relative a opere non ultimate o per le quali non sia stato emesso, da un tecnico abilitato, uno stato di avanzamento lavori attestante l'esecuzione di una porzione dell'intervento agevolabile e la congruità delle spese per esso sostenute, posto che l'emissione di tali fatture mira a simulare l'esistenza di spese in concreto non ancora sopportate e a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione.
Fatture per appalti fittizi e manodopera irregolare: integra il reato l’utilizzo in dichiarazione ai fini fiscali
Cassazione penale , sez. III , 28/10/2022 , n. 45114
Integra il delitto di cui all' art. 2 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite ad un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente d.lg. 10 settembre 2003, n. 276 , sostituito dal d.lg. 15 giugno 2015, n. 81 , trattandosi di fatture relative ad un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un'operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale.
Dichiarazione fraudolenta: risponde dell’art. 2 d.lgs. 74/2000 anche l’autore mediato che induce altri a inserire costi fittizi
Cassazione penale , sez. III , 14/12/2022 , n. 17211
Integra il delitto di cui all' art. 2 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , la condotta di chi, agendo quale autore mediato, onde evadere le imposte, predisponga fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che traggano in errore il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, inducendolo ad inserire, in quest'ultima, elementi passivi fittizi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stato condannato l'amministratore di fatto di una società che aveva consapevolmente indicato, nelle scritture contabili, elementi passivi fittizi, inseriti nella dichiarazione presentata dall'amministratore giudiziario).
Fatture false: risponde di entrambi i reati chi è sia emittente che amministratore della società utilizzatrice
Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2859
In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato.
Fatture per appalti simulati e manodopera illecita: integra il reato l’uso di documenti con prestazioni rese da soggetti diversi da quelli indicati
Cassazione penale , sez. III , 02/02/2022 , n. 11633
Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l'utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura.
Reati tributari e fallimentari: configurabilità del concorso tra dichiarazione fraudolenta, infedele e bancarotta fraudolenta documentale
Cassazione penale , sez. III , 11/01/2022 , n. 15208
È configurabile il concorso tra i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione infedele, di cui agli artt. 2 e 4 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , e quello di di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all' art. 216, comma 1, n. 2, l. fall ., sussistendo un rapporto di eterogeneità strutturale tra le fattispecie, posto che la condotta di presentazione di una dichiarazione dei redditi fraudolenta o infedele, seppur preceduta dalla condotta di distruzione od occultamento della contabilità, non è elemento specializzante del delitto fallimentare.
Reati tributari: configurabilità del solo delitto ex art. 2 D.Lgs. 74/2000 per uso di fatture materialmente false
Cassazione penale , sez. III , 01/02/2022 , n. 13686
In tema di reati tributari, risponde del solo delitto di cui all' art. 2 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , e non anche di quello di cui all' art. 8 d.lg. cit. , colui che, non agendo nella veste di amministratore del soggetto apparente emittente, abbia formato una fattura materialmente falsa, sia nell'oggetto che nell'indicazione della provenienza, e l'abbia poi utilizzata in dichiarazione.
Dichiarazione fraudolenta e fatture per operazioni inesistenti: sulla prova della posizione di amministratore di fatto
Cassazione penale , sez. III , 14/04/2022 , n. 20052
In tema di reati tributari, la prova della posizione di amministratore di fatto di una società schermo, priva di reale autonomia e costituita per essere utilizzata come cartiera in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto a evadere le imposte, si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico in un ente solo formalmente operante.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: configurabile il concorso con il reato di cui all'art. 10-quater D.lgs. 74/2000
Cassazione penale , sez. III , 05/04/2022 , n. 18085
In tema di reati tributari, è configurabile il concorso tra il delitto di cui all' art. 2 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , e quello di cui all' art. 10-quater d.lg. citato, realizzato, nel successivo periodo di imposta, mediante la compensazione dell'inesistente credito IVA in precedenza creato con il debito IVA successivamente maturato, posto che le condotte sono ontologicamente e cronologicamente diverse ed integrano una pluralità di evasioni di imposta e non un unico danno all'Erario.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: sussiste in caso di fatture relative ad un negozio giuridico apparente
Cassazione penale , sez. III , 28/10/2022 , n. 45114
Integra il delitto di cui all' art. 2 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , l'utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette, di fatture formalmente riferite ad un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente d.lg. 10 settembre 2003, n. 276 , sostituito dal d.lg. 15 giugno 2015, n. 81 , trattandosi di fatture relative ad un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un'operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale.
Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla figura del cd. autore mediato
Cassazione penale , sez. III , 14/12/2022 , n. 17211
Integra il delitto di cui all' art. 2 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , la condotta di chi, agendo quale autore mediato, onde evadere le imposte, predisponga fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che traggano in errore il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, inducendolo ad inserire, in quest'ultima, elementi passivi fittizi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stato condannato l'amministratore di fatto di una società che aveva consapevolmente indicato, nelle scritture contabili, elementi passivi fittizi, inseriti nella dichiarazione presentata dall'amministratore giudiziario).
Fatture per operazioni inesistenti: sulla deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9
Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2859
In tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall' art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: sull'intermediazione finanziaria e l'utilizzo di elementi passivi fittizi
Cassazione penale , sez. III , 02/02/2022 , n. 11633
Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l'utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura.
Prova dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e limiti di responsabilità penale Tribunale Vicenza, 24/01/2022, n.2
Nei reati fiscali, la prova dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti deve essere fondata su elementi concreti e inequivoci, come la presenza di firme, timbri o altri segni di riconducibilità all'emittente. Dichiarazioni di terzi non sufficientemente riscontrate, documenti mancanti o non esibiti, e la mancanza di elementi diretti che colleghino l'imputato alle fatture incriminate, non soddisfano lo standard probatorio richiesto per affermare la responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio. L’assoluzione si impone laddove la paternità delle fatture sia priva di riscontri univoci o ove sia possibile l’esistenza di ipotesi alternative.
Assoluzione e onere della prova nell’utilizzo di fatture sospette.
Tribunale Trieste, 03/03/2022, n.212
In assenza di prove dirette e certe sull'inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture oggetto di contestazione, le giustificazioni fornite dagli imputati, se non radicalmente inverosimili, devono essere considerate sufficienti per escludere la penale responsabilità. Elementi di sospetto, come l'incoerenza delle prestazioni rispetto all'attività esercitata o la presunta interposizione fittizia di manodopera, non sono da soli idonei a fondare una condanna se privi di riscontro oggettivo o di ulteriori prove a sostegno. La mancanza di verifiche specifiche sulle operazioni e l’assenza di retropassaggi di denaro non consentono di affermare con certezza l’inesistenza del fatto contestato.
Fatture per operazioni inesistenti e configurabilità del reato di riciclaggio
Corte appello Cagliari sez. II, 22/03/2022, n.266
L’indicazione in fattura di un valore notevolmente divergente da quello reale, con successiva registrazione ai fini fiscali, integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, qualora il valore dichiarato in fattura sia strumentale all’evasione tributaria. Contestualmente, la successiva movimentazione finanziaria volta a rendere opaca la provenienza del denaro originato dall’operazione fittizia configura il reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. Tale reato richiede che le operazioni di sostituzione o trasferimento siano finalizzate ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, anche in assenza di un rapporto diretto tra i soggetti coinvolti.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e rilevanza del pagamento del debito tributario
Tribunale Vicenza, 12/04/2022, n.92
La responsabilità penale per dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, sussiste allorquando l’imputato, nella sua qualità di amministratore della società, abbia inserito in dichiarazione elementi passivi fittizi, con dolo specifico di evasione. Tuttavia, il pagamento integrale del debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, anteriormente all’apertura del dibattimento di primo grado, consente l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis del D.Lgs. 74/2000, comportando la riduzione della pena principale e l’esclusione delle pene accessorie e della confisca del profitto del reato.
Assenza di prova sull’inesistenza giuridica delle operazioni sottostanti alle fatture e assoluzione per insussistenza dei fatti
Tribunale Vicenza, 20/04/2022, n.178
In tema di reati fiscali, la contestazione di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti richiede la prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'inesistenza giuridica o materiale delle operazioni sottostanti. In assenza di riscontri specifici, sia tramite accertamenti diretti che attraverso documentazione probatoria attendibile, e in presenza di contratti formalmente regolari e testimonianze coerenti, l'imputato deve essere assolto per insussistenza del fatto. Inoltre, i processi verbali di constatazione non supportati da prove concrete specifiche rispetto ai rapporti oggetto del giudizio non sono sufficienti a sostenere l'accusa.
