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Contraffazione e ricettazione di prodotti: elementi integrativi del reato e valutazione delle attenuanti (Giudice Elena di Tommaso)

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Tribunale Napoli sez. III, 20/10/2021, (ud. 20/10/2021, dep. 20/10/2021), n.8883

Il reato di introduzione e detenzione di prodotti con marchio contraffatto (art. 474 c.p.) tutela la pubblica fede contro ogni lesione derivante dalla circolazione di beni non autentici, a prescindere dalla consapevolezza dell'acquirente. La rilevanza penale si configura con la mera disponibilità e immissione in commercio dei beni contraffatti. Le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse per attenuare il trattamento sanzionatorio, tenuto conto della condotta collaborativa e del limitato disvalore del fatto.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso dalla Procura della Repubblica in data 02.11.2015 (...) veniva tratto a giudizio davanti a questo Giudice per rispondere dei reati riportati in rubrica.

All'udienza del 01.03.2017, il GM dichiarava procedersi in assenza dell'imputato ex art. 420 bis cpp. All'udienza del 25.10.2017, si procedeva all'apertura del dibattimento con articolazione dei mezzi istruttori, meglio indicati in verbale di udienza.

Escusso il teste (...), funzionario delle Dogane di Napoli, all'esito il processo veniva rinviato in prosieguo istruttoria. Dopo diversi rinvii per assenza testi, all'udienza del 15.01.2020, mutata la persona fisica del giudice, rinnovato il dibattimento, su accordo delle parti, si acquisivano le perizie redatte dai perito del Pm (v. perizia in atti e rilievi fotografici ). Dopo ulteriori rinvii in prosieguo istruttoria, all'udienza del 20.10.2021, mutata nuovamente la persona fisica del giudice, rinnovato il dibattimento, acquisito il consenso all'utilizzabilità degli atti dibattimentali, su accordo delle parti, si acquisiva l'Informativa di reato redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane.

A questo punto, questo giudice invitava le parti a concludere ed all'esito emetteva la sentenza dando lettura in udienza del dispositivo con contestuale motivazione.

Motivi della decisione
Osserva il Giudice che dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento emerge certa ed incontrastata la responsabilità dell'imputato (...) in ordine ai fatti a lui ascritti.

Tanto risulta sia dall'esame del teste del PM, (...), in servizio presso l'ufficio delle Dogane di Napoli, sia dalle perizie tecniche redatte per conto delle persone offese dettagliatamente indicate nel capo di imputazione, sia dagli atti irripetibili acquisiti al fascicolo del dibattimento (processo verbale di sequestro) - mezzo di prova dei fatti lì fotografati.

Invero, appare provato che il 23.10.2014, nell'ambito dell'attività di ricerca delle frodi in genere, veniva selezionata dall'ufficio Dogane Na1 la dichiarazione doganale, riportata sul registro IM4 al n. (...), relativa all'importazione dalla Cina di 1830 colli contenenti "articoli di merce varia", stivata nel contenitore siglato (...) - presentata dallo spedizioniere doganale (...), per conto della società (...) S.r.l. il cui legale rappresentante era l'odierno imputato (...).

Dal controllo effettuato all'interno del container dal funzionario delle Dogane di Napoli venivano individuati n. 50 colli contenenti un totale di 12000 confezioni di astucci portamatite riportanti il marchio della nota casa di moda (...), dettagliatamente riportati nel verbale di sequestro in atti; detta merce fu. sottoposta a sequestro in quanto contraffatta rispetto al marchio originale - registrato a livello comunitario - ed altresì attesa la mancanza di documentazione fiscale e/o commerciale a corredo necessaria per ricondurla alle case produttrici, rispettivamente depositarie del marchio.

Dalla fattura in possesso dello spedizioniere emergeva che il committente di tutta la merce, poi, posta in sequestro, era nella qualità di titolare e legale rappresentante della società (...) srl - P.I. (...) - con sede e domicilio fiscale in Battipaglia al viale (...) Zona Ind.le ASI - come da verbale di constatazione e sequestro merce in atti.

Tanto emerge inconfutabilmente dalla lettura della CNR e verbale di costatazione e sequestro redatto dai funzionari dell'Ufficio Dogane Na 1, dall'esame del funzionario dr (...), dediti alla repressione dei reati in materia di contraffazione, la cui attendibilità è dimostrata dalla coerenza e precisione intrinseca della relazione contenuto in detti atti nonché dai riscontri oggettivi provenuti dalle indagini espletate, quali il verbale di sequestro redatto all'esito dell'attività di polizia espletata ed acquisizione di documentazione contabile, quale fattura emessa in favore della (...) srl, società destinataria e committente della merce di cui al verbale di sequestro e relativi documenti di accompagnamento.

