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Riciclaggio: apre un conto con il nome del beneficiario di un assegno rubato e lo versa, condannato


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo (Cassazione penale , sez. II , 16/12/2022 , n. 4853).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 16/12/2022 , n. 4853

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/12/2021, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 23/06/2021 del G.u.p. del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, revocava la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, mentre confermava la condanna di N.C.G. per quattro reati di riciclaggio (capi Ibis, 2, 3bis e 4-bis dell'imputazione), tre reati di sostituzione di persona (capi 1, 3 e 4 dell'imputazione) e un reato di ricettazione (capo 5 dell'imputazione), nonché la dichiarazione di delinquente abituale dello stesso N., ai senso dell'art. 102 c.p..


Secondo i capi d'imputazione, i quattro reati di riciclaggio erano stati contestati all'imputato perché: 1) "dopo avere acquistato o ricevuto da ignoti l'assegno 0075165670 Unipol di Euro 2735,00 provento di furto durante la spedizione ai danni di B.L. , lo sostituiva in denaro contante dopo averlo versato sul c.c. n. 5319/82 Banca popolare di Sondrio aperto in frode a nome B.L. , in particolare effettuando n. 1 prelievo di Euro 1.500, n. 1 ricarica di Euro 1000 della carta prepagata n. 540608100007770, n. 1 prelievo di Euro 750,00 mediante tre operazioni di Euro 250,00 cadauna" (capo Ibis); 2) "dopo avere acquistato o ricevuto l'assegno n. (Omissis) Intesa San Paolo di Euro 2700,00 destinato a M.M. nato a (Omissis), provento di furto durante la spedizione, dopo averlo versato sul c.c. n 2058 presso Agenzia (Omissis) della (Omissis), sita in (Omissis), aperto in frode a nome M.M. lo sostituiva in denaro contante mediante prelievi a mezzo carta bancomat" (capo 2); 3) "dopo avere acquistato o ricevuto l'assegno n. (Omissis) di 2935,00 Euro Banca Intesa San Paolo denunciato sottratto da E.P. lo sostituiva con denaro contante dopo averlo versato sul c.c. n. 1178 B.c.c. aperto con frode a nome E. " (capo 3bis); 4) "dopo aver acquistato o ricevuto da ignoti l'assegno 8602946431 BPM di Euro 540,00 emesso da Tua assicurazioni a favore di M.N.C. provento di furto durante la spedizione come da denuncia del 8 luglio 2019 presso c.c. (Omissis), con la consapevolezza e la volontà lo trasformava in moneta contante versandolo su conto corrente bancario n. 13552344404360 aperto a nome M.N.C. presso la succursale (Omissis) della Banca Sella" (capo 4bis).


2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione N.C.G., per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.


2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: "(v)iolazione di legge e difetto motivazione sotto il profilo dell'erronea interpretazione e conseguenziale applicazione dell'art. 648bis c.p., per difetto degli elementi strutturali, relativamente ai capi Ibis, 2, 3bis e 4bis, così come risulta dal testo del provvedimento impugnato; inosservanza o erronea applicazione dell'art. 521, comma 1 c.p.p., avendo omesso la Corte di Appello (di) riqualificare il fatto ai sensi degli artt. 81 cpv e 648 c.p. in termini di ricettazione continuata".


Il ricorrente sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, le concrete fattispecie da lui poste in essere dovessero essere qualificate come ricettazione e non come riciclaggio, atteso che: quanto all'elemento materiale, posto che, ai fini della sussistenza del delitto di riciclaggio, è necessaria "una specifica idoneità ad ostacolare quel particolare aspetto delle attività investigative tendenti ad accertare la provenienza furtiva degli assegni", nel caso di specie "la provenienza furtiva degli assegni è rimasta intatta", atteso che l'identificazione di tale provenienza non è ostacolata "né (dalla) mera aggiunta abusiva ed illecita del cognome del prenditore, né (dall')operazione di versamento sul conto corrente che non (impediscono) né l'una, né l'altra il tracciamento dell'assegno, la ricostruzione delle sue vicende e l'identificazione esatta dell'autore dei fatti"; quanto all'elemento psicologico, egli aveva agito non con il fine di "ripulitura del denaro, ma (di) conseguimento del (...) profitto" costituito dalla riscossione degli assegni, "accettando il rischio che, essendo (tali) titoli pur sempre collegabili ai delitti presupposti, le attività investigative avrebbero potuto con tutta evidenza condurre - senza ostacolo alcuno - agli assegni sottratti ed incassati con (gli) artifici (posti in essere) e, in definitiva, come poi di fatto avvenuto, alla sua persona".


