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Favoreggiamento personale e esclusione dell’aggravante di agevolazione mafiosa: criteri di valutazione probatoria (Collegio - Cristiano presidente)

favoreggiamento-esclusione-aggravante-mafiosa

Tribunale Napoli sez. IV, 11/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 11/06/2010), n.7641

Il delitto di favoreggiamento personale è configurabile quando un soggetto, consapevolmente, fornisce dichiarazioni false o reticenti, ostacolando le indagini e il corso della giustizia, anche se il comportamento non risulta concretamente influente sull’esito delle indagini. Tuttavia, l’esclusione dell’aggravante richiede la mancanza di elementi certi sulla finalità di agevolare un'associazione criminale.

Favoreggiamento personale e esclusione dell’aggravante di agevolazione mafiosa: criteri di valutazione probatoria (Collegio - Cristiano presidente)

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESO
In data 21/4/08 il GIP presso il Tribunale di Napoli emetteva decreto che dispone il giudizio nei confronti dei nominati in oggetto in virtù del quale essi venivano tratti innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati trascritti in epigrafe.

Il processo subiva vari rinvii anche in conseguenza del mutamento del Collegio giudicante: all'udienza del 15/10/09, la prima utilmente svoltasi innanzi a questo organo collegiale, contumaci gli imputati, già esaminate le questioni preliminari, data lettura del capo di imputazione, il Presidente dichiarava aperto il dibattimento; indi si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, trattandosi di processo già parzialmente istruito da diverso Collegio; il P.M. indicava i fatti oggetto di prova e chiedeva ammettersi prova documentale (sommarie informazioni rese dagli imputati in data 31/3/03, rilievi fotografici, certificati medici, bobine), disporsi perizia trascrittiva, escutersi i testi indicati nella propria lista ed esaminarsi gli imputati; le difese se ne riservavano il controesame.

Verificata la tempestività del deposito della lista, il Tribunale ammetteva le prove come richieste dalle parti.

Veniva espletata in varie udienze l'istruttoria dibattimentale con l'acquisizione mediante lettura, atteso il consenso delle parti, dei verbali di prove già espletate (perizia trascrittiva); con l'escussione dei testi T. R., E. C., C. A., S. F., G. U. e E. R., nonché con l'acquisizione, sull'accordo delle parti, della perizia balistica redatta in data 26/9/03 e del brogliaccio limitatamente alle conversazioni n. 283 e 865, non trascritte.

Indi venivano dichiarati utilizzabili tutti gli atti contenuti ed acquisiti al fascicolo dibattimentale e all'udienza del 27/5/10, le parti rassegnavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte.

All'esito, il Tribunale decideva dando immediata lettura del dispositivo, riservandosi il deposito dei motivi nel più ampio termine di giorni trenta.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Collegio che l'imputato S. debba essere dichiarato colpevole del reato a lui ascritto, con esclusione della contestata aggravante, mentre l'imputato M. debba essere mandato assolto dal reato a lui ascritto.

L'istruttoria espletata ha consentito di acclarare con certezza che in data 31/3/03 ignoti esplosero all'indirizzo di S. R. numerosi colpi di arma da fuoco, attingendolo agli arti inferiori; trasportato in ospedale, gli vennero riscontrate lesioni air arto inferiore sx (otto fori di arma da fuoco), guaribili in circa 25 giorni (cfr. referto medico in atti).

Sentito dalla P.G. nell'immediatezza dei fatti, il S. dichiarava di essere stato ferito sulla pubblica via (in via M.) da due sconosciuti, viaggianti a bordo di un ciclomotore privo di targa, asserendo di non conoscere gii autori e la causale del fatto delittuoso (cfr. dichiarazioni rese presso il nosocomio S. Giovanni Bosco, acquisite agli atti in quanto corpo del reato).

In pari data (31/3/03) veniva sentito dalla P.G. anche M. V., cognato del S., il quale dichiarava di aver provveduto a soccorrere il ferito, trasportandolo in ospedale; precisava di avere udito degli spari mentre si intratteneva all'interno di un box, sito alla via M., di essere corso in direzione dell'autosalone, gestito dal S., sito allo stesso indirizzo, di aver visto il S. riverso al suolo all'ingresso dell'autosalone, di averlo caricato in macchina e portato in ospedale con l'aiuto di G. U..

Il sopralluogo eseguito dalla P.G. lungo la via M., nel luogo indicato dal S. quale teatro dei fatti, non evidenziava alcun segno o traccia della sparatoria e del conseguente ferimento.

Viceversa il sopralluogo eseguito nell'autosalone del S. consentiva il rinvenimento di un proiettile deformato e di un frammento di piombo, siti sotto un mobile, e di una camicia di proiettile (cfr. rilievi tecnici eseguiti in data 31/3/03).

