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Competenza territoriale e criminalità organizzata: criteri di attribuzione (Collegio - Paolelli presidente)

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Tribunale Napoli sez. VI, 22/07/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 22/07/2020), n.4696

La competenza territoriale per il giudizio va determinata in relazione al reato più grave tra quelli contestati, considerando le pene edittali e applicando il criterio della priorità cronologica qualora sussista parità di gravità. Inoltre, in caso di rinvio a giudizio per reati di criminalità organizzata, la competenza territoriale per il dibattimento segue le norme ordinarie, anche quando l’udienza preliminare si sia svolta presso il giudice distrettuale.

Competenza territoriale e criminalità organizzata: criteri di attribuzione (Collegio - Paolelli presidente)

La sentenza integrale

dott.ssa Angela PAOLELLI presidente
dott.ssa Marzia CASTALDI giudice
dott. Federico SOMMA giudice est.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto emesso il 7 febbraio 2020 su richiesta del Pubblico Ministero in sede depositata il 19 ottobre 2019, gli odierni imputati Ci.Ma., Ia.Gi., Mi.Ge. e Pe.Se. sono stati rinviati a giudizio davanti a questo Tribunale, in composizione collegiale, all'udienza del 18 marzo 2020 per rispondere dei reati riportati in rubrica. L'udienza indicata non è stata tuttavia celebrata, a motivo della sospensione delle attività ordinarie disposta con d.L. 18/2020, in conformità ai provvedimenti organizzativi adottati dalla presidenza del Tribunale, ed è stato disposto il differimento della trattazione del processo con decreto emesso fuori udienza. All'udienza del 20 maggio 2020 è stato disposto rinvio preliminare per la necessaria rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo all'imputato Mi.Ge..

All'udienza odierna, dato atto - sentite le parti - della regolarità della notifica rinnovata e dell'assenza ex art. 420 bis c.p.p. del predetto MI., il Pubblico Ministero e i difensori hanno evidenziato la sussistenza di profili di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in relazione alle imputazioni formulate, sui quali il collegio giudicante, all'esito della camera di consiglio, ha deciso dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Tribunale ritiene effettivamente fondata la questione di competenza territoriale concordemente sollevata dalle parti.

Dalla disamina della complessa architettura delle imputazioni formulate, può infatti ritenersi che la competenza vada individuata, alla stregua delle regole codicistiche (art. 16 c.p.p.), in relazione al reato più grave tra quelli in contestazione.

Orbene - avuto riguardo alle pene edittali irrogabili anche tenuto conto delle contestate aggravanti a effetto speciale - la più grave tra le imputazioni formulate risulta essere quella di cui agli artt. 9 e 14 L. 497/74 (punito con la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da 6.667 a 33.334 Euro, più grave dunque della ricettazione, punita con la stessa pena detentiva ma con multa inferiore, da 516 a 10.329 Euro), contestata agli odierni imputati ai capi M), N), P), R) e T), solo il secondo e il quarto dei quali commesso - solo in parte - nel territorio di competenza di questo Tribunale.

Deve pertanto individuarsi, come criterio dirimente tra i predetti reati di pari gravità, quello della priorità cronologica, in base al quale il reato di maggior risalenza nel tempo risulta essere quello contestato sub M), accertato il 28 luglio 2017 in Terziglio (come del resto la gran parte delle imputazioni formulate), Pomigliano d'Arco ed in (...) (Austria).

Pare pertanto pacifico che la competenza per territorio rispetto ai fatti in contestazione debba individuarsi nel Tribunale di Nola - competente per i fatti commessi in Terzigno (e Pomigliano d'Arco) - anziché in quello di Napoli, non essendo del resto previste per la fase dibattimentale le deroghe alle regole generali di ripartizione della competenza per territorio derivanti dal fatto di procedere per reati aggravati ex art. 7 L. 203/91, correttamente devoluti alla valutazione del Gip distrettuale.

Va sul punto innanzitutto chiarito che, tenuto conto della particolarità del caso di specie, deve escludersi l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 21 comma 2 c.p.p., secondo la quale "l'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare", bavero, "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del Legislatore" (art. 12 delle preleggi) ed il tenore testuale del comma 2 dell'art. 21 c.p.p. rende assolutamente evidente che la norma esame presuppone una competenza per territorio attuale, vale a dire dello stesso giudice che celebra l'udienza preliminare, tanto da poter essere immediatamente rilevata (dal giudice) o eccepita (dalla parte). Così intesa, la disposizione risulta perfettamente coerente con l'originario sistema del codice (e, dunque, con l'intenzione del legislatore) che non prevedeva l'eventualità del rinvio a giudizio avanti ad un Tribunale diverso da quello del giudice dell'udienza preliminare, essendo tale eventualità sopravvenuta solo a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 367 del 20 novembre 1991, convertito con legge n. 8 del 20 gennaio 1992.

