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Associazione per delinquere transnazionale e traffico di stupefacenti: definizione del vincolo associativo e responsabilità individuale (Collegio - Cristiano presidente)

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Tribunale Napoli sez. IV, 23/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 23/09/2010), n.11457

L’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti si caratterizza per la stabilità del vincolo tra gli associati e per la coesione organizzativa necessaria alla realizzazione del programma criminoso. La partecipazione del singolo associato al reato associativo non implica automaticamente la responsabilità per i reati-fine, salvo prova del contributo volontario e consapevole.

Associazione per delinquere transnazionale e traffico di stupefacenti: definizione del vincolo associativo e responsabilità individuale (Collegio - Cristiano presidente)

La sentenza integrale

Dott.ssa Concetta Cristiano - Presidente Est.
Dott. Giovanni Vinciguerra - Giudice
Dott.ssa Antonia Napolitano Tafuri - Giudice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/12/09 il GUP presso il Tribunale di Napoli emetteva decreto con cui disponeva il giudizio nei confronti di B. J. e Z. T., alias come in atti, in virtù del quale costoro venivano tratti innanzi al Collegio per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe.

Alla prima udienza dibattimentale svoltasi in data 5/2/09, celebrata in presenza dello imputato detenuto, B. J., veniva dichiarata la contumacia dell'imputata Z. T., ritualmente citata e non comparsa, all'esito, esaminate le questioni preliminari, il Presidente dava lettura dei capi di imputazione e dichiarava aperto il dibattimento, indi il PM esponeva i fatti oggetto di prova, chiedeva ammettersi prova documentale (verbali di arresto e sequestro, decreti intercettativi, documenti fonografici), esaminarsi i testi indicati nella propria lista e gli imputati, disporsi perizia trascrittiva sui documenti fonografici allegati al fascicolo dibattimentale ai sensi dell'art. 431 lett. b), individuando le telefonate da trascrivere sulla base di apposito elenco allegato al verbale di dibattimento; tutte le difese formulavano le proprie deduzioni istruttorie e chiedevano il controesame dei testi d'accusa; il Collegio, verificata la tempestività del deposito della lista, ammetteva le prove come da ordinanza allegata al verbale di udienza; veniva poi conferito incarico al perito trascrittore e concesso termine per l'espletamento delle operazioni peritali. Sull'accordo delle parti veniva poi disposta l'acquisizione e l'utilizzazione della denuncia e delle dichiarazioni rese per rogatoria internazionale da G. V.. Alle successive udienze del 21/5/09 e del 28/5/09 il processo veniva rinviato per la rinuncia all'incarico da parte del perito trascrittore e la sua sostituzione, quindi il PM formulava richiesta, poi accolta, di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 comma II c.p.p.; all'udienza del 1/10/09 il processo subiva un ulteriore rinvio per assenza dei testi; all'udienza del 13/11/09, veniva rinnovata la istruttoria dibattimentale, essendo mutato il Collegio giudicante, indi il perito depositava in udienza l'elaborato peritale, venivano poi escussi i testi F. S. P. e C. M..

All'udienza del 11/12/09 veniva escusso il teste A. L.; all'udienza del 29/1/10 veniva escusso il teste I. K..

Alle successive udienze del 12/3/10 e 25/6/10 veniva ribadita l'acquisizione della denuncia e delle dichiarazioni rese per rogatoria dalla imputata di reato connesso G. V. atteso il consenso delle parti, quindi, acquisita documentazione, il Presidente dichiarava conclusa l'istruttoria dibattimentale.

Alle successiva udienza del 2/7/10 le parti formulavano le rispettive conclusioni e il Tribunale decideva come da dispositivo immediatamente letto, riservandosi il deposito dei motivi nel termine di novanta giorni in considerazione della gravità delle imputazioni e della complessità dell'istruttoria dibattimentale.

