RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, procedendo con giudizio abbreviato, aveva riconosciuto N.G., N.C. e Z.F. colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti (fatta eccezione per il reato sub 10, dal quale assolveva N.G.), di bancarotta fraudolenta documentale (capo 2), bancarotta impropria (capo 3), bancarotta fraudolenta distrattiva (capi 4, 6, 8, in essi assorbiti i reati di cui ai capi 5,7,9) nonché per la emissione di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, contestato ai capi 13 e 14, con le pene accessorie fallimentari per N.G. e C. determinate in anni dieci. Fatti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7.
1.1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Z.F. in ordine all'unico reato a lui ascritto al capo 13 (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8), limitatamente a sei delle sette fatture oggetto di contestazione, riducendo conseguentemente la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione, avendo confermato il giudizio di colpevolezza con riguardo a un'unica fattura (n. 11) emessa per operazione inesistente; ha, altresì, rideterminato la pena inflitta a N.G., avendo riconosciuto l'assorbimento nei reati di cui ai capi 4,6,8 di quello rubricato al capo 25 della sentenza del G.U.P. di Milano n. 271/2017, riducendo di un mese la pena inflitta dal primo giudice, la cui decisione confermava nel resto.
In particolare:
- N.G. è stato ritenuto colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo 2), bancarotta impropria (capo 3), quale amministratore di fatto della (OMISSIS) s.a.s.) bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 4, quale amministratore di fatto di Workers Truck s.a.s.; 61 quale amministratore di fatto di Job Service soc. coop.; 8.)quale amministratore di fatto di Tecno Services soc. coop.), in essi assorbito il reato di aggravamento del dissesto contestato ai capi 5,7,9), nonché dei reati tributari contestati ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 ai capi 13 e 14 (assolvendolo dal capo 10 perché il fatto non sussiste), e condannato alla pena di anni undici, mesi nove, giorni dieci di reclusione, in continuazione con i reati di cui alla sentenza del G.U.P. di Milano n. 271/2017, irrevocabile il 19/05/2018, con l'aumento per la circostanza aggravante di cui al L. n. 152 del 1991, art. 7, operata la riduzione per il rito.
- N.C. è stato riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale socio accomandatario della società Workers Trucks s.a.s., (capo 4- in esso assorbito il reato di cui al capo 5), e condannato alla pena anni tre mesi sei di reclusione, con l'aumento per la circostanza aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7, operata la riduzione per il rito;
- Z.F. è stato dichiarato colpevole del reato tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, di cui al capo 13, limitatamente alla sola fattura n. 11, per cui è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, operata la riduzione per il rito.
2. Hanno proposto ricorso i tre imputati, assistiti dal rispettivo difensore di fiducia, ciascuno svolgendo due motivi.
2.1. N.G. denuncia:
2.1.1. violazione dell'art. 649 c.p.p. e correlato vizio della motivazione. Ha premesso il ricorrente di essere stato condannato, con sentenza n. 271/2017, definitiva, dal G.U.P. di Milano, per avere costituito un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, la cui provvista è stata drenata da singole società verso un'associazione criminale di stampo mafioso (donde la contestazione di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7); successivamente, era stato dichiarato il fallimento delle società drenanti, da cui è derivato il presente procedimento con le imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale, distrattiva e impropria, reati per i quali Giuseppe N. è stato condannato in continuazione con i fatti di cui alla citata sentenza.
Si duole che la Corte di appello ha confermato la condanna per i reati contestati ai capi 3) (bancarotta impropria) e 13) (reato fiscale di cui all'art. 8 cit.), in violazione del divieto del ne bis in idem, così come declinato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 34655 del 2005, Rv. 23179901) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2016). Il ricorrente era stato già condannato dal GUP di Milano, con sentenza n. 271/2017, per la emissione di fatture inesistenti, contestata, in quella sede, nei capi 8) e 35), laddove alcuna ulteriore condotta è intervenuta a integrare la contestata bancarotta (di cui al capo 3 del presente procedimento), salva la dichiarazione di fallimento, che prescinde dalla condotta e dalla volontà dell'agente. Il reato di bancarotta impropria ben può essere integrato dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti, quali condotte dolose finalizzate a drenare liquidità dalle società interessate dal fallimento. Mentre non hanno pregio le osservazioni del giudice di merito in ordine alla diversa natura dei fatti contestati, rispettivamente, nel capo 8) del primo procedimento, e nel capo 3) di quello ora sub judice, per la sola circostanza che nel primo caso si fa riferimento a fatture del 2012 e nel secondo a quelle emesse nel 2013: il fatto è il medesimo, solo diversamente qualificato e circostanziato. In ogni caso, anche a volere condividere la valutazione della Corte di appello, avrebbe dovuto essere scomputata, dalla condanna per il reato di bancarotta, la pena già inflitta per il reato di emissione di fatture inesistenti dal primo giudice.