2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce "(v)iolazione di legge e difetto di motivazione sotto il profilo dell'erronea interpretazione e conseguenziale applicazione dell'art. 102 c.p. sotto il profilo dell'accertamento della concreta pericolosità sociale, così come risulta dal testo del provvedimento impugnato".


Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma avrebbe dichiarato la propria abitualità nel delitto, presunta dalla legge, sulla base di "una sostanziale equiparazione della dichiarazione di abitualità alla recidiva, sicché è stato ritenuto sufficiente limitarsi a prendere atto che l'imputato ha commesso, nel rispetto di alcuni requisiti, una serie di delitti, procedendo poi ad una scarna motivazione in tema di pericolosità sociale con il mero richiamo ad alcune dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia" ed effettuando, altresì, una parcellizzazione di dette dichiarazioni", nelle quali egli aveva anche dichiarato "di essersi ricongiunto con la moglie (titolare di autonoma attività commerciale di ottica), e di aver così chiuso ogni rapporto con i circuiti criminali" (così il ricorso). La considerazione non parcellizzata ma complessiva delle proprie menzionate dichiarazioni farebbe dunque emergere l'illegittimità della dichiarazione di abitualità nel delitto ex art. 102 c.p., in quanto "non sorretta da doverosa e precisa motivazione in punto di attuale e concreta pericolosità sociale dell'imputato".


3. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p., relativi sempre alla dichiarazione di abitualità nel delitto, con il quali deduce: a) "(v)iolazione di legge e difetto di motivazione sotto il profilo dell'erronea interpretazione e conseguenziale applicazione dell'art. 102 c.p. quanto all'accertamento della concreta pericolosità sociale, così come risulta dal testo del provvedimento impugnato"; b) "(n)ullità della sentenza nella parte in cui dichiara l'abitualità nel reato in assenza dei presupposti normativi della pluralità delle condanne precedenti (perché inferiori a tre) e della successiva nuova condanna (perché commessa in epoca antecedente al passaggio in giudicato della pronuncia dell'ultima condanna concernente precedenti delitti)"; c) "(v)iolazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, e conseguente nullità di quest'ultima, nella parte in cui dichiara la delinquenza abituale in difetto di contestazione".


Il ricorrente evidenzia anzitutto che, quanto ai reati per i quali era già stato condannato, presi in considerazione della Corte d'appello di Roma ai fini della dichiarazione di abitualità nel delitto, cinque erano stati ritenuti, dalla Corte d'appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, unificati dal vincolo della continuazione - in quanto commessi tutti nel 2014 e con un modus operandi comune (analogo a quello posto in essere nelle vicende oggetto del presente giudizio) - mentre solo uno, commesso nel 2019, non era stato oggetto di richiesta di unificazione in continuazione. Il ricorrente rappresenta quindi che quanto evidenziato: a) sotto un primo profilo, "rende difficilmente condivisibile l'impugnata dichiarazione di abitualità", atteso che "la sovrapponibilità temporale dei reati posti in continuazione (con l'unica eccezione della sentenza appena ricordata) avvalora l'opposta tesi difensiva secondo la quale il N., solo per le enormi difficoltà economiche legate al crollo del mercato dell'argento, e non certo perché abitualmente e persistentemente dedito al crimine, si sia determinato in preciso momento cronologico (l'anno 2014) ad alcune iniziative delittuose"; b) sotto un secondo profilo, comporta che, "anche in applicazione del principio del favor rei che sorregge l'istituto della continuazione", i singoli delitti in continuazione dovrebbero essere "valutati ex art. 102 c.p. come un solo delitto", con la conseguenza che la censurata dichiarazione di abitualità risulterebbe pronunciata in difetto del presupposto normativo dell'essere già stato condannato per tre delitti.


