Tribunale di Trieste, 6 agosto 2024, n. 735 - Giudice Fanelli
In tema di azione di regresso, segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui il Tribunale di Trieste ha stabilito che il diritto di rivalsa dell’assicuratore che abbia risarcito il terzo danneggiato da incidente stradale, in base all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, non è soggetto a prescrizione biennale ma decennale. Tale diritto sorge autonomamente rispetto al contratto di assicurazione, e si applica il termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c. Questo termine decorre dalla data del pagamento effettuato dall’assicuratore al danneggiato e non dalla data dell’evento dannoso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ge. s.p.a. ha convenuto in giudizio Uc. e No.Me. al fine di sentir accogliere le conclusioni, nel merito, di cui in epigrafe. L'attrice ha in particolare dedotto, in fatto, quanto segue: in data del 28.1.2017, Ri.Be. era proprietario del motociclo Sym CityCom 300 targato (…) (assicurato per la r.c.a. con Ge. s.p.a. per polizza n. (…) di durata annuale e con decorrenza 3.12.2016). Verso le ore 18:40 del 28.1.2017, No.Me. (residente a Razlovci, Delcevo, Macedonia del Nord), alla guida del proprio autoveicolo Volkswagen Passat a targa bulgara (…) (assicurato con in., polizza (…)), percorreva in Trieste la corsia centrale di via (…) affiancato, nella corsia alla propria sinistra, da Ri.Be. che, alla guida del predetto motociclo, stava trasportando la passeggera To. In corrispondenza dell'intersezione con il Foro Ulpiano, No. svoltava improvvisamente a sinistra, invadendo la direttrice del ciclomotore, travolgendolo (con la fiancata posteriore sinistra in collisione con la parte destra del ciclomotore) e provocandone la caduta sulla sede stradale. Sul posto interveniva la Polizia Locale di Trieste, che procedeva ai rilievi di rito e predisponeva il rapporto tecnico-descrittivo dell'accaduto. A seguito dell'impatto e della caduta, la trasportata To. subiva lesioni e veniva trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cattinara, dove veniva posta diagnosi di frattura pluriframmentata scomposta della testa e del collo dell'omero prossimale destro, trattata con osteosintesi con placca e viti. Ge. s.p.a., ricevuta dalla To. la messa in mora e preso atto che l'Uc., pur diffidata, non si attivava per prendere in carico il sinistro, avviava il consueto iter liquidativo, derivandone una complessiva quantificazione dei danni nella misura di Euro 26.500,00 (Euro 20.113,00 per IP, Euro 6.370,00 per IT), oltre a Euro 2.000,00 per i compensi per l'assistenza stragiudiziale prestata alla vittima dall'avv. Maurizio De Angelis. Il 15.7.2019 Ge. corrispondeva il predetto importo di Euro 26.500,00 alla vittima, che dichiarava di trattenerlo a titolo di acconto sul ritenuto maggior danno. Eseguendo tale pagamento, con animo di rivalsa, la compagnia si surrogava nei diritti della vittima risarcita e comunque nel diritto di regresso del proprio assicurato nei confronti dei responsabili, con conseguente diritto di essere indennizzata della correlativa diminuzione patrimoniale subita, nonché, condizionatamente al relativo pagamento, per gli eventuali ulteriori importi dovuti. Stante la responsabilità del conducente del veicolo estero, che aveva intercettato, invadendone la corsia di marcia, la traiettoria del motociclo in marcia alla sua sinistra, tagliandogli la strada in una non presegnalata manovra di svolta a sinistra (incorrendo, tra le altre, nella violazione delle prescrizioni di cui all'art. 154, comma 1, c.d.s.), Ge. s.p.a. richiedeva il pagamento dell'importo corrispondente a quello versato in favore della vittima all'Ufficio Centrale Italiano di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale - Uc. s.c. a r.l., legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell'impresa estera assicuratrice dell'autoveicolo bulgaro targato (…), ma le relative richieste rimanevano prive di riscontro, anche dopo l'intervento di legale.
Si è costituita in giudizio Uc. s.c. a r.l., la quale pure ha concluso come in epigrafe, fra l'altro eccependo la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 126 comma 3 Cod. Ass.ni e la prescrizione biennale ex art. 2952 comma II c.c., oltre che contestando la domanda attorea in punto an e quantum debeatur.
Il G.I., ritenendo validamente radicato il contraddittorio, specie in ragione della natura dell'azione svolta (regresso o rivalsa, non già azione diretta), ha assegnato i termini di legge ex art. 183 VI comma c.p.c. Quindi, rilevata l'inutilità di ulteriori attività istruttorie, ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni ed assegnato i termini di legge per conclusionali e repliche, riservandosi all'esito la decisione.
Le domande attoree sono fondate e vanno accolte, per le ragioni che verranno di seguito indicate. In via preliminare, l'iniziale - in verità nemmeno più coltivata - eccezione di nullità della citazione può dirsi superata, apparendo intervenuta sanatoria al riguardo, vista la costituzione non limitata alla sola deduzione della nullità, bensì contenente ampie ed articolate difese nel merito, sicché la fissazione di una nuova udienza sarebbe "priva di scopo" (così Cass. 12129/2004, 21910/2014, 10400/2017, 28646/2020 citate dall'attrice).
