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Principio di specialità e prova insufficiente: assoluzione per violazioni amministrative e penali connesse alla custodia del veicolo sequestrato (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 16/12/2015, (ud. 16/12/2015, dep. 16/12/2015), n.17733

La condotta di circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, senza deterioramento del bene, non integra il reato di cui all’art. 334 c.p., ma costituisce esclusivamente una violazione amministrativa ai sensi dell’art. 213 del Codice della Strada, in virtù del principio di specialità. Per l’integrazione dei reati di violazione dei sigilli o oltraggio a pubblico ufficiale, è necessaria la prova certa della condotta materiale e della lesione effettiva del bene giuridico tutelato.

Principio di specialità e prova insufficiente: assoluzione per violazioni amministrative e penali connesse alla custodia del veicolo sequestrato (Giudice Cristiana Sirabella)

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 29.12.10, Co. Pa. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere dei reati ascritti alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 16.12.15, assente l'imputato ex art. 420 bis c.p.p., il GM, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento, invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti di cui al capo di imputazione attraverso l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione del verbale di n. 2 verbali di contestazione di infrazione al CdS del 8.11.10, del verbale di arresto in flagranza del 9.11.10, del verbale di perquisizione personale del 9.11.10, verbale di sequestro preventivo del veicolo del 8.11.10, e delle strisciate dell'alcooltest,; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM, come per legge. Il s Giudice, ammesse le prove; procedeva all'escussione del teste M.llo Zi. Ma., in servizio presso la Tenenza dei carabinieri di Melito di Napoli. All'esito della deposizione resa, acquisito il verbale di sequestro amministrativo del 8.08.10, e del referto medico di pronto soccorso (relativo al M.llo Zi.), ritenuta sufficientemente l'istruttoria dibattimentale, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere, e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene di dover mandare assolto Co. Pa. dai reati contestati in rubrica al capo sub 1) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; ai capi sub 2) 3) e 4) perché il fatto non sussiste.

In tal senso, il teste escusso, M.llo Zi. Ma. - con una deposizione chiara e coerente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica di P.U. da questi rivestita - riferiva che la sera del 8.11.10 alle ore 23,00 circa nel corso di un servizio di pattuglia, nel transitare nel Comune di Melito (NA) in Via Arno (zona buia e solitamente frequentata da assuntori di sostanze stupefacenti) notava una vettura Fiat Panda tg. -omissis- ferma in sosta con a bordo due persone, e trattandosi di luogo isolato decideva di effettuare un controllo invitando i soggetti ad uscire dall'autovettura.

Il soggetto che era seduto lato guida veniva identificato (con C.I.) in Co. Pa. mentre quello seduto lato guidatore in Ca. An.. - Da accertamenti sul veicolo lo stesso risultava essere stato sottoposto a sequestro amministrativo da personale dei carabinieri di Giugliano in Campania(NA) in data 8.08.2010 per violazione dell'art. 193 CdS, in quanto sprovvisto di copertura assicurativa RCA.

Il teste precisava che dal verbale di sequestro amministrativo del 8.08.10 (acquisito agli atti del processo) non emergeva alcun elemento utile da cui si potesse accertare che il personale operante avesse apposto i sigilli al predetto veicolo essendosi, nel caso in esame, gli stessi limitati ad elevare il verbale di sequestro nei confronti del Co..

Trattandosi di zona di spaccio di stupefacenti il militare decideva di effettuare una perquisizione personale e veicolare che dava esito negativo. Nel corso del controllo gli operanti si accorgevano che il Co. Pa. presentava evidenti sintomi di alterazione psicofisica ed in particolare lo stesso presentava alito vinoso, occhi lucidi, difficoltà di tenere la posizione eretta (barcollava) e difficoltà di articolazione della favella; i soggetti, pertanto, venivano invitati presso la Caserma per ulteriori accertamenti invitando i militari il Ca. An. a porsi alla guida del veicolo.