Quanto alla nuova riportata condanna, che ha determinato la dichiarazione di delinquente abituale, cioè quella confermata dalla Corte d'appello di Roma, il ricorrente rappresenta: a) sotto un primo profilo, che anche i fatti cui essa si riferisce sono stati ritenuti in continuazione, dal giudice di primo grado, con quelli, "sostanzialmente sovrapponibili per modalità operative e tempi di consumazione", accertati con la sentenza del 13/12/2019 del G.i.p. del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 30 dicembre 2019, con la conseguenza che "si avvertono in maniera (...) evidente gli effetti pregiudizievoli per l'imputato che sono discesi dalla scelta (per vero incomprensibile) della Procura di Roma di diversificare una medesima vicenda storica in due distinti procedimenti, a cui hanno fatto seguito (...) due sentenze pronunciate a distanza di quasi due anni per ragioni assolutamente non dipendenti dall'imputato", sicché, anche per questo, "la motivazione che sorregge la dichiarazione di abitualità appare illogica ed insufficiente"; b) sotto un secondo profilo, che, poiché, dalla lettura del provvedimento di unificazione di pene della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma n. 67/2021 del 9 febbraio 2012, "si evince che l'ultima sentenza passata in giudicato è quella indicata sub n. 5), irrevocabile il 22.01.2021, laddove invece i fatti del presente procedimento sono stati tutti commessi nell'arco temporale marzo-maggio 2019, cioè in epoca antecedente e non successiva", difetterebbe il presupposto di legge della dichiarazione di abitualità costituito dal riportare un'altra condanna per un delitto (non colposo e della stessa indole) "commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti".


Infine, il ricorrente lamenta la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, evidenziando come la dichiarazione di abitualità nel delitto sia stata adottata "senza che siano stati preventivamente contestati all'imputato gli elementi che ne fondano l'esistenza".


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il primo motivo non è fondato.


1.1. Il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione, laddove la ricettazione è connotata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giame', Rv. 270302-01; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982-01; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379-01; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205-01).


Si deve altresì osservare che l'art. 648-bis c.p. è strutturato come una norma penale a più fattispecie in quanto prevede tre condotte di riciclaggio che sono costituite dalla "sostitu(zione)" o dal "trasferi(mento)" del denaro, dei beni


o delle altre utilità provenienti da delitto (non colposo) o, ancora, dal "comp(imento) di altre operazioni" - ipotesi residuale "innominata" diretta a evitare vuoti di tutela - in relazione ai predetti proventi riciclabili. Tutte e tra tali condotte sono ulteriormente tipicizzate dal comune requisito del dover essere realizzate "in modo da ostacolare l'identificazione della (...) provenienza delittuosa" dei predetti proventi, il quale rivela anche chiaramente l'interesse tutelato dalla norma.


1.2. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, risulta che le condotte attribuite all'imputato, in conformità con le contestazioni contenute nei capi lbis, 2, 3bis e 4-bis dell'imputazione, sono consistite, dopo avere acquistato


o ricevuto gli assegni di provenienza furtiva, nell'aprire dei conti correnti attribuendosi il falso nome dei beneficiari degli stessi assegni (reati di cui ai capi 1, 3 e 4 dell'imputazione), nel versare i medesimi su tali conti correnti e nel prelevare le somme così versate.


E' quindi vero che, come ha rappresentato il ricorrente, nelle fattispecie in esame egli non ha operato alcuna alterazione degli assegni bancari, quanto ai loro elementi individuativi, sicché non sono ravvisabili condotte, attribuibili all'imputato, idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi assegni, atteso che la possibilità di identificare tale provenienza è rimasta intatta, attraverso gli elementi del nome della banca trattaria, del numero dell'assegno, del soggetto traente e del terzo beneficiario (come è del resto dimostrato dalla circostanza che è stato piuttosto agevole accertare, da parte degli investigatori, la provenienza furtiva degli assegni).


Tuttavia, la condotta corrispondente al fatto tipico dell'art. 648-bis c.p. è stata realizzata dall'imputato con le successive operazioni con le quali egli, prelevando, dai conti correnti da lui aperti attribuendosi il falso nome dei beneficiari degli assegni, il denaro contante, ha sostituito il valore in denaro degli assegni bancari con tale denaro contante, realizzando così la condotta di "sostitu(zione)" idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il valore in denaro dei titoli di credito (in tale senso: Sez.


