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Circonvenzione di incapace: necessità di riscontri oggettivi per lo stato di incapacità (Giudice Alessandra Zingales)

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Tribunale Nola, 13/05/2024, n.1021

Nel reato di circonvenzione di incapace, l’accertamento dello stato di incapacità deve fondarsi su elementi probatori oggettivi e indipendenti, non potendo basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa o su indizi privi di riscontro esterno.

Circonvenzione di incapace: necessità di riscontri oggettivi per lo stato di incapacità (Giudice Alessandra Zingales)

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio del 26.11.2021, il G.u.p. presso questo Tribunale ha rinviato a giudizio ES.An. per il reato a lei ascritto e riportato nell'imputazione che precede, disponendone la comparizione innanzi alla scrivente per l'udienza del 17.2.2022.

All'udienza cosi fissata, preso atto della regolare citazione dell'imputata, se ne dichiarava l'assenza non essendo comparsa senza addurre alcun legittimo impedimento e la scrivente, in assenza di questioni preliminari, dichiarava l'apertura del dibattimento, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie, ammesse con ordinanza; il processo veniva rinviato per l'udienza del 15.09.2022 (poi differito con decreto fuori udienza al 19.9.2022 per le ragioni ivi analiticamente indicate, cui ci si riporta integralmente in questa sede). All'udienza anzidetta, veniva escusso un teste della lista del P.M., il Vice Brig. D.Ma., al cui esito venivano acquisiti accertamenti patrimoniali dell'imputata e la relazione degli assistenti sociali redatta in relazione alle due persone offese; il processo era rinviato al 27.2.2023 per il proseguo dell'istruttoria ma in quella data, stante l'assenza dei testi, il processo non poteva essere trattato e veniva rinviato al 12.6.2023.

All'udienza così disposta, con il consenso delle parti, veniva acquisita la denuncia con i relativi allegati (segnatamente, certificazione medica attestante la patologia da cui sono affette le due odierne persone offese, nonché le movimentazioni dei conti correnti postali delle due persone offese ed del libretto di risparmio delle stesse dall'I.01.2016 all'I.10.2018} sporta dal teste Mo.Gi., il quale, essendo presente, veniva escusso con domande a precisazione; di seguito veniva escussa la p.o. Mo.Ro. e la scrivente disponeva la trasmissione degli atti in Procura per l'apertura di una procedura di amministrazione di sostegno nei confronti della stessa e della sorella ed il processo veniva rinviato al 6.7.2023. All'udienza così fissata il teste citato, la Dott.ssa Pe., faceva pervenire un'istanza di legittimo impedimento e il processo veniva rinviato al 9.10.2023 per il proseguo dell'istruttoria. In quella data venivano escusse la p.o. Mo.Ma. e la dott.ssa Pe., si acquisiva la documentazione a firma di quest'ultima ed il processo era cosi rinviato al 23.10.2023 per valutazioni sulla prescrizione; all'udienza così fissata, il difensore chiedeva emettersi sentenza di non dover procedere per intervenuta prescrizione ma la p.c. si opponeva, a tal punto la scrivente disponeva escutersi il teste V. Brig. Ma. ai sensi dell'art. 507 c.p.p. per l'udienza del 30.10.2023.

Sia a quell'udienza che a quella successiva del 13.11.2023 il teste citato ex art. 507 c.p.p. era impossibilitato a presenziare e il processo era rinviato al 5.02.24.

All'udienza così fissata, in assenza dei testi della difesa, rispetto ai quali il difensore non produceva una citazione avente data congrua a quella dell'udienza e che comunque venivano ritenuti superflui rispetto ai capitoli di prova su cui erano stati chiamati a deporre e la scrivente dichiarava la decadenza della difesa dal diritto alla prova, era presente il teste citato ex art. 507 c.p.p., il V. Brig. D.Ma., che veniva sentito per la precisazione della data di commissione dei fatti; il processo veniva rinviato al 13.5.2024 per la sola discussione. All'udienza odierna, veniva dichiarata la chiusura del dibattimento e l'utilizzabilità degli atti legittimamente acquisiti, le parti formulavano le rispettive conclusioni, la scrivente si ritirava in camera di consiglio per la decisione, al cui esito ha pronunciato la presente sentenza di condanna, resa pubblica mediante lettura alle parti presenti, per le motivazioni che seguono.