Giunti presso la caserma dei carabinieri, il Co. Pa. veniva invitato a sottoporsi ad alcooltest (con etilometro modello Drage 711 MKIII, regolarmente omologato e revisionato) e la prova effettuata alle ore 00,04 e ripetuta alle ore 00,15 dava esito positivo venendo riscontrato un tasso alcol emico pari a 1,47 g/l. Il Co. veniva, quindi, notiziato dai militari che sarebbe stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e mentre il personale si accingeva a redigere il relativo verbale di contestazione di infrazione al CdS, il prevenuto profferiva all'indirizzo dei militari le parole "siete delle guardie bastarde, mi avete fatto un 'infamità, ma uccidetevi, io vi taglio la testa" ed ancora rivolgendosi al M.llo Zi. diceva " togliti la divisa e vieni fuori che ti taglio la testa", aggredendolo con uno schiaffo al volto (agli atti è stato depositato anche referto medico).

Per tale motivo il Co. Pa. veniva tratto in arresto.

Ciò posto, quanto al reato di cui al capo sub 1) la problematica è stata affrontata e risolta da una sentenza della Corte di Cassazione (sez. III n. 174 del 2008) che fa leva sul principio di specialità di cui all'art. 15 cp; la decisione in esito ad un confronto tra norme, ha rilevato come la fattispecie depenalizzata presenti, rispetto a quella codicistica, maggiori elementi specializzanti che ne circoscrivono l'ambito di applicazione.

Ed, in tal senso, la previsione amministrativa è più specifica rispetto all'art. 334 cp (e 335 cp) in relazione al bene sottoposto al vincolo (non un qualsiasi oggettoo ma una res determinata, cioè un veicolo); in relazione alla condotta elusiva del sequestro (circoscritta ad una peculiare forma di sottrazione tipica della natura mobile della cosa); in relazione alla ragione del sequestro (prodromico alla confisca); in relazione all'autorità che lo ha disposto (un organo di Polizia).

L'unico elemento di specificità dell'art. 334 cp rispetto alla fattispecie di cui al C.d.S. si individua nel soggetto attivo (essendo prevista la qualifica di custode o di proprietario).

Tra le due norme esiste, dunque, un rapporto di specificità bilaterale, che, tuttavia, è stato superato dalla Corte con la ricordata sentenza avendo come criterio guida quello della maggiore specialità in- base ad una valutazione quantitativa degli elementi particolareggianti, già utilizzato in altre decisioni dalla Suprema Corte (SSUU 10/76; sez. VI 10800/2000).

Va rilevato che il principio di specialità opera a favore della norma dettata dal CdS (art. 213) in quanto la "circolazione" abusiva del veicolo sequestrato dall'organo di polizia giudiziaria concreta una condotta specifica di "sottrazione", sia pure limitata nel tempo; l'elusione del vincolo è elemento comune alle due fattispecie, ma l'uso del bene, per assumere profilo sanzionatorio penale (artt. 334-335) deve comportare il suo deterioramento, inteso come danneggiamento' da verificarsi in concreto e non come mero logorio conseguente all'uso occasionale, ipotesi questa, inquadrabile, invece, nella violazione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S., tenuto conto del contesto normativo in cui essa è inserita e che disciplina specificamente e compiutamente il sequestro amministrativo (crf Sent. 10.10.07, P.G. Illiano). Sul concetto di deterioramento la Suprema Corte ha osservato che ,"....in tema di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, la distruzione di uno dei componenti dell'autovettura sottoposta a sequestro configura danneggiamento o deterioramento, non già distruzione di essa, a meno che non si tratti di un componente costitutivo essenziale la cui distruzione implica che la cosa complessa, che residua a seguito della distruzione parziale, risulta modificata al punto da non potersi più definire autovettura. Ne consegue che la distruzione di un fanale dell'autovettura sottoposta a sequestro non configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 335 cp " (Cass. VI sez. n.26699 del 19.06.03).

Appare evidente, quindi, che sia necessario quantomeno verificare la prova del deterioramento che nel caso in esame non emerge atteso che l'autovettura veniva sorpresa esclusivamente a circolare essendo piuttosto configurabile un' amotio dal luogo ove la stessa doveva essere custodita.