2, n. 29635 del 28/05/2019, Brandi, non massimata).


Tale conclusione non si pone in contrasto con quanto è stato affermato da Sez. 2, n. 19504 del 17/02/2012, Piccirillo, Rv. 252814-01 - secondo la cui massima: "(i)ntegra gli estremi del reato di ricettazione, e non di riciclaggio, la condotta consistente nell'apertura di conti correnti sotto il falso nome del beneficiario degli assegni di provenienza delittuosa senza apportare alcuna manomissione sui titoli, ma limitandosi a presentare documenti falsi recanti le generalità del titolare effettivo degli assegni" (si veda anche, con riguardo a dei casi similari: Sez. 6, n. 24941 del 22/03/2018, Lombardo, Rv. 274725-01; Sez. 2, n. 12894 del 05/03/2015, Belcastro, Rv. 262931-01) - atteso che, nella fattispecie scrutinata da tale sentenza, la condotta dell'agente si era arrestata all'apertura dei conti corrente e al versamento degli assegni su tali conti, senza il compimento di alcuna successiva operazione.


Pertanto, il ricorrente ha realizzato la condotta tipica del riciclaggio della "sostitu(zione)" della res di provenienza delittuosa, in modo da ostacolare l'identificazione di tale provenienza, condotta accompagnata dalla relativa volontà, oltre che dalla (incontestata) consapevolezza della provenienza delittuosa degli assegni.


2. Si deve ore passare allo scrutinio dei motivi relativi alla dichiarazione di delinquente abituale del ricorrente.


2.1. In ordine logico, occorre partire dal motivo nuovo con il quale il ricorrente ha lamentato il difetto di contestazione dell'abitualità a delinquere, per non essergli "stati preventivamente contestati (...) gli elementi che ne fondano l'esistenza", e il conseguente difetto di correlazione tra accusa e sentenza.


Il motivo non può essere accolto.


2.1.1. Come è noto, il codice penale prevede due diverse tipologie di abitualità nel delitto, le quali, essendo comuni nelle conseguenze giuridiche, divergono invece per le fonti della corrispondente dichiarazione (la presunzione di legge per quella di cui all'art. 102 c.p.; l'apprezzamento del giudice per quella di cui all'art. 103 c.p.), nonché per i presupposti di fatto e di diritto (i precedenti qualificati per la quella di cui all'art. 102 c.p.; la dedizione al delitto desunta, per il recidivo reiterato che riporti un'altra condanna, dalla specie e gravità dei delitti, dal tempo della loro commissione, dalla condotta e dal genere di vita del colpevole e dalle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133 c.p. per quella di cui all'art. 103 c.p.)


In entrambi i casi, però, perché il giudice possa dichiarare l'abitualità nel delitto, è necessaria la previa contestazione degli elementi che ne fondano l'esistenza (Sez. 5, n. 2153 del 12/06/2013, Salvadori, Rv. 258872-01).


Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, viola l'art. 429, comma 1, lett. c), c.p.p. (o, nel caso di citazione diretta a giudizio, l'art. 552, comma 1, lett. c, c.p.p.), in relazione all'art. 522 c.p.p., la sentenza di condanna con la quale venga dichiarata l'abitualità a delinquere se questa non è stata contestata all'imputato (Sez. 4, n. 17623 del 05/03/2009, Marongiu, Rv. 243989-01; con specifico riferimento alla "sostituzione", da parte del giudice, della contestata abitualità ex art. 103 c.p. con quella ex art. 102 c.p., Sez. 5, n. 27765 del 15/04/2010, Colecchia, Rv. 247887-01; con riferimento al caso inverso, Sez. 1, n. 13016 del 21/02/2006, Anaclerio, Rv. 233727-01).


