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Riciclaggio: sussiste anche in caso di mero trasferimento di un bene in un altro luogo


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

Integra il delitto di riciclaggio anche il mero trasferimento di un bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa. (Fattispecie relativa al trasporto di un'autovettura, provento del delitto di appropriazione indebita, dall'Italia alla Tunisia, paese extracomunitario in cui sarebbe risultata particolarmente difficile, se non impossibile, la ricerca e l'individuazione del mezzo - Cassazione penale , sez. II , 13/07/2020 , n. 23774).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 13/07/2020 , n. 23774

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18.9.2014, il Tribunale di Genova aveva riconosciuto A.F. responsabile dei fatti di riciclaggio a lui contestati ai capi A) e B) della rubrica (ovvero, quanto al capo A, di aver trasferito in Africa la vettura BMW provento di appropriazione indebita consumata da S.N.M. in danno di BMW Financial Service Italia spa e, quanto al capo B, la vettura Audi A3 provento del medesimo delitto di appropriazione indebita consumato da G.G. in danno di GE Capital Servizi Finanziari spa; fatti commessi il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)); il Tribunale, ritenuto tra i due episodi il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed al pagamento delle spese processuali applicando altresì all'odierno ricorrente la conseguente pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici;


2. la Corte di Appello di Genova, sull'impugnazione dell'imputato, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto per i due episodi la ipotesi attenuata di cui all'art. 648bis c.p., comma 3 e la fattispecie del tentativo quanto al capo B) rideterminando perciò la pena complessiva in quella di anni 3 e mesi 3 di reclusione e confermando, nel resto, la sentenza impugnata;


3. ricorre per cassazione il difensore di A.F. lamentando:


3.1 violazione di legge per inosservanza ovvero erronea applicazione dell'art. 648bis c.p. ed omessa motivazione quanto alla richiesta di derubricare il fatto nella ipotesi di cui all'art. 646 c.p. con conseguente estinzione del reato per intervenuta prescrizione: richiamati i tratti essenziali della vicenda e la decisione finale della Corte di Appello, lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata in merito al motivo di gravame che era stato articolato circa il concorso del ricorrente nella appropriazione indebita dei due autoveicoli in danno delle rispettive società di leasing; rileva, a tal proposito, che, nel momento in cui l' A. venne controllato a bordo dell'Audi A3 era in possesso di una procura sottoscritta dal G. (ovvero dall'autore materiale della appropriazione indebita) per condurre il mezzo all'estero, elemento dal quale si poteva agevolmente desumere che egli avesse sin dall'inizio fornito un proprio rilevante contributo nella appropriazione indebita del veicolo consegnatogli per esportarlo in Tunisia; la procura da un lato e la consegna di tutti i documenti relativi ai due veicoli, dall'altro, avrebbe dovuto indurre a ritenere il concorso dell' A. nella appropriazione indebita, ipotesi su cui la Corte territoriale ha tuttavia omesso di motivare;


3.2 violazione di legge per inosservanza ovvero erronea applicazione dell'art. 648bis c.p. ed omessa motivazione sulla richiesta di derubricazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 648 c.p.: segnala che, nel motivare il motivo di gravame articolato sul punto, la Corte di Appello di Genova ha sostenuto che lo spostamento di una cosa da un luogo all'altro ben può rappresentare una operazione in grado di ostacolare la identificazione della sua provenienza delittuosa; rileva che, invece, tale condotta, ove non accompagnata ad operazioni di "ripulitura" del bene, non può integrare la ipotesi delittuosa del riciclaggio difettando una attività idonea ad ostacolare la ricostruzione della sua provenienza illecita atteso che, nel caso di specie, le vetture, ma anche i documenti di identificazione dei veicoli, non sono stati oggetto di interventi modificativi o di manipolazioni;


4. in data 30.6.2020 i PG ha trasmesso la propria requisitoria scritta concludendo per la inammissibilità del ricorso: quanto al primo motivo, infatti, ha rilevato come i giudici di merito avessero correttamente ricondotto il fatto nella ipotesi di cui all'art. 648bis c.p. sulla considerazione secondo cui nel caso di specie non si era trattato di un mero trasferimento delle vetture (o del tentativo di trasferimento) ma della loro esportazione (o tentativo di esportazione) in un paese in cui sarebbe stato particolarmente difficile risalire alla loro provenienza delittuosa.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perchè articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite.


1.1 I fatti sono pacifici: è stato accertato che, in data (OMISSIS), nell'ambito della area portuale di (OMISSIS), era stato identificato A.F., in attesa di imbarcarsi sul traghetto per Tusini alla guida e nella disponibilità della autovettura Audi A3, della cui carta di circolazione e del cui certificato di proprietà era in possesso e che, all'esito delle verifiche immediatamente attivate, era emerso essere stata segnalata come frutto di appropriazione in danno della (OMISSIS) spa che lo aveva concesso in locazione alla Eurometal srl.


