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Assoluzione per bancarotta semplice documentale per mancanza di prove certe

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Tribunale Cassino, 22/01/2024, n.43

In tema di bancarotta semplice documentale, l’assenza di prove certe sulla responsabilità individuale e la mancanza di documentazione relativa alla trasmissione o conservazione dei libri contabili esclude la possibilità di affermare la penale responsabilità degli imputati; il dubbio sulla disponibilità dei documenti contabili da parte dell’ultimo liquidatore giustifica l’applicazione dell’assoluzione con formula dubitativa.

Responsabilità per bancarotta documentale: dolo specifico e condotta successiva

Bancarotta documentale: negligenza e volontà fraudolenta nella tenuta delle scritture contabili.

Responsabilità dell’amministratore inattivo nella bancarotta fraudolenta: obblighi di vigilanza e tenuta delle scritture contabili.

Assoluzione per bancarotta semplice documentale per mancanza di prove certe

Assoluzione dell’amministratore per mancata prova dello stato di insolvenza durante il suo incarico

Responsabilità dell’amministratore formale nella tenuta delle scritture contabili in fase liquidatoria.

Esclusione di responsabilità per l’amministratore: regolare cessione delle quote e assenza di gestione di fatto.

Responsabilità del concorrente estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione

Condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale aggravata con riconoscimento delle attenuanti generiche

La mancata tenuta delle scritture contabili come bancarotta semplice e il principio di responsabilità per omessa dichiarazione IVA

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione a giudizio gli odierni imputati venivano tratti a giudizio di questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati, in epigrafe ascritti, per l'udienza del 16/06/2020.

A tale udienza il processo veniva rinviato all'udienza del 02/12/2020, innanzi al Giudice tabellarmente competente.

Pure a in tale udienza il processo non veniva trattato, per legittimo impedimento del Giudice, di tal che lo stesso veniva rinviato all'udienza del 05/07/2021.

Alla predetta udienza, il Giudice, constatata la rituale citazione delle parti, in assenza di questioni preliminari, dichiarava l'apertura del dibattimento, invitando la parti a formulare le rispettive richieste di prova.

Ammesse le prove dedotte dalle parti, venivano, immediatamente, escussi i testi Ca.Pa. e Ra.Li.

Al termine dell'audizione, il processo veniva rinviato all'udienza del 21/02/2022, per il prosieguo dell'istruttoria.

All'udienza del 21/02/2022 veniva ascoltato il teste Ma.Ma.

Conclusa la di lui testimonianza, il processo veniva rinviato all'udienza dei 24/10/2022. All'udienza del 24/10/2022 venivano sentiti i testi della difesa, Fr.Fr. ed altri (…).

Dopo la loro escussione il processo veniva rinviato, per sentire gli ultimi testi della difesa, all'udienza del 17/04/2023.

All'udienza del 17/04/2023, sentito il teste Ra.Al., il processo veniva rinviato, per la sola discussione all'udienza del 09/01/2024.

A tale udienza il Giudice chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le parti a discutere. Le parti concludevano, come riportato in premessa. La causa veniva, pertanto, decisa

Motivi della decisione
All'esito dell'istruttoria dibattimentale espletata, non può affermarsi la penale responsabilità degli imputati.

Ed invero, come si evince dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi, non è possibile confermare l'ipotesi accusatoria di bancarotta semplice cosi come contestata nel capo d'imputazione.

Ipotesi costituita dall'asserita mancato consegna dei libri obbligatori della società (…) - fallita - relativi ai tre anni antecedenti la data del fallimento della predetta società, dichiarato il 08/05/2017.

Accusa, inizialmente, sorretta da quanto emergente dai rilievi esposti nel rapporto riepilogativo semestrale relazione ex art 33 L.F. del Curatore, Avv. (…). Ipotesi accusatoria che, però, come si sopra premesso, non ha trovato conferma nell'istruttoria dibattimentale, in modo nitido in relazione alle posizioni degli imputati Za. e Fr. e invece con qualche dubbio in ordine all'imputato D.No.

Da qui la diversa formula assolutoria adottata.

Per quanto concerne i primi due imputati il periodo in contestazione è il medesimo: dal 26/05/2005 al 07/08/2015.

A nessuno dei due imputati può, quindi, contestarsi il mancato ritrovamento del libro degli inventari previsto dall'art. 2214 c.c. relativo all'anno 2016, non essendo più, a tale data, i liquidatori della società poi dichiarata fallita.