Ci si duole, inoltre, della eccessiva severità della pena, sproporzionata rispetto al disvalore oggettivo del fatto, anche per la mancata considerazione, nella determinazione della pena base, dell'atteggiamento collaborativo tenuto dal ricorrente, invece valorizzato dal G.U.P. nella sentenza n. 271/2017.
2.1.2. violazione dell'art. 216, u.c., L. Fall. così come risultante dalla pronuncia n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, e correlato vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, indicata in dieci anni senza alcuna motivazione.
2.2. N.C. denuncia:
2.2.1. violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2 in relazione all'art. 43 c.p. e correlato vizio della motivazione.
La sentenza impugnata non ha fornito adeguata dimostrazione della consapevole compartecipazione del ricorrente alle condotte distrattive poste in essere dall'amministratore di fatto della Workers Truck s.a.s., atteso che il modus operandi criminoso prevedeva l'utilizzo abituale di firme apocrife del ricorrente, residente a Palermo, rispetto alla sede della società, a Milano.
2.2.2. Con il secondo motivo viene dedotta, analogamente al N.G., violazione dell'art. 216, u.c., L. Fall. e correlato vizio della motivazione, con analoghi argomenti.
2.3. Z.F. denuncia:
2.3.1. carenza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 13, non essendo stato dimostrato il concorso consapevole nel reato da parte del ricorrente, del tutto estraneo rispetto alla attività della società emittente. Cosicché, la motivazione risulta incoerente, incompiuta, parziale.
2.3.2. vizio della motivazione, mancante, in relazione alla quantificazione della pena irrogata, giacché risulta del tutto immotivata la quantificazione della pena base in misura superiore al minimo, senza tener conto, peraltro, delle dichiarazioni confessorie più volte rese dinanzi all'A.G. dal ricorrente, alla cui denuncia si deve l'inizio della vicenda processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di G. e N.C. sono fondati solo con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari, punto della decisione per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio. Nel resto, i ricorsi sono infondati, come lo è quello proposto nell'interesse di Z.F..
2. Come premesso, N.G. pone il problema della violazione del principio de "ne bis in idem", sostenendo che il reato di bancarotta impropria può essere integrato dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti, quali condotte dolose finalizzate a drenare liquidità dalle società interessate dal fallimento, fatto per cui è stato già giudicato.
2.1. Ai fini di un corretto inquadramento della questione prospettata, giova richiamare, sia pur sinteticamente, l'evoluzione giurisprudenziale che ha investito il thema del bis in idem processuale.
2.1.1. Va, innanzitutto chiarito che il principio del ne bis in idem sostanziale ed il principio del ne bis in idem processuale hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: il bis in idem sostanziale, infatti, concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 c.p.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona; il bis in idem processuale, invece, concerne non già il rapporto astratto tra norme penali, bensì il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato (Sez. 7 -, Ordinanza n. 42994 del 20/10/2021, Rv. 282187; conf. sez. 5 n. 1363 del 25/10/2021, dep. 2022).
