
Hai ricevuto un’informazione di garanzia, un verbale di sopralluogo, un decreto di sequestro o un ordine di demolizione per presunti abusi edilizi?
In questi procedimenti è importante intervenire subito.
La responsabilità penale, la regolarità urbanistica dell’immobile e il destino dell’opera sono questioni collegate, ma non coincidono necessariamente.
Lo Studio Legale dell’Avv. Salvatore del Giudice, con sede a Napoli, assiste proprietari, committenti, imprese, amministratori di società e professionisti tecnici nei procedimenti penali riguardanti abusi edilizi, violazioni urbanistiche e opere realizzate in zone sottoposte a vincolo.
L’assistenza legale è particolarmente urgente quando:
la Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo o sospeso i lavori;
il cantiere o l’immobile sono stati sottoposti a sequestro;
è stata notificata un’informazione di garanzia;
è stato contestato il reato previsto dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001;
il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione;
è pendente una domanda di sanatoria o di accertamento di conformità;
l’opera si trova in zona paesaggistica, archeologica o sismica;
vengono coinvolti il proprietario, il committente, il costruttore o il direttore dei lavori;
è stata notificata un’ingiunzione a demolire dopo una sentenza penale definitiva.
Agire tempestivamente consente di acquisire la documentazione, verificare il titolo edilizio, ricostruire con precisione la data e la consistenza dei lavori e valutare gli strumenti processuali disponibili.
Non ogni irregolarità edilizia determina automaticamente una responsabilità penale.
Occorre stabilire:
quale titolo edilizio fosse necessario;
se l’opera sia stata realizzata in assenza del titolo;
se vi sia una difformità totale, parziale o una variazione essenziale;
se i lavori abbiano interessato un’area vincolata;
chi abbia concretamente commissionato, diretto o realizzato l’intervento;
quando i lavori siano iniziati e quando siano terminati;
se l’opera possa essere regolarizzata secondo la disciplina vigente.
L’art. 44 del D.P.R. 380/2001 distingue diverse ipotesi di violazione.
A seconda del fatto contestato, la legge prevede la sola ammenda oppure l’arresto fino a due anni congiunto all’ammenda.
Alle conseguenze penali possono aggiungersi il sequestro dell’immobile, l’ordine di demolizione, il ripristino dello stato dei luoghi e, nei casi di lottizzazione abusiva, la confisca dei terreni e delle opere.

Il sequestro preventivo viene frequentemente disposto per impedire la prosecuzione dei lavori o l’aggravamento delle conseguenze dell’illecito.
Il decreto deve però indicare concretamente:
quale reato edilizio sia ipotizzato;
quali opere siano considerate abusive;
quale sia il pericolo derivante dalla disponibilità del bene;
perché il sequestro sia ancora necessario;
quale collegamento esista tra il bene e il fatto contestato.
La difesa può valutare la richiesta di riesame, l’istanza di dissequestro o la possibilità di ottenere un’autorizzazione per eseguire interventi di messa in sicurezza, ripristino o adeguamento
No. La sola qualità di proprietario dell’immobile non è sufficiente per affermare automaticamente la responsabilità penale.
È necessario accertare se il proprietario abbia:
commissionato i lavori;
partecipato alle decisioni;
finanziato l’intervento;
avuto conoscenza della sua abusività;
agevolato o consentito consapevolmente la realizzazione dell’opera.
La responsabilità penale è personale.
Non può essere ricavata esclusivamente dalla titolarità dell’immobile o dal rapporto familiare con chi ha materialmente eseguito i lavori.
La posizione del proprietario deve quindi essere distinta da quella del committente, del costruttore, del titolare del permesso di costruire e del direttore dei lavori.
Non sempre.
La parola “sanatoria” viene spesso utilizzata in modo generico, ma occorre distinguere tra:
accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001;
regolarizzazione delle parziali difformità disciplinata dall’art. 36-bis;
precedenti procedure straordinarie di condono edilizio;
sanatoria paesaggistica;
fiscalizzazione dell’abuso;
tolleranze costruttive ed esecutive.
Dopo il decreto “Salva Casa”, l’art. 36-bis consente, in presenza di determinate condizioni, di regolarizzare alcune parziali difformità, variazioni essenziali e interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA.
La nuova disciplina non rende però sanabile qualsiasi opera. La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che l’art. 36-bis non si applica alle costruzioni realizzate in totale assenza del permesso di costruire o in totale difformità da esso.
Anche in presenza di un provvedimento comunale favorevole, il giudice penale conserva il potere di verificare se esistano realmente tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Per questo motivo la pratica amministrativa e la difesa penale devono procedere in modo coordinato.
Quando l’immobile si trova in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, archeologico o ambientale, al reato edilizio possono aggiungersi ulteriori contestazioni.