Non può nemmeno imputarsi ad essi, ma neanche all'imputato D.No., la mancata tenuta del libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale. Il dettato codicistico è assai chiaro in merito.

Il secondo comma dell'art. 2421 del c.c. espressamente prevede che tale libro è "tenuto" dal Collegio Sindacale: "il libro indicato al numero 5 (ndr: il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione) a cura del Collegio Sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione).

E che esso fosse tenuto ed effettivamente presente nella società, poi, fallita trova conferma da quanto riportato dal teste Fr.Fr., ex sindaco della società: "si era depositato in società e veniva regolarmente compilato, facevo le verifiche trimestrali obbligatorie, veniva tenuto in sede (cfr. 4 trasc. verb. ud.24/10/2022).

Teste che, peraltro, ha confermato che sino al 2015 vi erano tutti libri previsti per legge nonché il registro Iva (cfr. 7 trasc. verb. ud.24/10/2022)

Contabilità che sempre il medesimo teste ha riferito essere tenuta dalla Soc. (…) S.p.A., a seguito di un contratto sottoscritto con la società in liquidazione (…) S.p.A. Circostanza questa che trova riscontro nella audizione del teste Ma.Ma.: "tutti gli atti erano conservati presso gli uffici della Società (…)", (cfr pag. 6 trasc. verb. ud. 21/02/2022), il quale ha anche sottolineato che i libri contabili erano regolarmente tenuti: "si, si era completa, anche perché avevamo avuto diverse verifiche della Guardia di Finanza, che hanno, sempre, riscontrato la regolarità delle scritture contabili", (cfr pag. 6 trasc. verb. ud. 21/02/2022).

E tra i libri contabili, sino al 2015, vi sarebbe stato anche il registro Iva relativo agli anni 2014 e 2015.

Registro Iva che, peraltro, non rientra tra le scritture contabili obbligatorie, ai sensi dell'art. 2421 c.c., rilevando solo ai fini fiscali.

Registro Iva che, comunque, era presente, risultando sussistere presso la società in liquidazione il c.d. libro giornale, ove sono riportate le stesse annotazioni contenute in detto registro.

Ci trova conferma dalle stesse dichiarazioni rese dal Curatore nel corso della sua audizione del 05/07/2021.

Va da sè, alla luce di quanto si è sin qui evidenziato che alcuna condotta illecita è stata posta dagli imputati Za. e Fa.

Fa. che, peraltro, come si evince dalla documentazione depositata dalla difesa nonché dalle dichiarazioni dei testi Fr. ed altri (…), a seguito di una delicata operazione alla testa, effettuata nel 2012, non si era più ripreso e solo raramente si recava presso la sede della società ma senza svolgere alcuna attività né di Presidente della (…) S.p.A. né quella di liquidatore della (…) S.p.A.

Dubbi, invece, permangono sull'eventuale responsabilità dell'imputato D.No., ultimo, in ordine di tempo, dei liquidatori della società fallita.

Ed invero, nel periodo in cui egli è stato il liquidatore, dal 08/08/2015 al 09/05/2017, risulterebbero mancare il Registro Iva e il libro inventari relativi al 2016. Secondo quanto ha sostenuto la difesa del Za., costui avrebbe consegnato tutta la documentazione al coimputato D.No.

Questo per quanto concerne la contabilità sino all'agosto dei 2015. Documentazione contabile e libri della società (…) S.p.A., anche per l'anno 2016, che però sarebbero stati tenuti dalla società (…) S.p.A., come ha posto in evidenza il teste Ma.Ma. nel corso della propria testimonianza, in virtù di un contratto con il quale la (…) S.p.A. si sarebbe assunta tale onere.

Di tali documenti - nota di consegna della documentazione contabile e libri sino al 2015 e contratto affidamento contabilità e tenuta dei libri sociali intercorso tra (…) S.p.A. e (…) S.p.A. - non è, però, stato prodotto alcunchè.

Da qui l'incertezza sull'effettiva ricezione e/o possesso della predetta documentazione da parte del D.No.

Incertezza che si ripercuote sulla diversa formula assolutoria che si è inteso adottare nei confronti di quest'ultimo imputato.


P.Q.M.
Visto l'art. 530, 1 c.p.p.,

assolve gli imputati Za.Fr. e Fa.Ce. dal reato ascritto per non aver commesso il fatto addebitato.

Visto l 'art. 530, II c.p.p.,

assolve l'imputato D.No. dal reato contestato, per non aver commesso il fatto Riserva in giorni 70 il deposito delle motivazioni della sentenza.

Così deciso in Cassino il 15 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2024.

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