2.1.2. Al riguardo, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 c.p.p. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell'idem factum, e non dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio. L'affrancamento dall'inquadramento giuridico (non, però, dai criteri normativi di individuazione) del fatto (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 4), cioè dall'idem legale, ha comportato la riaffermazione della "dimensione esclusivamente processuale" del divieto di bis in idem, che "preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo" (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 10). Secondo la Corte costituzionale, infatti, il diritto vivente, pur in presenza di un identico fatto storico oggetto di precedente giudizio, aveva "saldato il profilo sostanziale implicato dal concorso formale dei reati con quello processuale recato dal divieto di bis in idem" (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 10), sterilizzando la garanzia processuale in ragione della qualificazione normativa multipla consentita dall'inoperatività del) principio del bis in idem sostanziale. Al contrario, proprio l'adesione ad una concezione storico-naturalistica del fatto (l'idem factum), ai fini della perimetrazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p., implica l'ininfluenza del concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 12). Ne deriva che l'estensione del bis in idem processuale è diversa, e di regola più ampia, rispetto al bis in idem sostanziale, e, soprattutto, concerne, come detto, rapporti diversi: l'art. 649 c.p.p., infatti, riguarda il rapporto tra il fatto storico oggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, e, nella sua dimensione storico-naturalistica, prescinde dalle eventualmente diverse qualificazioni giuridiche; il bis in idem sostanziale, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte, e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Rv. 280774).
2.1.3. Un decisivo contributo alla rimodulazione del principio del divieto del bis in idem proviene, come è noto, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, pure avendo fornito diverse precisazioni di principio nel corso degli anni, con riferimento alla nozione rilevante di idem factum, con la sentenza della Grande Camera, 10/2/2009, caso Sergey Zolotukhin contro Russia, ha delineato il thema in maniera definitiva e organica.
Nell'esaminare i trattati e gli strumenti internazionali che sanciscono il divieto del bis in idem, la Corte E.D.U. ha constatato che non tutti usano gli stessi termini, ed ha affermato che la distinzione tra i termini "stessi atti" o "stessi fatti", da un lato, e "stesso reato", dall'altro, è stata ritenuta sia dalla CGUE un elemento importante a favore dell'adozione di un approccio basato strettamente sull'identità degli atti materiali (idem factum) e sul rifiuto della mera qualificazione giuridica (idem legale) di tali atti come criterio di verifica della violazione, giudicata come irrilevante. La Corte EDU prende spunto dalla constatazione che un tale approccio interpretativo è più favorevole, perché l'autore del reato saprebbe che, una volta condannato o assolto, non deve temere ulteriori procedimenti penali per la medesima condotta o il medesimo fatto, e, ribadendo che la Convenzione EDU deve essere interpretata ed applicata in modo da rendere pratici ed effettivi, e non teorici o illusori, i diritti in essa riconosciuti, afferma che l'uso del termine "offence/infraction" nell'art. 4 del Protocollo n. 7 non giustifica un approccio interpretativo di tipo restrittivo; il ricorso alla mera qualificazione giuridica del medesimo fatto rischia di indebolire il divieto di bis in idem, piuttosto che renderlo pratico ed effettivo, perché non impedisce che per la medesima condotta una persona possa essere processata e/o condannata due volte. Di conseguenza, secondo la Corte EDU, l'art. 4 del Protocollo n. 7 deve essere interpretato nel senso che il reato è il medesimo se i fatti che lo integrano sono identici oppure sono sostanzialmente gli stessi (p. 82), dovendosi intendere per fatto "l'insieme di circostanze di fatto concrete che coinvolgono lo stesso imputato e che sono inestricabilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata al fine di ottenere una condanna o avviare un procedimento penale" (p. 84).
2.1.4. Tornando alla sentenza n. 200 del 2016 della Corte Costituzionale, il Giudice delle Leggi, nell'affermare il criterio dell'idem factum, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio, ha chiarito che l'affrancamento dall'inquadramento giuridico del fatto non implica l'affrancamento dai criteri normativi di individuazione del fatto. Il criterio dell'idem factum, afferma la Consulta, non può essere inteso nell'accezione ristretta alla sola condotta (azione od omissione), in quanto la stessa giurisprudenza della Corte EDU non è consolidata in tal senso, anche per l'approccio casistico che la connota, e in quanto la scelta sul perimetro dell'idem factum "e' di carattere normativo", perché "ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum" (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 4).
In particolare, la Corte costituzionale ha preso le distanze, affermandone la erroneità, dalla tesi secondo cui l'idem factum dovrebbe essere individuato in ragione soltanto dell'azione o dell'omissione, trascurando evento e nesso di causalità, giacché "Il fatto storico -naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi e', in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente. E' chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum. Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell'idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere considerazione per valutare la medesimezza del fatto. Nell'ambito della CEDU, una volta chiarita la rilevanza dell'idem factum, è perciò essenziale rivolgersi alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, per comprendere se esso si restringa alla condotta dell'agente, ovvero abbracci l'oggetto fisico, o anche l'evento naturalistico" (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 4).
