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Istanza di restituzione di somme sequestrate: il ricorso va qualificato come opposizione (Cass. Pen. n. 12233/2025)

Con l’ordinanza n. 12233/2025, la Corte di Cassazione ribadisce che l’impugnazione proposta avverso un provvedimento emesso de plano dal giudice dell’esecuzione in materia di restituzione di somme sequestrate deve essere qualificata come opposizione e non come ricorso per cassazione.

La sentenza conferma l’applicazione del rito “speciale” previsto dall’art. 667, comma 4, c.p.p., nel rispetto del principio del favor impugnationis.


Il fatto

P. aveva presentato istanza di restituzione di una somma sequestrata, sulla base della circostanza che il relativo debito risultava già oggetto di restituzione progressiva all’istituto bancario creditore, e che, pertanto, non vi sarebbe stato alcun danno per lo Stato, erroneamente indicato nella sentenza di condanna come destinatario della restituzione.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa de plano il 26 novembre 2024, aveva dichiarato inammissibile l’istanza, sostenendo che non fosse possibile ridiscutere in sede esecutiva il merito della decisione definitiva. P. aveva quindi proposto ricorso per cassazione.


La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha riqualificato il ricorso in opposizione, affermando che:

  • L’istanza di restituzione di somme sequestrate rientra tra le materie soggette al rito speciale di cui all’art. 667, comma 4, c.p.p.

  • In tali casi, il provvedimento emesso de plano dal giudice dell’esecuzione deve essere impugnato con opposizione dinanzi allo stesso giudice e non con ricorso immediato per cassazione.

  • Il principio del favor impugnationis impone di conservare l’impugnazione, riqualificandola, ove errata, nello strumento corretto per garantire l’accesso al giudice.


Il principio di diritto

In materia di esecuzione, l’impugnazione proposta contro un’ordinanza emessa de plano dal giudice dell’esecuzione in tema di restituzione di cose sequestrate deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., e non come ricorso per cassazione. Il giudice dell’esecuzione dovrà decidere in contraddittorio a seguito di udienza camerale.

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