Gli artt. 429, comma 1, lett. c), e 552, comma 1, lett. c), c.p.p. stabiliscono infatti l'obbligo di indicare (rispettivamente, nel decreto che dispone il giudizio e nel decreto di citazione a giudizio), in forma chiara e precisa, le circostanze che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, le quali conseguono, appunto, alla declaratoria di abitualità nel delitto. Solo a seguito di una completa contestazione, infatti, viene instaurato il contraddittorio e l'imputato è messo nelle condizioni di svolgere adeguatamente la sua difesa, senza che sia sufficiente, a tale fine che - come nella specie - nell'imputazione sia menzionata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale (Sez. 5, n. 2153 del 12/06/2013, cit.).


2.1.2. Sempre secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il difetto di contestazione dell'abitualità a delinquere integra una nullità della sentenza, limitatamente alla parte relativa alla dichiarazione di abitualità, a regime intermedio, ex art. 180 c.p.p. (Sez. 2, n. 12944 del 06/12/2018, dep. 2019, Caiffa, Rv. 276529-01; Sez. 2, n. 46581 del 05/10/2017, Porro, Rv. 271488-01; Sez. 6, n. 17884 del 02/04/2009, Franco, Rv. 243526-01).


Ne consegue che, nel caso in cui la parte vi assista, tale nullità deve essere eccepita "immediatamente dopo" la contestazione dell'abitualità, ex art. 182, comma 2, c.p.p., e negli altri casi, non può più essere eccepita, o rilevata d'ufficio, oltre il termine previsto dall'art. 180 c.p.p., cioè dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, ovvero, se la nullità si è verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Tutti tali termini sono previsti "a pena di decadenza" (art. 182, comma 3, c.p.p.).


2.1.3. Nel caso in esame, la nullità derivante dalla mancata contestazione dell'abitualità a delinquere del ricorrente si è compiuta con la formulazione delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio di primo grado - con le quali il rappresentante della pubblica accusa chiese, in assenza di una formale contestazione, che il N. fosse dichiarato delinquente abituale (pag. 2 della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma) - con la conseguenza che, avendovi la parte assistito, la stessa nullità avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente dopo.


Tanto non è avvenuto, né, comunque, nei motivi di appello è contenuta una specifica censura al riguardo, con la conseguenza che la predetta nullità non può essere fatta valere per la prima volta in questa sede di legittimità.


2.2. Sempre in ordine logico, occorre ora passare all'esame degli altri motivi nuovi con i quali il ricorrente ha lamentato la carenza dei presupposti della dichiarazione di delinquenza abituale, con riguardo sia al presupposto dell'essere stato condannato per tre delitti (non colposi e della stessa indole), sia al presupposto dell'avere riportato un'altra condanna (per un delitto non colposo e della stessa indole), commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.


Tali motivi sono, tuttavia, inammissibili, atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura dello stesso, il N. nulla aveva dedotto con riguardo alla carenza dei predetti presupposti della dichiarazione di abitualità nel delitto, con le conseguenze che legittimamente la Corte di appello di Roma non ha motivato in ordine alla sussistenza degli stessi e che i motivi si appalesano del tutto nuovi, in quanto prospettati per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibili.


2.3. Restano da esaminare il secondo motivo del ricorso e il motivo nuovo che attengono al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente.


Essi sono non sono fondati.


La Corte d'appello di Roma ha fondato il predetto giudizio, oltre che sui precedenti penali del N., sulle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio di garanzia, là dove il ricorrente aveva affermato di essersi determinato a delinquere con frequenza a causa della perdita della propria precedente occupazione lecita e della necessità di provvedere altrimenti ai propri bisogni di vita, reputando che, alla luce di ciò, l'assenza della prospettiva di un'occupazione lecita e la già dimostrata propensione a violare le norme del codice penale deponessero nel senso della formulazione di una prognosi sfavorevole circa la possibilità che il ricorrente si astenesse, in futuro, dal commettere ulteriori reati.


Si tratta di una motivazione esente da contraddizioni e da manifeste illogicità, le quali non risultano di per sé emergere né dall'ulteriore dichiarazione del N., valorizzata con il secondo motivo di ricorso, di essersi ricongiunto con la moglie e di avere conseguentemente "chiuso ogni rapporto con i circuiti criminali" (così il ricorso), né dalla "sovrapponibilità temporale dei reati posti in continuazione", evidenziata nel motivo nuovo, sicché la stessa motivazione si sottrae a censure in questa sede di legittimità.


3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese


processuali.


Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022.


Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2023

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