Motivi della decisione
Ritiene quest'organo giudicante che vada emessa una sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con la precisazione che gli esiti della completa istruttoria espletata non consentano di ritenere con certezza l'estraneità dell'imputata rispetto ai fatti a lei contestati e di giungere dunque ad una piena declaratoria di non colpevolezza, e dunque ad una pronuncia più favorevole nel merito, come richiede la legge ai sensi dell'art. 129,2 co. c.p.p.

Nel merito, occorre evidenziare che il compendio probatorio su cui si fonda la presente decisione è costituito dalla documentazione prodotta nel fascicolo del dibattimento (sopra analiticamente indicata) e dalle dichiarazioni rese dai numerosi testi escussi. Il teste V. Brig. D.Ma. nel corso del dibattimento riferiva che, in merito ai fatti di cui al capo d'imputazione, aveva raccolto la denuncia presentata dal Mo.Gi., fratello delle due persone offese, con documenti allegati che attestavano dei movimenti anomali sui libretti di deposito intestati alle due donne (documentazione in atti). Successivamente, provvedevano ad analizzare gli estratti conti da cui si rilevavano delle anomalie nel periodo fra il settembre 2017 e il 2018, in quanto si notava l'accredito della pensione e prelievi, anche a distanza di pochi giorni, di somme superiori rispetto all'accredito stesso nonché a quello abituale effettuato dalle due sorelle, per una somma totale di 60.000 euro. Su precisa domanda del P.M., il teste riferiva di aver interpellato anche i Servizi Sociali del Comune di Mariglianella per verificare se il soggetto querelato, Es.An., avesse effettivamente avuto un rapporto lavorativo con le due donne, Mo.Ro. e Mo.Ma., e dai controlli deduceva che la stessa nel 2016 lavorava per una cooperativa sociale ed era stata assegnata alle due donne nell'ambito di progetti a sostegno degli anziani, rapporto che si era formalmente interrotto nel 2016 ma che, secondo le dichiarazioni delle due persone offese, non riscontrate di accertamenti da loro stessi espletati, aveva continuato a frequentare l'abitazione delle due anziane anche successivamente all'interruzione del rapporto lavorativo ufficiale. Sul punto, ai fini dell'accertamento della presenza della ES. presso l'abitazione delle due anziane donne, il teste è stato escusso anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ma riferiva che il suo ufficio non aveva espletato alcun accertamento che corroborasse e desse riscontro alle dichiarazioni delle persone offese, le quali sono le uniche fonti dichiarative di prova rispetto alla permanenza dell'imputata nella loro orbita personale, in quanto nessun accertamento è stato fatto al riguardo, nessun'altro teste - soprattutto il fratello, che ha sporto la denuncia - è stato in grado di confermare quanto riferito dalle due anziane donne, nessun'altro elemento a riscontro è stato acquisito nel corso del processo. Su richiesta di chiarimenti da parte del giudice, il teste riferiva che ciascuna delle due donne era in possesso di un libretto, ove veniva mensilmente accreditata la rispettiva pensione di invalidità, e un libretto deposito che conteneva una somma, di circa 50.000,00 euro, accantonata a loro favore dai genitori. In merito a quest'ultimo, dagli accertamenti svolti, era emerso che a febbraio 2016 su di esso vi era una somma di euro 18.000,00 e che a partire dall'aprile 2017 è stato oggetto di una serie di prelievi, tutti effettuati allo sportello dell'ufficio postale di Mariglianella, sino ad azzerarlo.

Su domanda della difesa, il teste specificava che, dai controlli effettuati presso l'ufficio postale, non era emersa una delega dell'ES. specificando che i prelievi venivano effettuati dalle due persone offese personalmente.

