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La mancata tenuta delle scritture contabili come bancarotta semplice e il principio di responsabilità per omessa dichiarazione IVA

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Tribunale Ferrara, 05/03/2024, n.93

La mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie, quando non sorretta da dolo generico volto a ostacolare gli accertamenti del curatore, integra il reato di bancarotta semplice documentale ai sensi dell’art. 217 L.F.; per il reato di omessa dichiarazione IVA ex art. 5 D.Lgs. 74/2000, è legittimo l’utilizzo dell’accertamento induttivo per ricostruire il volume d’affari e l’imposta evasa.

Responsabilità per bancarotta documentale: dolo specifico e condotta successiva

Bancarotta documentale: negligenza e volontà fraudolenta nella tenuta delle scritture contabili.

Responsabilità dell’amministratore inattivo nella bancarotta fraudolenta: obblighi di vigilanza e tenuta delle scritture contabili.

Assoluzione per bancarotta semplice documentale per mancanza di prove certe

Assoluzione dell’amministratore per mancata prova dello stato di insolvenza durante il suo incarico

Responsabilità dell’amministratore formale nella tenuta delle scritture contabili in fase liquidatoria.

Esclusione di responsabilità per l’amministratore: regolare cessione delle quote e assenza di gestione di fatto.

Responsabilità del concorrente estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione

Condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale aggravata con riconoscimento delle attenuanti generiche

La mancata tenuta delle scritture contabili come bancarotta semplice e il principio di responsabilità per omessa dichiarazione IVA

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale celebratasi alla presenza di Di.Ba., detenuto per altra causa, assenti gli imputati Bu. e Pe., erano escussi i testi indotti dal P.M. e sull'accordo delle parti era acquisito ex art. 493 comma 3 c.p.p. il p.v.c. di constatazione della Guardia di Finanza di Codigoro datato 01 marzo 2021.

Dichiarata l'utilizzabilità degli atti, P.M. e Difese degli imputati concludevano come da verbale.

Il Tribunale perveniva a decisione come da separato dispositivo, del quale era data immediata lettura in udienza, riservando la decisione in gg 90, dichiarando BU.PI. responsabile del delitto di cui all'art. 5 del D.Lvo n. 74/2000, PE.CH. e BA.DI. responsabili del delitto di bancarotta semplice di cui all'art. 217 L.f.

Con separata ordinanza era disposta ex art. 521 comma 2 c.p.p. la restituzione degli atti al P.M. nei confronti di BU.PI. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta contestata allo stesso sub capo 2(1).

IL FATTO

BU.PI. è imputato del delitto p. e p. dall'art. 5 del D.Lvo n. 74/2000 in qualità di legale rappresentante dal 01 gennaio 2016 al 31 ottobre 2018 della società (…) per avere omesso di presentare per l'anno 2017 la dichiarazione IVA, avendo per l'effetto evaso tale imposta per un valore pari ad euro 133.751,31.

Unitamente a PE.CH. e BA.DI. è inoltre imputato del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto, distrutto o falsificato i libri o le scritture contabili della predetta società, dichiarata fallita il 28 gennaio 2021.

In particolare Bu. aveva rivestito la carica nel periodo sopra indicato (01 gennaio 2016 - 31 ottobre 2018), PE.CH. era stata legale rappresentante dal 6 novembre 2018 al 5 ottobre 2020 mentre BA.DI. era stato legale rappresentante dal 5 ottobre 2020 al 28 gennaio 2021. Dalla relazione del curatore emerge che la società (…) risultava originariamente costituita in Porto Viro (Ro) con la denominazione di (…), legale rappresentante An.Ba., oggetto sociale l'installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici in genere. Il 6 ottobre 2011 la sede legale era trasferita a Mesola (Fe). Dalle dichiarazioni rese al curatore da Ba. la società all'epoca denominata (…) Srl aveva svolto la propria attività di installazione di impianti elettrici nei confronti di un solo committente sino a fine 2014 inizio 2015; l'operatività era cessata per mancanza di commesse. Con verbale di assemblea del 01 gennaio 2016 An.Ba. cessava dalla carica di Amministratore Unico ed a lui subentrava PI.Bu.(2)

La variazione dell'organo amministrativo era iscritta al Registro Imprese solo un anno dopo, il 3 gennaio 2017.

Con verbale di assemblea del 12 aprile 2017 la società (…) modificava la denominazione in (…) con oggetto sociale il commercio di generi alimentari, pesce fresco e surgelato, insaccati, formaggi, carni e servizi di logistica relativi alle merci.

Con scrittura privata del 22 marzo 2019 PI.Bu., detentore del 100 per cento del capitale sociale, cedeva le proprie quote a tal An.Pe.

La carica di socio unico di An.Pe. era iscritta in CCIAA il 02/10/2019 con atto del 10/06/2019.