Proprio confrontandosi con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la Corte Costituzionale ha escluso che l'idem factum venisse delimitato con riferimento esclusivo alla condotta: "Ne' la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russià, né le successive pronunce della Corte EDU recano l'affermazione che il fatto va assunto, ai fini del divieto di bis in idem, con esclusivo riferimento all'azione o all'omissione dell'imputato. A tal fine, infatti, non possono venire in conto le decisioni vertenti sulla comparazione di reati di sola condotta, ove è ovvio che l'indagine giudiziale ha avuto per oggetto quest'ultima soltanto (ad esempio" sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia)"; conclude, sul punto, la Consulta, evidenziando che: "Certo è che, perlomeno allo stato, la giurisprudenza Europea, che "resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l'ha originata" (sentenza n. 236 del 2011), non permette di isolare con sufficiente certezza alcun principio (sentenza n. 49 del 2015), alla luce del quale valutare la legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., ove si escluda l'opzione compiuta con nettezza a favore dell'idem factum (questa sì, davvero espressiva di un orientamento sistematico e definitivo). In particolare, non solo non vi è modo di ritenere che il fatto, quanto all'art. 4 del Protocollo n. 7, sia da circoscrivere alla sola condotta dell'agente, ma vi sono indizi per includere nel giudizio l'oggetto fisico di quest'ultima, mentre non si può escludere che vi rientri anche l'evento, purché recepito con rigore nella sola dimensione materiale" (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 5). La Corte Costituzionale ribadisce che "allo stato la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente" (Corte Cost., n. 200 del 2016 p. 6).
2.1.5. Sulla nozione di idem factum, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-
nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta, e, dunque, la preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" opera ove il reato già giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. Un. Donati, n. 34655 del 28 giugno 2005), considerati sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quella giuridica, non essendo sufficiente la sola identità della condotta o di parte di essa, laddove la medesima condotta violi contemporaneamente più disposizioni incriminatrici (In tal senso Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518, Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018 Bosica, Rv. 274448; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717, Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223, nonché Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220, con riferimento ad una fattispecie in cui, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha escluso la sussistenza di un rapporto di identità del fatto tra condotte di bancarotta fraudolenta e di omesso versamento di IVA di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter).
2.2. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e la bancarotta fraudolenta impropria contestata nel capo 3) si differenziano in concreto sia per la condotta, sia per l'evento, che dal punto di vista dell'elemento psicologico.
2.2.1. Quanto al primo aspetto, deve evidenziarsi che il capo di imputazione per bancarotta fraudolenta considera le violazioni tributarie commesse non in quanto tali, ma in relazione al fatto che, attraverso queste, gli imputati abbiano contribuito ad aggravare il dissesto della società fino alla sentenza dichiarativa di fallimento. Come correttamente osservato nella sentenza impugnata, nella bancarotta, il pregiudizio patrimoniale discende non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da una pluralità di azioni di diversa natura, poste in essere in tempi e contesti diversi: l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'omissione continuata del versamento delle imposte in favore dell'Erario, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. Si tratta di una più complessa condotta, rispetto al fatto di cui al capo 8) della sentenza irrevocabile, che ha avuto riguardo, invece, alla sola emissione di fatture per operazioni inesistenti, peraltro con riguardo ad annualità diverse.
2.2.2. Quanto al secondo aspetto, la contestazione di bancarotta fraudolenta considera l'evento costituito dall'avere cagionato o contribuito a cagionare il fallimento, nonché il nesso di causalità intercorrente fra condotta ed evento, mentre il reato tributario si connota come reato di pericolo e di mera condotta, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno (Sez. 3, n. 25808 del 16/03/2016, Rv. 267659; conf. Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016 (dep. 2017) Rv. 269652).
