Tribunale Nola, 18/09/2023, n.1475
La detenzione di sostanza stupefacente in quantità elevata può essere giustificata dall'uso personale se supportata da elementi oggettivi e soggettivi che escludano lo spaccio.
Svolgimento del processo
A seguito di arresto operato il 26.04.2022 dai CC del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, Ci.Mi. è stato condotto innanzi al G.i.p. del Tribunale di Nola per la convalida (unitamente a Ci.Al., per il quale si è proceduto separatamente), al cui esito gli è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. e successivamente è stato tratto a giudizio con decreto di giudizio immediato del 6.06.2022 innanzi al Giudice monocratico del Tribunale di Nola, dott.ssa Ca., per l'udienza del 15.09.2022.
In quella data il Giudice disponeva la trasmissione del fascicolo alla dott.ssa Ri., in base al decreto n. 194/22 del Presidente del Tribunale, disponendone la comparizione per l'udienza del 13.01.2023.
In quella data, essendo l'assegnataria assente per maternità, il G.o.p., letti i decreti n. 263/22 e 90/22, disponeva la trasmissione del fascicolo alla scrivente, per l'udienza del 30.01.2023. In quella data, dopo aver dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, in assenza di questioni preliminari veniva aperto il dibattimento, le parti formulavano le rispettive richieste di ammissione dei mezzi di prova ed il P.M. produceva i verbali di arresto, di perquisizione, di narcotest e l'ordinanza di convalida dell'arresto ed impositiva della misura cautelare. Di seguito venivano escussi i testi di P.G., con sole domande a precisazione, avendo le parti prestato il consenso all'acquisizione dei relativi atti e l'imputato veniva sottoposto ad esame, al quale decideva di sottoporsi. Il difensore produceva la visura camerale relativa all'attività commerciale di cui è titolare l'imputato ed il processo era rinviato al 24.04.2023 per i testi della difesa.
All'udienza così disposta era escussi i testi Be.Ci. e Za.Ma. ed il processo era rinviato al 18.09.2023 per la sola discussione.
In data odierna, dopo che veniva prodotta dal difensore la documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza dell'imputato (meglio descritta a verbale), la scrivente invitava le partì alla formulazione delle rispettive conclusioni, sintetizzate nella sezione che precede. Di seguito si è ritirata in camera di consiglio per la decisione, al cui esito ha emesso la presente sentenza di assoluzione, resa pubblica mediante lettura in udienza alla presenza delle parti.
Motivi della decisione
Ritiene questo giudice che il compendio probatorio acquisito al fascicolo del dibattimento, di natura sia documentale che dichiarativa, comprensiva delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame, non sia idoneo a consentire di affermare la penale responsabilità di Ci.Mi. per il reato a lui ascritto con la necessaria certezza richiesta dalla legge, dovendosi pervenire alla sua assoluzione, sebbene con la formula dubitativa, perché il fatto non costituisce reato.
La vicenda può essere agevolmente ricostruita sulla base degli atti presenti nel fascicolo dibattimentale, ed in particolare quelli irripetibili costituiti dal verbale di perquisizione personale e sequestro del 7.06.2022, redatto dagli ufficiali ed agenti di P.G. ivi indicati, tutti in servizio presso il N.O.R.M. della Compagnia di Castello di Cisterna, corroborato dagli atti d'indagine transitati nel fascicolo del dibattimento e pienamente utilizzabili per il consenso prestato dalle parti alla loro utilizzabilità, sopra meglio illustrati.
Sulla sorta di tale compendio probatorio è stato accertato che in data 26.04.2022 i Carabinieri del predetto Reparto Operativo, nel corso di un'operazione volta al contrasto e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, si recavano presso lo stabile sito in via Roma n. 155 di Pomigliano d'Arco, dove avevano fondato motivo di ritenere che venisse detenuta della sostanza stupefacente a fini di spaccio e all'esito della perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione di Ci.Al., sita al piano primo, rinvenivano uno zaino al cui interno vi era non soltanto sostanza stupefacente di varia tipologia (cocaina, marijuana ed hashish) ma anche un notevole quantitativo di denaro, lo strumentario per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente oltre ad un caricatore per pistola. Successivamente decidevano di estendere la perquisizione anche all'abitazione sottostante, posta al piano terra, in uso al fratello del Ci., l'odierno imputato Ci.Mi., Il teste di P.G., Vice Brig. Gi.Ma., precisava che la porta veniva aperta dalla compagna dell'imputato, Za.Ma., che in quel momento era assente ma che sopraggiungeva poco dopo con il padre. Il Ci., informato del motivo del controllo, alla richiesta dei militari se custodisse della sostanza stupefacente, consegnava immediatamente loro un panetto di hashish conservato nel comodino della camera da letto, del peso di 80,15 gr, confezionato in un unico involucro, ed altre due dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di gr. 2,14. Continuando nella perquisizione, poi, i militari rinvenivano - all'interno di un pacchetto di sigarette posato sempre sul comodino della camera da letto - una dose di sostanza verdognola del tipo marijuana, del peso di gr. 0,81 e la somma in contanti di euro 4.055,00, suddivisa in banconote di vario taglio, posta sempre nel comodino della camera da letto, che, tuttavia - dichiarava il teste - non era stato sequestrato in quanto, avendone il Ci. giustificato la provenienza quale provento della propria attività commerciale, e dunque la verosimile natura lecita dello stesso, avevano ritenuto non sussistere i presupposti per sottoporlo a misura cautelare reale.