Il 30 maggio 2019 An.Pe. era iscritto in CCIAA come amministratore unico a far data dal 31 ottobre 2018.

Con verbale di assemblea del 6 novembre 2018 An.Pe. di dimetteva dalla carica di amministratore unico ed era sostituito da Ch.Pe., alla quale An.Pe. cedeva le quote con atto del 26 maggio 2020. Con scrittura privata del novembre 2020 Ch.Pe. cedeva il 10 per cento delle quote societarie ad Ermenegildo Ti.Co.

Con atto del 2 ottobre 2020 era istituito il Consiglio di amministrazione con iscrizione di Ch.Pe. quale Presidente e di Er.Ti.

Con la scrittura privata del gennaio 2021 Ch.Pe. ed Er.Ti. cedevano le proprie quote a Di.Ba., che con atto del 5 ottobre 2020 era nominato amministratore unico, mentre cessavano le cariche di Presidente del consiglio di amministrazione di Ch.Pe. e di vicepresidente del Ti.Co.

Di.Ba. rimaneva in carica come amministratore unico fino alla data del fallimento, intervenuto il 28 gennaio 2021.

Presso la sede legale della società in (…) il curatore constatava esservi un'abitazione occupata da soggetti verosimilmente estranei all'attività. L'immobile ove la visura camerale indicava essere la sede operativa della società risultava occupato da un diverso ente.

Il proprietario dell'immobile riferiva al curatore che la fallita aveva occupato i locali con regolare contratto d'affitto per pochi mesi nel corso dell'anno 2017.

I pagamenti li aveva sempre ricevuti da BU.PI.

Nell'immobile la società (…) s.r.l. avrebbe dovuto installare delle celle frigorifere ma il progetto non era andato a buon fine poiché era sopraggiunta un'ispezione della Guardia di Finanza.

Il curatore non riusciva ad avere contatti con gli amministratori che si erano succeduti nel tempo: Ba. e Pe., ai quali aveva inviato una raccomandata, non si erano presentati, al pari di Ti.Er.

Aveva in un'occasione avuto un contatto con BU.PI.

Non erano noti al curatore i rapporti esistenti tra BU.PI. e PE.CH.

Le dichiarazioni Iva e Irap risultavano omesse negli ultimi cinque anni. La dichiarazione Redditi del 2016 risultava omessa, mentre il 4 febbraio 2021 (quindi dopo la data di fallimento) erano state presentate le dichiarazioni Redditi 2017-2018-2019 a firma apparente di Di.Ba.

Dalla banca data del registro impresa emergeva inoltre che la società aveva depositato in data 3 giugno 2017 quattro bilanci per gli anni d'imposta 2013/14/15/16, tutti a firma apparente di PI.Bu. e tutti indicativi di una florida situazione economica societaria.

Al curatore non erano consegnati contabilità e libri sociali; il depositario delle scritture risultante dall'anagrafe tributaria era una società già estinta al settembre 2018.

Aggiungeva il curatore di aver provato a contattare un numero di telefono rinvenuto sul sito web della (…) S.r.l., al quale aveva risposto una voce femminile che aveva riattaccato subito.

Dal giorno successivo il sito risultava non più disponibile e al numero di telefono non aveva più risposto nessuno.

I creditori si erano insinuati per complessivi euro 212.402,78 dei quali euro 11.820,39 in privilegio e euro 200.582.39 in chirografo.

Il fallimento si era chiuso per assenza di attivo.

L'assenza totale di documentazione aveva reso impossibile la ricostruzione della vita societaria, impedendo d'individuare l'inizio dello stato di dissesto e ricostruire in maniera circostanziata attivo e passivo della società, non avendo consentito inoltre di verificare l'attendibilità della rappresentazione delle poste di bilancio.

L'assenza di documentazione aveva reso difficoltoso individuare il periodo di operatività della società che, come anticipato, commerciava principalmente in pesce fresco e surgelato che acquistava in Italia e all'estero (Svezia, Norvegia, Grecia, Spegna) avvalendosi poi della (…) - che si occupava per conto della fallita di curare la merce ricevuta in conto deposito, e di effettuarne il trasporto presso i clienti destinatari finali del prodotto, prevalentemente collocati presso il mercato ittico di Bari.

L'attività di verifica della Guardia di Finanza, sulla quale ha riferito il teste D'A., aveva interessato gli anni di imposta 2015-2016-2017-2018 ed era iniziata nel 2018 a fronte dell'omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, Redditi e Irap in presenza di elementi attivi desunti dallo spesometro 2015. Dalla verifica della Guardia di finanza era emerso, sulla scorta delle informazioni reperite anche a mezzo di questionari trasmessi ai fornitori, che l'attività della fallita si era svolta principalmente nel corso del 2017 ed i primi mesi del 2018, periodo in cui l'amministratore era BU.PI.