2.2.3. Infine, anche dal punto di vista dell'elemento psicologico non vi è sovrapponibilità, giacché, come ha correttamente osservato la sentenza impugnata, mentre l'elemento soggettivo che sorregge la frode fiscale è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose, non determinanti un immediato depauperamento della società, la realizzazione di dette operazioni deve essere accompagnata, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, della prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa, trattandosi, secondo la giurisprudenza prevalente della Corte, di una "eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale" (Sez. 5, n. 11956 del 07/12/2017 (dep. 2018) Rv. 272846; Sez. 1, n. 3942 del 13/12/2007, dep. 2008, Rv. 238367).
2.2.4.Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha escluso la violazione del divieto del bis in idem processuale. Dovendo concentrarsi la verifica sul fatto storico concretamente oggetto
della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda, giacche, "ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato" (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502), non ricorre, nel caso di specie, il requisito dell'idem factum. Il fatto storico oggetto del presente processo concerne, infatti, la bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223 c.p., comma 2, n. 2 (capo 3), mentre nel capo 8) della sentenza irrevocabile, era stato contestato il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, in ordine ai quali la Corte di appello ha posto in rilievo che, se è vero che ricorre una coincidenza soggettiva, dal momento che entrambi i reati sono stati commessi dai medesimi concorrenti, manca invece la coincidenza tra i due fatti storici contestati.
Dunque, non potendosi restringere la nozione di idem factum alla sola condotta, e dovendo considerarsi il fatto concreto nella sua integrità, comprensivo anche dell'evento e del nesso causale, è evidente che tra il fatto- emissione di fatture per operazioni inesistenti ed il fatto-bancarotta fraudolenta impropria non sussiste identità, per le differenze che si sono segnalate, sia dal punto di vista dell'elemento materiale che sotto il profilo psicologico.
2.2.5. Può, allora, dirsi che ""premesso che, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta, non ricorre l'idem factum tra la bancarotta fraudolenta per causazione dolosa del fallimento e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in quanto il primo fatto è caratterizzato dall'essere reato di danno, caratterizzato dall'avere cagionato o contribuito a cagionare il fallimento della società, e a dolo specifico, elementi non presenti nel primo fatto, che è reato di condotta caratterizzato dal dolo preterintenzionale".
2.3. Alle medesime conclusioni la Corte di appello è pervenuta, con ragionevole valutazione, con riguardo al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, contestato sub 13), per cui ha escluso che si tratti dello stesso fatto contestato nel capo 35) della sentenza, definitiva, del G.U.P. di Milano, sul rilievo della diversità sia dei concorrenti nel reato, che delle fatture oggetto delle due condotte, differenti per numero, data e soggetti destinatari delle stesse, tutti elementi che non consentono di ravvisare la identità del fatto che giustificherebbe - alla luce delle delineate coordinate ermeneutiche - la violazione del divieto del "ne bis in idem.
2.4. L'infondatezza della deduzione riguardante la violazione del divieto di bis in idem assorbe anche l'ulteriore doglianza che vorrebbe conseguire uno scomputo di pena per la parziale sovrapponibilità delle annualità oggetto della frode fiscale, proprio per la non coincidenza dei fatti.
3. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di N.C. è infondato. Esso reitera doglianze già prospettate al Giudice di appello, omettendo di confrontarsi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, la quale ha posto bene in rilievo il ruolo ricoperto dal ricorrente, di prestanome fidato del figlio G., nel contesto della galassia societaria da quest'ultimo gestita quale vero "dominus" anche delle società formalmente amministrate dal padre C., secondo le univoche emergenze delle intercettazioni, né tale quadro probatorio risulta smentito da elementi di segno contrario, o scardinato dalle generiche deduzioni del ricorrente. Richiamando gli elementi di prova esposti nella sentenza di primo grado, con la quale si è realizzata una situazione di c.d. doppia conforme di merito, con riguardo alla posizione di N.C., la Corte di appello ha tratto, con ragionevole argomento, la irrilevanza del dato della residenza in un comune siciliano, su cui ancora oggi la Difesa insiste, ponendo in luce la disponibilità a raggiungere la Lombardia su richiesta del figlio, emergendo con univoca chiarezza dalle intercettazioni segnalate in sentenza la consapevolezza da parte del padre della attività svolta dal figlio e dagli altri coimputati. Cosicché, il ricorrente non si è limitato a una. atteggiamento omissivo: piuttosto, nel dare fedele esecuzione alle richieste del figlio, ha espresso, attraverso concrete condotte di cui la Corte di appello ha dato conto, piena accettazione del ruolo di amministratore quale prestanome del figlio. La sentenza impugnata ha, inoltre, segnalato come l'attività illecita materialmente posta in essere dal figlio G. e dagli altri correi è stata resa possibile dal fatto che si era proceduto, con l'accordo di N.C., al mutamento degli assetti societari della Worker Truck s.a.s. al fine di impedire l'accertamento degli effettivi proprietari delle quote. La sentenza impugnata è dunque corredata da una motivazione che, con particolare riguardo alla piena consapevolezza in capo al ricorrente della natura e della valenza delle condotte dal medesimo poste in essere, appare congrua e coerente con le evidenze probatorie in atti.
