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Giudice di pace: la causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000 trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto

Giudice di pace

Cassazione penale sez. I, 06/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep. 23/10/2023), n.43090

La causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000 trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto e va apprezzata con riferimento alla fattispecie di reato realizzata in concreto. Il giudice è chiamato pertanto a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore ossia: l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta, il basso grado di colpevolezza e l'eventuale pregiudizio sociale che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato.

Giudice di pace: la causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000 trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/2/2023 il Giudice di pace di Alessandria ha condannato J.Z. alla pena di Euro 10.000 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5 quater, D.Lgs. n. 286 del 1998, per non avere ottemperato agli ordini del Questore di (Omissis), notificati in data 18/5/2017 e 3/6/2020 di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni. Fatti accertati in (Omissis). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Simone Rosario Matraxia, avanzando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. perì., nonché l'omessa motivazione sul punto risultante dal testo del provvedimento impugnato: secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza è priva delle ragioni che hanno portato all'affermazione di responsabilità, caratterizzandosi per mere formule di stile. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606, lett. b), c), e) c.p.p. in relazione all'art. 34 D.Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 e all'art. 129 c.p.p. per omessa motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione, evidenziando che il giudice, pure a fronte della richiesta di applicare la causa di improcedibilità di cui all'art. 34 D. Lgs n. 274 del 2000, ha del tutto omesso di motivare sul punto. 1.1. Va preliminarmente evidenziato che la causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000 trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto e va apprezzata con riferimento alla fattispecie di reato realizzata in concreto. Il giudice è chiamato pertanto a verificare se il fatto concreto sia particolarmente tenue alla luce di tutti gli elementi indicati dal legislatore ossia: l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta, il basso grado di colpevolezza e l'eventuale pregiudizio sociale che il procedimento penale è idoneo ad arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato (così, da ultimo Sez. 1, n. 25996 del 21/4/2022, Ahmetovic, n. m e, tra le altre, Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855). Gli indicati elementi normativi devono essere considerati congiuntamente in quanto la "particolare tenuità" del fatto ricorre quando si sia al cospetto non tanto di un episodio non particolarmente grave, quanto, piuttosto, quando questo sia "tenue", cioè "tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata" (Sez. 5, n. 29831 del 13/3/2015, La Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 7/5/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/4/2006, Ciampa, Rev. 234577). 1.2. Ove ne ricorrano i presupposti, l'istituto è applicabile anche al reato di cui all'art. 14, comma 5 ter D.Lgs. n. 286 del 1998, assurgendo a strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, in ossequio ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (Sez. 1, n. 25996 del 21/4/2022, Ahmetovic, cit.; Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, Ortega Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 10275 del 16/1/2020, Ugiagbe, n. m.; Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 8/3/2011, Prisecari, Rv. 249855, cit.). 1.3. Quando la richiesta di applicare la causa di improcedibilità ex art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000 sia stata espressamente formulata, il giudice è tenuto ad esprimersi sul punto e a dare conto delle ragioni della decisione, in quanto l'omessa pronuncia su detta richiesta determina un vizio della motivazione che può essere devoluto con l'atto di ricorso. 1.4. Nel caso di specie, il Giudice di pace non ha ritenuto di dedicare alcuna attenzione alla formulata richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000; né può considerarsi detta richiesta implicitamente disattesa, siccome logicamente incompatibile con la decisione adottata, la quale, anzi, giungendo all'affermazione di condanna, valuta positivamente il comportamento processuale dell'impul:ato e ritiene altresì trascurabili i suoi precedenti penali, sia pure nella prospettiva di concedere le circostanze attenuanti generiche. 2. Risulta invece manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, poiché nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene la difesa, il giudice ha correttamente motivato la sua decisione spiegando in modo logico ed adeguato, attraverso una valutazione globale delle risultanze probatorie, le ragioni del suo convincimento derivante dalla comprovata e documentata inottemperanza ai due provvedimenti espulsivi legittimamente emessi e notificati all'interessato. 3. In conclusione, l'impugnata sentenza deve essere annullata quanto al punto concernente l'eventuale applicazione dell'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000, onde colmare l'accertata omissione motivazionale. Nel resto, il ricorso risulta inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di improcedibilità di cui all'art. 34 D.P.R. n. 274 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di Pace di Alessandria, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023. Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2023
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