La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti richiede la prova dell’inesistenza delle prestazioni e della consapevolezza del contribuente
Corte appello Taranto, 30/05/2022, n.336
Per configurare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000), è necessario fornire prova specifica e certa dell’inesistenza delle operazioni oggetto di fattura e del dolo specifico del contribuente. Tale prova deve dimostrare non solo la mancata esecuzione della prestazione contrattualmente pattuita, ma anche che il pagamento delle fatture è avvenuto mediante artifici o risorse indebite. Generalizzazioni sull’operato del soggetto emittente o su sistemi di frode analoghi non sono sufficienti per affermare la responsabilità penale.
Integra la dichiarazione fraudolenta anche l’uso di fatture per operazioni solo parzialmente inesistenti, qualora documentino prestazioni per valori superiori a quelli effettivamente corrisposti
Tribunale Torino, 16/06/2022, n.831
In tema di reati tributari, configura il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) la condotta dell’imprenditore che, in concorso con altro soggetto, emette e utilizza fatture recanti importi superiori a quelli effettivamente corrisposti per prestazioni rese, provvedendo alla restituzione della differenza in contanti. L’inesistenza parziale delle operazioni, desunta dalla sproporzione tra importi fatturati e somme incassate, supportata da elementi obiettivi e riscontri documentali (bonifici e prelievi contestuali), è sufficiente a integrare la fattispecie, atteso che l’art. 2 punisce anche l’utilizzo di documenti solo ideologicamente falsi. Inapplicabile l’art. 4 d.lgs. 74/2000, trattandosi di utilizzo di fatture formalmente regolari ma sostanzialmente false. Il profitto del reato coincide con il risparmio d’imposta, oggetto di confisca obbligatoria.
L’uso di fatture relative a prestazioni parzialmente o totalmente inesistenti integra il reato di dichiarazione fraudolenta, anche quando le attività siano solo in parte non realizzate
Trib. Torino, 19 maggio 2022, dep. 17 giugno 2022
Tribunale Torino, 17/06/2022, n.952 Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) la condotta dell’amministratore che, pur a fronte di rapporti commerciali formalmente intercorsi, contabilizzi e utilizzi ai fini della detrazione IVA fatture recanti descrizioni di prestazioni non effettivamente eseguite, come comprovato dall’assenza di documentazione probante, dalla mancanza di elementi identificativi dell’autore, e dalla natura meramente programmatica delle attività fatturate. Non rileva, ai fini dell’esclusione dell’elemento oggettivo del reato, l’eventuale pagamento del corrispettivo o l’esistenza di precedenti rapporti economici, dovendo comunque sussistere una puntuale corrispondenza tra la fattura e un’attività realmente eseguita. Il dolo specifico risulta integrato dalla volontà di ottenere indebitamente un risparmio d’imposta.
Dichiarazione fraudolenta con fatture false: il reato è istantaneo e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale
Cassazione penale , sez. III , 26/10/2021 , n. 3957
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando a tali fini l'eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, salvo che l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti avvenga esclusivamente in essa. (Fattispecie in tema di prescrizione).
Dichiarazione fraudolenta: distinti reati per IVA e imposte dirette, applicabile la continuazione
Cassazione penale , sez. III , 05/03/2021 , n. 13275
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è configurabile una pluralità di reati qualora l'illecita condotta riguardi sia la dichiarazione ai fini IVA che quella ai fini II.DD., sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l'istituto della continuazione.
Fatture false e dichiarazione unica: più contestazioni per lo stesso periodo violano il divieto di “bis in idem”
Cassazione penale , sez. III , 27/05/2021 , n. 28437
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viola il divieto del “bis in idem” la contestazione di più reati nel caso di utilizzo di molteplici fatture in relazione ad un'unica dichiarazione, in quanto l'eventuale pluralità di reati non dipende dalla molteplicità dei documenti utilizzati, ma dalla pluralità delle dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi ovvero a tributi differenti.
