Corte appello Cagliari sez. I, 30/01/2024, n.106
Non è configurabile il reato di omessa richiesta di fallimento se, al tempo dell’incarico dell’amministratore, non emergano elementi sufficienti a provare la percezione di uno stato di insolvenza conclamato e irreversibile.
Svolgimento del processo
LA SENTENZA IMPUGNATA
I fatti oggetto del processo - celebrato nelle forme del giudizio abbreviato - e le valutazioni del G.U.P. possono essere sintetizzati nei termini che seguono.
Il procedimento trae origine dal deposito della relazione del Curatore del fallimento della società Gr. s.r.l., datata 10 luglio 2018.
Dai cenni storici riportati nella relazione, emerge che la società fallita fosse stata costituita il 25 febbraio 1987 e inizialmente denominata "Gr. di Ca.An. e C. s.a.s.". In data 3 aprile 2000, la società era stata trasformata in s.r.l. e denominata Gr.. Ca. era stato designato amministratore unico ed era rimasto tale sino al 22 aprile 2009, data in cui era succeduto Br.As., rimasto in carica sino al 25 febbraio 2016, infine sostituito da Fr.Pi. sino all'11 maggio 2018.
Il Curatore ha immediatamente richiesto agli ultimi due amministratori della società fallita (As. e Pi.) la consegna dei documenti, libri contabili e libri sociali, senza mai ricevere risposta. Ha ipotizzato che tali documenti non siano mai stati tenuti dalla società a partire dal 2008. L'ultimo bilancio di esercizio depositato al Registro delle Imprese è stato quello relativo al 2011.
Il Curatore, sulla scorta delle dichiarazioni di La.Co., dipendente della Eu. s.r.l., (avente sede sociale coincidente con quella della società fallita) ha effettuato delle ricerche documentali, dalle quali sono emersi la cessione del diritto di superficie relativo ad alcuni immobili prorogato fino al 24 dicembre 2016, nonché due cessioni di ramo d'azienda, la prima il 6 febbraio 2006 ad opera di Gr., e la seconda il 9 marzo 2011 da parte di Fr. s.r.l.
Nella relazione fallimentare il Curatore ha riportato altresì le variazioni sulle compagini amministrative sociali con riferimento alle società menzionate.
Quanto alla manifestazione dello stato di insolvenza, è emerso che il crollo del fatturato era già iniziato nel 2007, possibilmente causato dalla cessione del ramo di azienda nel 2006 a favore della Fr. s.r.l..
Per quanto riguarda le passività, sono risultati debiti per 3.932.600,42 Euro. Con riguardo, invece, alle attività della fallita, il Curatore ha determinato un attivo pari a 2.487.971,00 Euro, che si ridurrebbe a 1.381.980,00 Euro.
Sulla base di tali informazioni il Curatore ha segnalato i possibili profili di responsabilità in capo agli amministratori susseguitisi nella società fallita.
In primo luogo, l'accertata omessa tenuta dal 2008 al 2018 di tutti i libri sociali e contabili, nonché di tutti i registri, sembra suggerire l'avvenuta sottrazione/distruzione degli stessi, ed ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio allo scopo di procurare un ingiusto profitto e/o recare pregiudizio ai creditori.
In secondo luogo, il dissesto della società è stato aggravato dalla omessa tempestiva istanza di fallimento, che avrebbe dovuto essere avanzata già dal 2003.
Peraltro, il Curatore ha segnalato l'omessa convocazione delle assemblee per la discussine dei bilanci dal 2012 al 2016, e l'omessa adozione dei provvedimenti a seguito di riduzione del capitale sociale a causa delle perdite.
A seguito delle indagini della Guardia di Finanza, è emerso che Ca. risulti destinatario di diverse segnalazioni per l'emissione di fatture inesistenti e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Il Curatore, sentito a s.i.t, ha confermato quanto emerso dalla propria relazione. Ha, inoltre, riferito, di essere riuscito ad inventariare beni per un ammontare di 65.000,00 Euro, ridotti poi a 25.000,00 Euro, e che lo stato passivo del fallimento Gr. è stato quantificato in 2.387.080,88 Euro.
Dagli ulteriori accertamenti della Guardia di Finanza, è emerso che il legame tra Gi.Ca., Br.As. e Fr.Pi. era tale da costituire un vero e proprio unitario centro d'affari, costituito attraverso l'acquisizione nel corso di diversi anni di quote e l'assunzione di cariche in diverse società tra loro contigue e volto alla commissione di reati tributari e di natura fallimentare.
La polizia giudiziaria ha rilevato che le cessioni dei rami d'azienda intervenute nel febbraio 2006 e nel marzo 2011 siano avvenute con tempi e modalità sospetti, poiché hanno, nel corso egli anni, depauperato l'attivo aziendale della Gr. s.r.l. a favore di una nuova società facente parte del "gruppo Pi.".
Il GUP ritiene raggiunta la piena prova della commissione del reato ascritto all'imputato al capo C) dell'imputazione.
È evidente che proprio nel periodo in cui Ca. ha ricoperto la carica di amministratore unico, si siano manifestati plurimi e chiari sintomi dello stato di insolvenza della società, già a decorrere dal 31 dicembre 2003.
Inoltre, fu proprio Ca. a determinare le condizioni di depauperamento patrimoniale della società, concludendo il 6 febbraio 2006 il contratto di cessione di ramo di azienda con la Fr.
