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Contraffazione e ricettazione: criteri di accertamento e limiti applicativi della recidiva (Giudice Elena di Tommaso)

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Tribunale Napoli sez. III, 19/01/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 19/01/2022), n.501

Il reato di ricettazione e quello di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (artt. 648 e 474 c.p.) si configurano allorché il possesso di beni contraffatti, privo di documentazione giustificativa, associato alla qualità del prodotto e al quantitativo degli stessi, evidenzi una consapevole destinazione alla vendita e una condotta idonea a trarre in inganno i terzi sull’autenticità del marchio. La recidiva può essere esclusa ove non sussista un rapporto criminogeno tra i precedenti e il fatto oggetto di giudizio.

Assoluzione per mancanza di prove certe: identificazione incompleta e insufficienza di elementi nella ricettazione e nel tentato furto (Giudice Francesco Pellecchia)

La consapevolezza del possesso di un bene di provenienza illecita: principio di diritto in tema di ricettazione (Giudice Eliana Franco)

Ricettazione e truffa: l’assenza di dolo e il difetto di querela come cause di assoluzione e improcedibilità

Utilizzo di assegno smarrito e responsabilità penale: la configurazione del reato di ricettazione (Giudice Cristiana Sirabella)

Ricettazione: configurabilità del reato dalla condotta e dal legame con il bene illecito (Giudice Napolitano Tafuri)

Ricettazione di componente meccanica: dolo presunto e giustificazione inattendibile (Giudice Eliana Franco)

Assoluzione per intestazione fittizia di veicoli: mancata prova dell'elemento psicologico del reato

Ricettazione e attenuanti: applicazione del rito alternativo con sospensione e non menzione (Giudice Cristiana Sirabella)

Ricettazione di assegno: responsabilità aggravata dall’impossibilità di fornire giustificazioni sull’origine (Giudice Napolitano Tafuri)

Contraffazione e ricettazione: distinzione, concorso e responsabilità penale (Giudice Paola Scandone)

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 12.09.2017 PI. Gi. veniva tratto a giudizio davanti a questo Giudice per rispondere dei reati riportati in rubrica.

All'udienza del 1.04.2019, il GM dichiarava ex art 420 bis cpp procedersi in assenza dell'imputato e alla successiva udienza dava lettura del provvedimento del Presidente Coordinatore del Tribunale di Napoli di riassegnazione del presente procedimento al GM Aliperti della Sezione III° del Tribunale di Napoli.

All'udienza del 19.01.2022, mutata la persona fisica del giudice, aperto il dibattimento, si procedeva all'ammissione delle prove. Il PM chiedeva l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione del verbale di sequestro del 13.05.2016. La difesa si riservava il controesame dei testi dell'accusa.

Escusso il verbalizzante DI FU. An., in servizio presso la Guardia di Finanza di (omissis), all'esito dell'esame il pm rinunciava agli altri testi di lista previo accordo con la difesa in relazione all'acquisizione delle relazioni tecniche redatte da MO. Ga. e dalla società RE. It. (v. doc in atti).

Nulla opponendo la difesa, il giudice revocava la relativa ordinanza di ammissione, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti concludevano come da verbale ed il Giudice decideva con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.

Motivi della decisione
A parere di questo Decidente, all'esito dell'istruttoria dibattimentale è dimostrata la responsabilità dell'imputato PI. Gi. in ordine ai reati a lui ascritti.

Invero, appare provato che il (omissis) PI. Gi. venne controllato dagli Ufficiali della Guardia di Finanza di (omissis) in via (omissis) del Comune di (omissis) mentre esponeva su una bancarella diversi orologi riportanti i marchi di diverse griffe di moda (più dettagliatamente nr 14 orologi recanti il marchio (omissis), nr 2 orologi recanti il marchio (omissis) e nr 1 orologi recanti il marchio (omissis)) che gli operanti sottoponevano a sequestro poiché risultavano contraffatti rispetto al marchio originale, in quanto confezionati con materiali scadenti, privi dei cartellini e delle custodie riproducenti il logo della marca ed altresì attesa la mancanza di documentazione fiscale e/o commerciale a corredo.

