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Riciclaggio: va individuato il reato presupposto quantomeno nella sua tipologia


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di riciclaggio

La massima

Ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis , 648-ter , 648-ter.1 cod. pen. ), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa - in relazione alla contestazione alternativa di ricettazione o di riciclaggio - del sequestro preventivo di euro 30.000, rinvenuti all'interno dell'autovettura condotta dall'indagato, che aveva dichiarato trattarsi dei suoi risparmi, rilevando l'inidoneità, quanto all'individuazione del reato presupposto, del riferimento compiuto dall'ordinanza a pregresse cariche dell'indagato in società fallite o cessate per le quali non erano state presentate dichiarazioni fiscali ed alla percezione da parte sua del reddito di cittadinanza - Cassazione penale , sez. II , 15/12/2021 , n. 6584).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 15/12/2021 , n. 6584

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Padova rigettava l'istanza di riesame proposta dal ricorrente contro il decreto di sequestro preventivo con il quale era stata vincolata la somma in contanti di 30.000 Euro, nella disponibilità del C., in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus dei reati di riciclaggio o ricettazione. Nel corso di un controllo stradale l'indagato era stato sorpreso con la disponibilità di una busta di denaro contenente banconote da 50 Euro, per un valore complessivo di Euro 30.000, custodite in una busta di plastica rinvenuta nel sedile posteriore dell'auto. Il C. affermava che si trattava dei propri risparmi.


2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321 c.p.p., artt. 648 e 648 bis c.p.): mancherebbe l'identificazione del reato presupposto sia del riciclaggio che della ricettazione; sicché non vi sarebbe l'identificazione del fumus del reato posto alla base del vincolo reale.


2.2. violazione di legge (artt. 648 e 648 bis c.p.): mancherebbe anche il fumus della condotta di ricezione (o di occultamento, sostituzione o trasferimento) necessarie per ritenere, la sussistenza dei reati oggetti di contestazione provvisoria seppur con i limiti probatori tipici del procedimento incidentale relativo a vincoli cautelari reali. Si contestava anche il fatto che non era stata tenuta in considerazione la plausibile giustificazione offerta dal ricorrente.


2.3. Il difensore depositava una memoria con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Per la legittimità del sequestro preventivo la giurisprudenza richiede che siano sussistenti il fumus dei reato per cui si procede e la ragione giustificativa del vincolo che, nel caso del sequestro preventivo, può essere identificato sia nella esigenza cautelare di impedire la protrazione dell'attività criminosa, che nella necessità di garantire la confisca (diretta, per equivalente o di proporzione).


Essenziale per la legittimità del vincolo è dunque la esistenza di un compendio indiziario indicativo del fumus del reato per cui si procede.


In materia di la giurisprudenza si è assestata esprimendo il principio secondo cui secondo cui il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di "ricondurre" l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (tra le altre: Sez. 5 -, Sentenza n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279).


Occorre dunque che vi siano elementi indiziari idonei (a) ad inquadrare l'evento in contestazione in una fattispecie astratta di reato, (b) che tale evento sia riconducibile all'indagato. Il quadro indiziario deve essere dunque sufficientemente univoco e chiaro, anche se lo stesso non raggiunge il livello di univocità necessario per la applicazione delle cautele personali.


Se cosi è quando il vincolo reale ha come presupposto uno dei reati che sanzionano le condotte che si collocano nella fase della circolazione di beni provento di delitti (come la ricettazione, il riciclaggio o il reimpiego) la sussistenza del fumus del reato che legittima il vincolo può essere ritenuta se sia identificata, quanto meno la tipologia del reato-presupposto, che si colloca a monte delle condotte di ricettazione, riciclaggio e reimpiego e che è essenziale per la configurazione della condotta penalmente rilevante.


In materia si è già affermato, con decisione che si condivide, che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, occorre tuttavia che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, Sentenza n. 29689 dei 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020 - 01). Si tratta di una decisione emessa in relazione ad un caso di sequestro preventivo, in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del Tribunale che aveva ravvisato il "fumus" del delitto di cui all'art. 648-bis c.p. senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell'aeroporto di arrivo in Italia.


Tale principio di diritto non e', invero, di univoca applicazione.


Si registrano infatti alcune decisioni difformi quando, come nel caso in esame, oggetto del sequestro siano somme significative di denaro, in relazione alle quali il detentore non offra una soddisfacente spiegazione.


Al riguardo si segnalano infatti diverse decisioni che hanno ritenuto che il semplice possesso di somme significative di denaro, senza giustificazione, sia sufficiente ad indicare la sua provenienza illecita, almeno nei procedimenti incidentali che si collocano nella prima fase delle indagini.


Si è infatti affermato che integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. Il principio è stato affermato in un caso di rinvenimento, in sede di perquisizione, di oltre 100.000 Euro occultati in un'intercapedine del cielo della cabina di un veicolo commerciale preso a nolo dall'indagato, il quale esibiva agli operanti documentazione falsa circa la provenienza del denaro: Sez. 2, Sentenza n. 5616 dei 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883 - 02).


Del pari: in un caso di rinvenimento, in sede di perquisizione, di oltre 153.00,00 Euro occultati all'interno di appartamento nella disponibilità di un imputato privo di stabile occupazione lavorativa, che non forniva alcuna giustificazione in ordine alla provenienza lecita della somma e che risultava in possesso di strumenti professionali per commettere delitti, (come jammer e disturbatori di frequenza, oltre che di sostanza stupefacente), si è deciso che integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nei possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (sez. 2.n. 43532 del 19 novembre 2021).


1.2. Il collegio intende dare continuità al primo degli orientamenti richiamati, ritenendo che, anche nella fase germinale tipica dei procedimenti cautelari reali, il fumus dei reati che presuppongono la consumazione di un delitto - ovvero la ricettazione, il riciclaggio, l'autoriciclaggio ed il reimpiego - richieda che sia individuata, almeno, la "tipologia" del delitto presupposto (ovvero che emerga il delitto sia contro il patrimonio o sia, in ipotesi, inerente al traffico di stupefacenti, alla evasione fiscale etc.). Il delitto presupposto è infatti un elemento che struttura in modo essenziale le fattispecie del riciclaggio e della ricettazione, sicché la rilevazione del fumus di tali reati implica che sia identificato il delitto presupposto, quanto meno nella sua tipologia.


1.4. Nel caso in esame la motivazione del Tribunale risulta carente sul punto.


Il Tribunale accenna, in modo insufficiente, al fatto che l'indagato sia stato amministratore di società fallite o cessate per le quali non era stata presentata alcuna dichiarazione fiscale ed il fatto che lo stesso era titolare del reddito di cittadinanza (pag. 1 del provvedimento impugnato). Si tratta di indicazioni, che riguardano la personalità dell'indagato, che tuttavia non indicano alcunché in ordine al delitto presupposto che ha generato la ipotetica illecita detenzione del denaro vincolato.


1.3. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Padova, sezione per il riesame delle misure cautelari per nuovo esame.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova, sezione per il riesame delle misure cautelari per nuovo esame.


Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2021.


Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

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