Come è noto la citata novella, al fine di attuare il coordinamento delle indagini per i reati di criminalità organizzata, oltre ad istituire la Direzione Nazionale Antimafia e l'ufficio del Procuratore Nazionale Antimafia, delineò un nuovo assetto organizzativo degli uffici territoriali del Pubblico Ministero deputati allo svolgimento delle indagini in tale materia, prevedendo la creazione di Direzioni Distrettuali Antimafia presso le Procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto (art. 5 d.l. 367/91 e art. 51 co. 3 bis c.p.p. aggiunto dall'art. 3 d.l. 467/91). Fu inoltre attribuita competenza distrettuale al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale del capoluogo di distretto (art. 328 comma 1 bis c.p.p. aggiunto dall'art. 12 d.l. 367/1991; cfr. pure la norma interpretativa di cui all'art. 4 bis d.l. n. 82 del 7 aprile 2000, convertito con 1.144 del giugno 2000). In definitiva le funzioni del pubblico ministero, e di riflesso quelle del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, furono accentrate in sede distrettuale. Peraltro, proprio perché la finalità della legge era limitata al "coordinamento delle indagini", non fu modificata la competenza per la fase del dibattimento, che pertanto è rimasta disciplinata dalle norme ordinarie. Ne consegue che, trattandosi di reati di criminalità organizzata, il g.u.p. distrettuale dispone rinvio a giudizio davanti al Tribunale ritenuto territorialmente competente, che in ipotesi può essere diverso da quello cui esso appartiene, come verificatosi nel caso di specie.

Ciò posto, è di assoluta evidenza che una incompetenza territoriale del giudice dell'udienza preliminare distrettuale adito in relazione a reati di criminalità organizzata, secondo le disposizioni introdotte dal d.l. 367/1991, può verificarsi solo nel caso in cui tali reati siano stati commessi in un territorio rientrante in altro distretto. Trattandosi, invece - come nel caso di specie - di reati commessi nel territorio del distretto, il giudice dell'udienza preliminare distrettuale risulterà sempre e comunque territorialmente competente, donde l'inapplicabilità della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 21 c.p.p., che presuppone l'incompetenza per territorio dello stesso giudice che celebra l'udienza preliminare (al più, potrebbe ritenersi l'onere della parte di "eccepire" prima della conclusione dell'udienza preliminare l'incompetenza territoriale del giudice eventualmente indicato come territorialmente competente nella richiesta di rinvio a giudizio, ma si. tratterebbe di una interpretazione estensiva in malam partem, certamente non ispirata alla piena attuazione dei principi costituzionali del diritto di difesa e del giudice naturale).

Del resto, la Corte Costituzionale, giudicando della legittimità della parallela disposizione di cui all'art. 33 quinquies c.p.p., secondo la quale l'inosservanza delle regole relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare, aveva ricordato come "sia connaturale all'esistenza dei termini posti a pena di decadenza che l'onere di esercitare una facoltà entro un certo termine temporale o di fase possa essere imposto solo quando il presupposto di fatto a cui la facoltà collegata ...si sia effettivamente verificato prima della decorrenza del termine di decadenza", sottolineando anche che, "nel sollevare la questione di legittimità costituzionale il rimettente avrebbe dovuto dare atto delle ragioni per cui non aveva ritenuto possibile riservare alla disciplina censurata un'interpretazione nello stesso tempo coerente con i presupposti logico-giuridici che informano il sistema dei termini posti pena di decadenza e rispettosa del diritto di difesa e, quindi, con forme a Costituzione" (cfr. Corte Costituzionale ord. n. 395/2001).

Le conclusioni cui si è pervenuti inducono a ritenere che, nel caso di specie, l'eccezione sollevata dalla difesa non possa ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 21 comma 2, prima parte, c.p.p. e sia stata, quindi,tempestivamente sollevata nella fase degli atti preliminari al dibattimento, in conformità a quanto previsto dalla medesima disposizione per i casi in cui manchi l'udienza preliminare, non potendosi prevedere un termine di decadenza che scada prima dell'insorgenza della situazione dalla quale trae origine la necessità di sollevare l'eccezione per territorio.

Alla luce di quanto fin qui sottolineato, deve quindi ritenersi che gli atti debbano essere trasmessi direttamente al Tribunale di Nola, non essendovi alcuna ragione per una regressione del procedimento alla fase dell'udienza preliminare, già ritualmente svoltasi davanti al giudice competente per materia e per territorio. In proposito va ricordato che con la sentenza n. 104 del 10 aprile 2001, la Corte Costituzionale - richiamando le decisioni poste a fondamento della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 23 e 24 c.p.p. per violazione dell'art. 24 Cost. nella parte in cui dette disposizioni prevedevano, in caso di dichiarazione di incompetenza, la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, in quanto l'imputato non veniva posto in condizione di esercitare nell'udienza preliminare le facoltà connesse al proprio diritto di difesa (accesso al rito abbreviato davanti al giudice naturale) - ha rilevato che la medesima esigenza non ricorre nel caso di un procedimento per i delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. In tali procedimenti, infatti, la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo solo nella fase del dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente competente a celebrare l'udienza preliminare. La consulta ha quindi concluso, proprio con riferimento al caso della ritenuta incompetenza per territorio, che "la ratio decidendi della sentenza n. 70 del 1996 può riferirsi ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. solo ove sia messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza preliminare di altro distretto" e che "la portata di tale decisione trova un limite nelle situazioni in cui l'imputato", come nel caso di specie, "non è stato sottratto al proprio giudice naturale" (in tal senso Cass. pen., V., 27 febbraio/26 aprile 2013).

A norma quindi degli artt. 21,23 e 129 c.p.p. deve emettersi apposita pronuncia definitoria, con conseguente trasmissione diretta degli atti al Tribunale competente (cfr., da ultimo, Cass. pen., SS.UU., 23/-3/31-8-2017 n. 39746, rv. 270935), evitandosi in tal modo un'indebita e ingiustificata regressione del procedimento.

P.Q.M.
Letti gli artt. 21, 23, 129 c.p.p., dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Nola e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola.

Così deciso in Napoli il 22 luglio 2020.

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2020.

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