Tanto emerge inconfutabilmente dalla lettura delle dichiarazioni testimoniali dell'U.P.G. che all'epoca fece il sequestro, da anni dedito alla repressione dei reati in materia di contraffazione, la cui attendibilità è dimostrata dalla coerenza e precisione intrinseca delle dichiarazioni nonché dai riscontri oggettivi provenuti dalle indagini esperite, quali il verbale di sequestro operato all'esito dell'attività di polizia espletata, nonché dall'esito delle diverse perizie tecniche in cui si conferma la contraffazione dei marchi delle note di produzione "(omissis) e (omissis)" (v. perizie tecniche in atti).

In più va evidenziato che il teste, dopo aver riferito dell'esito dell'esame della merce detenuta dal PI., cristallizzato nel verbale di sequestro acquisito in atti, precisava che il convincimento della contraffazione degli orologi rinvenuti sulla persona dell'imputato era derivato - nonostante la somiglianza e fedeltà dei marchi impressi sugli orologi a quello originale delle rispettive case madri - dalla constatazione della scarsa qualità dei materiali nonché dalla mancanza di cartellini con il logo della casa madre e dalle garanzie correlate, da ultimo, dal fatto che il PI. non esibì alcuna documentazione commerciale o fiscale a giustificazione di quanto detenuto.

Quanto alla disponibilità della merce, il verbalizzante precisava di aver notato i gesti del PI. di offerta in vendita degli orologi ai diversi passanti che si soffermavano nei pressi della bancarella.

Appare invero evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità del PI. Gi. per i reati a lui ascritti: a parere di questo Decidente, infatti, gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale inducono a ritenere sussistenti i reati contestati all'odierno imputato e penalmente rilevante la condotta tenuta dallo stesso.

Innanzitutto, deve evidenziarsi come la condotta oggetto dell'imputazione sia con certezza attribuibile alla persona dell'odierno imputato tenuto conto che il predetto aveva la totale ed esclusiva disponibilità della merce da lui esposta su una bancarella ed offerta dallo stesso in vendita ai passanti.

Deve poi rilevarsi come la constatazione della contraffazione della merce repertata da parte degli U.P.G. della Guardia di Finanza, dediti all'attività di repressione dei reati di contraffazione, riscontrata da elementi oggettivi - quali, come riferito dal teste, le rifiniture scadenti e imperfette, e la scarsa qualità dei materiali usati, nonché l'assenza di cartellini con il logo della casa madre che sempre accompagnano l'articolo originale, la totale mancanza di documentazione commerciale o fiscale giustificativa della merce - consente con sufficiente certezza di ritenere consumata l'ipotesi delittuosa contestata al prevenuto ex art. 474 c.p.

Quanto alla configurabilità di tale delitto (contestato al capo A) è necessario che la falsificazione, per quanto imperfetta e parziale, sia comunque idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando non solo errore circa l'origine e la provenienza del prodotto ma altresì confusione tra il marchio e il prodotto originali e quelli non autentici (cfr. Cass. Pen. Sez. V sentenza nr. 3336 del 26/1/2000): a questa ipotesi appare essere riconducibile la fattispecie in esame, atteso che la merce nella disponibilità dell'imputato, benché non ben rifinita, non presentava caratteristiche esteriori tali da poter far palesemente percepire i beni griffati come non originali, essendo i marchi fedelmente riprodotti, di tal ché non può essere ritenuta un falso grossolano come invocato dalla difesa ed è stata, quindi, correttamente ritenuta corpo di reato sottoposta sequestro.

Al contempo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, appare provato in via presuntiva che il possesso della predetta merce da parte dell'imputato fosse finalizzato alla sua vendita essendo stato rinvenuto un quantitativo di merce (nr. 17 orologi) che non appare compatibile con un uso personale e che per come era detenuto era verosimilmente destinato alla cessione a terzi.

Quanto poi al reato di ricettazione contestato al capo B), deve affermarsi come la mancata detenzione di documenti giustificativi della provenienza della merce caduta in sequestro faccia ragionevolmente ritenere la consapevolezza da parte del PI. della loro provenienza delittuosa in quanto provento di contraffazione per illecita riproduzione dei marchi depositati e non renda attendibile l'ipotesi della sussistenza piuttosto del reato di incauto acquisto, essendo quest'ultimo connotato da una buona fede incompatibile con la mancata esibizione, da parte del prevenuto di qualsivoglia documentazione, quand'anche uno scontrino d'acquisto e tenuto conto del rilevante quantitativo di merce in suo possesso.