Fatture false e amministratori senza delega: risponde per concorso chi omette il controllo imposto dall’art. 2392 c.c.
Cassazione penale , sez. III , 04/05/2021 , n. 30689
In tema di reati tributari, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all' art. 2392 c.c. (Fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).
Emissione di fatture false: è reato comune e può essere commesso da chiunque, anche senza qualifica fiscale
Cassazione penale , sez. III , 09/11/2021 , n. 47436
Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ha natura di reato comune, in quanto autore, ex art. 8 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , può esserne chiunque e la commissione dell'illecito non presuppone che il soggetto agente abbia una particolare qualifica soggettiva od operi mentre sta provvedendo ad adempimenti fiscali.
Fatture false: la competenza per territorio va fondata su elementi oggettivi, non sulla sede dell’ente
Cassazione penale , sez. III , 19/02/2021 , n. 11216
In tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all' art. 8 d.lg. n. 74 del 2000 , il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall' art. 8, comma 1, c.p.p. - dalla cui inapplicabilità discende la competenza del giudice del luogo di accertamento del reato, ex art. 18, comma 1, d.lg. n. 74 del 2000 – deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: è un reato di natura istantanea
Cassazione penale , sez. III , 26/10/2021 , n. 3957
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando a tali fini l'eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, salvo che l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti avvenga esclusivamente in essa. (Fattispecie in tema di prescrizione).
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: configurabile una pluralità di reati se la condotta riguardi sia la dichiarazione IVA che quella ai fini II.DD.
Cassazione penale , sez. III , 05/03/2021 , n. 13275
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è configurabile una pluralità di reati qualora l'illecita condotta riguardi sia la dichiarazione ai fini IVA che quella ai fini II.DD., sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l'istituto della continuazione.
Dichiarazione fraudolenta e fatture per operazioni inesistenti: viola il divieto del bis in idem la contestazione di più reati in caso di molteplici fatture in un'unica dichiarazione
Cassazione penale , sez. III , 27/05/2021 , n. 28437
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, viola il divieto del “bis in idem” la contestazione di più reati nel caso di utilizzo di molteplici fatture in relazione ad un'unica dichiarazione, in quanto l'eventuale pluralità di reati non dipende dalla molteplicità dei documenti utilizzati, ma dalla pluralità delle dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi ovvero a tributi differenti.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: nel caso di reato commesso da singoli componenti del CdA ciascuno degli altri amministratori risponde per concorso
Cassazione penale , sez. III , 04/05/2021 , n. 30689
In tema di reati tributari, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all' art. 2392 c.c. (Fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).
Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture inesistenti: configurazione del reato e valutazione probatoria (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)
Tribunale Nola sez. I, 03/05/2021, n.962
Integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) la falsa indicazione nella dichiarazione dei redditi di elementi passivi fittizi basati su documentazione attestante operazioni non effettivamente eseguite, quando tali documenti abbiano valore probatorio fiscale. L'elemento soggettivo del reato si configura con il dolo specifico dell'evasione fiscale, comprensivo anche del fine di ottenere un indebito rimborso o credito di imposta.
Emissione di fatture per operazioni inesistenti: responsabilità penale e accertamenti tributari
Tribunale Vicenza, 29/07/2021, n.721
L'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti integra il reato di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000 qualora risulti accertato, attraverso indagini finanziarie e documentali, che le operazioni sottese alle fatture non siano state effettivamente eseguite, e sia dimostrato il dolo specifico consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto.
Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture inesistenti: responsabilità e dolo specifico nell'elusione fiscale
Tribunale Vicenza, 22/10/2021, n.1070
L'inserimento in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti integra il reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 74/2000, anche in presenza di un contratto e documentazione contabile apparentemente regolare, quando tali documenti risultino generici, incongruenti o inidonei a provare l'effettività delle prestazioni. Il dolo specifico di evasione si desume dall'insieme delle condotte idonee a simulare operazioni inesistenti per ridurre la base imponibile fiscale.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Cassazione penale sez. III, 03/11/2020, n.36916
Si configura il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e quello di truffa ai danni dello Stato quando, dall'utilizzazione di tali documenti, derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: non opera la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p.
