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Insolvenza fraudolenta e dolo generico: utilizzo strumentale dei caselli autostradali (Giudice Speranza Fedele)

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Tribunale Nola, 19/01/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 19/01/2022), n.2026

Integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contragga obbligazioni con il preordinato proposito di non adempiere, utilizzando artifici o raggiri per indurre il creditore a confidare nella propria solvibilità. La reiterazione della condotta e l’entità del danno escludono la particolare tenuità del fatto.

Insolvenza fraudolenta e dolo generico: utilizzo strumentale dei caselli autostradali (Giudice Speranza Fedele)

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
In. Gi. era tratto innanzi a questo Tribunale, con decreto di citazione a giudizio emesso dal PM in sede in data 29.07.2020, per rispondere del reato indicato in epigrafe.

Il processo era celebrato in assenza dell'imputato dichiarata all'udienza del 26.04.2021, quando si costituiva parte civile Au. per l'It. spa ed il Tribunale dichiarava l'apertura del dibattimento. Veniva acquisita la querela sporta da Ri. Pa., deceduto, a monte del presente procedimento. All'esito, veniva differita la trattazione del procedimento all'udienza del 21.10.2021, quando, escusso Ia. Al. della Sottosezione Polizia Stradale di (omissis), il g.m. dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, ritiratosi in camera di consiglio, decideva come da dispositivo di cui dava pubblica lettura, cui fa seguito la presente sentenza per il cui deposito indicava il termine di giorni 90.

Motivi della decisione
L'esame del materiale istruttorio consente di affermare la responsabilità penale dell'imputato per il reato ascritto. Sulla scorta della denuncia sporta da Ri. Pa., procuratore speciale della società "Au. per l'It. S.p.a." ed allegata al fascicolo processuale, ex art. 512 c.p.p., nonché delle dichiarazioni rese dall'ispettore Ia. Al. della Sottosezione Polizia Stradale di (omissis) all'udienza del dì 21/10/2021, i fatti possono essere ricostruiti nel modo che segue.

Nel periodo dal 10.01.2019 al 30.05.2019 venivano effettuati dal conducente del veicolo tg. (omissis) transiti autostradali senza il pagamento del corrispettivo per l'importo di Euro 2599,62, mai saldato da In. Gi., proprietario del veicolo ed intestatario della relativa polizza assicurativa, malgrado l'invio allo stesso dei solleciti di pagamento dalla società Au..

Dalla escussione dell'ispettore Ia. Al. della Sottosezione Polizia Stradale di (omissis), è emerso che l'In. veniva controllato proprio alla guida della predetta autovettura, nel periodo indicato in querela, dai Carabinieri di (omissis).

Risulta, pertanto, accertato, sulla scorta degli atti menzionati, legittimamente confluiti nel fascicolo processuale, nonché della prova orale, che dal dì 10.01.2019 al dì 30/05/2019 che In. Gi., conducente del veicolo tg. (omissis), dissimulando il proprio stato di insolvenza, contraeva le obbligazioni relative al pagamento del pedaggio autostradale con il proposito di non adempiere, utilizzando le piste riservate Telepass, accodandosi immediatamente alle spalle del veicolo che lo precedeva regolarmente munito di apparecchio Telepass, di tessera Viacard o altro idoneo strumento di pagamento, riuscendo a transitare senza pagare il pedaggio.

Alla luce di quanto emerso appare evidente la responsabilità dell'imputato, certamente utilizzatore dell'autovettura nel menzionato arco temporale, per il reato di insolvenza fraudolenta a lui ascritto in rubrica, del quale ricorrono tutti gli elementi costitutivi. L'elemento materiale del reato de quo è rappresentato dalla condotta tenuta dal prevenuto di accodarsi nella corsia dedicata esclusivamente ai detentori di telepass e varcare il transito unitamente ad altro veicolo nel tentativo di celare i numeri della propria targa al fine di non assumere l'obbligazione a prestazioni corrispettive e dall'evento consistente nel mancato adempimento della obbligazione di pagamento su di lui gravante.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte la dissimulazione dello stato di insolvenza, che costituisce l'essenza della frode prevista dall'art. 641 c.p. postula che il creditore confidi concretamente nell'adempimento da parte del debitore, ritenendo, per la natura dell'affare, per la condizione soggettiva della controparte per la modesta entità economica del negozio per la simultanea concorrenza di tali elementi, che questa sia solvibile.

La giurisprudenza ha anche chiarito come integri il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di colui il quale tenga all'oscuro il creditore del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione, con il preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione (Cass. Pen. 39980/2009; Cass. Pen. 8893/17), fermo restando che la prova del preordinato proposito di non adempiere la prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi ed univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione (Cfr: Cass. 2198/2019), ma non, esclusivamente, dal mero inadempimento, che, in sé costituisce un indizio univoco del dolo (Cass. Pen. 6847/2015; Cass. En. 34192/2006; Cass. Pe. 39890/2009).

La dissimulazione dello stato di insolvenza è ravvisabile nel comportamento rituale dell'utente che, presentandosi al casello autostradale su di un mezzo a motore funzionante ed inserendo nell'apposito lettore il talloncino di ingresso in autostrada, ha fatto presumente la propria solvibilità e volontà di aderire all'offerta contrattuale di utilizzazione del servizio.

Sotto il profilo soggettivo il reato in esame è connotato dal dolo generico, cioè dall'elemento volitivo di dissimulazione di tale stato al momento dell'assunzione dell'obbligazione, quale causa determinante per il soggetto passivo del reato, in ordine alla conclusione del negozio.

Secondo costante giurisprudenza la prova dell'esistenza della volontà di non pagare il debito contratto al momento della negoziazione può essere desunto anche dal comportamento antecedente o successivo dell'agente, come quello emergente dal narrato modus operandi.

Non può considerarsi il caso come di particolare tenuità, attesa l'entità del danno, e la condotta reiterata per un lungo arco temporale, in coerenza con gli indici stigmatizzati dalla Suprema Corte (Cas. SS. UU 13681/2016). Assolutamente non provato, nel caso de quo, lo stato di necessità dedotto dalla difesa.

L'imputato può dirsi meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al fine di adeguare la pena al fatto.

Stimasi equa, ex art. 133 c.p., la pena di mesi tre di reclusione, così determinata: pena base mesi tre di reclusione, ridotta, ex art. 62 bis c.p., alla pena di mesi due di reclusione, aumentata, ex art. 81 c.p., alla pena di mesi tre di reclusione.

Segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per riconoscere ad In. Gi. la sospensione condizionale della pena.

Al riconoscimento della responsabilità penale consegue l'obbligo per In. Gi. di risarcire alla costituita parte civile i danni morali e materiali che siano conseguenza immediata e diretta del reato, da liquidarsi in separata sede, nonché di rifondere le spese legali di costituzione e rappresentanza liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara l'imputato In. Gi. colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, uniti i fatti nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Condanna In. Gi. al risarcimento dei danni in favore della società Au. S.p.A., da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali come per legge.

Pena sospesa.

Giorni 90 per la motivazione.

Così deciso in Nola, il 21 ottobre 2021

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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