Dalla perquisizione personale eseguita sulla persona dell' A. era risultato che costui aveva con sè un biglietto relativo alla tratta Genova-Barcellona-Tangeri per il giorno (OMISSIS) ed era stato accertato che quel giorno egli aveva viaggiato su quella tratta con una autovettura BMW a sua volta risultata provento di appropriazione indebita in danno della BMW Financial Service Italia spa che la aveva concessa in locazione a S.N.M. la quale ne aveva denunciato il furto.


Il Tribunale aveva ritenuto di poter confermare la ipotesi delittuosa ipotizzata nella imputazione e, dunque, di poter ricondurre le condotte poste in essere dall' A. nella fattispecie del riciclaggio in quanto a suo avviso configurabile pur in assenza di qualsivoglia attività di alterazione o modificazione dei beni provento del delitto di appropriazione indebita ma per il solo fatto del loro trasferimento in luogo tale da rendere più difficoltosa la ricostruzione della loro provenienza.


1.2 Il primo motivo di appello, pur "intitolato" nel senso della derubricazione del fatto nel delitto "presupposto" di cui all'art. 646 c.p., si era occupato prevalentemente del rapporto esistente tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione insistendo - con il conforto di alcune sentenze della S.C. sulla circostanza secondo cui il mero "trasferimento" della vettura da un luogo all'altro, senza compiere su di essa (o sulla relativa documentazione) operazioni di alterazione materiale, non concreterebbe una ipotesi di riciclaggio ma, semmai, una ipotesi di ricettazione.


In ogni caso, sia pure in maniera estremamente sintetica, la difesa aveva anche chiesto che "... codesta Ecc. ma Corte voglia derubricare i fatti contestati nella fattispecie di cui all'art. 648 c.p. o nel reato presupposto di cui all'art. 646 c.p., potendosi ritenere che l' A.F. avesse concorso nell'appropriazione indebita dei mezzo con la persona del locatario del medesimo che gli aveva conferito procura speciale per condurre il veicolo di proprietà della società di leasing e con il quale verosimilmente aveva pianificato ab origine la condotta di indebita appropriazione del veicolo".


Va rilevato, a questo punto, che questa diversa prospettazione difensiva non era stata mai avanzata nel corso dei giudizio di primo grado atteso che il ricorrente era stato in quella occasione contumace; tale circostanza, tuttavia, non era tale da precludere la possibilità di proporre una diversa ricostruzione della vicenda al giudice del gravame di merito che, dal canto suo, non può limitare il proprio sindacato alla tenuta della motivazione della decisione di primo grado ma, nei limiti del devoluto, ha invece un preciso dovere di rivalutazione delle prove anche nella prospettiva di addivenire ad una diversa qualificazione del fatto (cfr., Cass. Pen., 2, 16.2.2016n. 8.947, Rubinacci, resa in un caso relativo alla omessa visione da parte della Corte d'Appello della videoregistrazione in base alla quale l'imputato invocava una diversa qualificazione giuridica della sua condotta).


2. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta dunque la mancata risposta della Corte di Appello alla censura articolata con l'atto di impugnazione con cui, per l'appunto, era stato dedotto il concorso del ricorrente nel delitto "presupposto".


Il motivo è precluso dovendosi prendere atto dei carattere assolutamente generico della censura rispetto alla quale, pertanto, la Corte di Appello non aveva nessun obbligo di prendere specifica posizione e di rispondere al rilievo difensivo.


E' pacifico che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 4, (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2017 n. 36.111, PG in proc. P) e che, per altro verso, deve ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 6.10.2015 n. 47.722, Arcone; Cass. Pen., 2, 16.12.2014n. 10.173, Bianchetti).


Questa Corte ha infatti costantemente ribadito il principio secondo cui in tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto - che escluderebbe la prima - non può essere solo quello temporale ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro o "manipolare" i beni abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere (cfr., Cass. Pen., 5, 10.1.2007 n. 8.432, Gualtieri, relativa ad una fattispecie nella quale all'indagato era stato contestato il reato di riciclaggio di somme di danaro ottenute illecitamente da terzi mediante la commissione di reati di appropriazione indebita e corruzione; la S.C. ha ritenuto che non risultassero, allo stato, accertati elementi atti a comprovare il concorso del ricorrente nel reato presupposto ex art. 646 c.p., essendo incerti il momento e le modalità di costituzione, da parte sua, delle società estere attraverso le quali aveva realizzato il trasferimento del denaro; ha quindi rigettato la doglianza sulla erronea qualificazione giuridica del fatto; conf., Cass. Pen., 6, 17.503 del 2018; 24.1.2018 Schauer; Cass. Pen., 5, 2.298 del 2018; 21.11.2017; Lisa; Cass. Pen., 2, 15.107 del 2017; 28.2.2017, PG in proc. Binasco).


