Tribunale Napoli sez. I, 28/01/2016, (ud. 28/01/2016, dep. 28/01/2016), n.1546
Il favoreggiamento personale può configurarsi anche attraverso comportamenti omissivi, quali il silenzio o la reticenza, quando volti a consentire agli autori di un reato di eludere le investigazioni dell'Autorità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 24.02.2011, Ia. Ot. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 26.11.15, assente l'imputato ex art. 420 bis c.p.p., il Giudice verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale, ed invitava le parti a formulare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti di cui al capo di imputazione attraverso l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione del verbale di SIT quale corpo del reato rese il 5.02.09 dall'imputato; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM, come per legge. Ammesse le prove, il Giudice procedeva ad escutere il teste ass. Pe. Do., in servizio presso il Commissariato di PS di Capodrise (CE).
All'esito dell'escussione del teste il PM produceva verbale di denuncia sporta da Ha. Go. Al. il 5.02.09.
All'udienza del 28.01.16 si procedeva, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., all'escussione del teste isp. Ba. Ma., in servizio presso il Commissariato di PS Marcianise. All'esito della deposizione, acquisito l'esito degli accertamenti effettuati presso il PRA, il Giudice, ritenuta sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Giudice decideva come sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali risulta provata la. penale responsabilità di Ia. Ot. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica.
In tal senso, il teste ass. Pe. con una deposizione chiara e coerente riferiva che la mattina del 5.02.09, su segnalazione del proprietario del NovoHotel sito in Capodrise (CE), alle ore 5,00 circa si recava presso la struttura alberghiera nel cui parcheggio era stato perpetrato il furto un antifurto satellitare da un'autovettura Mercedes 200 tg. omissis di proprietà di un cittadino iraniano, Ha. Go. Al., residente a Roma.
In particolare, il teste riferiva che il finestrino anteriore lato guida della Mercedes era infranto e che dal veicolo era stato asportato l'antifurto satellitare, oltre a una patente di guida, la carta di circolazione e la polizza assicurativa.
L'operante riferiva di aver visionato il filmato della telecamera a circuito chiuso installata nel parcheggio dell'albergo dal quale emergeva che due persone di sesso maschile - giunte a bordo di un veicolo Seat leon tg. omissis si accostavano alla mercedes parcheggiata e, dopo pochi minuti, si allontanavano a bordo del veicolo Seta Leon. Al riguardo il PM produceva i fotogrammi estrapolati dalla telecamera dell'albergo posizionata all'interno del parcheggio.
Il teste isp. Ba. Ma. riferiva che a seguito dell'intervento effettuato dalla pattuglia il 5.02.09 presso l'albergo NovoHotel di Capodrise (CE), effettuava accertamenti in merito al veicolo Seat Leon tg. omissis accertando, presso la MCTC e presso il PRA, che l'autovettura fosse intestata a Ia. Ot. (come da riscontro acquisito agli atti); delegava, poi, il personale della stazione dei carabinieri di Villaricca (NA) competenti per territorio ad escutere a SIT il proprietario del veicolo.
Ia. Ot., escusso. a SIT, dichiarava di aver svolto, per circa due anni, attività di compravendita di autovetture essendo stato titolare della ditta "NeoCar", dismessa nel mese di luglio 2008; che egli non era mai stato in possesso di predetta autovettura e di non essere in grado di fornire nessun elemento utile all'identificazione del possessore del predetto veicolo, avendo egli commercializzato, durante la sua attività, circa cento vetture con regolare passaggio.
Da quanto è emerso dall'istruttoria dibattimentale questo Giudicante non ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità di Ia. Ot. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica, in quanto risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie astratta.
In tal senso, dagli accertamenti effettuati al PRA (acquisiti agli atti) emergeva che il veicolo Seat leon tg. omissis risultava intestato dal 9.12.2008 a Ia. Ot..
Alla luce di tale circostanza, pertanto, appare poco verosimile che l'imputato, escusso a SIT dai carabinieri, dichiarasse loro di non aver mai posseduto il predetto veicolo; ed ancor meno plausibile appare che lo Ia., titolare dell'autosalone "NeoCar" che commercializzava autovetture, pur dichiarando di aver venduto tutte le autovetture con regolare passaggio di proprietà, non fosse in grado di fornire, anche successivamente, agli inquirenti la documentazione relativa al predetto veicolo.
Appare poi improbabile che l'imputato, avendo negato di aver mai avuto il possesso del veicolo Seat Leon tg. omissis, avendo egli appreso dai militari che tale autovettura fosse a lui intestata, non avesse provveduto a sporgere denunzia. Tali essendo le risultanze istruttorie, questo giudicante rileva che, quanto all'elemento materiale Ia. Ot., titolare della ditta Neocar, al quale risultava intestato il veicolo Seat leon tg. omissis che veniva utilizzata da due soggetti (rimasti ignoti) per il furto di un antifurto satellitare (oltre ad alcuni documenti) in danno all'autovettura Mercedes tg. omissis, escusso a SIT, non forniva i nominativi dei soggetti né alcun elemento utile ai fine della loro identificazione, aiutando, in tal modo i prevenuti ad eludere le investigazioni dell'Autorità. Al riguardo la suprema Corte afferma che "In terna di favoreggiamento personale l'aiuto richiesto per la configurazione del reato riguarda ogni condotta, anche omissiva come il silenzio, la reticenza, il rifiuto di fornire notizie avente ad oggetto il risultato di consentire all'autore di un delitto di eludere le investigazioni dell'Autorità" (Cass. Sez. 6 n. 31436 del 16.07.04; cfr. anche Cass. Sez. 1 sent. 1378 del 10.02.95).
Anche l'elemento psicologico risulta pienamente provato, e consiste nel dolo generico ad opera di Ia. Ot. di tenere un atteggiamento reticente e non collaborativo con le forze dell'ordine, dimostrando con ciò una volontà cosciente di aiutare i soggetti responsabili del delitto di furto non fornendo alcun elemento utile agli inquirenti per l'identificazione degli stessi.
Al riguardo, Ia., intestatario dell'autovettura e titolare dell'autosalone "NeoCar", proprio per la sua qualità, non, poteva non conoscere il nominativo del soggetto a cui egli aveva venduto (o comunque ceduto) l'autovettura, emergendo da ciò una intenzionalità nel non voler fornire elementi utili agli inquirenti al fine dell'identificazione dei responsabili del reato di furto. Alla luce del certificato penale dell'imputato (che seppur non incensurato ha riportato precedenti penali risalenti nel tempo) questo Giudicante ritiene di poter riconoscere a Ia. Ot. le circostanze attenuanti generiche al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto; attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata recidiva.
Ciò premesso, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133c.p., si ritiene equo irrogare a Ia. Ot. la pena di mesi otto di reclusione così determinata, previo giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuati generiche e la contestata recidiva, ritenendo di irrogare una pena vicina al minimo edittale.
Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 535 cpp.
Questo Giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163c.p.
PQM
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Ia. Ot. responsabile del reato ascritto e, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
Napoli, 28 gennaio 2016
Depositata in Cancelleria il 28/01/2016