Sospendeva inoltre ai sensi dell'art. 304 c.p.p. i termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine di deposito dei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli imputati sono stati ritenuti colpevoli dei reati rispettivamente loro ascritti con le precisazioni che si andranno ad esplicitare e pertanto vanno condannati.

I FATTI IN CONTESTAZIONE

A) Premessa

Con riferimento alle fattispecie delittuose oggetto del presente processo appare opportuno svolgere alcune considerazioni in diritto.

L'associazione per delinquere sia essa semplice, sia finalizzata alla commissione di reati concernenti gli stupefacenti si caratterizza: a) per l'esistenza di un vincolo associativo di carattere permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) per la indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; tale indeterminatezza non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura, giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti che possono integrare anche un'unica disposizione di legge;

c) per l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

È pacifico, poi in dottrina e in giurisprudenza che nell'ambito del reato associativo si distinguono due diverse ipotesi di delitto, l'una per i promotori, organizzatori e capi e l'altra per i semplici soci.

È altresì pacifico che sia necessaria la conoscenza reciproca tra gli associati, potendo il vincolo costituirsi attraverso collegamenti tra vari gruppi di associati ed essendo ipotizzabili che compartimentazioni interne al sodalizio possano non consentire o escludere la conoscenza tra di loro di tutti gli associati.

Con particolare riferimento alle figure dei promotori e degli organizzatori deve osservarsi che il promotore dell'associazione non è soltanto chi della stessa si sia fatto iniziatore, ma anche colui che contribuisca alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costituito e che abbia un ruolo di supremazia e di direzione. La qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti, l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative, il reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso; rientrano nel concetto di organizzazione lo svolgimento del compito di stabilire le modalità operative di ciascuna impresa criminosa, di scegliere gli associati, cui affidarne l'esecuzione; amministrarne la cassa, ecc.

Partecipe è invece chi aderisce alla struttura associativa, pur prestando generici apporti, fungibili, al perseguimento del programma associativo; la partecipazione, di regola, può realizzarsi nei modi più vari, la cui specificazione non è, peraltro, richiesta dalla norma incriminatrice.

Infine, deve rilevarsi che il rapporto tra la responsabilità per la condotta di partecipazione all'associazione e la distinta responsabilità concorsuale nel delitto scopo, espressione del comune programma di delinquenza è stato risolto in giurisprudenza nel senso di una impossibilità di desumere una responsabilità per i reati scopo dal mero fatto di partecipazione all'associazione. In proposito deve osservarsi che è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che deve escludersi che la sola appartenenza ad un'associazione criminale e anche l'eventuale previsione del reato fine, siano elementi di per sé idonei a far ritenere responsabile come compartecipe il singolo associato rimasto estraneo all'ideazione e all'esecuzione del reato-fine, in mancanza di forme di istigazione e agevolazione, eziologicamente rilevanti (in tali termini, tra le tante, Cass. 31-5-85, Pecchia; Cass. 14-2-84, Ceriani Sebregondi, nella quale si è esplicitamente affermato che è sempre necessario dimostrare che il singolo abbia voluto quel determinato evento ed abbia ad esso - e non già a generici, indeterminati programmi criminosi, pur se finalizzati ad uno scopo comune - apportato un consapevole contributo causale).

Per converso, al fine di accertare se l'autore di taluno dei delitti inquadrabili nel programma criminoso sia anche legato dal vincolo associativo criminale, è necessario verificare l'affectio societatis, cioè la consapevolezza, desumibile anche da atti concludenti, di aver assunto siffatto vincolo, che non deve essere indeterminato nel tempo, purché permanga al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi criminosi in modo da costituire, nella sua funzione propulsiva della criminalità organizzata, un attentato all'ordine pubblico (Cass. 12-11 -90, Giardina).

Il Collegio e chiamato a valutare se gli odierni imputati abbiano partecipato alla organizzazione criminale contestata sub 50) per commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. 309/90.