La perquisizione veniva poi estesa anche al locale adiacente all'abitazione, il "Bar Ni.", di proprietà del Ci.Mi. (come da visura camerale prodotta dal difensore) al cui interno, dentro un pacchetto di sigarette poggiato sopra uno scaffale, veniva rinvenuta una dose di sostanza del tipo hashish, del peso di gr 1,85 in confezione singola. La conferma della natura della sostanza e la sua pesatura venivano effettuati successivamente presso gli uffici del comando attraverso il test speditivo Narcotest, e successivamente mediante accertamento tecnico del laboratorio d'analisi del Nucleo Investigativo, su cui rispondeva la teste V. Brig. Sp.Se., che confermava gli esiti cristallizzati nella relazione tecnica versata in atti, nella quale si dava riscontro sia della natura della sostanza rinvenuta che del peso ed infine, del numero di dosi realizzabili in base ad esso (così come descritte nel capo di imputazione).
Su domanda specifica, il teste riferiva che il soggetto non era noto alle forze di Polizia come dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e che non era mai stato da loro attenzionato per alcuno dei profili attinenti a tale attività illecita.
L'imputato decideva di sottoporsi ad esame, nel corso del quale dichiarava di essere assuntore di stupefacenti e che quella rinvenuta presso la propria abitazione era sostanza destinata ad uso personale. A fronte della contestazione sull'ingente quantitativo trovato dai militari nel corso della perquisizione (dal solo panetto di hashish di 84 gr circa la teste Spina dichiarava - e aveva scritto nella relazione tecnica - che se ne potevano ricavare circa 921 dosi singole) il Ci. affermava che era solito approvvigionarsene in quantità abbondante per non essere costretto a rifornirsene di volta in volta (una specie di scorta) anche perché era solito utilizzarla assieme alla compagna e ad offrirne, all'occorrenza, anche a qualche amico che ospitava a casa. Precisava di farne uso soprattutto la sera (e questa, a sua detta, era la ragione per cui la teneva nel comodino della camera da letto). Dichiarava, ancora, di essere assuntore da circa 5-6- anni e di essere regolarmente iscritto al Ser.D. di Somma Vesuviana (circostanza confermata dall'attestazione prodotta dall'avvocato in data odierna). Riferiva, infine, che quella trovata in casa sua era sostanza che gli era stata "donata" dal fratello, anche lui assuntore abituale. Su domanda della difesa dichiarava di utilizzare circa 2-3- gr. al giorno di sostanza stupefacente e che il quantitativo che gli era stato sequestrato era bastevole per circa un mese, un mese e mezzo, aggiungendo che nel passato aveva provato anche a procurarsela presso piazze di spaccio, ma che preferiva non dovercisi recare in quanto non frequentava volentieri quelle zone.
I testi della difesa confermavano la sua versione.
Be.Ci. dichiarava di essere amico del Ci. da circa due anni e mezzo e di frequentarlo regolarmente, di essere assuntore di sostanze stupefacenti e che, quando si incontravano, non di rado l'assumevano insieme, anche a casa dell'imputato, che ne era sempre fornito e che l'offriva a tutti gli amici.
Za.Ma. riferiva di essere la convivente del Ci. di circa due anni, di sapere che lui è assuntore di sostanza stupefacente, del tipo hashish, e che anche lei ne assume regolarmente, da sola o unitamente al compagno. Riferiva che di solito la sostanza veniva consumata a casa, spesso in compagnia di altri amici, e che di solito il Ci. si riforniva presso il fratello, poiché, acquistando ogni volta grossi quantitativi proprio per poterne rifornire anche gli amici, si "vergognava" di rivolgersi alle piazze di spaccio. Precisava che talvolta gli amici, quando la consumavano tutti insieme, gli davano qualche cosa per contribuire all'acquisto, ma non sapeva precisare quanto e chi.
Orbene, sulla base di tali emergenze processuali, ritiene questo Giudice che non possa dirsi provata al di là di ogni ragionevole dubbio la realizzazione di una condotta integrante tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, non potendo affermarsi con certezza che la detenzione di sostanza stupefacente fosse destinata allo spaccio e non all'uso esclusivamente personale.
