Tribunale Nola, 18/01/2023, n.84
In tema di reato continuato, l'identità del disegno criminoso può essere apprezzata sulla base di elementi quali la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene tutelato e l’omogeneità delle violazioni, anche se considerati parzialmente, purché significativi.
Giusi Piscitelli Presidente est.
Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi Giudice
Ester Ricciardelli Giudice
Svolgimento del processo
Con decreto emesso dal G.U.P. in sede in data 24.10.2022, Mi.Al. veniva rinviato a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato ipotizzato a suo carico dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione trascritta in epigrafe.
In data odierna, accertata la regolarità della notifica del decreto di rinvio a giudizio nei confronti dell'imputato, la difesa munita di procura speciale, dopo aver depositato sentenza di patteggiamento n. 529/2021 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 23.03.2021, divenuta irrevocabile il 5.5.2021 e ha chiesto definirsi il procedimento con le forme del patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Il Tribunale, preso atto dell'intervenuto accordo tra difesa e accusa all'applicazione della pena come da intercalare allegato al verbale di udienza, disposta l'acquisizione del fascicolo del P.M., all'esito della camera di consiglio questo Collegio ha emesso la seguente sentenza, resa pubblica mediante la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Motivi della decisione
Nella fase degli atti preliminari al dibattimento, la difesa ha chiesto di poter definire il giudizio ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., chiedendo applicarsi la pena finale di anni due di reclusione - ritenuta la continuazione con i delitti di cui alla sentenza di patteggiamento n. 529/2021 emessa da emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 23.03.2021, divenuta irrevocabile il 5.5.2021, subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, così determinata:
- pena base, ritenuto più grave il reato di cui al capo a) di imputazione relativo alla sentenza di patteggiamento n. 529/2021: anni 3 e mesi 6 di reclusione;
- pena ridotta ad anni 2 e mesi 4 di reclusione, stante la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
- pena aumentata ad anni 3 di reclusione, ritenuta la continuazione con i capi C) ed E) di cui alla sentenza di patteggiamento n. 529/2021, nonché con il capo A) di imputazione di cui al presente procedimento (mesi 2 e giorni 20 per ciascuno dei 3 capi di imputazione);
- pena finale anni due di reclusione, alla luce del rito prescelto.
Il P.m. prestava il consenso e pertanto veniva acquisito il suo fascicolo ex art. 135 disp. att. c.p.p.
Ebbene, in primo luogo va rilevato che non emergono elementi per la declaratoria di cui all'art. 129 c.p.p., deponendo in tal senso la documentazione probatoria agli atti, in particolare la sentenza di patteggiamento n. 529/2021, relazione del curatore fallimentare, visura storica della società di capitale, sentenza di fallimento n. 15/2020, da cui emergono elementi di sicuro valore probatorio a carico del Mi.
Corretta, poi, risulta la qualificazione giuridica dei fatti nel reato di cui agli artt. 216 c. 1 n. 2 e 223 c. 1 Legge Finanziaria considerato che, dall'esame degli atti, è emerso che l'imputato, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ovvero di procurarsi un ingiusto profitto, sottraeva in parte i libri e le scritture contabili della società Mi. s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Nola (NA) alla via (...), dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola n. 15/2020 del 05.03.2020. Difatti, dal compendio probatorio è emerso che l'odierno giudicabile - al fine di trarne profitto o si arrecare un pregiudizio ai creditori - cagionava, mediante operazioni dolose, il fallimento delle società "MI. S.p.a." (avente ad oggetto il commercio e il noleggio di autovetture e di pezzi di ricambio, dichiarata fallita con sentenza n. 344/2013 del Tribunale di Napoli, del 16.10.2013), "AU. s.p.a." (avente ad oggetto il commercio di autovetture nuove ed usate e di pezzi di ricambio, dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 345/2013 del 16.10.2013) e "MI. s.p.a." (dichiarata fallita con sentenza n. 166/2014 del 16.05.2014), dissipando ed azzerando del tutto il patrimonio sociale, sino a renderlo negativo, e sottraeva in parte i libri e le scritture contabili della società "Mi. s.r.l." (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola n. 15/2020 del 05.03.2020).
Ugualmente appare corretto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della condotta riparatoria tenuta dall'odierno giudicabile, il quale - a seguito di operazioni di vendita mediante asta telematica - ha ricavato una somma pari ad euro 78.000, la quale è confluita nell'alveo della procedura fallimentare, contribuendo a recuperare attivo alla massa fallimentare.
A parere di questo Collegio, va dato atto che i delitti di cui ai capi A), C) ed E) del capo di imputazione di cui alla sentenza di patteggiamento n. 529/2021 ed il delitto in contestazione devono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione. Invero, in tema di reato continuato, l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, anche (soltanto) attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti elementi purchè significativi (Cass. pen Sez. I, sent. 5 novembre 2008 n. 44861; Cassazione penale, sez. I, 05 novembre 2008, n. 44862): nel caso di specie, l'esistenza di un unico programma criminoso si evince dall'omogeneità del bene tutelato dalle disposizioni contestate e dall'unicità del contesto in cui le stesse sono state poste in essere.
Infine, congrua appare la pena concordata con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p. in quanto adeguata e alla gravità del fatto complessivamente considerato. Nella ricorrenza dei presupposti di legge, può quindi applicarsi la pena nella misura richiesta.
Si ritiene concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto che, alla luce della incensuratezza del Mi., può ritenersi che lo stesso si asterrà dalla commissione di altri reati.
P.Q.M.
Letti gli artt. 444 e ss. c.p.p., applica a Mi.Al., su concorde richiesta delle parti, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuto il vincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenza n. 529/2021 emessa dal G.U.P, del Tribunale di Napoli in data 23.03.2021, operata la riduzione per il rito prescelto, la pena di anni due di reclusione. Pena sospesa.
Motivi contestuali.
Così deciso in Nola il 18 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2023.