Non è inutile puntualizzare che il delitto di appropriazione indebita è un reato "istantaneo" che si consuma, cioè, con la prima condotta appropriativa, ovvero nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenerla come propria (cfr., così, ad esempio, Cass. Pen., 2, 10.4.2014n. 17901; Cass. Pen., 2, 8486 del 2019; 24.1.2019, PG Torino in proc. Motta).


La configurabilità di un concorso nel delitto "presupposto" (di appropriazione indebita) avrebbe perciò dovuto essere corroborata da elementi fattuali in grado di ipotizzare che, effettivamente, l'odierno ricorrente avesse preventivamente (ovvero prima che intervenisse la appropriazione da parte dell'autore materiale del reato) assicurato la propria collaborazione nel trasferimento dei veicoli all'estero e, con siffatto atteggiamento, determinato o quantomeno rafforzato la decisione del detentore del veicolo di appropriarsene indebitamente ed "uti dominus".


Come si è visto, la difesa dell' A. ha indicato, quale unico elemento sintomatico di un previo accordo del ricorrente con l'autore materiale del delitto "presupposto", la disponibilità della procura speciale rilasciatagli per imbarcare il veicolo e condurlo all'estero che, tuttavia, non poteva ritenersi significativo nel senso della esistenza di una preventiva intesa tra i due: si tratta infatti di un elemento "neutro", dal momento che il rilascio di una procura speciale e la disponibilità dei documenti del veicolo erano requisiti indispensabili per poterlo imbarcare e trasferire all'estero ben potendo intervenire in un momento successivo alla già consumata appropriazione indebita.


Di qui, pertanto, la genericità della censura articolata in appello e la conseguente insussistenza del dedotto vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale risposto al rilievo difensivo.


3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso.


La Corte di Appello ha preso in esame le doglianze difensive aderendo alla tesi secondo cui anche il mero "trasferimento" del veicolo in un paese extracomunitario ovvero, come ha sottolineato la sentenza impugnata, "in ambiti ove siano impossibili o particolarmente difficili la ricerca e l'identificazione del receptum" (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) deve ritenersi attività idonea ad ostacolare in concreto l'accertamento della sua provenienza delittuosa pur in assenza di condotte di alterazione "materiale".


Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "il delitto di riciclaggio è a forma libera e pertanto può essere integrato da qualsiasi condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto. Inoltre, la prima parte della norma incriminatrice tipizza, come condotta causalmente produttiva dell'evento di pericolo, il trasferimento: vocabolo, che non vi è ragione di interpretare quale sinonimo empirico di atto negoziale dispositivo della proprietà o del possesso. Per contro, anche l'attività materiale di trasferimento da un luogo ad altro è idonea ad integrare il reato, ove valga a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita. Tale appare, appunto, lo spostamento di un'autovettura provento di furto all'estero: ed in particolare in uno stato extracomunitario, per l'oggettiva diminuzione delle probabilità di risalire al reato presupposto ed all'avente diritto, dovuta alla recisione del collegamento con il luogo di provenienza" (cfr., Cass. Pen., 2, 3.5.2007 n. 21.667, Pancic Sasa; conf., Cass. Pen., 2, 15.5.2008 n. 23.666, Mazzotta; Cass. Pen., 2, 14.12.2006 n. 104, Jokic).


In definitiva, quindi, la qualificazione della condotta in termini di riciclaggio (e non di ricettazione) risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte mentre il ricorso, nell'invocare una diversa soluzione, non tiene conto della peculiarità della vicenda e, in particolare, delle modalità e del luogo in cui i veicoli erano stati trasferiti (o sarebbero stati trasferiti) non confrontandosi, sul punto, con le considerazioni svolte dai giudici di merito che proprio su questi aspetti hanno insistito per sottolineare la idoneità della condotta ad ostacolare l'accertamento della loro provenienza delittuosa.


Non è inutile infine ricordare che il delitto di riciclaggio sussiste ed è integrato dal compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità (cfr., tra le tante, Cass. Peri., 2, 14.12.2012 n. 1.422, Atzori; Cass. Pen., 2, 20.10.2017 n. 52.549, PG in proc. Venuti; Cass. Pen., 9.10.2014 n. 43.881, Matarrese).


3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.


Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2020


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