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Tutela del diritto d'autore e ricettazione: dolo specifico e valutazione indiziaria (Corte appello Napoli - Sesta sezione)

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Corte appello Napoli sez. VI, 11/09/2024, n.7600

In tema di tutela del diritto d'autore, il dolo specifico richiesto per i reati di cui all’art. 171-ter L. 633/1941 si configura nella finalità di lucro, consistente nell’intenzione di conseguire vantaggi economicamente valutabili, senza che sia necessaria la concreta realizzazione del profitto. Nel reato di ricettazione, invece, la prova della colpevolezza può basarsi su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, senza la necessità di dimostrare l’estraneità del reo al delitto presupposto.

Assoluzione per mancanza di prove certe: identificazione incompleta e insufficienza di elementi nella ricettazione e nel tentato furto (Giudice Francesco Pellecchia)

La consapevolezza del possesso di un bene di provenienza illecita: principio di diritto in tema di ricettazione (Giudice Eliana Franco)

Ricettazione e truffa: l’assenza di dolo e il difetto di querela come cause di assoluzione e improcedibilità

Utilizzo di assegno smarrito e responsabilità penale: la configurazione del reato di ricettazione (Giudice Cristiana Sirabella)

Ricettazione: configurabilità del reato dalla condotta e dal legame con il bene illecito (Giudice Napolitano Tafuri)

Ricettazione di componente meccanica: dolo presunto e giustificazione inattendibile (Giudice Eliana Franco)

Assoluzione per intestazione fittizia di veicoli: mancata prova dell'elemento psicologico del reato

Ricettazione e attenuanti: applicazione del rito alternativo con sospensione e non menzione (Giudice Cristiana Sirabella)

Ricettazione di assegno: responsabilità aggravata dall’impossibilità di fornire giustificazioni sull’origine (Giudice Napolitano Tafuri)

Contraffazione e ricettazione: distinzione, concorso e responsabilità penale (Giudice Paola Scandone)

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 14 gennaio 2016, il G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso, all'esito di giudizio ordinario, la sentenza n. 174 con la quale ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti e l'ha condannato alle pene principali ed accessorie indicate in epigrafe, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Avverso tale sentenza di condanna ha proposto appello il difensore dell'imputato, reclamando, con un unico articolato motivo, l'assoluzione del proprio assistito da entrambi i reati a lui ascritti per difetto degli elementi costitutivi. In particolare, relativamente al delitto di cui al capo 1), la difesa sostiene non sia emersa dall'istruttoria dibattimentale la prova della detenzione del ed e dvd caduti in sequestro ai fini della vendita. In mancanza della prova della cessione dei supporti di cui l'imputato è stato trovato in possesso, il fatto integrerebbe la mera detenzione ad uso esclusivamente personale di materiale illecitamente prodotto e privo del marchio S.I.A.E., passibile esclusivamente di sanzione amministrativa. In relazione al delitto di cui al capo 2), la difesa invece sostiene come gli indizi valutati dal giudice di prime cure a carico del prevenuto non siano gravi, precisi e concordanti, in particolare con riguardo alla provenienza delittuosa del bene da parte di terzi.

Il difensore infine chiede, in via subordinata, la riduzione della pena inflitta e l'applicazione di tutti i benefìci di legge, compresa la sospensione condizionale della pena, nulla adducendo a supporto delle richieste avanzate.

All'udienza del 20 giugno 2024, definita con trattazione orale, svolta la rituale relazione, il P.G. e la Difesa hanno concluso come da verbale in atti e la Corte ha deciso dopo aver deliberato in camera di consiglio, mediante lettura del dispositivo che in questa sede si motiva, riservandosi per la stesura della motivazione il maggior termine indicato in dispositivo, ex art. 544 co III c.p.p., tenuto conto della necessaria previsione di termini più stringenti per i numerosi e concomitanti procedimenti con imputati detenuti. La sentenza deve essere riformata nei limiti di seguito indicati.

Va preliminarmente osservato che questa Corte, in ordine alla affermazione di penale responsabilità del prevenuto per i reati a lui ascritto in imputazione, ritiene integralmente condivisibili la analitica ricostruzione dei fatti e la attenta motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata, ad esse riportandosi, nella parte in cui le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal predetto giudice, fi rinvio alla sentenza di primo grado è, infatti, ritenuto legittimo dalla giurisprudenza della Suprema Corte proprio per tali motivi, potendo la motivazione della sentenza di secondo grado ''essere concisa e riguardare gli aspetti 'nuovi 'o contradditori o effettivamente mal valutati" (vedi, tra le altre, Cass. Sez. I sent. n. 46350 del 2/10-3/12-2003 e Cass. sez. III sent. n. 27300 del 14-5/17-6-2004), dal momento che le motivazioni della sentenza di primo grado e di secondo grado si integrano divenendo un unicum inscindibile (vedi, tra le altre, Cass. sent. n. 13926 del 1/12/2011; Cass. sent. n. 14022 del 12/1/2016).

Ciò posto, le istanze assolutorie, formulate dal difensore in merito a ciascun reato contestato, non meritano accoglimento.