Cassazione penale , sez. III , 03/11/2020 , n. 36915
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, anche nell'ipotesi lieve prevista dall' art. 2, comma 2-bis, d.lg. n. 74 del 2000 non opera la causa di esclusione della punibilità prevista dall' art. 131-bis c.p. , neppure a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020 , che, essendo riferita ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva - con conseguente operatività del minimo assoluto di cui all' art. 23, comma 1, c.p. - e nei quali, pertanto, sono potenzialmente sussumibili condotte della più tenue offensività, non può essere estesa ad una ipotesi in cui la pena minima è stabilita in un anno e sei mesi di reclusione.
Reati tributari: l’art. 9 D.Lgs. 74/2000 esclude il concorso tra emittente e utilizzatore di fatture false, ma non tra co-emittenti
Cassazione penale , sez. III , 18/06/2018 , n. 51468
In tema di reati tributari, la disposizione prevista dall' art. 9 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell' art. 110 c.p. , di soggetti diversi dall'utilizzatore.
Attenuante ex art. 13-bis d.lgs. 74/2000 inapplicabile nei reati senza evasione d’imposta, come l’emissione di fatture false
Cassazione penale , sez. III , 04/02/2020 , n. 9883
In tema di reati tributari, l'attenuante di cui all' art. 13-bis, comma 1, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , che consegue al pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, richiede il presupposto della esistenza di un debito tributario suscettibile di essere adempiuto sicché non è applicabile in relazione ai reati che sussistono pur in assenza di un'evasione di imposta. (Fattispecie di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti).
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: i rapporti con il reato di truffa ai danni dello Stato
Cassazione penale sez. III, 03/11/2020, n.36916
Si configura il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e quello di truffa ai danni dello Stato quando, dall'utilizzazione di tali documenti, derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni.
Dichiarazione fraudolenta “lieve”: inapplicabile l’art. 131-bis c.p. per pena minima non compatibile con la tenuità
Cassazione penale , sez. III , 03/11/2020 , n. 36915
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, anche nell'ipotesi lieve prevista dall' art. 2, comma 2-bis, d.lg. n. 74 del 2000 non opera la causa di esclusione della punibilità prevista dall' art. 131-bis c.p. , neppure a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020 , che, essendo riferita ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva - con conseguente operatività del minimo assoluto di cui all' art. 23, comma 1, c.p. - e nei quali, pertanto, sono potenzialmente sussumibili condotte della più tenue offensività, non può essere estesa ad una ipotesi in cui la pena minima è stabilita in un anno e sei mesi di reclusione.
Reati tributari connessi: la competenza territoriale si radica nel luogo di accertamento effettivo della violazione
Cassazione penale , sez. III , 15/07/2019 , n. 42147
In tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell' art. 16 cod. proc. pen. , al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall' art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 , va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica.
Emissione di fatture false: il dolo è integrato anche se l’intento evasivo non è esclusivo
Cassazione penale , sez. III , 24/05/2019 , n. 39316
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non è necessario, sotto il profilo soggettivo, che il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi attraverso l'utilizzo delle fatture emesse sia esclusivo, essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale.
Fatture false emesse verso cartiere: integra il reato anche la falsa dichiarazione d’intento finalizzata all’evasione o a indebiti rimborsi
Cassazione penale , sez. III , 15/07/2019 , n. 42147
Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all' art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere, sul presupposto della falsa dichiarazione di intento per l'esportazione e con la consapevole finalità di consentire a terzi di evadere le imposte ovvero di conseguire un indebito rimborso o un inesistente credito di imposta.
L’abrogato art. 8, comma 3, d.lgs. 74/2000 configura un reato autonomo e non una circostanza attenuante
Cassazione penale , sez. III , 22/11/2019 , n. 3163
In tema di reati tributari, la fattispecie di cui all' art. 8, comma 3, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , abrogata dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 , conv., con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 , ha natura di reato autonomo e non di circostanza attenuante ad effetto speciale.