In particolare, dalla lettura della CNR e verbale di costatazione, si evidenzia che i funzionari dell'Ufficio Dogane, dopo aver riferito dell'esito dell'ispezione del container, precisavano che l'imputato aveva l'esclusiva disponibilità di detta merce essendo risultato, anche dalla documentazione contabile offerta dallo spedizioniere, di esserne l'effettivo destinatario e dunque committente. Inoltre, si chiariva, in sede di ispezione, che il convincimento della contraffazione della merce rinvenuta era derivato - nonostante la somiglianza e fedeltà del marchio impresso sui prodotti (astucci portamatite) a quello originale della case madre - dal fatto che non si accompagnava detta merce ad alcuna documentazione commerciale o fiscale a giustificazione della provenienza di quanto risultava aver acquistato o comunque ricevuto l'imputato, nonché dall'esito della relazione peritale redatta dalla (...) (operante per conto della società (...) - licenziataria autorizzata del marchio), che concludeva nella totale contraffazione degli astucci portamatite sottoposti in sequestro, riproducenti il marchio della nota casa di moda, tutelati dalla normativa a tutela della proprietà industriale ed oggetto di specifica registrazione, anche quali c.d. marchi figurativi. Ciò posto, ritiene il giudicante pienamente dimostrata la penale responsabilità dell'imputato in relazione a tutte ai fatti alla stessa ascritti.

Invero, quanto al delitto ex art. 474 c.p., si osserva che pienamente dimostrata appare anzitutto la circostanza che la merce in sequestro fosse nella piena ed esclusiva disponibilità dell'imputato risultato essere, come da fattura esibita dallo spedizioniere all'atto del controllo doganale, l'effettiva committente della stessa o, meglio, dei colli al cui interno veniva rinvenuto il complessivo numero di 12.000 confezioni di astucci portamatite riportanti il marchio della nota casa di moda, come dettagliatamente descritto nel verbale di costatazione e sequestro in atti.

La natura stessa della merce in sequestro, la sua consistenza quantitativa, la sua collocazione all'interno del container pervenuto su commissione della società (...) S.r.l. - come da documentazione di accompagnamento esibita dallo spedizioniere all'Ufficio Dogana-, inducono a concludere nel senso che la detenzione della merce in questione fosse finalizzata alla successiva vendita.

Quanto poi al carattere contraffatto dei prodotti in sequestro, la circostanza può ritenersi adeguatamente dimostrata con riferimento al marchio (...) stante la fedele riproduzione del logo, come ampiamente confermato nella relazione peritale di parte (in cui si legge "la fedele riproduzione dei marchi registrati (...) su tali prodotti potrebbe trarre in inganno il consumatore medio") le cui conclusioni il giudice ritiene di poter condividere, in quanto congruamente motivate e tecnicamente incontrastate. Nelle relazioni peritali acquisite in dibattimento veniva infatti spiegato come il logo del marchio ed i segni distintivi, di cui si tratta, non fossero originali, ma costituivano una riproduzione similare di quelli originali idonei ad ingenerare confusione tra il marchio e il prodotto originale e quelli non autentici.

Del resto, la stessa carenza di qualsivoglia documentazione attestante l'esistenza di regolari rapporti commerciali tra il prevenuto e le società legittimamente abilitate alla commercializzazione dei marchi, per cui è processo, conforta logicamente il giudizio espresso dai periti.

Le emergenze istruttorie consentono con sufficiente certezza di ritenere consumata l'ipotesi delittuosa contestata al prevenuta in imputazione.

Quanto alla configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p. (contestato al capo A) giova ricordare quanto sostenuto da autorevole giurisprudenza, ovvero, che è necessario che la falsificazione, per quanto imperfetta e parziale, sia comunque idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando non solo errore circa l'origine e la provenienza del prodotto ma altresì confusione tra il marchio e il prodotto originali e quelli non autentici (cfr. Cass. Pen. Sez. V sentenza n. 3336 del 26/1/2000): a questa ipotesi appare essere riconducibile la fattispecie in esame, atteso che la merce attribuita alla società (...) S.r.l. di cui l'imputato era il legale rappresentante, non presentava caratteristiche esteriori tali da poter far palesemente percepire i beni griffati come non originali, essendo il marchio fedelmente riprodotto, ed è stata quindi correttamente sottoposta sequestro.