Risultano inoltre contestati agli imputati vari delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. 309/90, che sarebbero stati commessi nell'ambito della partecipazione al predetto sodalizio criminale.

L'esperienza giudiziaria insegna che, solitamente, attraverso il coordinamento delle indagini su più episodi criminosi commessi da persone ritenute tra loro collegate si risale poi alla individuazione di una possibile associazione criminale in genere.

Proprio attraverso l'accertamento dei reati-fine e delle modalità di esecuzione degli stessi è quindi possibile risalire più agevolmente alla identificazione di una semplice associazione per delinquere, ovvero di un'organizzazione di stampo mafioso o camorrista.

Anche in giurisprudenza è stato avvertito che, pur sussistendo assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e reati-fine commessi dagli associati, non può escludersi, sul piano probatorio, che gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati-fine effettivamente realizzati, possano essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo ed all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione, ecc. (Cass. Sez. V 14-9-91, Monaco ed altro).

Pertanto, al fine di assicurare una più accurata valutazione degli elementi probatori portati all'attenzione del Collegio e soprattutto per una più ordinata trattazione di tutte le prove raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale in relazione al delitto contestato al capo 50), si ritiene di dover anzitutto esaminare gli episodi delittuosi contestati ai capi 53) e 57) della rubrica.

B) Svolgimento e sviluppo dell'attività di ricerca delle prove

Le deposizioni testimoniali hanno consentito di individuare come segue lo svolgimento e lo sviluppo delle attività investigative.

Il presente processo, secondo quanto riferito dai testi escussi, è nato dalle acquisizioni di altra complessa indagine tesa a ricostruire il modus operandi delle organizzazioni criminose implicate nel traffico di sostanze stupefacenti, consistente sostanzialmente nella organizzazione di viaggi dei corrieri della droga dall'Italia verso il Sud-America, l'Africa e l'Asia (e viceversa), sovente con tappe intermedie in altre nazioni europee.

L'attività investigativa consentiva altresì di accertare che tali organizzazioni criminose, gestite da nigeriani ed aventi il proprio centro operativo nella zona del litorale domitio nelle province di Napoli e Caserta, avevano effettuato un salto di qualità, elevandosi al ruolo di organizzatori di viaggi di terze persone, sovente di nazionalità europea (proprio per eludere i controlli delle forze dell'ordine), a cui veniva pagato un biglietto aereo e versato un corrispettivo per la prestazione fornita all'organizzazione.

A tali risultanze investigative si giungeva attraverso un'attività di monitoraggio delle agenzie di viaggio utilizzate dalle organizzazioni in oggetto per l'invio di corrieri di droga in Italia e di approfondimento delle dinamiche dei flussi finanziari movimentati dalle agenzie di money transfer.

Veniva posta sotto controllo l'utenza (omissis) in uso a tale T. O. C. (di tale utenza egli veniva trovato in possesso in sede di perquisizione in data 30/8/06); l'attività intercettiva su tale utenza e su quelle via via contattate consentiva di giungere alla completa identificazione del T. e degli altri appartenenti al gruppo, confermando l'ipotesi investigativa circa l'esistenza e la operatività di una organizzazione delinquenziale a carattere transnazionale, dedita al traffico internazionale di stupefacenti, i cui vertici erano costituiti da cittadini di nazionalità nigeriana, tra cui lo stesso T. O. C.; venivano poi identificati numerosi soggetti originari di paesi dell'Est Europa che, in posizione subordinata rispetto a quest'ultimo, fungevano da corrieri ovvero da referenti della organizzazione nei paesi da cui proveniva lo stupefacente.

Emergeva altresì la posizione di B. J., sulla cui corretta identificazione alcun dubbio si pone, atteso che egli era intestatario dell'utenza intercettata (omissis), oltre ad essere residente nella stessa abitazione del T., ovvero in Marano di Napoli, via V. E. (cfr. accertamenti anagrafici descritti dal teste attonito).