Difatti, in relazione al reato di cui al capo 1) dell'imputazione, nessun dubbio può essere avanzato circa la destinazione alla vendita dei CD e DVD sequestrati all'odierno imputato. Ciò in considerazione degli inequivoci elementi già correttamente valorizzati dal giudice di prime cure, ovvero: il numero elevato di supporti detenuti dal Gn. (ben 332 tra CD e DVD) e il luogo in cui lo stesso è stato visto dagli operanti e poi fermato, all'esito della fuga e cioè una strada confinante con la spiaggia (in località St. nel comune di Mondragone), abitualmente frequentata da numerosi ambulanti che offrono in vendita CD, Non rileva, pertanto, il dato evidenziato dal difensore secondo il quale l'odierno appellante è stato fermato, in possesso del citato materiale contenuto nel proprio zaino e nel proprio borsello, mentre stava camminando e privo di qualunque apposita struttura per esporre la merce. A tal proposito è opportuno ricordare come "in tema di tutela penale del diritto d'autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati (art. 171 ter, comma secondo, lett. a), 1. 22 aprile 1941, n. 633) è configuratile non soltanto nella flagranza del medesimo, ma anche in presenza di una prova indiziaria dì un atto di vendita o della messa in commercio, desumibile dalle modalità di rinvenimento e dal luogo di detenzione dei predetti supporti". (Così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22267 del 17/02/2017 Ud. (dep. 09/05/2017)). Ebbene, così come prima ricordato, tanto il numero ingente dei ed e dvd (detenuti dall'imputato nello zaino e nel borsello per praticare la vendita ambulante), che il luogo nel quale il predetto è stato perquisito ed arrestato, costituiscono elementi univoci e concordanti del reato ex art. 171 ter, co. 2 L, 633/1941.

Nessun dubbio può del pari essere utilmente mosso circa la sussistenza, nel caso di specie, del dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie consistente nel fine di lucro, in quanto, come precisato dai giudici di legittimità "In tema di tutela penale del diritto, per la sussistenza dei reati previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, si richiede il fine di lucro, che ricorre quando la condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili e la cui concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie". (così Sez. 3, Sentenza n. 55009 del 18/07/2018 Ud. (dep. 10/12/2018).

Nemmeno meritevole di' accoglimento è l'istanza assolutoria avanzata in relazione al delitto di ricettazione.

Il Tribunale ha, infatti, correttamente affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo 2) dell'imputazione in ragione di una pluralità di elementi indiziari, anch'essi precisi e concordanti. In primo luogo, l'omessa indicazione, da parte dell'imputato, della provenienza dei beni; in secondo luogo, il dato che l'imputato fosse all'epoca dei fatti senza fissa dimora, condizione questa che consente - sul piano della logica - da un lato di escludere la disponibilità in capo all'imputato di apparecchiature per la duplicazione del contenuto di supporti informatici e dall'altro di ritenere che gli stessi siano stati acquistati o ricevuti da terzi. A tal proposito appare quasi superfluo ricordare come in materia di prova del l'estraneità del reo al delitto presupposto i Supremi Giudici abbiano affermato, con giurisprudenza consolidata, che "Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario". (così da ultimo Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4434 del 24/11/2021 Ud. (dep. 08/02/2022)).

Tutto ciò premesso, ribadita la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi i reati contestati, va dichiarata l'estinzione del delitto di cui al capo 1) dell'imputazione, essendo decorso in data 15.04.2023 il relativo termine di prescrizione - pari ad anni sette e mesi sei - in assenza di periodi di sospensione da computare in tal senso.

La sentenza di primo grado, pertanto, va riformata, imponendosi, da una parte, la declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'odierno imputato in ordine al suddetto reato; dall'altra, imponendosi la rideterminazione del trattamento sanzionatone per il reato dì cui al capo b) nei seguenti termini: pena base mesi quindici di reclusione ed Euro 3.000 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a mesi dieci di reclusione ed Euro 2.000 di multa. Detta pena appare equa ed irriducibile in considerazione del non minimale disvalore evincibile dalla ricettazione da parte del prevenuto di un numero elevato di supporti informatici falsificati.

Alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 1) dell'imputazione segue la revoca delle correlate sanzioni accessorie e della pubblicazione per estratto della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia.

Sussistono i presupposti per assegnare per la stesura della motivazione il maggior termine indicato in dispositivo, ex art. 544 co 111 c.p.p., tenuto conto della necessaria previsione di termini più stringenti per i numerosi e concomitanti procedimenti con imputati detenuti.

P.Q.M.
Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa in data 14 gennaio 2016 dal G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere appellata da Gn.Kh., dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato a lui ascritto al capo 1) e per l'effetto ridetermina la pena allo stesso inflitta per il reato di cui al capo 2) in mesi dieci di reclusione Euro 2000,00 di multa.

Revoca le sanzioni accessorie collegate al reato prescritto e la pubblicazione per estratto della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia.

Conferma nel resto.

Motivazione riservata in novanta giorni.

Così deciso in Napoli il 20 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria l'11 settembre 2024.

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