Infine, va rimarcato come dall'analisi dei bilanci degli anni 2007, 2008 e 2009 emerga una preoccupante diminuzione dei ricavi e, dal 2008, perdite di esercizio rilevanti che avrebbero portato al picco negativo del 2011.
L'imputato, nella sua qualità di amministratore, era consapevole della condizione di sofferenza della società, essendo stato il protagonista della ricordata cessione all'origine del successivo immediato tracollo di Ga., peraltro annunciato dal pluriennale inadempimento nel pagamento delle rate del mutuo e dall'azione esecutiva di Sv..
Ca. avrebbe, dunque, senz'altro dovuto chiedere il fallimento di Gr., che, se non colpevolmente omessa, avrebbe quanto meno limitato il prodursi di ulteriori gravi danni per i creditori.
L'imputato appare meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La pena è stata determinata in 8 mesi di reclusione (p.b. 1 anno e 6 mesi - generiche = 1 anno - art. 442 c.p.p.). L'imputato è stato dichiarato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 8 mesi.
E' stata concessa all'imputato la sospensione condizionale della pena.
L'APPELLO
Ha proposto appello tempestivo il difensore dell'imputato, che chiede, in via principale, l'assoluzione perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non costituisce reato; in via subordinata, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, in particolare, per le modalità della condotta, l'esiguità del pericolo e la non abitualità del comportamento.
Con il primo motivo, la difesa lamenta l'omessa considerazione, da parte della sentenza di condanna, di diversi elementi.
In particolare, le prime perdite emergono con la chiusura dell'esercizio 2008 e con la predisposizione del relativo bilancio che, però, risulta approvato da Br.As. in data 30 aprile 2009, successivamente alla cessazione da parte di Ca. della carica di amministratore, intervenuta in data 30 marzo 2009.
Inoltre, i bilanci 2006 e 2007, espongono ricavi assai significativi e un utile di esercizio pari, rispettivamente, a Euro 41.140,00 ed Euro 46.411,00.
Peraltro, la cessione del ramo d'azienda alla Fr., effettuata al prezzo pari al patrimonio netto (Euro 53.616,22), ha consentito alla Gr. di accollare alla cessionaria un passivo pari a Euro 4.161.908,04.
Infine, la crisi di impresa viene fatta risalire al termine del 2003, coincidente con il primo insoluto del mutuo concesso dalla Sv.. Quest'ultima, però, promuove una procedura esecutiva immobiliare solo nel 2011, due anni dopo la cessazione dalla carica di amministratore unico da parte di Ca..
Con il secondo motivo, la difesa lamenta la contraddittorietà della sentenza, laddove afferma che la condotta omissiva di Ca., ove realizzata, avrebbe limitato il prodursi di gravi danni per la massa dei creditori, sostanziatisi nelle condotte descritte ai capi A) e B) dell'imputazione. Il Giudice ha omesso di considerare che la bancarotta fraudolenta al capo A) è stata contestata al solo Br.As. e che, in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale al capo B), Ca. è stato assolto per non aver commesso il fatto.
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Il difensore dell'imputato osserva correttamente che alcuni elementi acquisiti agli atti paiono incompatibili con l'esistenza - almeno conclamata e percepibile all'amministratore che cessò dal suo incarico più di nove anni prima della dichiarazione di fallimento - dello stato di insolvenza sin dal 2003 (come sostiene il curatore) o, quanto meno, già nell'ultimo periodo in cui Ca. amministrò la società.
Anzitutto, il primo bilancio in perdita è quello relativo al 2008, che però non fu predisposto da Ca. ma da Re.As., che gli succedette come amministratore, mentre gli ultimi due bilanci di Ca. (2006 e 2007) espongono un utile di esercizio.
In secondo luogo, se è vero che nel 2007 e nel 2008 i ricavi subirono una nettissima diminuzione rispetto al 2006 (primo anno preso in esame nella relazione del curatore), ciò dipese evidentemente dalla cessione alla Fr. del principale ramo d'azienda. Ma tale operazione comportò anche l'accollo alla società cessionaria di oltre 4.000.000 di Euro di debiti: fu dunque un'operazione assai favorevole per la Gr. sul piano della notevolissima riduzione dell'esposizione debitoria.
Peraltro, sebbene dal 2003 la Gr. avesse cessato di pagare le rate del mutuo contratto con Sv. e il relativo debito crescesse di anno in anno, la procedura esecutiva fu iniziata dalla società creditrice ben due anni dopo la cessazione di Ca. dall'incarico di amministratore.
A ciò va aggiunto, poi, che dai dati dei bilanci esposti dal curatore nella sua relazione emerge che la Gr. ebbe sempre crediti di gran lunga superiori ai debiti. Ancora nell'ultimo esercizio completo in cui Ca. fu amministratore (il 2008) i crediti sarebbero stato addirittura doppi rispetto ai debiti (1.700.000 Euro contro 877.000 Euro). Si può senz'altro ipotizzare, anche alla luce del successivo fallimento, che potesse trattarsi di crediti almeno in gran parte difficilmente realizzabili, ma l'esistenza comunque di un così forte sbilancio tra crediti e debiti non poteva certo far propendere per un già irrimediabile stato di insolvenza che avrebbe dovuto indurre l'imputato a chiedere il fallimento sin da quando egli era ancora amministratore.
P.Q.M.
Visto l'art. 599 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, assolve Gi.Ca. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Motivazione contestuale.
Così deciso in Cagliari il 30 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2024.