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Bancarotta semplice documentale: presupposti, dolo e prescrizione del reato

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Tribunale Cassino, 02/05/2024, n.726

La bancarotta semplice documentale si configura quando l’omessa tenuta o l’omessa consegna delle scritture contabili obbligatorie sia riconducibile a colpa e non al dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. Tale reato è soggetto a prescrizione in conformità ai termini previsti dalla legge, calcolati anche tenendo conto delle eventuali sospensioni.

Responsabilità per bancarotta documentale: dolo specifico e condotta successiva

Bancarotta documentale: negligenza e volontà fraudolenta nella tenuta delle scritture contabili.

Responsabilità dell’amministratore inattivo nella bancarotta fraudolenta: obblighi di vigilanza e tenuta delle scritture contabili.

Assoluzione per bancarotta semplice documentale per mancanza di prove certe

Assoluzione dell’amministratore per mancata prova dello stato di insolvenza durante il suo incarico

Responsabilità dell’amministratore formale nella tenuta delle scritture contabili in fase liquidatoria.

Esclusione di responsabilità per l’amministratore: regolare cessione delle quote e assenza di gestione di fatto.

Responsabilità del concorrente estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione

Condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale aggravata con riconoscimento delle attenuanti generiche

La mancata tenuta delle scritture contabili come bancarotta semplice e il principio di responsabilità per omessa dichiarazione IVA

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in data 28.01.2016 gli imputati, ut sopra generalizzati, venivano rinviati a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere dei reati ascritti in rubrica.

Alla prima udienza dibattimentale del 17/5/2016 costituite regolarmente le parti, presente il solo imputato An., ritualmente citati e non comparsi gli altri imputati, venivano ammesse le prove come richieste dalle parti. All'udienza del 08.11.2016 si procedeva ad escussione dei testi BR. e D.MA.

Alla successiva udienza del 24.01.2017 si procedeva a mero rinvio per Collegio diversamente composto. Alla successiva udienza dell'11.04.2017 si procedeva a rinvio, con sospensione dei termini, per astensione degli Avvocati. Alla successiva udienza del 19.09.2017 si procedeva a mero rinvio per legittimo impedimento di uno degl'imputati, con sospensione dei termini dì prescrizione di sessanta giorni. Anche l'udienza del 20.02.2018 era dì mero rinvio ed alla successiva udienza del 22.05.2018 deponeva il teste D.ST.

Alla successiva udienza del 23.10.2018 si procedeva a mero rinvio per legittimo impedimento di uno degl'imputati, con sospensione dei termini di sessanta giorni. Si procedeva ad ulteriori rinvii nelle udienze del 26.03.2019, 11.06.2019, 05.11.2019 e 18.02.2020, in questi ultimi tre casi con sospensione dei termini per legittimo impedimento del difensore. L'udienza del 28.04.2020 veniva rinviata per emergenza COVID. Alla successiva udienza del 03.11.2020 veniva accolta nuova istanza di rinvio per legittimo impedimento di un imputato (con sospensione dei termini di prescrizione). All'udienza del 02.02.2021 si svolgeva parziale attività istruttoria, con acquisizione dei verbali d'interrogatorio degl'imputati. Alla successiva udienza del 18.05.2021, rigettata ulteriore istanza di rinvio, si escutevano i testi delle difese AN. e SA.

All'udienza del 12.10.2021, disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si escuteva il teste MA.

All'udienza del 22.03,2022 si assisteva ad un rinvio per assenza testi della difesa e interveniva la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova con riferimento al teste MA.

Il 17/01/2023 si constatava il legittimo impedimento dell'Avv. Ge. e, con sospensione dei termini, come per legge, si rinviava all'udienza del 04/07/2023; a detta udienza stante la nuova assenza del teste D.DO. si disponeva accompagnamento coattivo e si rinviava al 10.10.2023, data in cui, disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si escuteva il teste medesimo, quindi su istanza di parte si rinviava per la chiusura dell'istruttoria, previa raccolta di eventuali dichiarazioni spontanee degl'imputati, all'udienza del 12.12.2023. In detta udienza si valutava positivamente il legittimo impedimento dell'Avv. Ca., con sospensione dei termini di legge, quindi si rinviava all'odierno dibattimento nel corso del quale si acquisiva consulenza tecnica della difesa su accordo di tutte le parti, gl'imputati Ce. e Ma.D'A. rendevano spontanee dichiarazioni, quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Collegio invitava le parti a concludere. All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio veniva emessa sentenza mediante lettura e pubblicazione del dispositivo, con riserva per il deposito delle motivazioni.

Motivi della decisione
Dall'analisi delle emergenze processuali delle emergenze processuali può dirsi sicuramente accertato l'assunto in concreto contestato nelle contestazioni in valutazione e, segnatamente, in merito al coinvolgimento di tutti e tre gl'imputati, con i rispettivi ruoli e le rispettive qualifiche nella consumazione della condotta materiale contestata al capo A).

Sebbene la presente sentenza sia incentrata esclusivamente su aspetti processuali, nondimeno qualche breve cenno sull'impossibilità di escludere "al di là di ogni ragionevole dubbio" il coinvolgimento degl'imputati deve essere fatto.

Orbene è oggettivamente dimostrato che, nonostante gli sforzi del curatore fallimentare designato, nessuna scrittura contabile, successiva all'anno 2007, è stata rinvenuta o messa a disposizione dagl'imputati che hanno rivestito cariche sociali nel periodo d'interesse. In tal senso, sebbene di non lunga durata, anche la militanza quale legale rapp.te Sp. di AN. è indicativa di un suo coinvolgimento, mai smentito dal medesimo in nessuna sede giudiziaria, ad onta dell'oggettiva responsabilità ricadente su di lui per il ruolo svolto nell'anno 2009.