Quanto alla posizione del responsabile civile No., si condivide il rilievo attoreo circa la non applicabilità del termine a comparire che l'art. 126, comma 3, Cod. Ass.ni riserva, con regola speciale, al solo Uc. ("Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i termini (…) sono aumentati7); per il responsabile straniero valgono invece le regole generali, ossia: la citazione a 150 giorni (con notifica presso la residenza estera), qualora ne sia richiesta la condanna ex art. 2054 c.c., ovvero a 90 giorni (con notifica nel domicilio legale presso la sede dell'Uc. ex art. 126, comma 2, lett. b) quando, come nella specie, la domanda di condanna sia rivolta nei soli confronti dell'Uc. E' poi infondata l'eccezione di prescrizione pure sollevata da quest'ultimo.
Infatti, il diritto qui azionato sorge da un fatto illecito (lesioni personali) e non certo da un contratto di assicurazione (cui l'Uc. è comunque estraneo). Nel risarcire la danneggiata, Ge. si è surrogata nei suoi diritti - e tale surroga prescinde dal contratto di assicurazione, operando ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c. quale diritto autonomo ex lege - oltre che nel diritto di regresso del proprio assicurato. Pertanto, la prescrizione si compie: nel termine di 6 anni, a decorrere dalla data di commissione dell'illecito (28.1.2017), quanto al diritto del danneggiato (trattandosi di fattispecie di reato e peraltro anche gli atti interruttivi della vittima valendo per il solvens che nei suoi diritti si è surrogato); nel termine di 10 anni, con decorrenza dalla data del pagamento (15.7.2019), quanto al diritto di surroga.
Del resto, è evidente l'insostenibilità dell'assunto difensivo secondo il quale "l'evento da cui sarebbe scaturito il diritto alla ripetizione delle somme sia datato 28.01.2017 e la prima richiesta da parte dell'attore è stata inoltrata alla comparente solo in data 30.07.2019". Infatti, il 28.1.2017 è la data di verificazione del sinistro e non si vede come possa farsi decorrere già da tale data il diritto a ripetere somme pagate solo in un momento successivo (il 15.7.2019). Va altresì rilevato che non vi è contestazione circa l'avvenuto pagamento compiuto dalla compagnia attrice in favore della To., terzo trasportato sul veicolo dalla predetta assicurato, e così riguardo alla legittimazione attiva in capo alla stessa ex art. 141 ult. co. Cod. Ass.ni. Premesso che il terzo trasportato può scegliere di agire contro l'assicuratore del responsabile ovvero contro quello del vettore, quest'ultimo, ove provveda al risarcimento, ha il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile, come chiaramente previsto (prima ancora che dagli artt. 1203 n. 3 c.c. e 1916 c.c.) dall'ultimo comma dell'art. 141 Cod. Ass.ni.
Lo stesso testo della norma ("L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150") porta ad assimilare tale diritto a quello "di regresso" riconosciuto dall'art. 292 Cod. Ass.ni all'impresa designata che abbia risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b) , d), d-bis) e d-ter); appare comune invero la finalità di garantire una tutela rafforzata dei diritti risarcitori del danneggiato. Il meccanismo è dunque analogo a quello dell'azione di rivalsa ex art. 292 del D.Lgs. 209/2005, qualificabile come regresso secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, per cui l'obbligo risarcitorio in capo all'impresa designata dal F.G.V.S. sorge ex lege in presenza di determinati presupposti (mancata copertura assicurativa e pagamento da parte della stessa impresa designata), più che per il fatto illecito in sé e per sé; come affermato da Cass. civ. sez. III 19/06/13 n. 15303, l'obbligo di solidarietà cui l'impresa designata assolve "non deriva dal fatto illecito, ma dalla imputazlotìea un soggetto solidale ex lege dell'obbligo risarcitorio" (v. anche Cass. 15303/13 e 10827/2007, nonché Trib. Firenze 207/2015, Trib. Trieste dd. 8/10/14 e n. 193/2011). Trattasi di diritto avente natura indennitaria o comunque autonoma, con conseguente applicabilità della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. In tal senso la stessa Cass. 15303/13 (in linea con le precedenti pronunce nn. 10827/07 e 10176/97) ha chiaramente affermato che "L'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisca ai sensi dell'art. 29 della legge n. 990/1969 (oggi art. 292,1 comma, d. lgs. n. 209 del 2005), non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all'azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli è concessa dalla legge a tale scopo e che è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale".
Venendo quindi al merito, ovvero all'an debeatur, dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale, dimesso in atti, viste segnatamente planimetria e descrizione di tracce rilevate in loco e danni riportati dai veicoli coinvolti, si desume che l'urto si era verificato tra il parafango sinistro e il paraurti posteriore sinistro dell'autovettura e il fianco destro del motociclo Sym CityCom, su cui era trasportata la To.; i veicoli marciavano paralleli sulla via (…), allorquando la Volkswagen Passat effettuava manovra di svolta alla sua sinistra, in corrispondenza dell'intersezione con il Foro Ulpiano, in sostanza tagliando la strada al motociclo; tant'è che fu elevata al (solo) automobilista la contravvenzione di cui all'art. 154 CdS.