Invero, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.24 del 28 10.2010, dopo aver chiarito il concetto di "specialità" e di "stessa materia" ha precisato che "...Circolare abusivamente costituisce un fatto tipico ben distinto dal deteriorare che può costituire una conseguenza indiretta della condotta illecita ma non realizza la condotta descritta anche perché l'usura che può conseguire alla circolazione non è equiparabile al deterioramento e la circolazione può addirittura servire ad evitare il deterioramento del motore del veicolo ... Si può invece convenire con la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui l'amotio del veicolo può realizzare la sottrazione. La condotta di sottrazione non implica l'impossessamento della cosa e può realizzarsi con la semplice elusione del vincolo cui il bene è sottoposto. Si è infatti condivisibilmente osservato che lo spostamento non più controllabile dal luogo di custodia, indica la condotta di sottrazione, perché il bene esce dalla sfera giuridica propria della procedura ablatoria ed entra in quella di .fatto e privatistica dell'utilizzatore, sia esso il proprietario o il custode, con conseguente incidenza negativa sulla regolarità della procedura ... deve trattarsi, quindi, di una condotta effettivamente caratterizzata da offensività che valga a far ritenere esistente una reale sottrazione, eventualmente anche temporanea, non ;soltanto alla disponibilità del bene ma altresì all'esercizio dei poteri di controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa (non deve dunque trattarsi del semplice spostamento del veicolo da un luogo all'altro senza che lo stesso venga sottratto alla possibilità di esercizio dei poteri di controllo, ma si deve trattare di un uso incompatibile con le finalità del sequestro)... ".

Sulla scorta di quanto sopra non si ritiene che la condotta perpetrata dal Co. Pa. integri gli estremi della fattispecie penale e pertanto il prenominato va ,assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dovendosi, piuttosto configurare l'ipotesi della violazione amministrativa di cui all'art. 213.

Quanto poi al reato previsto al capo sub n. 2) della rubrica (art. 349 cp) questo Giudice ritiene di mandare assolto Co. Pa. perché il fatto non sussiste.

In tal senso non risulta raggiunta la prova della penale responsabilità del prevenuto in relazione alla violazione dei sigilli, atteso che il teste escusso affermava che al momento in cui procedeva al sequestro amministrativo dell'autovettura fiat panda tg. -omissis- in data 08.08.10 il personale dei carabinieri non procedeva alla materiale apposizione dei sigilli, bensì si limitava a consegnare il verbale di sequestro amministrativo all'imputato.

Il reato di cui all'art. 349 cp, che richiede quale presupposto per la sua integrazione l'applicazione dei sigilli per disposizione di legge o per ordine delle autorità competenti, prevede l'apposizione di un segno che "...può essere costituito da qualsiasi segno esteriore e percettibile (bollo, timbro strisce di carta, cartelli, fili di ferro etc) tale che, in modo anche simbolico, valga a manifestare la volontà pubblica di intangibilità di una determinata cosa mobile o bene immobile al fine di assicurarne la conservazione" (Cass. sez. VI 8.03.1991 n. 3009). Sulla scorta di tale giurisprudenza essendo stata raggiunta la prova dell'assenza della materiale apposizione di un sigillo ad opera del personale di UPG che effettuava il sequestro e la contestazione al C.d.S. in data 8.08.10, si ritiene non integrata la condotta materiale e si ritiene che, pertanto, l'imputato vada assolto dal reato di cui al capo sub 2) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Quanto al reato di cui al capo sub 4) questo Giudicante ritiene di mandare assolto, sia pure con la formula dubitativa, Co. Pa. perché il fatto non sussiste. In tal senso il teste escusso riferiva di aver proceduto al controllo dell'imputato mentre lo stesso, in compagnia di un amico, si trovava all'interno della propria autovettura che era in sosta (con motore spento) sulla Via Arno nel Comune di Melito.

In tal senso, non risulta integrato l'elemento materiale del reato, atteso che Co. Pa. non veniva sorpreso nell'atto di condurre un veicolo in stato di ebbrezza bensì veniva controllato mentre si trovava fermo al posto di guida, essendo, pertanto verosimile, che egli avesse assunto sostanze alcoliche dopo essersi fermato a margine della carreggiate consumandole in compagnia degli amici e restando fermo forse attendendo di essere più lucido per poi porsi alla guida dell'autovettura.