La responsabilità degli imputati è emersa in modo inequivoco dalle numerose prove raccolte nel corso del dibattimento e, segnatamente, dall'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, dalle numerose intercettazioni di conversazioni telefoniche, dalle dichiarazioni testimoniali, dai verbali di arresto e sequestro di sostanza stupefacente, acquisiti agli atti.

C) Il reato contestato sub capo 53)

B. J. è chiamato a rispondere di una attività di importazione di sostanza stupefacente dall Argentina all'Italia in concorso con T. O., C. C., G. V. e S. E..

La prova dei fatti in contestazione emerge in maniera in equivoca dalle dichiarazioni rese da G. V., acquisite sull'accordo delle parti, dal contenuto delle conversazioni intercettate e dall'attività di perquisizione e sequestro.

Invero nell'agosto 2006, previe disposizioni impartite da T. e da B. J., G. V. e S. E. si recavano in Argentina passando per la Spagna;

durante il viaggio di ritorno le due donne si fermavano nuovamente in Spagna e consegnavano ad un referente del gruppo per la Spagna, tale A., un ingente quantitativo di eroina.

La ricostruzione delle varie fasi del trasporto veniva effettuata sia sulla scorta delle intercettazioni che degli accertamenti effettuati in ordine ai titoli di viaggio trovati in possesso delle due donne all'atto del loro controllo al rientro a Napoli. Successivamente alla consegna della merce, avvenuta in Spagna, nel corso di alcune conversazioni, emergeva che una parte della sostanza stupefacente doveva giungere in Italia per essere consegnata a T.. Per questo motivo personale della Squadra mobile di Napoli provvedeva al controllo del pullman della ditta Euroline, con tratta Barcellona - Napoli, che sarebbe dovuto giungere a Napoli alle ore 16,45 del 29/8/06; a bordo del veicolo, come emerso dai colloqui intercettati, viaggiavano la G. e la S., che tuttavia non risultavano in possesso di sostanza stupefacente. Terminati i controlli le due donne venivano rilasciate; successivamente il 30/8/06 le donne incontravano T. ed alcuni suoi complici, dai quali venivano derubate della somma ricevuta per il trasporto della droga dall'Argentina alla Spagna, episodio che non esitavano a denunciare alla P.G (cfr. denuncia resa il 30/8/06 ai C.C. di Marano, in atti).

Le dichiarazioni rese a tal proposito da G. V. venivano poi ribadite in sede di rogatoria internazionale innanzi all'autorità giudiziaria spagnola (cfr. dichiarazioni del 10/10/07, acquisite sull'accordo delle parti). Sostanzialmente la donna dichiarava di aver trasportato droga dall'Argentina alla Spagna su incarico di T. insieme a S. E. per un compenso di circa euro 3000,00, di aver poi proseguito il viaggio fino in Italia, di essere stata derubata della somma da T. presso la sua abitazione, di avere denunciato tale furto alla polizia italiana.

Precisava di aver svolto l'attività di corriere su incarico di T. in due occasioni, di essere stata messa in contatto con T. da tale C. C., che svolgeva il molo di reclutare corrieri rumeni, percependo da T. una commissione per ogni trasporto effettuato, che T. aveva il ruolo di capo e svolgeva tale attività di importazione di droga in molti paesi, che il suo socio era B. J. e che in casa di T. aveva incontrato altre ragazze che come lei fungevano da corrieri.

Le dichiarazioni di G. V.a trovavano un immediato riscontro nella perquisizione svolta dai C.C. di Marano in data 30/8/06 all'esito della denuncia sporta dalla donna presso l'abitazione di T., indicata dalla denunciante in Marano, alla via V. E..

Nel corso della perquisizione O. C. T. veniva identificato sulla base di una carta di identità rilasciata dal comune di Marano e veniva trovato in possesso dell'utenza mobile (omissis).