Fatture false: l’omessa indicazione dei beneficiari non rende indeterminata l’imputazione se sono comunque identificabili
Cassazione penale , sez. III , 06/11/2019 , n. 6509
In tema di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la mancata indicazione specifica dei soggetti beneficiari delle stesse nel capo di imputazione non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del delitto di cui all' art. 8 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , allorché tali soggetti siano agevolmente identificabili in forza di elementi fattuali che ne rendano comunque possibile l'individuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinato il capo di imputazione che si riferiva a tutte le fatture dell'anno 2011).
Fatture false e retrocessione in contanti: il pagamento integra il reato di autoriciclaggio
Cassazione penale , sez. II , 03/12/2019 , n. 9755
Il pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti, con successiva retrocessione dei relativi importi in contanti, integra il reato di autoriciclaggio, configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie dell'utilità di provenienza illecita. (In motivazione la Corte ha sottolineato la rilevanza economica e finanziaria, oltre che fiscale, di tali documenti contabili a seguito della loro annotazione nei prescritti registri, nonché dei relativi pagamenti, in quanto determinano la contabilizzazione di costi comportanti un abbattimento dei ricavi dell'imprenditore).
Competenza territoriale nei reati di emissione di fatture false: il criterio del primo procedimento vale solo per lo stesso periodo d’imposta
Cassazione penale , sez. III , 10/05/2019 , n. 29519
In tema di competenza per territorio relativa ai reati di emissione di più fatture per operazioni inesistenti, il criterio del luogo di iscrizione nel registro degli indagati del primo procedimento penale dettato dall' art. 18, comma 3, d lg. n. 74 del 2000 , opera unicamente con riguardo a più condotte di emissione riguardanti il medesimo periodo di imposta e non anche nel caso di emissione relativa a periodi di imposta diversi.
Reati tributari: l’art. 9 D.Lgs. 74/2000 esclude il concorso tra emittente e utilizzatore di fatture false, ma non tra co-emittenti
Cassazione penale , sez. III , 18/06/2018 , n. 51468
In tema di reati tributari, la disposizione prevista dall' art. 9 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell' art. 110 c.p. , di soggetti diversi dall'utilizzatore.
Il reato di emissione di fatture false si consuma al momento dell’emissione, anche senza ricezione o utilizzo del documento
Cassazione penale , sez. III , 05/07/2018 , n. 47459
Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall' art. 8 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento).
Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva solo l’identità dei soggetti, non la qualifica fiscale
Cassazione penale , sez. III , 28/09/2018 , n. 53319
In tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti è configurabile esclusivamente in caso di fatturazione che presenta una diversità tra uno o entrambi i soggetti indicati nel documento e coloro che hanno posto in essere l'operazione oggetto di imposizione fiscale e, pertanto, ha rilievo penale la sola identità individuale del soggetto e non le diverse qualifiche, qualità o altri elementi che connotano il soggetto dell'operazione inesistente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ravvisato l'inesistenza soggettiva con riguardo alla mancanza nell'acquirente della qualità di soggetto esente IVA).
Reati tributari e prestanome: il dolo specifico dell’amministratore di diritto si desume dalla consapevolezza dell’illegalità dell’operato altrui
Cassazione penale , sez. III , 28/09/2018 , n. 2570
La prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lg n. 74 del 2000 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto indici del dolo specifico dell'amministratore di diritto la consapevolezza che l'amministratore di fatto fosse indagato e imputato per reati fiscali e la circostanza di aver rilasciato deleghe allo stesso per la movimentazione di conti la cui illiceità era evidente, ricevendone una retribuzione aggiuntiva in ragione dei rischi assunti).
Fatture per operazioni inesistenti: rilevanza penale e attenuanti per estinzione del debito tributario (Giudice Paola Scandone)
Tribunale Napoli sez. VII, 30/03/2018, (ud. 16/03/2018, dep. 30/03/2018), n.3491 L’emissione di fatture per operazioni inesistenti integra il reato di cui all’art. 8 D.Lgs. 74/2000 anche qualora le stesse siano successivamente stornate tramite note di variazione, trattandosi di delitto di pericolo astratto. La condotta si consuma con il compimento dell’atto tipico, ed è irrilevante che l’evasione d’imposta sia effettivamente conseguita. L’estinzione del debito tributario può condurre alla concessione delle attenuanti ex art. 13 D.Lgs. 74/2000.