Al subentro di PE.CH. l'impresa non era più operativa e tale rimase anche successivamente.

Gli accertatori constatarono l'assenza totale della documentazione contabile e fiscale della società.

Alla società fu contestata l'omessa dichiarazione IVA per gli anni 2015, 2017, 2018.

Solo per l'anno 2017 fu accertato l'avvenuto superamento della soglia che delinea la fattispecie penalmente rilevante; legale rappresentante prò tempore era BU.PI.

Il volume d'affari per l'anno 2017 fu ricostruito sulla scorta delle fatture e del valore delle merci che la società risultava aver acquistato, quindi depositato, con contratti a lei intestati presso i locali della società (…) e successivamente rivenduto.

Parte di tali fatture furono recuperate da clienti e fornitori, che le avevano trasmesse alla p.g. in allegato ai questionari.

Per altre transazioni non vennero rinvenute fatture, plausibilmente mai emesse, ma il volume d'affari fu ricostruito mediante documenti di deposito e trasporto.

In particolare dall'esame dei questionari emergeva che per l'anno 2017 la fallita aveva emesso nei confronti della società (…) Srls con sede in Barletta (BT) fatture per euro 231.962,37 oltre iva (euro 23.196,24) per un totale di euro 255.158,61 per vendita di prodotti di pesce fresco ed aveva ricevuto dalla società greca (…) fatture per forniture di pesce fresco per un valore di euro 45.067,80 oltre Iva per un totale di euro 45607,80.

Il prodotto, deperibile non è stato rinvenuto; in assenza di fatture se ne derivava la vendita senza emissione di fattura.

Il prezzo di vendita era determinato sulla scorta di quanto indicato nelle fatture emesse dall'impresa in verifica nei confronti della Srl (…), che davano conto di come analoghi prodotti della pesca fossero stati venduti con un ricarico del 63,64 per cento sul prezzo di acquisto indicato nelle fatture dei fornitori.

Sempre per l'anno 2017 la (…), con sede in Morgano (TV) emetteva nei confronti della fallita fatture per un totale Iva compreso di euro 44.369,57 per vendita di prodotti alimentari (insaccati latticini formaggi e carni). Anche in questo caso il prodotto, deperibile, non era rinvenuto; in assenza di fatture se ne derivava la vendita senza emissione di fattura. Il prezzo di vendita era determinato sulla scorta dei valori di mercato per prodotti simili, che davano conto di un ricarico usualmente pari al 40 per cento, previo riconoscimento di una percentuale di costi per le spese di gestione.

Dall'esame delle fatture inviate alla p.g. operante dalla (…), con sede in Acquaviva Picena (AP), risultava che la cooperativa aveva emesso nei confronti della fallita fatture per un importo totale di euro 7.594,50 per servizi di conto deposito di prodotto ittici freschi e congelati, acquistati da imprese nazionali e straniere.

Tali prestazioni comprendevano servizi vari, dettagliatamente descritti nel verbale di accertamento(3).

Attraverso l'esame dei documenti inviati dalla Soc. Coop. (…), (documenti di trasporto nazionali - lettera di vettura internazionale di trasporto merci su strada (CMR) - fatture di società nazionali - fatture di società straniere - richieste/comunicazioni Uffici Veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC)-corrispondenza commerciale) si appurava dagli inquirenti che la cooperativa, per conto della fallita, aveva avuto in deposito" per l'anno 2017 e pure per parte del 2018, ingenti quantitativi di prodotti della pesca freschi e surgelati. Dagli accertamenti emergeva quindi che per l'anno 2017 presso i locali Soc. (…) erano stati depositati per conto della fallita i seguenti quantitativi di pescato, che erano poi dalla fallita rivenduti senza fattura.

- kg. 23.255 di salmone scozzese acquistato dalla (…) soc. Cooperativa con sede in Chioggia; il prezzo di acquisto per kg. del prodotto è stato determinato in euro 5,50, ricavato dalla cessione di analoghi prodotti indicati nelle fatture emesse verso la fallita da fornitore svedese (…). Per la vendita di tale prodotto non risultano essere state emesse fatture di vendita. Non risultando inoltre il prodotto successivamente nella disponibilità della fallita, se ne è derivata la cessione senza fattura. Il prezzo di vendita è stato determinato sulla scorta dei prezzi indicati per prodotti simili nelle fatture emesse dall'impresa verificata nei confronti della (…), che davano conto di un ricarico del 63,64 per cento sul prezzo d'acquisto indicato nelle fatture dei fornitori.