Inoltre sulla sua persona veniva rinvenuta la somma di euro 1050,00, tutta in banconote da euro 50,00 e nella sua abitazione veniva rinvenuta la somma di euro 800,00; il denaro veniva sottoposto a sequestro.

Venivano altresì rinvenute le fotocopie dei passaporti di G. V. e di S. E. e numerose schede telefoniche.

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni di G. V. emergeva dal contenuto delle conversazioni intercettate.

Particolarmente significative risultano le conversazioni intercettate sull'utenza (omissis), in uso a B. J., che evidenziano la fattiva collaborazione di B. J. con T. nel curare gli aspetti organizzativi del viaggio in Argentina delle due donne.

Emblematica è la conversazione n. 2190 del 9/8/06 h. 10,44 in entrata su (omissis) (in uso a B. J.) proveniente dall'utenza (omissis) (in uso a T.) nella quale T. raccomanda a B. J. di ricaricare il telefono delle ragazze che stanno andando a Barcellona perché le telefonate sono molte costose; nella successiva conversazione n. 2193 del 10/8/06 h. 10,47 tra le medesime utenze sopradette, B. informa T. di aver ricaricato la scheda alle ragazze, ma purtroppo il credito è stato consumato durante la conversazione con le stesse, alle quali ha dato ulteriori indicazioni su come comportarsi anche in riferimento ai documenti.

Parimenti significativa è la conversazione n. 2980 del 29/8/06 delle ore 19,24 tra le medesime utenze sopracitate in cui B. J. e T. manifestano la loro preoccupazione per il ritardo del pullman proveniente da Barcellona (ritardo dovuto al controllo della P.G.).

Infine nella conversazione n. 301 9 del 30/8/06 h. 10,21 B. J. informa T. che le ragazze sono state pagate in Spagna da A., che ha dato loro euro 3000,00, T. ribatte che gli accordi erano diversi e che le ragazze dovevano essere pagate a Napoli, gli suggerisce di chiamare tale D. affinché si informi con A. del motivo per cui è venuto meno agli accordi.

Il tenore delle conversazioni intercorse tra B. J. e T. dimostra la sua fattiva collaborazione nell'organizzazione del viaggio delle due donne, il continuo monitoraggio degli esiti dell'operazione e la capacità di tenere i contatti con gli altri referenti del gruppo.

Gli elementi sopradetti provano pienamente la responsabilità di B. J. per il reato contestato sub 53, in ordine a quale va affermata la sua responsabilità in concorso con O. T., C. C., S. E. e G. V..

Va tuttavia esclusa l'aggravante contestata non essendo stato in concreto accertato il quantitativo di sostanza stupefacente destinato all'importazione in Italia.

D) Il reato contestato sub capo 57)

Z. T. è chiamata a rispondere di una attività di importazione di sostanza stupefacente dalla Guinea all'Italia in concorso con T. O. e P. B..

La prova dei fatti in contestazione emerge in maniera univoca dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle attività di perquisizione e sequestro.

Invero nei primi mesi del 2007 l'ascolto delle conversazioni intercettate evidenziava che P. B. e Z. T., alias S., su disposizione di T. O., venivano impiegate più volte sulla rotta Guinea - Turchia, con scalo al rientro in Marocco, per trasportare quantitativi di cocaina.

Le due donne si recavano insieme a Conakry (Guinea), dove sostavano per qualche giorno e prelevavano lo stupefacente che poi portavano a Istanbul, facendo scalo a Casablanca.

Durante il viaggio di ritorno per evitare di perdere, in caso di operazioni di polizia, l'intero carico le predette viaggiavano separatamente ad una distanza tra le 24 e le 48 ore.

In data 19/2/07 veniva segnalato l'arrivo della P B. (e il successivo transito della Z. T.) presso l'aeroporto di Casablanca in Marocco.