Il fatto che il ciclomotore stesse procedendo alla sinistra dell'autoveicolo estero e parallelamente ad esso è stato contestato dalla convenuta in verità solo blandamente, se non in modo contraddittorio, ora sostenendo che i due veicoli procedevano parallelamente ora che si trovavano nella medesima corsia di sinistra.
In effetti, a parte la difficile configurabilità di un "sorpasso" - che comporterebbe una manovra di spostamento all'esterno e di successivo rientro, secondo lo schema previsto dall'art. 148 C.d.s., di un tanto però mancando un qualsivoglia riscontro - l'assunto appare incompatibile con il rilievo compiuto dagli agenti circa la posizione dell'incisione lasciata sull'asfalto dar motociclo (contrassegnata "1" nel rilievo sub doc. 3, e orientata verso sinistra). Come osservato dalla difesa attorea, tale posizione "fissa il punto di caduta al suolo del motociclo al centro della proiezione della corsia di sinistra nell'area di intersezione: ne deriva - che il punto d'impatto tra i due veicoli non può che essere individuato nella metà di destra di tale corsia, e - che quindi l'autoveicolo estero procedeva sulla corsia centrale o, al più, a cavallo delle due corsie".
Dunque, il ciclomotore non stava sorpassando l'autoveicolo, ma stava regolarmente risalendo la via (…), nella corsia a ciò anche destinata.
Per altro verso, una volta ricostruito così il sinistro, non si vede quale altra condotta avrebbe potuto esigersi dal motociclista (ovviamente nulla avendo a che fare con la presente controversia le invocate tabelle ANIA Baremes).
Il solo fatto di marciare sulla sinistra - su corsia che consentiva tanto di svoltare a sinistra verso Foro Ulpiano quanto di continuare la marcia su Via (…), avendo come (facoltà) alternativa la corsia centrale o la corsia di destra - non legittima di per sé il rimprovero di mancanza di cautela mosso dalla convenuta, non giustificato nemmeno dalla "consapevolezza della possibilità per gli altri utenti di svoltare a sinistra". La manovra dell'automobilista poteva caso mai prefigurarsi quale mera astratta ed ipotetica possibilità - non perciò soltanto "prevedibile" - e costituì piuttosto fattore causale autonomo e sufficiente a determinare l'evento.
Pertanto, a ragione la compagnia attrice può pretendere di recuperare l'intero risarcimento corrisposto alla danneggiata, senza decurtazioni, anche a prescindere dalla (dubbia) applicabilità dell'art. 150 Cod. Ass.ni.
Quanto alle pure contestate debenza e congruità delle somme corrisposte e oggetto dell'azione di regresso qui svolta, la liquidazione compiuta da Ge. appare pertinente e adeguata in relazione alla posizione della danneggiata, basata su perizia di un esperto medico legale e conforme ai criteri di liquidazione normalmente - e ormai pressoché uniformemente sul territorio - utilizzati in materia. Per quanto attiene a tale ultimo profilo, è noto invero il ricorso ormai generalizzato ai parametri elaborati dal Tribunale di Milano, quali via via aggiornati nel tempo; e ciò, sulla scorta degli innovativi principi espressi nelle note quattro sentenze della Cassazione del novembre 2008" (nn. 26972, 26973, 26974, 26975).
D'altra parte, nel caso in esame, i criteri milanesi sono stati applicati nei termini di base, senza aumenti (per personalizzazione o danno morale), laddove le contestazioni svolte dalla convenuta sono rimaste del tutto generiche ed imprecisate.
Pertanto, la domanda di regresso in esame è fondata, riguardo agli importi già corrisposti; non anche però per quelli futuri, in quanto solo eventuali ed incerti.
Spetteranno altresì gli interessi al tasso legale, computati sulla somma liquidata a decorrere dalla data del pagamento (15.7.2019). Non si condivide invece l'orientamento, in realtà minoritario, da ultimo espresso da Cass. 61/23, nel senso dell'applicabilità, a partire dalla data della domanda, del superiore tasso per le transazioni commerciali ex art. 1284 comma 4 c.c.
Infine, le spese seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate come da D.M. 55/14 e D.M. 247/22, ed anche ai sensi degli artt. 4 comma 1 (fase di trattazione di esiguo spessore).
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara fondata l'azione di regresso svolta da Ge. s.p.a. e condanna pertanto la convenuta Uc. s.c. a r.l. a pagare all'attrice, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, l'importo di Euro 26.500, con gli interessi legali dalla data del pagamento sino al saldo;
condanna altresì la convenuta a rifondere all'attrice le rispettive spese di lite, liquidate in Euro 6700 per compensi, con aumento ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. B, D.M. 37/2018), oltre Euro 548 per esborsi, spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge.
Così deciso in Trieste il 2 agosto 2024.
Depositata in Cancelleria il 6 agosto 2024.