- Kg 3456 di astici congelati acquistati dalla (…), con sede in Torino, per un valore di euro 30.142,80 Per la vendita di tale prodotto non risultano essere state emesse fatture di vendita. Non risultando inoltre il prodotto successivamente nella disponibilità della fallita, se ne è derivata la cessione senza fattura. Il prezzo di vendita è stato determinato sulla scorta dei valori di mercato per la vendita di prodotti simili, da cui si derivava che il ricarico attuato era usualmente pari al 40 per cento, previo riconoscimento alla parte di una percentuale di costi per le spese di gestione.

- Forniture di pesce fresco dalla società (…) per un valore di euro 45.067,80 oltre Iva per un totale di euro 45.607,80. Anche in tal caso il valore di avvenuta vendita, non documentata da fattura, è stato determinato in euro 63.850,92, con modalità del tutto analoghe a quanto sopra già indicato.

- Kg. 3591 di salmoni freschi del valore fatturato di euro 19.406,96 ricevuti da società svedese e, per quanto emerge dai d.d.t. trasmessi dalla (…), destinati da quest'ultima per conto della fallita al mercato ittico di Bari. Il prezzo di vendita è stato determinato sulla scorta dei prezzi indicati per prodotti simili nelle fatture emesse dall'impresa verificata nei confronti della (…), che davano conto di un ricarico del 63,64 per cento sul prezzo acquisto indicato nelle fatture dei fornitori.

- Kg 960 di salmone affumicato ricevuti da società norvegese. Dalla lettera di vettura internazionale di trasporto merci su strada (CMR) del 02.11.2017, documento inviato dalla (…) si rileva non solo l'acquisto ma pure che il luogo di destinazione del prodotto è la sede della (…), come da timbro "controllo e accettazione scarico merci", apposto sul documento stesso in data 06.11.2017. Tali prodotti in pari data erano destinati al mercato Ittico di Bari, come da documento di trasporto nr. 63 del 06.11.2017, emesso dalla (…) nei confronti della società in verifica. In difetto di fatture di acquisito il costo del prodotto era individuato sulla scorta di altra fattura emessa del medesimo fornitore per analogo prodotto, rinvenuta tra i documenti inviati dalla (…).(4)

Per la vendita di tale prodotto non risultano essere state emesse fatture di vendita ed il salmone non era più nella disponibilità della fallita. Se ne è derivato logicamente quindi che il pesce affumicato in questione era stato venduto senza fattura. Il prezzo di vendita è stato determinato sulla scorta dei valori di mercato per la vendita di prodotti simili, da cui emergeva che il ricarico attuato è usualmente pari al 50 per cento, previo riconoscimento alla parte di una percentuale di costi per le spese di gestione.

- Kg 5.250,20 di salmoni freschi ricevuti da società svedese per una fattura pari a euro 28.678,20. Tra i documenti inviati alla G.d. finanza il d.d.t. nr. 64 del 13.11.2017 dava conto che il medesimo quantitativo di salmoni freschi, venduti dalla società straniera all'impresa in verifica era poi destinato per conto di quest'ultima dalla (…) al mercato ittico di Bari. In assenza di fattura, il prezzo di vendita era determinato sulla scorta dei prezzi indicati per prodotti simili nelle fatture emesse dall'impresa verificata nei confronti della (…), che davano conto di un ricarico del 63,64 per cento sul prezzo acquisto indicato nelle fatture dei fornitori.

- Kg.2400 di salmoni affumicati ricevuti da società norvegese, per un valore di acquisto di euro 48.148,80 come da fattura. Tra i documenti inviati dalla (…) sono state rinvenute le relative lettere di vettura internazionale di trasporto merci su strada (CMR), rispettivamente del 9, 10 e 12 novembre 2017, dalle quali si rileva che il luogo di destinazione del prodotto è la sede della (…), come da timbro "controllo e accettazione scarico merci", apposto sul documento stesso in data 13.11.2017 e dal d.d.t nr. 65 del 13.11.2017.

Dai documenti emergeva che lo stesso quantitativo di salmoni affumicati venduto dalla società straniera all'impresa in verifica era destinato per conto di quest'ultima al mercato ittico di Bari dalla (…), Per la vendita di tale prodotto non risultano essere state emesse fatture di vendita, non risultando inoltre più nella disponibilità della fallita. Il prezzo di vendita era determinato sulla scorta dei valori di mercato per la vendita di prodotti simili, da cui si derivava che il ricarico attuato è usualmente pari al 50 per cento, previo riconoscimento alla parte di una percentuale di costi per le spese di gestione.