La difesa deve verificare:
la natura e la data di imposizione del vincolo;
il tipo di intervento realizzato;
l’effettiva incidenza dell’opera sul paesaggio;
l’esistenza di autorizzazioni o pareri;
la possibilità di ottenere un accertamento di compatibilità paesaggistica;
l’autonomia tra il reato edilizio e quello paesaggistico;
i differenti termini di prescrizione.
La regolarizzazione urbanistica non determina necessariamente l’estinzione delle violazioni paesaggistiche, antisismiche o riguardanti le opere in cemento armato.
Ogni procedimento richiede una ricostruzione tecnica e giuridica specifica. La difesa viene normalmente articolata attraverso:
Vengono analizzati l’informazione di garanzia, il verbale di sopralluogo, il decreto di sequestro, l’ordinanza comunale e gli eventuali provvedimenti già emessi.
Si confrontano lo stato autorizzato, lo stato effettivo dell’immobile e la disciplina urbanistica applicabile.
Si accerta chi abbia deciso, commissionato, diretto ed eseguito i lavori, evitando automatismi fondati sulla sola proprietà del bene.
La data di ultimazione o interruzione dei lavori è decisiva per stabilire la decorrenza della prescrizione e la normativa applicabile.
Con il supporto della documentazione tecnica viene verificata l’applicabilità degli artt. 36 o 36-bis del D.P.R. 380/2001 e l’effetto dell’eventuale regolarizzazione sul procedimento penale.
Vengono esaminati i presupposti per chiedere il dissequestro, contestare l’estensione dell’ordine di demolizione o domandarne la sospensione in presenza di un procedimento amministrativo concretamente definibile.
Nei reati edilizi non esiste una soluzione valida per ogni caso.
Una veranda, una sopraelevazione, un cambio di destinazione d’uso, una diversa distribuzione interna o una costruzione realizzata in zona vincolata possono avere conseguenze completamente differenti.
Lo Studio esamina congiuntamente:
gli atti del procedimento penale;
i titoli edilizi;
le planimetrie e gli elaborati progettuali;
le fotografie e i rilievi;
le pratiche di condono o sanatoria;
i provvedimenti del Comune;
la normativa urbanistica e paesaggistica applicabile;
la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L’Avv. Salvatore del Giudice cura inoltre la pubblicazione e il commento di sentenze riguardanti i reati edilizi, la particolare tenuità del fatto, gli immobili situati in zone vincolate e l’esecuzione degli ordini di demolizione.
Per consentire un esame concreto del caso è utile trasmettere:
l’atto ricevuto dalla Procura, dal Tribunale o dal Comune;
il verbale di sopralluogo;
il decreto di sequestro;
il titolo di proprietà;
il permesso di costruire, la SCIA, la DIA o la CILA;
le planimetrie e i progetti depositati;
le eventuali domande di condono o sanatoria;
fotografie dell’immobile e dei lavori;
eventuali relazioni redatte da geometri, architetti o ingegneri.
Non necessariamente. Prima di rendere dichiarazioni è opportuno conoscere gli atti disponibili e ricostruire la situazione urbanistica dell’immobile. Dichiarazioni premature possono rendere più difficile la successiva strategia difensiva.
No, salvo una specifica autorizzazione dell’autorità giudiziaria. La prosecuzione dei lavori su un bene sequestrato può comportare una nuova contestazione per violazione dei sigilli.
La demolizione spontanea può avere effetti favorevoli sulla valutazione del fatto, sul trattamento sanzionatorio e sull’eventuale applicazione della particolare tenuità, ma non determina automaticamente l’estinzione di ogni reato.
Il calcolo dipende dal momento in cui l’attività edilizia è terminata o è stata definitivamente interrotta. Non coincide necessariamente con la data del sopralluogo o con quella in cui l’autorità ha scoperto l’opera.
La semplice presentazione della domanda non è sempre sufficiente. Occorre verificare la concreta sanabilità dell’opera, i tempi del procedimento comunale e lo stato dell’esecuzione penale.
L’acquisto successivo dell’immobile non rende automaticamente responsabili del reato commesso da altri. L’opera può però rimanere soggetta alle conseguenze amministrative e all’ordine di demolizione.
Se hai ricevuto un atto relativo a un abuso edilizio, a un sequestro o a un ordine di demolizione, è opportuno esaminare subito la documentazione.
Nel primo incontro verranno individuati:
il reato concretamente contestato;
la posizione personale dell’indagato;
la regolarità o sanabilità dell’opera;
i termini per presentare impugnazioni o istanze;
le possibili iniziative sul piano penale e amministrativo.
📍 Sede dello Studio: Via Francesco Caracciolo n. 10, Napoli
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