Né, si ribadisce, la difesa ha provato fatti o circostanze diverse o contrarie.

Affermata quindi la penale responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti, con riferimento al capo B) può essere ritenuta sussistente l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p., in quanto, il fatto è da considerarsi senz'altro di particolare tenuità, in considerazione di tutti gli elementi integrativi del fatto-reato, ossia non solo le modalità esecutive e l'entità dell'oggetto ricettato, ma anche la personalità del reo e la potenzialità del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata e, quindi sulla base di un esame globale del fatto, esteso a tutti gli elementi della fattispecie in esame.

Sussistono, altresì, elementi in atti in forza dei quali è possibile concedere al PI. le circostanze attenuanti generiche da valutarsi, nel computo della pena ex art. 69 cp, prevalenti alla contestata aggravante, al solo fine di meglio perequare la pena all'effettivo disvalore del fatto-reato.

Dal computo della pena ritiene invero questo giudice di poter escludere l'aumento per la contestata recidiva poiché, aderendo all'orientamento della più recente giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 251 del 2005, la recidiva reiterata di cui all'art. 99 comma 4 c.p. deve ritenersi facoltativa (Cass. Sez. V n. 40446 del 2007; Cass. 16750/07), in quanto, il giudice nell'applicare l'aumento in argomento deve verificare, caso per caso, quale sia il rapporto con i reati precedenti e se ed in che misura la precedente condotta delittuosa abbia funzionato come uno degli stimoli criminogeni rispetto alla nuova azione. Ed ancora, spetta al giudice di merito accertare "se la recidiva sia espressione di insensibilità etica e di pericolosità tali da giustificare una maggiore punizione del reo" (cfr. in ultimo, Corte costituzionale, sentenza 5 giugno 2007, n. 192).

Orbene, tali presupposti non sembrano ricorrere nel caso di specie, tenuto conto che i precedenti penali del PI. sono tutti particolarmente remoti (l'ultimo commesso nel (omissis)); se ne deve pertanto inferire che il nuovo episodio delittuoso non sia concretamente significativo - in rapporto al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

I reati indicati ai capi A) e B) possono dirsi unificati sotto il vincolo della continuazione, atteso l'evidente disegno criminoso volto al conseguimento del profitto derivante dalla vendita della merce contraffatta, da ritenersi sussistente sotto il più grave capo B), benché nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 II co. cp.

Tanto premesso, valutati tutti i criteri di legge ed in particolare quelli di cui all'art. 133 c.p., quale pena da irrogare appare equa quella di mesi sette di reclusione e Euro 300,00 di multa, così determinata: pena base, considerato quale reato più grave quello di cui al capo B) nell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv, mesi sette di reclusione ed Euro 300,00, ridotta per la concessione ex art. 62 bis cp delle attenuanti generiche - valutate prevalenti alla contestata aggravante - a mesi sei di reclusione ed Euro 250,00 di multa; aumentata nella misura inflitta per la continuazione ex art. 81 cp con il reato di cui all'art. 474 c.p.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e alla pubblicazione per estratto della sentenza di condanna ex art. 475 c.p., nonché la confisca e distruzione dei beni in sequestro, trattandosi di beni contraffatti la cui detenzione costituisce reato.

Non sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al PI. in ragione dei precedenti penali dallo stesso riportati e della prognosi negativa sulla sua futura condotta.

P.Q.M.
letti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara PI. Gi. colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo B) nell'ipotesi di cui all'art. 648 cpv cp, concesse le attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante, previa esclusione della contestata recidiva, lo condanna alla pena

di mesi sette di reclusione ed Euro trecento,00 di multa, oltre spese processuali.

Letto l'art. 475 c.p., ordina la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato sul quotidiano "(omissis)".

Ordina la confisca e distruzione della merce in sequestro.

Così deciso in Napoli, il 19 gennaio 2022

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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