In merito allo stato di salute di Mo.Ma. e Mo.Ro. al teste era stata prodotta una documentazione dell'ASL attestante le varie patologie delle due donne, nonché la terapia a cui erano sottoposte ed inoltre affermava che le due donne, durante la loro escussione in caserma, erano capaci di rispondere ma non avevano contezza del valore del denaro. Il Mo.Gi., fratello delle due persone offese, su approfondimento della denuncia -querela sporta (in atti), nel corso del dibattimento riferiva che le sorelle Mo.Ma. e Mo.Ro., affette entrambe da patologie mentali e pensionate, vivevano insieme presso un appartamento della (…), di proprietà dei genitori oramai defunti, e l'unico profitto economico che le stesse avevano per il loro sostentamento era la pensione di invalidità. Vista la loro condizione e la necessità di un sostegno, il Comune aveva loro affidato una badante, ES.An., la quale continuava ad intrattenere un rapporto di fiducia anche al termine dell'effettivo rapporto lavorativo. Anche questo teste, tuttavia, come sopra accennato, esaminato su punto, riferiva di non avere avuto percezione diretta di questa circostanza, ma che la stessa gli era stata riferita sempre dalla sorella. Infatti, nel 2018 era stato contattato dalla sorella Em., che vie in Emilia, che lo allertava circa le condizioni economiche delle due sorelle invalide, Ma. e Ro. e lui, volendo sincerarsi delle situazioni cosi come illustratagli, si recava presso la loro abitazione chiedendo di visionare il libretto postale di deposito, ove sapeva esserci una somma di circa 50.000,00 euro, lascito dei genitori. A tal punto, le persone offese gli riferivano che il libretto era in possesso di ES.An., in quanto era quest'ultima ad occuparsi delle loro finanze. L'uomo chiedeva all'odierna imputata spiegazioni ma quest'ultima gli riferiva di aver utilizzato i soldi delle sorelle al fine di pagare l'avvocato che stava provvedendo alle pratiche per farle aumentare la pensione. Il teste, insospettito dalla situazione, si recava presso l'ufficio postale per interloquire con la direttrice e cercare di ottenere le informazioni necessarie ma invano perché, quest'ultima, non aveva potuto fornire alcuna informazione per motivi di privacy.

Discutendone con le sorelle, Mo.Ma. gli aveva riferito che era lei stessa a prelevare i soldi in posta per poi consegnarli all'ES., affinché quest'ultima li consegnasse poi all'ipotetico avvocato, di cui però non era mai venuta a conoscenza del nome. A seguito di ciò, sia il teste che la figlia si erano recati presso l'ufficio postale per verificare la somma ancora presente sui vari libretti e in quel momento appurava che i libretti in possesso delle sorelle erano stati tutti azzerati.

Su domanda della difesa, il teste riferiva che le due sorelle erano entrambe affette da patologie mentali, un'invalidità dell'80 per cento come da documentazione in atti, indicando una situazione più gravosa per Mo.Ma. rispetto a Mo.Ro., specificando però che entrambe comprendevano ciò che stavano facendo e il motivo per il quale conferivano i soldi all'ES.

Aggiungeva, inoltre, che prima dell'intervento dell'odierna imputata, le due sorelle erano capaci di provvedere e soddisfare autonomamente ai bisogni quotidiani, provvedevano al pagamento delle utenze, facevano la spesa, attività che poi sono state delegate ad ES.An. in quanto le stesse non riuscivano più ad assolvervi. Il problema era sorto con l'arrivo dell'odierna imputata, in quanto, non avendo più i soldi sui libretti, non venivano pagate neanche le utenze, tanto che avevano subito il distacco della luce. La vicenda è stata ripercorsa anche dalla p.o. Mo.Ro., se pur non in maniera lineare visto la difficoltà nell'interloquire nonché nel capire le domande che le venivano poste, motivo per il quale quest'organo giudicante aveva ritenuto necessario interpellare la Procura per le valutazioni in ordine all'apertura di una procedura di amministrazione di sostegno. La p.o. riferiva di vivere insieme alla sorella, Mo.Ma., di provvedere in maniera autonoma alle loro necessità quotidiane in quanto non c'era nessuno ad accudirle. Aggiungeva che ogni domenica ricevevano la visita del fratello Mo.Gi. e della nipote, che questi provvedevano a portarle la spesa nonché si occupavano delle loro finanze, essendo possedevano dei libretti ove veniva loro accreditata la pensione.