Inoltre veniva sequestrata dalla P.G. in data 31/3/03 presso l'ospedale San Giovanni Bosco una ogiva, rinvenuta sulla lettiga ove giaceva il ferito, S. R. (cfr. verbale di sequestro in atti).

La perizia balistica comparativa eseguita sui proiettili rinvenuti nell'autosalone e sulla ogiva, sequestrata in ospedale, evidenziava che i tre proiettili erano stati esplosi dalla medesima arma (cfr. perizia balistica, acquisita sull'accordo delle parti).

Emerge quindi con assoluta certezza la falsità di quanto dichiarato dal S. alla P.G., essendo evidente che il ferimento non si verificò lungo la via M., in prossimità dello incrocio con il rione Masseria Cardone (come indicato dal S.), ma nell'autosalone.

Il rinvenimento di proiettili all'interno dell'autosalone, l'assoluta compatibilità degli stessi con quello rinvenuto sulla lettiga del ferito, nonché l'assenza di qualsivoglia traccia o segno nel luogo indicato dall'imputato costituiscono prova certa di tale circostanza.

Essa inoltre trova riscontro in quanto dichiarato dal M. nell'immediatezza dei fatti, nonché nelle dichiarazioni della teste E. R., che ha dichiarato di aver visto M. V. all'esterno dell'autosalone, intento a caricare in macchina il S. ferito.

Alla luce di tali elementi può ritenersi raggiunta la prova del reato contestato al S.,che consapevolmente dichiarò il falso in ordine a rilevanti circostanze relative al suo ferimento, così creando intralcio all'attività investigativa.

Tale condotta configura pienamente l'elemento oggettivo del reato in contestazione, parimenti dicasi in ordine all'elemento soggettivo, trattandosi di reato per la cui sussistenza è sufficiente il dolo generico.

E invero, come da costante orientamento giurisprudenziale, il delitto di favoreggiamento "integra un reato di pericolo, a forma libera, che rimane integrato da qualsiasi comportamento idoneo, sia pure solo in astratto, a intralciare il corso della giustizia, sicché nessun rilievo scriminante può allegarsi alla ininfluenza concreta del comportamento del soggetto agente sull'esito delle indagini" (Cass. Sez. VI 97/209237).

Sussistendo quindi tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato in contestazione, va affermata la colpevolezza dell'imputato, al quale non si concedono le attenuanti generiche, ad onta dello stato di incensuratezza, in considerazione delle modalità del fatto, il quale evidenzia assoluto dispregio di ogni dovere civico e morale.

Va poi esclusa l'aggravante contestata, non avendo l'istruttoria dibattimentale evidenziato elementi certi, resistenti al dubbio, idonei a dimostrare che il delitto di favoreggiamento fosse finalizzato ad agevolare il clan operante nella zona.

Invero, l'attività di captazione delle conversazioni telefoniche effettuata dopo il ferimento del S. ha evidenziato un quadro nebuloso, che induce a ritenere verosimili causali del ferimento, alternative alla matrice camorristica, quali un possibile movente sentimentale (gelosie e tradimenti), ovvero commerciale (situazione debitoria).

Valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., stimasi equa la pena di anni 2 di reclusione.

Alla condanna segue l'obbligo per l'imputato di provvedere come per legge al pagamento delle spese processuali.

All'imputato può concedersi il beneficio di cui all'art. 163 c.p. sussistendone i presupposti di Legge in considerazione dei precedenti penali e dell'entità della pena come sopra inflitta.

Viceversa, non sono emersi elementi univoci e sufficienti ad affermare la penale responsabilità del M..

Invero l'istruttoria dibattimentale non ha evidenziato elementi idonei a dimostrare la presenza del M. nel momento del ferimento del S..

La teste E. R. ha reso una dichiarazione compatibile con la versione dello imputato, asserendo di essersi affacciata al balcone dopo aver udito gli spari e di aver visto il M., all'esterno dell'autosalone, che trasportava il ferito in macchina.

Non può verosimilmente escludersi che il tempo impiegato dalla donna (che ha dichiarato di trovarsi al momento dell'esplosione dei colpi dalla parte opposta dello appartamento) per accorrere al balcone sia lo stesso impiegato dal M. per recarsi dal proprio box all'autosalone, trattandosi di luoghi limitrofi.

Va poi precisato che l'unica difformità dal vero emersa nelle dichiarazioni del M. riguarda la presenza di G. U. all'atto dell'intervento in soccorso del S., presenza asserita dal M., ma decisamente negata dai testi G. U. e E. R.; tuttavia tale circostanza non risulta oggetto di contestazione. Si impone quindi l'assoluzione dell'imputato sia pure con la formula dubitativa adottata in dispositivo.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara S. R. colpevole del reato ascrittogli e, esclusa la contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Letto l'art. 530 co. 2 c.p.p. assolve M. V. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Motivi in trenta giorni.

Napoli 27\5\10

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