RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8 luglio 2019 il Tribunale di Messina ha disposto l'ammissione di M.A., imputata per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, al procedimento con messa alla prova a norma dell'art. 464-bis c.p.p., con contestuale sospensione del procedimento penale per anni due e con sospensione dei termini di prescrizione del reato per tutto il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 464-quater c.p.p., comma 4, ha osservato che l'integrazione del programma di trattamento, avente ad oggetto l'integrale pagamento di Euro 226.192,69 previsto nel prospetto della s.p.a. Riscossione Sicilia, era frutto dell'autonoma volontà del Giudice che vi aveva provveduto senza sollecitare il previo consenso dell'imputata, in violazione della norma richiamata e limitativo della facoltà di riabilitazione prevista dal sistema tramite l'attività di intervento presso enti assistenziali.
2.2. Col secondo motivo, quanto alla violazione della norma di cui all'art. 168-bis c.p., comma 2, che postulava il risarcimento del danno "ove possibile", l'ordinanza impugnata non aveva tenuto conto dell'ammissione dell'imputata al patrocinio a spese dello Stato, così omettendo di effettuare alcuna analisi o ponderazione della situazione economica dell'imputata. Laddove la mancata effettuazione integrale del pagamento non poteva avere carattere di per sè ostativo.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
4.1. In relazione al primo motivo di censura, questa Corte ha già affermato che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p., comma 2, in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato (Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017, dep. 2018, Tortola, Rv. 272006; cfr. altresì Sez. 5, n. 7429 del 27/09/2013, dep. 2014, G., Rv. 259993; cfr. anche Sez. 3, n. 16711 del 16/02/2018, Petraglia, Rv. 272556).
In ragione di ciò, il tenore inequivoco della norma di cui all'art. 464-quater c.p.p., comma 4, attribuisce da un lato al giudice la facoltà di integrare o modificare il programma di trattamento, ma dall'altro detta facoltà è comunque subordinata al consenso dell'imputato, ossia del soggetto unico legittimato a formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (arg. art. 464-bis c.p.p., comma 1).
4.2. Del pari, quanto al secondo profilo di impugnazione, l'ordinanza impugnata ha così appunto inteso subordinare l'ammissione al procedimento di cui trattasi all'integrale pagamento del debito tributario.
In proposito, peraltro, in primo luogo l'art. 168-bis c.p., comma 2, prevede che la messa alla prova comporti, ove possibile, il risarcimento del danno, in tal modo escludendo - come rilevato dallo stesso Procuratore generale - che ex se vi sia necessaria subordinazione della messa alla prova all'integrale risarcimento del danno. In secondo luogo la proposta integrazione del programma non risulta essere stata preceduta dalla richiesta di informazioni a norma dell'art. 464-bis c.p.p., comma 5, le quali potrebbero astrattamente fornire elementi utili anche al rigetto della stessa istanza. Laddove, allo stato, si rinviene in proposito solamente l'ammissione dell'odierna ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
4.3. In definitiva, pertanto, il Giudice del merito sarà tenuto alla verifica dell'istanza, formulata a norma del cit., art. 464-bis, comma 1, e alle determinazioni successive facendo applicazione dei principi appena richiamati.
5. Alla stregua di quanto precede, pertanto, l'ordinanza impugnata va senz'altro annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020