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Ricettazione: configurabilità del reato dalla condotta e dal legame con il bene illecito (Giudice Napolitano Tafuri)

ricettazione-consapevolezza-condotta-provenienza-illecita

Tribunale Napoli sez. IV, 01/02/2011, n.1324

La consapevolezza della provenienza illecita di un bene può essere desunta dalle modalità della condotta e dalla relazione tra l'imputato e il bene stesso, integrando il reato di ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p.

Assoluzione per mancanza di prove certe: identificazione incompleta e insufficienza di elementi nella ricettazione e nel tentato furto (Giudice Francesco Pellecchia)

La consapevolezza del possesso di un bene di provenienza illecita: principio di diritto in tema di ricettazione (Giudice Eliana Franco)

Ricettazione e truffa: l’assenza di dolo e il difetto di querela come cause di assoluzione e improcedibilità

Utilizzo di assegno smarrito e responsabilità penale: la configurazione del reato di ricettazione (Giudice Cristiana Sirabella)

Ricettazione: configurabilità del reato dalla condotta e dal legame con il bene illecito (Giudice Napolitano Tafuri)

Ricettazione di componente meccanica: dolo presunto e giustificazione inattendibile (Giudice Eliana Franco)

Assoluzione per intestazione fittizia di veicoli: mancata prova dell'elemento psicologico del reato

Ricettazione e attenuanti: applicazione del rito alternativo con sospensione e non menzione (Giudice Cristiana Sirabella)

Ricettazione di assegno: responsabilità aggravata dall’impossibilità di fornire giustificazioni sull’origine (Giudice Napolitano Tafuri)

Contraffazione e ricettazione: distinzione, concorso e responsabilità penale (Giudice Paola Scandone)

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito delle indagini preliminari veniva disposto il giudizio nei confronti di M.V., per rispondere del reato compiutamente ascrittogli in rubrica.

Espletata l'istruttoria dibattimentale attraverso l'escussione dei testi di accusa e l'acquisizione di varia documentazione, quali denunzia di furto, l'assegno in originale e relativo protesto, le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Il Giudice si ritirava per la decisione che veniva emessa e pubblicata mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in udienza.

All'esito dell'espletata istruttoria è rimasto accertato che l'imputato consegnava in pagamento l'assegno in questione a tale D.O.A., in parte per il pagamento di prodotti ittici, ed in parte per la monetizzazione dell'assegno.

Infatti, essendo l'assegno di importo superiore al valore della merce acquistata il D.O.A. gli dava il resto in contanti.

Il D.O.A. lo girava a sua volta a S.C. che lo poneva all'incasso.
L'assegno, una volta posto all'incasso non veniva pagato dalla banca, in quanto di provenienza furtiva(cfr. denunzia di furto sporta da R.A., verbale di protesto) Che l'assegno fosse stato consegnato dall'imputato al D.O.A., emerge con chiarezza dalla deposizione del teste e non risulta smentito dall'imputato che non ha inteso fornire una diversa ricostruzione dei fatti.

Orbene la condotta sin qui accertata integra il contestato reato di ricettazione, avendo senza ombra di dubbio l'imputato ricevuto l'assegno di provenienza delittuosa.

Quanto alla consapevolezza di tale provenienza è desumibile dalla condotta tenuta, dal momento che l'assegno risulta compilato come se l'imputato fosse il titolare del carnet di assegni da cui è stato tratto l'assegno, cioè risulta l'emittente del titolo.

Deve dunque affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. Quanto alla pena da infliggere, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., ritenuto sussistente il capoverso dell'art. 648 c.p. in considerazione della lieve entità del danno causato poiché il D.O.A. ha dichiarato di essere stato quasi integralmente risarcito dal M.V., persona a lui conosciuta anche in ragione di una lontana parentela, ritenuto di non poter concedere le circostanze attenuanti generiche in considerazione della negativa personalità dell'imputato in ragione del titolo custodiale per il quale è attualmente detenuto, stimasi equo comminare la pena di mesi otto di reclusione.

Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali. Sussistono i presupposti per la concessione dei benefici di legge

P.Q.M.
Letti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara M.V. colpevole del reato ascrittogli, ritenuta sussistente l'ipotesi di cui all'art 648 II co c.p., lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Napoli, 1.2.2011

Il Giudice Dott.ssa Antonia Napolitano Tafuri

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