- Kg. 7.116,00 di salmoni freschi ricevuti da società svedese in assenza di fattura. L'acquisto e deposito per conto della società in verifica poi fallita è provato dai documenti inviati dalla (…), fra cui le lettere di vettura internazionale di trasporto merci su strada (CMR) del 19.11.2017 e la packing list del 20.11.2017, da cui si evince la ricezione dalla società svedese di nr. 324 colli per un totale di kg. 7.116,00 di salmoni freschi. Tale dato era confermato sia da documentazione commerciale intercorsa tra la (…) e la (…) sia dal documento di trasporto n. 66 del 20.11.2017, dal quale si ricava che gli stessi colli, per un quantitativo leggermente inferiore, vale a dire kg. 7097 di salmoni freschi, venduti dalla società straniera all'impresa in verifica, erano destinati per conto di quest'ultima al mercato ittico di Bari dalla (…). Il prezzo di acquisto è stato ricavato sulla scorta dei prezzi medi di prodotti simili, desunta da tutti gli altri acquisti regolarmente fatturati. In assenza di fattura, il prezzo di vendita è stato determinato sulla scorta dei prezzi indicati per prodotti simili nelle fatture emesse dall'impresa verificata nei confronti della (…), che davano conto di un ricarico del 63,64 per cento sul prezzo d'acquisto ricavato come sopra indicato.

- Kg. 7.044,10 di salmoni freschi ricevuti dalla medesima società svedese di cui sopra in assenza di fattura. L'acquisto e deposito per conto della società in verifica poi fallita è provato dai documenti inviati dalla (…), fra cui le lettere di vettura internazionale di trasporto merci su strada (CMR) del 24.11.2017 e la packing list del 23.11.2017. Tale dato era confermato sia da documentazione commerciale intercorsa tra la (…) e la (…) sia dal documento di trasporto n. 68 del 27.11.2017, dal quale si riesca che lo stesso quantitativo di salmoni freschi, venduti dalla società straniera all'impresa in verifica, era destinato per conto di quest'ultima al mercato ittico di Bari dalla (…). Il prezzo di acquisto e successiva vendita avvenuta senza fattura è stato determinato in maniera analoga a quanto sopra indicato.

- Kg.8.918,22 di salmoni freschi ricevuti sempre dalla medesima società svedese di cui sopra in assenza di fattura. L'acquisto e deposito per conto della società in verifica poi fallita è provato dai documenti inviati dalla (…), fra cui le lettere di vettura internazionale di trasporto merci su strada (CMR) del 1.12.2017 e le packing list del 30.11.2017 e 1.12.2017. Tale dato era confermato da documentazione commerciale intercorsa tra la (…) e la (…) nonché dal documento di trasporto n. 70 del 4.12.2017, dal quale si ricava che lo stesso quantitativo di salmoni freschi, venduti dalla società straniera all'impresa in verifica, erano destinati per conto di quest'ultima al mercato ittico di Bari dalla (…). Il prezzo di acquisto e successiva vendita, avvenuta senza fattura, è stato determinato in maniera analoga a quanto sopra indicato;

- Kg. 10.250 di salmoni freschi ricevuti dalla medesima società svedese di cui sopra in assenza di fattura. L'acquisto e deposito per conto della società in verifica poi fallita è provato dai documenti inviati dalla (…), fra cui le lettere di vettura internazionale di trasporto merci su strada (CMR) del 7.12.2017 e la packing list del 7.12.2017. Tale dato viene confermato dalla documentazione commerciale intercorsa tra la (…) e la (…) nonché dal documento di trasporto n. 72 del 11.12.2017, dal quale si ricava che lo stesso quantitativo di salmoni freschi, venduti dalla società straniera all'impresa in verifica, erano destinati per conto di quest'ultima al mercato ittico di Bari dalla (…). Il prezzo di acquisto e successiva vendita avvenuta senza fattura è stato determinato in maniera analoga a quanto sopra indicato;

- Kg.8.519,40 di salmoni freschi ricevuti sempre dalla medesima società svedese non documentati da fattura di acquisto, mai rinvenuta. L'acquisto e deposito per conto della società in verifica poi fallita è provato dai documenti inviati dalla (…), fra cui le lettere di vettura internazionale di trasporto merci su strada (CMR) del 15.12.2017 e la packing list del 14.12.2017. Tale dato viene confermato sia da documentazione commerciale intercorsa tra la (…) e la (…) sia dal documento di trasporto n. 74 del 16.12.2017, dal quale si ricava che lo stesso quantitativo di salmoni freschi, venduti dalla società straniera all'impresa in verifica, erano poi destinati per conto di quest'ultima al mercato ittico di Bari dalla (…). Il prezzo di acquisto e successiva vendita avvenuta senza fattura è stato determinato in maniera analoga a quanto sopra indicato.

Come già indicato la società - all'epoca dei fatti amministrata da Bu.PI. - non presentava, fra le altre, la dichiarazione ai fini IVA per

l'anno 2017, evadendo per l'anno l'imposta sul valore aggiunto per un importo pari a 133.751,31 Euro, determinato sulla scorta del volume d'affari ricostruito come sopra indicato e ancor più dettagliatamente riportato nel p.v.c. della Guardia di finanza acquisito agli atti su accordo delle parti ex art. 493 c.p.p. ed utilizzabile integralmente ai fini della decisione.