Sulla scorta di quanto emerso dalle intercettazioni la P. veniva tratta in arresto dalla Polizia marocchina in quanto trovata in possesso di kg. 15 di cocaina.

Il viaggio era stato organizzato da T.; le due donne erano partite da Roma alla volta della Guinea il 25/1/07.

Tanto emerge dalle conversazioni n. 1500 e 1512 del 15/1/07 in cui T., parlando dall'utenza (omissis) apprende che le due donne si trovano a Roma Termini e indica loro il numero dell'autobus 310.

Nella successiva conversazione n. 1541 del 16/1/07 T. contatta l'agenzia New Deal al numero 0817130072 e si informa con tale J. dei biglietti aerei, che ha prenotato.

In data 25/1/07 P. chiama T. e lo informa di aver ritirato i biglietti e che si trova insieme a S. (definita sorella) all'aeroporto di Fiumicino, da dove partirà.

Le conversazioni n. 1885, 1887 e 1909 del 26/1/07 forniscono conferma che la destinazione delle due donne è la Guinea; infatti T. raccomanda al referente in Guinea di non far sapere a nessuno che i due corrieri sono lì, poiché egli ha negato tale circostanza a tale E., del quale non si fida, inoltre raccomanda alle donne di cambiare subito le schede telefoniche.

Ulteriore conferma della presenza delle due donne in Guinea si ricava dalle conversazioni n. 1051 del 3/2/07 e 1056 del 6/2/07 su (omissis) in cui T. contatta un numero fisso locale (omissis) e parla al telefono prima con P. e poi con S., che si lamentano dei disordini in Africa e della mancanza di acqua e di energia elettrica; si apprende inoltre che le due donne sono in attesa di un referente del posto.

Nella conversazione n. 2557 del 10/2/07 su (omissis) T. informa P., che si trova ancora in Guinea (infatti risponde al numero locale omissis), che può partire poiché non ci sono problemi per l'aeroporto.

All'aeroporto di Casablanca veniva successivamente organizzato il controllo della donna che veniva tratta in arresto perché trovata in possesso di 15 kg. di cocaina.

Dal carcere la donna contattava T., che si impegnava a procurarle un avvocato.

Significativa è la conversazione n. 3205 del 21/2/07 su (omissis) nella quale P. informa T. che è stata arrestata e l'uomo, svelando la rotta seguita, le chiede se l'arresto è avvenuto a Istanbul o a Casablanca.

Il giorno successivo nella conversazione n. 3207 del 21/2/07 su (omissis) P. chiedeva a T. di informare subito S. del suo arresto, poiché la sua presenza a Casablanca era stata segnalata alla Polizia e riferiva di aver visto anche il nome di S..

Immediatamente dopo, con le conversazioni n. 3244, 3246, 3247 del 22/2/07 su (omissis), T. chiama S., che è in Guinea (infatti viene contattata sull'utenza locale omissis) e la informa dell'accaduto, avvertendola che P. è riuscita a scorgere negli atti anche il suo nome.

Nella conversazione n. 3317 del 22/2/07 S. informata del pericolo, comunicava a T. che sarebbe partita il giorno successivo per Casablanca e immediatamente dopo da Casablanca per Milano, da dove avrebbe poi raggiunto Napoli. Significative sono poi le conversazioni n . 1608, 1610 e 1612 del 6/3/07 nelle quali P. chiede a T. di procurarle un avvocato, ma l'uomo obietta di non avere soldi e le suggerisce di rivolgersi a S., che ha incassato i soldi dell'ultimo viaggio. Il tenore univoco delle conversazioni intercettate prova la partecipazione di S. alla attività di importazione di cocaina dalla Guinea all'Italia; tale attività non viene portata a completamento per l'intervento della Polizia marocchina e l'avvertimento fatto pervenire da P. a S., che effettua il viaggio di ritorno senza portare la sostanza stupefacente.