Inoltre, sempre per giurisprudenza consolidata di legittimità (Cass. Pen. Sez. II, 9/5/2003, n. 27303) il reato di cui all'art. 474 c.p. è volto a tutelare non l'affidamento del singolo, ma esclusivamente la pubblica fede intesa quale affidamento dei cittadini nei marchi o nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, con la conseguenza che la grossolanità rileva solo se riconoscibile "ictu oculi" anche dalla persona più sprovveduta e di tanto non vi è in atti alcuna prova.

Ma v'è di più: la giurisprudenza di legittimità che appare più condivisibile a questo giudice ha anche chiarito (Cass. Pen. Sez. V, 15/1/2004, n. 5237) che nel reato in esame l'offesa al bene giuridico si realizza attraverso la messa in circolazione di un prodotto che attenta alla tutela dell'affidamento del marchio non nei confronti del compratore ma della pubblica fede nel suo insieme e del titolare del marchio specifico, e dunque essa si realizza anche ove la contraffazione del marchio sia esplicita ed anche qualora il consumatore-acquirente specifico sia consapevole, anche in forza delle concrete modalità di vendita, della sua esistenza, e ciò in quanto la condotta illecita si compie con la mera messa in circolazione di prodotti con marchio contraffatto o alterato, in quanto il precetto imposto dall'art. 474 c.p. individua un reato di pericolo per la consumazione del quale non è necessario accertare se si sia verificato, anche e concretamente, un inganno.

Al contempo, può dirsi provato in via desuntiva che la committenza di detta merce da parte dell'imputata fosse finalizzato alla successiva vendita: infatti, in ragione del quantitativo della stessa (ben 12000 confezioni di astucci portamatite) non ,è credibile che essa fosse destinata ad un uso personale.

Affermata quindi la penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine ai reati a lui ascritti, con riferimento al capo B) può essere ritenuta sussistente l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., in quanto il fatto è da considerarsi senz'altro di particolare tenuità, in considerazione di tutti gli elementi integrativi del fatto-reato, ossia non solo le modalità esecutive e l'entità dell'oggetto ricettato, ma anche la personalità del reo che ha avuto un atteggiamento collaborativo in sede di controllo e la potenzialità del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata e, quindi, sulla base di un esame globale del fatto, esteso a tutti gli elementi della fattispecie in esame.

Sussistono, altresì, elementi in atti in forza dei quali è possibile concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche al fine di meglio perequare la pena all'effettivo disvalore del fatto-reato.

I reati indicati ai capi A) e B) possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, atteso l'evidente disegno criminoso volto al conseguimento del profitto derivante dalla vendita della merce contraffatta, da ritenersi sussistente sotto il più grave capo 2), benché nell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv cp.

Tanto premesso, valutati tutti i criteri di legge ed in particolare quelli di cui all'art. 133 c.p., quale pena da irrogare all'imputato appare equa quella di anni uno di reclusione e Euro 300,00 di multa, così determinata: pena base, considerato quale reato più grave quello di cui al capo B) ritenuta l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., anni uno e mesi tre di reclusione ed Euro 300,00 di multa, così apparendo equa la pena base in ragione del quantitativo di merce contraffatta; ridotta ex art. 62 bis cp per la concessione delle circostanze attenuanti generiche alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro duecentocinquanta,00 di multa; aumentata ex art. 81 cp. nella misura inflitta per la continuazione con il reato di cui all'art. 474 c.p.

Segue per legge la condanna alle spese processuali ex art. 535 c.p.p., la pubblicazione della sentenza di condanna ex art. 475 c.p. per estratto per una sola volta ed a spese del condannato, nonché la confisca e distruzione dei beni in sequestro, trattandosi di beni contraffatti la cui detenzione costituisce reato se non altrimenti già eseguita.

Sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto l'incensuratezza del prevenuto fa prevedere la sua futura astensione dal crimine.

P.Q.M.
etti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara (...) colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione ritenuto più grave il reato di cui al capo B), concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro trecento,00 di multa oltre spese processuali.

Pena sospesa

Ordina la pubblicazione della sentenza per estratto sul quotidiano "(...)".

Ordina la confisca e distruzione della merce posta in sequestro se non altrimenti già eseguita.

Così deciso in Napoli il 20 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2021.

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