4. Sono fondati, invece, i motivi con i quali, nell'interesse di N.G. e di N.C., si denuncia la illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., L. Fall. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata (art. 20 c.p.). Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c., L. Fall. nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: " la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni." La sostituzione della cornice edittale operata dalla citata pronuncia determina la illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. In aderenza all'insegnamento contenuto nella sentenza Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, "deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine".
L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata delle pene accessorie impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie; giudizio che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità. Nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci), ma indicata solo nel massimo, le Sezioni Unite, successivamente alla predetta declaratoria di incostituzionalità, hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 L. Fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all'art. 133 c.p. (Sez. U -, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).
5. Non è fondato il ricorso nell'interesse di Z.F..
5.1. Non coglie nel segno il primo motivo, dal momento che, come illustrato dalla sentenza impugnata, mentre vi è coincidenza tra sei delle fatture oggetto della contestazione sub 13), con quelle oggetto del capo 29) della sentenza irrevocabile n. 271/17 del G.U.P. del Tribunale di Milano, lo stesso non può dirsi per la settima fattura (la n. (OMISSIS)), che non è oggetto del capo 29) già giudicato. Con riferimento a tale ultima fattura, la Corte di appello ha convincentemente motivato in ordine alle ragioni per le quali Z. non possa essere considerato quale soggetto estraneo rispetto al N.G., con cui ha operato in maniera non occasionale nell'attività finalizzata a consentire la evasione delle imposte, e ha ricordato il meccanismo di trasferimento di somme a società cartiere mediante la emissione di fatture per operazioni inesistenti con la partecipazione di una pluralità di soggetti, tra cui Z., che hanno reso tutti dichiarazioni confessorie. Le deduzioni difensive, invece, si profilano genericamente votate a conseguire una rivisitazione del quadro probatorio, senza offrire elementi utili a scardinare il ragionamento della Corte di appello, che non si infrange in illogicità né incorre in contraddizioni
5.2. E' parimenti infondato il secondo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio. Nella commisurazione della pena, i giudici di merito hanno determinato la sanzione in concreto applicata al ricorrente assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, e, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato (Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986, Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016, Rv. 267949; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 c.p., in caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153). D'altro canto, la Corte di appello, nel negare le circostanze attenuanti generiche, ha posto in rilievo la gravità dei fatti, il contesto criminale in cui ha operato, la presenza di pregiudizi specifici; argomenti che, per un verso sono sufficienti a giustificare il diniego delle circostanze generiche, e, dall'altro ben possono, implicitamente, essere considerati anche illustrativi delle ragioni dello scostamento dal minimo edittale (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012 Rv. 254341, secondo cui il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita, coni. Sez. 3, n. 4135 del 12/12/2017 (dep. 2018) Rv. 272040; Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803).
6. La sentenza impugnata da N.G. e N.C. deve, dunque, essere annullata con riferimento alle sole pene accessorie, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Nel resto i loro ricorsi, come detto, devono essere rigettati. Allo stesso modo deve essere rigettato il ricorso nell'interesse di Z.F..
7. Ai sensi dell'art. 624 c.p., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie, con riferimento all'accertamento della responsabilità degli imputati e alla pena principale (Sez. U n. 3423 del 29/10/2020 Cc. (dep. 27/01/2021), Gialluisi, Rv. 280261 - 02).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di N.G. e N.C. limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio su detto punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi. Rigetta il ricorso di Z.F. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2022