
Sommario:
1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela
1.1 Catalogo dei reati procedibili a querela
1.2 Correlato regime transitorio
4. Domicilio del querelante e notificazioni al querelante
Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario"
1. Estensione del novero dei reati procedibili a querela.
In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, il legislatore della delega ha disposto, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, l’ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela ricompresi nei Libro II e III del codice penale446. Condizionando la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto ed alla sovranità della persona offesa, tale opzione – inaugurata per la prima volta con la legge 24 novembre 1981, n. 689, proseguita con la legge 25 giugno 1999 n. 205 e da ultimo ribadita col d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 – è emblematica della tendenza ad una privatizzazione447 (o patrimonializzazione448) della tutela penale e denota l’importanza crescente della “funzione selettiva” della cd. “querela-selezione” (o “querela-opportunità”)449, intesa come filtro processuale e, al contempo, come tecnica di depenalizzazione di fatto450 in tutte quelle ipotesi in cui la depenalizzazione tout court appaia una scelta troppo radicale451; in altri termini, la querela diventa lo strumento politicocriminale volto a contemperare sinergicamente la superfluità della pena in concreto, in coerenza con la sua natura di extrema ratio, con il contenimento del sovraccarico giudiziario452. Nell’ambito degli interventi volti al contenimento dei flussi in entrata e alla decongestione dettati dalla legge delega n. 134 del 2021, il mutato regime di procedibilità infine attuato col d.lgs. n. 150 del 2022 dovrebbe altresì incentivare – secondo i propositi dei compilatori – le condotte riparatorie e risarcitorie, tali da determinare l’estinzione del reato prima della celebrazione del processo, attraverso la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita (cfr. l’inedito comma terzo, n. 1, aggiunto all’art. 152 cod. pen. dall’art. 1, comma 1, lett. h, d.lgs. n. 150 del 2022, con i correlati correttivi processuali: v. postea)453, ovvero integrando la causa di estinzione di cui all’art. 162-ter cod. pen. (applicabile alla sola categoria dei reati procedibili a querela)454, con ciò rinnovandosi il crescente favor legislativo per le condotte “antagoniste all’offesa”, poste in essere dal reo in funzione della riparazione e ricomposizione del conflitto generatosi col reato455. In questo contesto, gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, dando attuazione ai criteri di delega dettati dall’art. 1, comma 15, lett. a) e b), della legge n. 134 del 2021456, apportano una serie di modifiche di favore alla parte speciale del codice penale (Libri II e III), prevedendo un ulteriore ampliamento del perimetro dei reati in cui la disponibilità della risposta penale è rimessa alla volontà punitiva discrezionale della persona offesa, attraverso il mutato regime di procedibilità a querela per alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio (puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni) nonché per due contravvenzioni – autentica novità di “sistema”, essendo le contravvenzioni sempre procedibili d’ufficio (art. 11 disp. att. cod. pen. – selezionate, in base ai criteri di delega, tra quelle poste a tutela di beni personali e non di beni collettivi457 (artt. 659, comma primo, cod. pen.458 e 660 cod. pen.459).
Resta salva, nella gran parte dei reati resi a regime procedibili a querela (v. artt. 582, comma secondo, ultimo periodo, 605, comma sesto, 610, comma terzo, ultimo periodo, 612, comma terzo, 614, comma quarto, ultimo periodo, 624, comma terzo, 634, comma terzo, 635, comma quinto, cod. pen.), come stabilito dal pertinente criterio di delega460, la procedibilità d’ufficio nel caso in cui la persona offesa risulti incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica), come finora già previsto dall’art. 649-bis, ultima ipotesi, cod. pen. A tal fine, potrà essere d’ausilio interpretativo la nozione di “incapacità” declinata con riferimento al delitto di cui all’art. 643 cod. pen., ai fini del quale la giurisprudenza richiede che la situazione di deficienza psichica della persona offesa deve sussistere in termini obiettivi, in maniera che chiunque (senza dover ricorrere ad artifizi o raggiri) possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (così, da ultimo, Sez. 2, n. 4592 del 15/12/2021, dep. 2022, D., Rv. 282587-01, per la quale non è necessario che tutti siano consapevoli ictu oculi di tale stato deficitario, essendo sufficiente che sia apprezzabile da parte di quella cerchia di persone che instaurano con la persona offesa una relazione significativa ed abbiano la possibilità di apprezzarne la debolezza cognitiva o affettiva; cfr. altresì Sez. 2, n. 45327 del 10/11/2011, P.G. in proc. Scapolo e altri, Rv. 251219-01; Sez. 2, n. 8443 del 02/12/2017, dep. 2018, Patuano, non mass.). Analogamente, il riferimento all’«età», quale possibile causa (alternativa all’infermità) di incapacità senile della vittima, è ampiamente enucleato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5, cod. pen., come novellata dalla legge n. 94 del 2009 (da ultimo v. Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741-01, secondo cui la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, l’aggravante della minorata difesa purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario; nel senso dell’obbligo del giudice di valutare specificamente l’incidenza dell’età senile rispetto al fatto-reato, v. Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, P.M. c. Bona, Rv. 277780-01, secondo cui l’età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio; conf. Sez. 2, n. 8998 del 18/11/2014, dep. 2015, Genovese, Rv. 262564-01; Sez. 5, n. 38347 del 13/07/2011, Cacò, Rv. 250948-01; Sez. 2, n. 35997 del 23/09/2010, P.M. in proc. Licciardello e altri, Rv. 248163-01461; diff., nel senso invece che l’agevolazione all’agire illecito derivante dall’età avanzata della persona offesa è in re ipsa, senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell’età della persona offesa, v. Sez. 5, n. 12796 del 21/02/2019, De Paola, Rv. 275305-01).
1.1 Catalogo dei reati procedibili a querela
Le fattispecie di reato interessate dall’odierna riforma – come precisa la Relazione illustrativa462 - sono «reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi e che si prestano a condotte risarcitorie e riparatorie»463; il loro comun denominatore è la natura individuale dei beni giuridici protetti, mentre se viene toccato un bene che ha dimensione pubblica o – come previsto dalla norma di delega – vi è una particolare ragione di tutela delle vittime vulnerabili, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale (con ricadute sostanziali) di presentare una querela, resta la perseguibilità d’ufficio.
Di seguito la tabella riepilogativa dei reati (delitti e contravvenzioni) divenuti, a regime (ossia dal 30 dicembre 2022), procedibili a querela per effetto degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, con le relative eccezioni officiose:
DELITTI CONTRO L