L'imputato Ba. rendeva dichiarazioni spontanee, affermando di nulla L sapere di bilanci e fatture e di aver ricevuto da uno sconosciuto che lo aveva avvicinato in un bar a Chioggia 1.000 euro per apporre una firma su di un documento.

Dichiarava di non sapere chi avesse trasmesso per via telematica i bilanci societari. Affermava di essere detenuto per il delitto di maltrattamenti in famiglia, di svolgere l'attività di pescatore e di essere stato all'epoca dei fatti tossicodipendente.

Così riassunti i fatti deve rilevarsi anzitutto che l'assenza di scritture contabili ha reso impossibile una ricostruzione della vita societaria e l'analisi della situazione gestionale patrimoniale dell'ente, che ha certamente operato per tutto l'anno 2017 e parte del 2018 compravendendo generi alimentari. La tenuta delle scritture contabili (libro giornale e libro degli inventari) era obbligatoria per la società fallita.

Dall'istruttoria non è emerso che dette scritture siano mai state istituite, di talché può dirsi provata l'omessa tenuta che, per pacifico orientamento di legittimità equivale alle condotte di distruzione, sottrazione e occultamento. Pertanto se l'imprenditore non istituisce ovvero non aggiorna la documentazione contabile oppure la tiene regolarmente quindi la occulta o la distrugge l'elemento materiale del reato è comunque integrato, essendo l'effetto finale il medesimo ovvero la sottrazione alla curatela. La mancata tenuta delle scritture non dipese nel caso di specie da un'impossibilità materiale di provvedervi, né detta omissione ebbe solo carattere formale, posto che vi fu effettiva attività d'impresa per gli anni 2017 e parte del 2018, quando l'amministratore era BU.PI.

La mancanza delle scritture obbligatorie ha impedito al curatore di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società ai fini di tutela del ceto creditorio: non è stato possibile accertare se l'ente possedesse beni mobili, non è stato possibile quantificare attività distrattive - certamente avvenute a fronte dell'importante volume d'affari sopra ricostruito - è stato impossibile pure verificare l'esistenza di pagamenti preferenziali.

In altri termini la vita della società è rimasta del tutto oscura e per l'effetto del tutto eluse le ragioni dei creditori.

L'imputazione difetta peraltro della specifica previsione della fattispecie omissiva, di talché il fatto risulta diverso da quello contestato, circostanza che ha imposto la trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza per il solo BU.PI., amministratore della società nel momento in cui vi era attività societaria.

L'attività societaria era al contrario del tutto assente nel periodo in cui la società era amministrata dagli imputati PE.CH. e BA.DI., soggetti il cui ruolo, sulla scorta delle evidenze dell'istruttoria, è stato solo nominale, in assenza di atti gestori.

Difettano poi elementi idonei a comprovare una consapevolezza da parte loro della pregressa condotta del Bu.

Nei confronti degli imputati Pe. e Ba. non si ritiene ravvisabile il delitto di bancarotta fraudolenta documentale bensì di bancarotta semplice di cui all'art. 217 legge fallimentare sulla scorta delle seguenti considerazioni. Come anticipato, nel periodo imputabile a Pe. e Ba. - per quanto emerso dall'istruttoria - non fu compiuta alcuna operazione di gestione attiva poiché la società non operava.

La giurisprudenza consolidata afferma che ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale è necessaria e sufficiente la consapevolezza che la mancata o disordinata tenuta delle scritture contabili potrà impedire la conoscenza relativa al patrimonio ed al movimento degli affari.

Occorre pertanto che l'agente agisca con il dolo di rendere impossibile al curatore la ricostruzione delle vicende gestionali della società.

Orbene, se nella fattispecie in esame appare innegabile l'omessa tenuta delle scritture, non sembra che il quadro degli elementi disponibili giustifichi l'affermazione che la condotta degli imputati sia stata sorretta dal dolo generico di impedire alla curatela di svolgere gli accertamenti necessari nell'interesse dei creditori.

In conclusione i fatti emersi dall'istruttoria dibattimentale consentono soltanto di affermare che gli imputati Pe. e Ba. omisero di tenere le scritture contabili per trascuratezza, senza peraltro che la condotta, oggettivamente antigiuridica, fosse sostenuta dal dolo di bancarotta fraudolenta.

