Riforma Cartabia

Si riportano di seguito le norme del codice penale modificate o introdotte a seguito dell'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Modifiche alla parte generale del codice penale:
1) Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi)
2) Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni)
3) Art. 131-bis (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)
5) Art. 133-ter (Pagamento rateale della multa e dell’ammenda)
6) Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive)
7) Art. 136 (Conversione delle pene pecuniarie non eseguite)
8) Art. 152 (Remissione della querela)
9) Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione)
10) Art. 163 (Sospensione condizionale della pena)
11) Art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato)
12) Art. 175 (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale)
Modifiche alla parte speciale del codice penale:
1) Art. 388-ter (Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie)
2) Art. 582 (Lesione personale)
3) Art. 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime)
4) Art. 605 (Sequestro di persona)
5) Art. 610 (Violenza privata)
7) Art. 614 (Violazione di domicilio)
8) Art. 623-ter (Casi di procedibilità d’ufficio)
10) Art. 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili)
13) Art. 640-ter (Frode informatica)
14) Art. 649-bis (Casi di procedibilità d’ufficio)
15) Art. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)
16) Art. 660 (Molestia o disturbo alle persone)
MODIFICHE ALLA PARTE GENERALE DEL CODICE PENALE
1) Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi)
Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semilibertà sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.