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Ritarda la comunicazione dell'esito del Pap test alla paziente oncologica: Ginecologo assolto.

Ritardo diagnostico

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di appello di Trento pronunciata in un procedimento penale a carico di un ginecologo, accusato di aver cagionato colposamente il decesso di una sua paziente affetta da neoplasia.

In particolare, secondo l'accusa, il ginecologo, dopo aver sottoposto la paziente ad esame citologico vaginale (pap-test) e prelievo citologico, non si sarebbe adoperato per fornire tempestiva informazione dell'esito dell'esame (in particolare, lesione intraepiteliale squamosa di alto grado. Carcinoma in situ. Si consiglia controllo colposcopio con biopsia), determinando in tal modo un aumento significativo delle dimensioni della neoplasia tale da richiedere un trattamento chemioterapico preoperatorio.

All'esito del processo di primo grado, il ginecologo veniva assolto dal reato contestatogli, non risultando dagli atti una chiara e idonea prova della responsabilità penale dell'imputato.

Avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado, la parte civile proponeva appello ma la corte lo respingeva, confermando l'assoluzione del sanitario.

Analizziamo nel dettaglio la decisione della corte di appello di Trento.

Autorità Giudiziaria: Corte di Appello di Trento

Reato contestato: Omicidio colposo ex art. 589 c.p. per ritardo diagnostico

Imputati: B. ginecologo

Esito: Confermata l'assoluzione per il ginecologo - sentenza n.149 (ud. 07/06/2017, dep. 07/07/2017)


Indice:

1) Il capo di imputazione

2) Il processo di primo grado e la sentenza di assoluzione

3) L'atto di appello della parte civile (paziente)

4) La memoria difensiva del ginecologo

5) La decisione della Corte di Appello

​5.1 La ricostruzione dei fatti

​5.2 La ricostruzione dei procedimenti penali e civili a carico dei medici coinvolti

5.3 Decisione della Corte sulla sussistenza del nesso di causalità e sulle cause del decesso

5.4 Sull'obbligo di comunicare il referto positivo alla paziente e gli altri motivi di appello residuali

​6. Dispositivo


1) Il capo di imputazione

Per B. e V. (giudicato separatamente)

Delitto p. e p. dall'art. 589 c.p. perché IL PRIMO nel suo ruolo di dirigente a tempo indeterminato presso l'U.O. di Ostetrica e Ginecologia dell'Ospedale San Camillo di Trento, cagionava la morte di C.P., per colpa consistita nel sottoporre la predetta ad esame citologico vaginale (pap - test) e prelievo citologico in data 11/1/2007, non adoperandosi poi affinché le fosse data tempestiva informazione dell'esito (referto di 8/8/2007: lesione intraepiteliale squamosa di alto grado: carcinoma in situ..Si consiglia controllo colposcopio con biopsia), derivando dal ritardo (reso noto solo il 15/11/2008) un aumento significativo delle dimensioni della neoplasia da cui la paziente era affetta, divenuta "localmente avanzata" così da richiedere un trattamento chemioterapico preoperatorio; IL SECONDO nella sua qualità di medico presso l'U.O. di Oncologia dell'Ospedale Santa Chiara di Trento, cagionava la morte di C.P., per colpa consistita nell'omettere la somministrazione di una profilassi con fattori di crescita granulocitari dopo il terzo ciclo di chemioterapia (28-30 aprile 2008) nella predetta paziente che aveva dimostrato una marcata sensibilità all'effetto tossico ematologico dei farmaci impiegati; per l'effetto delle predette omissioni (concause dell'evento) insorgeva una gravissima neutropenia da chemioterapia tale da condurre la vittima al decesso verificatosi in data (omissis...) in Trento.

Per S.

Delitto p. e p. dall'art. 328 c.p. perché rifiutava di intervenire presso il domicilio di C.P. nonostante fosse di servizio quale guardia medica e nonostante la predetta presentasse una sintomatologia tale da configurare una situazione di allarme clinico. Alle 6,30 dell'8/5/2008 in Trento


2) Il processo di primo grado e la sentenza di assoluzione

Con sentenza n. 651 di data 15 luglio 2015 del Tribunale di Trento, B.A., imputato come in epigrafe specificato, a seguito di rito ordinario, è stato assolto ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p..


Il primo Giudice ha rilevato che dagli atti del processo non si evince una chiara e idonea prova della responsabilità penale dell'imputato.