Revoca dell’affidamento in prova per irreperibilità e mancato avvio del programma rieducativo (Cass. Pen. n. 12226/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 30 mar
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12226/2025, chiarisce che il condannato che si sottrae volontariamente all’avvio dell’affidamento in prova al servizio sociale viola l’obbligo generale di collaborazione e può incorrere nella revoca della misura, anche in assenza della sottoscrizione formale del verbale contenente le prescrizioni.
Il fatto
Con ordinanza del 30 maggio 2024, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna revocava l’affidamento in prova al servizio sociale concesso a B. e rigettava la richiesta, presentata successivamente, di modifica del domicilio per consentire comunque l’inizio del programma rieducativo.
Il provvedimento evidenziava che il condannato si era reso irreperibile, dichiarando di trovarsi a Dubai, rendendo così impossibile l’inizio della misura.
La successiva memoria difensiva, che proponeva un cambio di domicilio presso la madre a Poggio Renatico, non era stata ritenuta idonea a colmare il comportamento elusivo iniziale.
La decisione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da B., affermando che:
Il condannato ha l’obbligo, fin dalla fase iniziale, di rendere possibile l’esecuzione della misura alternativa, fornendo disponibilità per la notifica e sottoscrizione delle prescrizioni.
La irreperibilità volontaria costituisce una grave violazione del dovere di collaborazione, anche se la misura non era ancora formalmente iniziata.
La mancata sottoscrizione del verbale di prescrizioni non esclude la legittimità della revoca, quando sia lo stesso condannato a impedirne la formalizzazione.
Il nuovo progetto presentato dopo l’inizio della procedura di revoca non era accompagnato da elementi concreti di affidabilità né da una stabilità familiare e lavorativa sufficiente.
Il principio di diritto
La revoca dell’affidamento in prova può essere disposta anche in assenza della sottoscrizione delle prescrizioni da parte del condannato, qualora sia egli stesso a rendere impossibile l’inizio dell’esecuzione della misura alternativa, sottraendosi consapevolmente alle attività preliminari. La condotta elusiva e la mancanza di progettualità stabile giustificano il rigetto di nuove istanze.