Sulla scorta del principio generale in dubio pro reo, si ritiene pertanto di mandare assolto, con la formula di cui al co. II dell'art. 530 c.p.p., Co. Pa. dal reato ascritto al capo sub 4) perché il fatto non sussiste.

Quanto poi al reato di cui al capo sub 3) questo giudicante non ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità di Co. Pa. in relazione al reato a lui ascritto atteso che non ricorrono gli elementi costitutivi della fattispecie astratta. In tal senso, quanto all'elemento materiale, si osserva che il Co., invitato a sottoporsi ad alcoltest dai militari che lo sorprendevano mentre egli si trovava seduto lato guidatore nella sua auto che era in sosta; essendo stato notiziato dagli operanti che sarebbe stato contravvenzionato per violazione dell'art. 186 CdS, all'interno della Caserma dei carabinieri, rivolgendosi al M.llo Zi. ed al Car. Lo. Al. che si apprestava a redigere il verbale di contestazione, dopo aver effettuato il test alcolemico, le parole "siete delle guardie bastarde, mi avete fatto un'infamità, ma uccidetevi, io vi taglio la testa" ed ancora rivolgendosi al M.llo Zi. diceva "togliti la divisa e vieni fuori che ti taglio la testa", sino ad aggredirlo con uno schiaffo al volto (fatto non in contestazione) per il quale il militare si faceva refertare. In tal senso, la circostanza che l'azione materiale avvenisse in una caserma dei carabinieri, pur rilevandosi che lo stesso deve ritenersi luogo aperto al pubblico, non denota la "presenza di più persone" richiesta dalla norma; in tal senso, verosimilmente all'interno del predetto Ufficio vi erano più persone ma le stesse erano certamente militari in servizio presso detta caserma; si osserva, al riguardo, che la: ratio della norma è volta a tutelare l'onore ed il prestigio delle forze dell'ordine alla presenza "di più persone" intesa come prossimità spaziale senza necessità di un contatto fisico e di diretta visuale e che di conseguenza; è sufficiente la possibilità che da costoro, per il luogo in cui si trovano e per la consapevolezza che di ciò ha il soggetto agente, venga percepita l'offesa.

Nel caso in esame le persone presenti all'interno della caserma, ove ve ne fossero state oltre i militari operanti, potevano essere militari in servizio presso detto Ufficio, non essendo stata, pertanto, percepita alcuna offesa ed ingiuria ad opera di terzi soggetti, atta a screditare il decoro, l'onore ed il prestigio dei militari operanti. Nel caso di specie, piuttosto, si sarebbe potuto ravvisare, eventualmente, un diverso reato consistente nella resistenza a pubblico ufficiale e quello di lesioni, non in contestazione.

Va poi precisato che, anche in relazione all'elemento soggettivo nessuna prova certa è stata raggiunta in merito alla consapevolezza dell'illiceità del fatto ad opera dell'imputato; in tal senso, è verosimile che il Co., essendo stato fermato e controllato dai militari mentre si trovava fermo all'interno del veicolo, avendo ottemperato all'ordine di seguire i militari in caserma per effettuare l'alcooltest, essendosi sottoposto al predetto esame, avesse avvertito la comunicazione fatta dai militari che sarebbe stato deferito per guida in stato di ebbrezza come "un'ingiustizia nei suoi confronti" proprio alla luce del fatto che egli non era alla guida del veicolo, ma fermo in compagnia di alcuni amici e che, per lo scarso grado di scolarizzazione, ovvero per il contesto degradato in cui questi è vissuto abbia usato, nella concitazione del momento, parole offensive nei confronti dei militari operanti che, tuttavia, non aveva la volontarietà di screditare il corpo dei carabinieri e di oltraggiarli. Sulla scorta di tali considerazioni, questo Giudicante ritiene di mandare assolto Co. Pa. dal reato ascritto al capo sub 3), perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 cpp, assolve Co. Pa. dal reato di cui al capo sub 1) della rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Letto l'art.530 cpp assolve Co. Pa. dal reato di cui al capo sub 2), 3), 4) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Napoli, 16.12.15

Depositata in cancelleria il 16/12/2015.

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