Indubbia è poi l'identificazione di S. con l'imputata Z. T., alla luce della puntuale attività di riscontro eseguita dalla P.G.

Invero con uno stratagemma (consegna di un omaggio floreale) la P.G. contattava la donna sull'utenza mobile intercettata; la donna rispondeva presentandosi come S. e fissava un appuntamento con il sedicente fattorino, il quale prima di consegnare i fiori alla donna chiedeva di vedere un documento ed aveva così l'occasione di verificare, esaminando il passaporto, che S. era in realtà Z. T. (cfr. dichiarazioni teste C.).

E) Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente (capo 50).

Non vi è dubbio che gli elementi di prova raccolti hanno evidenziato al di là di ogni dubbio l'esistenza di una struttura associata stabilmente preordinata ed organizzata al fine di acquistare, importare dall'estero e comunque cedere ingenti quantità di stupefacenti.

Le investigazioni hanno altresì messo in luce la sussistenza tra O. T., B. J., C. C. e numerosi altri personaggi di un collegamento non limitato al mero concorso in specifici anche se reiterati episodi di importazione o spaccio ma stabilmente preordinato, con predisposizione di un'ampia struttura, munita di ingenti mezzi e con suddivisione di ruoli tra gli associati, alla commissione di tali reati.

Si era accertato che detta struttura contava numerosi adepti, molti dei quali non identificati, e aveva ramificazioni anche in zone d'Italia diverse dal napoletano ed all'estero con collegamenti con la Spagna (cfr. episodio contestato sub 53), la Guinea ed il Marocco (cfr. episodio contestato sub 57).

Le indagini hanno, altresì, evidenziato che alcuni degli associati svolgevano il ruolo di semplici corrieri, quali G. V., S. E., Z. T. e P. B., altri tra cui C. C. svolgevano il ruolo di reclutare corrieri provenienti dall'est europeo, mentre il ruolo di finanziatori ed organizzatori competeva a T. e B. J.. Tanto emerge dalle dichiarazioni di G. V., pienamente attendibili, in quanto riscontrate dalle risultanze dell'attività di perquisizione e sequestro operata dalla P.G., nonché dal contenuto delle intercettazioni telefoniche.

Si richiamano a questo proposito le conversazioni in cui T. e B. J. discutono degli aspetti organizzativi dell'importazione di sostanza stupefacente dall'Argentina, già descritte sub paragrafo C) e le conversazioni in cui T. si preoccupa di fornire assistenza legale ad uno dei corrieri arrestati, già citate sub paragrafo D).

Significative a tal proposito risultano poi numerose altre conversazioni nelle quali B. J. riceve delle richieste di fornitura di sostanza stupefacente, cripticamente indicata con la espressione "i cosi" e discute della qualità della sostanza, della possibilità di un assaggio e del prezzo (cfr. tel. N. 90 del 25/5/06 h. 17,41, n. 280 del 2/6/06 h. 1,45, n. 2243 del 12/8/06 h. 13,37, n. 2252 del 12/8/06 h. 17,42, n. 2265 del 13/8/06 h. 13,07, n. 2266 del 13/8/06 h. 13,08, n. 2284 del 13/8/06 h. 22,42, tutte su omissis).

Ancora nella conversazione n. 526 del 12/6/06 h. 12,56 B. J. discute della possibilità di fornire campioni (un pezzettino) di sostanza stupefacente ai suoi clienti in vista di successive ordinazioni.

Fondamentali appaiono poi le conversazioni in cui B. J. discute della necessità di controllare i corrieri, definiti "uccelli che stanno volando"(cfr. tel. n 3411 del 20/9/06 h. 10,14), della opportunità di reclutare corrieri femmine, perché più affidabili dei maschi (cfr. n. 3469 del 25/9/06 h. 20,42), dell'esigenza di conoscere personalmente i corrieri per non essere truffati (cfr. 3861 del 29/10/06 h. 20,12).