Su domanda del giudice, la teste riferiva di conoscere ES.An., quest'ultima le aveva accudito inizialmente per poi interrompere il rapporto in quanto avevano capito che stesse rubando i soldi sui libretti postali. Infatti, la teste riferiva che l'odierna imputata accompagnava lei e sua sorella in posta a prendere i soldi, denaro che poi le consegnavano perché credevano che venisse consegnato ad un avvocato.

Sulla medesima circostanza, ma soprattutto con la medesima difficoltà cognitiva, riferiva l'altra persona offesa, la teste Mo.Ma.

Quest'ultima, in sede di dibattimento, riferiva di vivere con sua sorella, Mo.Ro., e di conoscere ES.An. in quanto le aiutava nelle faccende domestiche. Riferiva, inoltre, che il fratello Mo.Gi., insieme alla figlia, si occupavano delle loro finanze infatti deteneva i libretti postali delle due donne, soldi poi utilizzati per la spesa.

Su specifica domanda del P.M., la teste riferiva che l'ES. l'accompagnava a prende re la pensione alla posta di Mariglianella e, con riferimento ai risparmi già esistenti sui vari libretti, la teste riferiva che i conti si era azzerati perché davano i soldi all'odierna imputata affinché quest'ultima li devolvesse ad un avvocato.

Seguiva l'escussione della dott.ssa Pe., la quale però nulla ricordava sulla situazione delle due sorelle se non che le stesse si erano presentate presso il Comune per fare richiesta di assistenza domiciliare, non potendo riferire nessun altro particolare in quanto all'epoca non si occupava più di queste pratiche. Con riferimento alla documentazione in atti a firma del teste, si poteva dedurre che nel 2015 Mo.Ma. aveva presentato al Comune di Mariglianella istanza di accesso ai servizi domiciliari in quanto affetta da "psicosi maniaco depressiva", circostanza poi affermata anche da Mo.Ma. nel corso del dibattimento. Su richiesta di chiarimenti, il V.Brig. D.Ma. escusso ai sensi dell'art. 507 c.p., riferiva di non aver svolto alcuna attività per accertarsi se l'ES. avesse effettivamente continuato ad intrattenere rapporti con le due persone offese anche dopo l'espletamento dell'affidamento da patte dei servizi sociali, in particolare negli anni 2018-2019, ma che questa circostanza gli era stata riferita dalle donne sentite a sommarie informazioni. Quanto alla patologia delle due poverette, dalla documentazione medica versata in atti è emerso che entrambe soffrono, ancorché in diversa misura (all'80 per cento Mo.Ma. e al 100 per cento Mo.Ro.) di psicosi schizofrenica cronica, da tempi risalentissimi (i certificati più antichi risalgono all'anno 2000), non potendosi pertanto fondare esclusivamente sul loro narrato non solamente la fondatezza dell'assunto accusatorio nei confronti dell'odierna imputata, ma anche il differimento della data di commissione del reato al momento dello svuotamento dei conti, asseritamente perpetrato all'anno 2018, all'odierna imputata. In mancanza di qualsiasi accertamento oggettivo sul punto e di qualsiasi riscontro esterno appare necessario attenersi alla data indicata sul capo di imputazione, con la conseguenza che inevitabilmente deve pervenirsi ad una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Le motivazioni sono contestuali.

P.Q.M.
Letti gli artt. 529 e 157 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di ES.An. in ordine al reato a lei ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione. Motivazioni contestuali.

Così deciso in Nola il 13 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2024.

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