Il fatto va pertanto riqualificato come bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 co. 2 Legge Fallimentare, essendo gli imputati Pe. e Ba. venuti meno all'adempimento di un precetto formale; trattasi di reato di mera condotta integrato anche se non vi fu alcun danno per i creditori. (…) autorevolmente affermato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., la condanna per bancarotta documentale semplice dell'imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità né un "vulnus" al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravità.(5)

Per l'effetto nei loro riguardi l'imputazione consente la formulazione del giudizio di responsabilità per un delitto di minore gravità. Quanto al BU.PI. le risultanze istruttorie provano la sua responsabilità per il delitto a lui contestato al capo 1.

Va premesso che si è affermato dalla giurisprudenza di legittimità come il giudice penale possa legittimamente avvalersi, ai fini della ricostruzione delle imposte dovute e non dichiarate, dell'accertamento induttivo per verificare il superamento della soglia di punibilità nel reato di omessa dichiarazione, a fronte del principio di atipicità dei mezzi di prova operante nel principio penale e di cui è espressione la previsione dell'art. 189 cod. proc. pen., restando peraltro salva la necessità che tali elementi siano, ove necessario, in conformità delle peculiarità dei fatti giudicati e dei rilievi delle parti, fatti oggetto di una autonoma valutazione idonea a coniugare la valorizzazione di tali risultanze con i criteri in generale dettati dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

Ancora: il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento, in tema di responsabilità dell'imputato per omessa annotazione di ricavi, sia sull'informativa della G. d F. che abbia fatto riferimento a percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato sia sull'accertamento induttivo dell'imponibile operato dall'ufficio finanziario quando la contabilità imposta dalla legge non sia stata tenuta regolarmente.

Ciò a condizione che il giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde(6). Stabilita la legittimità dell'uso da parte del giudice penale dell'accertamento induttivo, deve darsi conto di come la minuziosa attività d'indagine e conseguente ricostruzione del volume d'affari societario e dell'imposta evasa per l'anno 2017 compiuta dagli operanti di p.g. e sopra riassuntivamente riportata consenta di ritenere provato il delitto in contestazione, avendo la p.g. adottato un rigoroso, coerente e approfondito procedimento logico deduttivo, in particolare con riferimento alla puntuale valorizzazione del valori dei generi alimentari compravenduti senza fattura dalla società rappresentata dall'imputato, effettuata avendo riguardo al valore medio di mercato di detti beni ovvero, quando possibile, al valore agli stessi attribuito dall'imputato stesso nelle poche operazioni condotte in osservanza della normativa fiscale.

Nel riferito contesto va chiarito come spetti all'interessato contestare e porre in discussione il metodo utilizzato ed i risultati derivati. L'imputato nulla ha allegato mentre la sua difesa ha contestato genericamente l'utilizzazione degli accertamenti svolti in sede tributaria nel processo penale, confutando la validità di un principio che, come visto, discende in realtà dagli stessi principi generali in tema di prova nel processo penale e dall'altro, non spiegando, sul piano concreto, le ragioni della non valorizzabilità, nella specie, del metodo induttivo.

Quanto al trattamento sanzionatorio.

Con riguardo a BU.PI. non può riconoscersi all'imputato alcun beneficio mitigativo della pena, visto che non è stato da lui compiuto il minimo sforzo per ripianare il debito tributario e che l'evasione è significativa.

Quanto ai criteri indicati dall'art. 133 c.p., deve tenersi conto, in senso sfavorevole all'imputato, della gravità del fatto dimostrativo della tendenza alla gestione irregolare dell'impresa e all'elusione di obblighi che gravano sull'imprenditore, del significativo danno cagionato all'erario per debito di imposta non assolto per importi significativi, dell'assenza di ravvedimento. La pena dovrà quindi fissarsi in misura sensibilmente superiore al limite edittale.

Va esclusa la sussistenza della contestata recidiva essendo remoti i precedenti per reati contro il patrimonio.

Tutto ciò rende congrua l'irrogazione della pena di anni due mesi sei di reclusione.

Va disposta ex art. 12 bis D.lgs. 74/2000, la confisca diretta del profitto del reato prodottosi in capo a BU.PI. e in subordine, qualora la stessa non sia possibile, la confisca per equivalente dei beni di cui BU.PI. abbia la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto del reato sub 1, pari a euro 133.751,31.

La società è fallita e quindi non sono assoggettabili a confisca i suoi beni ed in tal senso si corregge l'errore materiale intervenuto nel dispositivo, che in calce si riporta già emendato dell'errore riportato in quello letto in udienza. L'imputato va condannato al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie previste dall'art. 12 D.L.vo 74/00 per la durata prevista nel dispositivo.

Quanto al trattamento sanzionatorio per Pe. e Ba., non può riconoscersi loro alcun beneficio mitigativo della pena, non emergendo concreti elementi che consentano di apprezzare positivamente il comportamento di entrambi gli imputati, che inoltre alcun apporto conoscitivo hanno fornito al processo.