Di ancor maggior pregio sono gli elementi dedotti a carico di D'A.Ce. che ha rivestito il ruolo di amministratore unico dopo AN. e per ben tre anni. Sul punto assolutamente non convincente è la tesi difensiva che vedrebbe il Ce.D'A. coinvolto a sua insaputa nella compagine aziendale, sia in virtù di quanto si dirà a proposito di Ma.D'A., sia perché intempestiva e meramente suggestiva è stata la disperata difesa del medesimo, affidata ad una perizia grafologica monca del contraddittorio, ma soprattutto di ogni ufficialità in merito alle fonti ed agli scritti di comparazione (neppure allegati dalla difesa alla consulenza), sia perché assolutamente incredibile nel suo posizionamento temporale, cioè all'ultima udienza (accompagnata da scarne parole non contestabili di generica innocenza), dopo un dibattimento durato circa otto anni! Vieppiù le indicazioni tecniche fornite dal commercialista Br. consentono di escludere che il D'A.Ce. fosse del tutto all'oscuro del suo inserimento nella compagine societaria, fatta salva la non comprovata, fantasiosa ed esclusa dagli stessi imputati, possibilità che il D'A.Ma. (che avrebbe potuto con estrema facilità acquisire i documenti del fratello utili per la cessione di quote e per l'accettazione del rango di amministratore unico), possa avere ordito un raggiro in danno del fratello Cesare, in combutta con il Br.

In merito, proprio, al D'A.Ma. non v'è dubbio che egli avesse un ruolo non marginale nella gestione della società e quindi debba rispondere dell'imputazione elevatagli. In relazione alla sua posizione dirimente è la testimonianza del dott. Sa. che (pur senza ripetere in questa sede le sue parole) da esplicita contezza del rapporto con AN. e delle sue intromissioni, già all'epoca in cui quest'ultimo era amministratore della Spedii, nelle attività della medesima società. Le stesse dichiarazioni di Ma.D'A. (mai sottopostosi ad interrogatorio), intervenute last time, appaiono incredibili e, comunque, non comprovate in quanto attribuisce all'AN. un'attività truffaldina in danno suo e del germano Ce., quindi sinceramente smentite dal teste Saporito ed anche dalla El.An. che ha dichiarato di avere cessato l'attività di consulenza finanziaria proprio tra la fine del 2008 ed il 2009, anno in cui i rapporti tra il Ma.D'A. (all'epoca fidanzato e procacciatore di clienti) e l'An. risultano particolarmente consolidati, a dire del D'A. (Ma.) in ragione di una consulenza finanziaria in atto. Se la An., di fatto, smentisce la possibilità di una simile attività nel 2009, la stessa rende anche un quadro del D'A.Ma. aderente con il ruolo che gli si attribuisce in questa sede, cioè dedito a "lavoretti" saltuari. In buona sostanza appare ragionevolmente provato o dalla documentazione o dagli elementi di fatto, emersi nel corso del dibattimento, che i tre imputati abbiano avuto ruoli di amministratore di fatto e/o di diritto nel periodo d'interesse e che, conseguentemente, non possa pervenirsi ad una assoluzione nel merito per le condotte in contestazione, oggettivamente dimostrate.

La responsabilità per il delitto di cui al capo a) deve, però, vieppiù alla luce di quanto sopra indicato, in questa sede essere ridimensionata, risultando provata, esclusivamente la ed. bancarotta documentale semplice, alla stregua degli elementi raccolti. Detta decisione di favore discende in primo luogo dalla risalenza delle poste debitorie a carico della società, dalla circostanza che essa fosse inattiva (anche presso le banche) già almeno tre anni prima del fallimento e dal fatto che solo successivamente alle ultime operazioni commerciali la documentazione contabile, depositata presso il commercialista, sembrerebbe essere stata ritirata dal Ce.D'A.

Detti elementi sembrerebbero escludere la possibile sussistenza del dolo specifico posto a base del reato di cui all'art. 216 co 1 n. 2 Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), in pratica potendosi escludere che l'omessa disponibilità delle scritture contabili sia riconducibile allo "scopo dì procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", non avendo senso ordire un simile disegno per un'azienda inattiva e ben tre anni prima dell'inizio delle investigazioni. In al senso maggiormente calzante e sicuramente sussistente si propone, nel caso di specie, il delitto di cui all'art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 per cui: "è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 c.p. che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di "previsione espressa" non equivale a quella di "previsione esplicita" e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale" (Cass. Sez. V sentenza n. 38598 del 5 ottobre 2009).

Tale ricostruzione, però, tenuto conto della data di accertamento dei fatti - 25.10.2012 - propone all'attenzione di questo Collegio delitti che risultano oramai estinti in quanto prescritti, essendo decorso un periodo di tempo superiore ai sette anni e mezzo, previsti dalla legge come termine massima per tali reati. Pur tenendo conto delle numerose sospensioni (pari a complessivi 786 gg.) le fattispecie accertate risultano essere prescritte in data 31.07.2022.

P.Q.M.
Visti gli artt. 521 e 531 c.p.p., riqualificata l'ipotesi di reato di cui al capo A) in quella sanzionata dall'Articolo 217 Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine ai reati loro, rispettivamente, ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., fissa in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Cassino il 16 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2024.

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