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DASPO: l'inosservanza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore comporta la nullità della misura

Cassazione penale sez. III, 12/06/2024, (ud. 12/06/2024, dep. 20/06/2024), n.24560

Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 04/01/2024 (dep. alle ore 11,39), il Tribunale di Macerata convalidava il provvedimento emesso in data 02/01/2024 (notificato alle ore 12.20 del giorno 2 gennaio 2024), con cui il Questore di Macerata aveva imposto a Ma.Fi. l'obbligo di comparizione presso la Questura di Macerata per la durata di anni 5, trenta minuti dopo l'inizio di ogni partita di calcio disputata dalla "S.S. Maceratese 1922". 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. maceratese il Ma.Fi. ricorre per Cassazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta l'eccessiva compressione del diritto di difesa, giusto il mancato rispetto del termine di 48 ore individuato dalla giurisprudenza per attivare il contraddittorio cartolare. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alle ragioni di urgenza che giustificavano l'emissione del provvedimento. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al giudizio di pericolosità del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'estensione del divieto in riferimento alle partite amichevoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in riferimento al primo motivo, con efficacia assorbente sulle restanti doglianze. 2. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. 3. Ciò posto, come già evidenziato nelle premesse in fatto, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore non è stato rispettato. Ed invero, il provvedimento del Questore risulta essere stato notificato al ricorrente alle ore 12.20 del giorno 2 gennaio 2024, il Pubblico Ministero ne ha chiesto la convalida in data 4 maggio 2024 alle ore 8.20 ed il GIP ha convalidato in data 4 maggio alle ore 11.39. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, limitatamente all'obbligo di presentazione. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Macerata del 02/01/2024, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Macerata. Così deciso il 12 giugno 2024. Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2024.
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