Infine nelle conversazioni n. 4184 e 4185 del 19/11/06 B. J. discute del compenso da corrispondere ai corrieri, che pretendono il 30% del valore del carico, precisa che non intende pagare tale somma, ma vuole prestabilire un importo fisso.

Sussistono in definitiva tutti i presupposti per configurare oggettivamente l'associazione di cui al capo 50).

Con riferimento a tale capo di imputazione va sicuramente affermata la responsabilità di B. J. con il ruolo di organizzatore; tanto alla luce della mole e del tenore delle conversazioni intercettate.

Parimenti va affermata la responsabilità di Z. T. con il ruolo di corriere in considerazione della stabilità del suo rapporto con T. (come riferito nelle sue dichiarazioni da G. V.) e della consapevolezza della coesione e dei legami internazionali dell'organizzazione, quale emerge dalle conversazioni in cui espressamente si fa riferimento a precauzioni particolari nel riferire recapiti telefonici e della necessità di reperire varie schede telefoniche.

Si ritiene tuttavia di escludere le contestate aggravanti non essendo emersi elementi certi, idonei a provarne la sussistenza.

F) DETERMINAZIONE DELLE PENE

Gli imputati vanno giudicati responsabili di tutti i reati loro ascritti.

In forza di quanto sopra detto si è ritenuto di escludere tutte le aggravanti contestate.

Non si è ritenuto di concedere le attenuanti generiche a B. J. In considerazione del rilievo del ruolo da lui rivestito all'interno dell'associazione criminosa e in considerazione del precedente penale specifico, da cui risulta gravato.

Viceversa è ritenuto di concedere le attenuanti generiche a Z. T. in considerazione dello stato di incensuratezza.

Si è ravvisato il vincolo della continuazione tra il reato associativo e i singoli reati fine.

Valutati tutti gli elementi di fatto, stimasi equo irrogare d'imputato B. J. In ordine ai reati sub 50 e 53 la pena di anni 21 di reclusione, così determinata, pena base per il reato sub 50, più grave, anni 20 di reclusione, aumentata nella misura inflitta ex art. 81 c.p.

All'imputata Z. T. in ordine ai reati sub 50 e 57 la pena di anni 8 di reclusione, così determinata, pena base per il reato sub 50, più grave, anni 10 di reclusione, ridotta in anni 7 di reclusione ex art. 62 bis c.p., aumentata nella misura inflitta ex art. 81 c.p.

Consegue di diritto la condanna dei predetti imputati al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle di custodia cautelare.

Ai sensi dell'art. 29 c.p. e segg. gli imputati vanno condannati all'interdizione perpetua dai pubblici, all'interdizione legale e alla sospensione della potestà genitoriale per tutta la durata della pena.

Ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 309/90 va altresì disposta l'espulsione degli imputati dallo Stato a pena espiata.

Ai sensi dell'art. 240 c.p. va infine disposta la confisca di quanto in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara B. J. e Z. T. alias come in atti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ed, escluse per entrambi le contestate aggravanti, concesse alla sola Z. T. le circostanze attenuanti generiche, ritenuta per entrambi la continuazione sotto la più grave ipotesi sub 50) condanna B. J. alla pena di anni ventuno di reclusione e Z. T. alla pena di anni otto di reclusione.

Condanna B. J. e Z. T. al pagamento delle spese processuali ed a quelle della custodia cautelare.

Dichiara B. J. e Z. T. interdetti dai PP.UU. in perpetuo e in stato di interdizione legale e di sospensione dalla potestà genitoriale per la durata della pena principale.

Letto l'art. 86 D.P.R. 309/90 dispone, a pena espiata, l'espulsione dallo Stato per B. J. e Z. T..

Confisca di quanto in sequestro e distruzione dello stupefacente.

Motivi in 90 giorni.

Letto l'art. 304 c.p.p. sospende i termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito dei motivi.

Napoli 2 luglio 2010

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