Occorre sul punto ricordare come lo stesso legislatore, all'art. 75 comma 1 bis del D.P.R. n. 309/90 indicato alcuni elementi cui il giudice può affidarsi per affermare o escludere la destinazione dello stupefacente ad un uso esclusivamente personale; sono c.d. indici sintomatici che non hanno alcun rapporto con la struttura del reato, sotto il profilo del fatto tipico, ma che assolvono ad esigenze di carattere squisitamente probatorio in rapporto all'attività di spaccio, che non hanno il valore di presunzioni assolute, ma che aiutano ad individuare i caratteri salienti dell'attività vietata, pur essendo la determinazione del giudice libera di ritenere o escludere tale attività anche nella ricorrenza di uno o più di tali indici. Il principale elemento indiziario è il valore ponderale della sostanza rinvenuta, ma vi sono, poi, le modalità di confezionamento della stessa, il rinvenimento indosso all'imputato di materiale o attrezzatura idonei alla suddivisione o al confezionamento di singole dosi, tutti elementi che devono guidare l'attività del giudice nel ritenere o meno la sussistenza di un'attività di spaccio ogni qual volta manchi - come nel caso di specie - la flagranza dell'attività di vendita. Vanno quindi valutati elementi di carattere oggettivo, come il frazionamento in dosi, le modalità di custodia della droga, la quantità e qualità della stessa, rapportati ad un fabbisogno giornaliero in relazione al processo di naturale scadimento dell'effetto drogante, unitamente a criteri di carattere soggettivo, quali lo stato di tossicodipendenza del detentore, il contesto socio-ambientale di provenienza del soggetto e i suoi eventuali rapporti con ambienti deputati allo spaccio o con soggetti implicati nel traffico di sostanze stupefacenti, la capacità patrimoniale dell'imputato e la compatibilità delle condizioni economiche dello stesso con la quantità e qualità della droga in relazione al suo prezzo di mercato.
Facendo dunque applicazione di tali criteri al caso di specie, deve ritenersi che ricorrono una serie di elementi che fanno concludere per la fondatezza della versione fornita dall'imputato. In primis lo stato di tossicodipendenza, comprovato dai certificati di iscrizione al Ser.T., prodotti dalla difesa all'odierna udienza, da cui si desume che il Ci. è regolare assuntore di sostanza da molti anni; inoltre, a parte le sporadiche dosi singole rinvenute (peraltro non con le modalità con cui di solito le dosi vengono trovate indosso agli spacciatori, ossia in bustine termosaldate), quasi tutta la sostanza è stata rinvenuta in un unico panetto, nel comodino della camera da letto, in assenza dello strumentario tipico della suddivisione in dosi finalizzata alla vendita.
Militano, invece, in senso contrario, il notevole quantitativo, e di sostanza e di denaro rinvenuti, che farebbero propendere per un'attività di spaccio; tuttavia, quanto alla prima, sia l'imputato che i testi della difesa hanno fornito una spiegazione alternativa, apparsa verosimile alla luce degli ulteriori elementi che l'hanno accompagnata, in quanto è stato sostenuto che il Ci. se ne riforniva in gran quantità per farne una scorta, da destinare al proprio consumo e, all'occorrenza, per offrirne agli amici che si riunivano presso la sua abitazione. Secondo l'imputato questa messa a disposizione avveniva in maniera assolutamente gratuita; la Za., sua convivente, riferiva che talora qualcuno gli corrispondeva qualcosa, ma non è stata in grado né di quantificare la somma, né di riferire quanto gli veniva corrisposto, avendo dichiarato che lei non si occupava delle questioni economiche, cui badava esclusivamente il compagno. Quanto al secondo elemento, il denaro, occorre evidenziare che l'ingente somma rinvenuta nella disponibilità del Ci. non è stata neppure posta sotto sequestro dai militari operanti in quanto ritenuta il provento lecito dell'attività commerciale svolta dall'imputato, titolare di un esercizio commerciale (un cocktail bar) di cui è stata prodotta la visura camerale, non avendo dunque riscontrato alcun nesso di pertinenzialità fra il denaro e l'attività oggetto del capo di imputazione. Pertanto anche questo elemento indiziario, tra i diversi indici sintomatici sopra richiamati, non può assumere valore ai fini che qui rilevano, anche alla luce della dichiarazione dei redditi prodotta in data odierna, da cui si desume lo stato di benestante del Ci., pertanto in grado di investire una notevole somma per l'acquisto di sostanza ad uso personale.
Deve, dunque, concludersi che pur militando in senso contrario il quantitativo ingente di sostanza rinvenuta nella sua disponibilità, il mancato rinvenimento dello strumentario solitamente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi, in uno con gli altri elementi sopra descritti, porta a concludere per l'assoluzione dal reato di spaccio ascritto al Ci. perché il fatto non costituisce reato.
Naturalmente la sostanza in sequestro va confiscata e distrutta ad opera della P.G. procedente e va disposta la segnalazione all'autorità amministrativa competente, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 309 /90.
La sentenza assolutoria assunta determina l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare in atto nei confronti dell'imputato. Le motivazioni sono contestuali.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 II co. c.p.p.,
assolve Ci.Mi. dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Letto l'art. 75 del D.P.R. n. 309/90, dispone la trasmissione degli atti al Prefetto per le determinazioni di competenza.
Letto l'art. 240 c.p. ordina la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.
Letto l'art. 300 c.p.p., dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in atto nei confronti di Ci.Mi..
Motivazione contestuale.
Così deciso in Nola il 18 settembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 18 settembre 2023.