Visti i criteri di cui all'art. 133 c.p., stimasi equo irrogare a entrambi la pena di mesi sei di reclusione ciascuno esclusa, per Ba., la sussistenza della contestata recidiva poiché il reato per cui è condanna non è significativo di una maggior pericolosità dell'imputato.

A PE.CH., incensurata, è concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di indici prognostici negativi circa la futura astensione dalla commissione di reati.

P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. 130 c.p.p. dichiara BU.PI. responsabile del delitto di cui al capo 1 dell'imputazione ed esclusa la sussistenza della contestata recidiva lo condanna alla pena di anni due mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 12 D.lgs. 74/2000, dichiara BU.PI. interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed incapace di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo pari a quello della pena principale inflitta. Dichiara, altresì, l'interdizione in perpetuo dell'imputato dall'ufficio di componente della Corte di giustizia tributaria. Dispone la pubblicazione della sentenza mediante affissione nel Comune di Ferrara, in quello di commissione del reato e in quello di ultima residenza dell'imputato, oltre che nel sito internet del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 36 c.p., per il termine di 15 gg.

Visto l'art. 12 bis D.lgs. 74/2000, dispone la confisca diretta del profitto del reato prodottosi in capo a BU.PI.(7) e in subordine, qualora la stessa non sia possibile, la confisca per equivalente dei beni di cui BU.PI. ha la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto del reato, pari a euro 133.751,31, demandando al P.M. l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica del loro valore.

Visti gli artt. 521 comma 1 c.p.p. dichiara PE.CH. e BA.DI. responsabili del delitto di bancarotta semplice di cui all'art. 217 l.f. così diversamente qualificato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale a loro contestato al capo sub 2 e li condanna alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, esclusa per BA.DI. la sussistenza della contestata recidiva, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede a Ch.Pe. il beneficio della sospensione condizionale della pena nei termini ed alle condizioni di legge.

Con separata ordinanza si dispone la trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521 comma 2 c.p.p. nei confronti di BU.PI. in relazione al reato a lui contestato al capo 2) dell'imputazione. Termine per la motivazione di gg. 90.

Così deciso in Ferrara il 25 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2024.

(1) (Il Tribunale, in esito all'odierno dibattimento nei confronti di BU.PI. BA.DI. e PE.CH.; Sentite le parti ed esaminate le prove acquisite;

Va premesso che nei confronti di BA.DI. e PE.CH. si è disposto come da separato dispositivo e pertanto l'ordinanza ha riguardo esclusivamente alla persona di BU.PI. per il delitto di bancarotta sub 2, che vede l'imputato accusato del reato di cui all'art. 216 co. 1 n. 2, 1 parte - 223 RD n. 267/1942 per avere sottratto distrutto o falsificato le scritture contabili della società (…), al fine di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

L'istruttoria dibattimentale - con riguardo appunto al predetto Bu. - non conforta l'ipotesi accusatoria, essendo ravvisabile nei suoi confronti nella qualità indicata in incolpazione - una mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie, condotta che non è stata contestata nell'incolpazione, carente proprio della descrizione di tale azione tipica prevista dall'art. 216 co. L. n. 2, 2 parte - 223 RD n. 267/1942.

Il reato emerso dall'istruttoria dibattimentale nei confronti del predetto - bancarotta documentale per omessa regolare tenuta delle scritture contabili - è quindi diversa da quella contestato - sottrazione e/o distruzione e/o falsificazione di scritture contabili.

Nel riferito contesto s'impone quindi la restituzione degli atti al P.M. ex art. 521 comma 2 c.p.p.

P.T.M.

Visto l'art. 521 comma 2 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza in ordine all'esercizio dell'azione penale nei confronti di BU.PI. per il fatto diverso da quello contestato al capo 2) emerso dall'istruttoria dibattimentale).

(2) (PI.Bu. risulta esser divenuto amministratore il I gennaio 2016 ma la data iscritta al registro imprese è quella del 13 giugno 2013).

(3) (1. Assistenza telefonica e coordinamento con i trasportatori; 2. Assistenza e produzione documentale pro importazione UVAC; 3. Carico/scarico merci con mezzi e personale idonei; 4. Mantenimento delle merci a temperature controllate e di conservazione; 5. Gestione e produzione documenti d carico/scarico/trasporto; 6. Assistenza al destinatario finale).

(4) (Dalla fattura della (…), emessa per altra fornitura di analogo prodotto si rilevava il prezzo al kg. del salmone affumicato a fette, pari ad euro 20,00).

(5) (Sez. 5, Sentenza n. 33878 del 03/05/2017 Ud. (dep. 11/07/2017) Rv. 271607 - 01).

(6) (Corte di cassazione, sez. III penale - 07 dicembre 2022 n. 46234 sentenza 21194 del 18 maggio 2023).

(7) (così corretto il dispositivo letto in udienza).

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