Tribunale Napoli sez. I, 17/02/2014, (ud. 07/02/2014, dep. 17/02/2014), n.1832
Il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 649 c.p.p., impedisce che un imputato venga processato due volte per il medesimo fatto quando sia già intervenuta una sentenza definitiva di condanna o assoluzione. Tale preclusione si applica anche in caso di litispendenza, qualora i due procedimenti abbiano ad oggetto il medesimo fatto, siano riferiti alla stessa persona, e siano stati instaurati dallo stesso ufficio del pubblico ministero dinanzi a giudici della medesima sede giudiziaria.
SVOLGIMENTO
Con decreto di citazione a giudizio depositato dal PM presso il Tribunale di Napoli, in data 27.02.2013, A.S. veniva tratto a giudizio innanzi al Giudice Monocratico per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.
All'udienza del 7 febbraio 2014, assente l'imputato detenuto per altra causa, il difensore dello stesso chiedeva emettersi sentenza di non doversi procedere per precedente giudicato in ordine ai fatti contestati nel decreto di citazione, in quanto per gli stessi fatti, era già stata pronunciata sentenza ex art. 438 e ss. c.p.p., dal GIP presso il Tribunale di Napoli con sentenza del 26 novembre 2012, che veniva prodotta.
Il PM si associava ed il Giudice, dopo essersi ritirato incamera di consiglio, dava lettura del dispositivo in pubblica udienza, riservandosi il deposito dei motivi nei termini di legge.
MOTIVI
Come risulta dal decreto di citazione a giudizio A.S. veniva chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 385 e 337 c.p. commessi in Napoli alla data del 7.8.12. Si tratta pertanto del medesimo fatto di cui alla sentenza emessa dal GIP, presso il Tribunale di Napoli, in data 26.11.12. (cfr. sentenza in atti).
Orbene la ratio dell'art. 649 c.p.p. è quella di garantire all'imputato di non essere processato due volte per il medesimo fatto quando sia già intervenuta sentenza di condanna definitiva. A seguito dell'intervento della Corte di Cassazione a sezione Unite, si è affermato il principio di diritto per cui "le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria". (Cass. SS.UU. sent. 28.06.2005 n. 34655).
Ritiene dunque questo giudicante che nel caso di specie operino tutti i presupposti indicati dalla Suprema Corte e, quindi, deve dichiararsi il reato ascritto all'imputata estinto per effetto del precedente giudicato in ordine ai medesimi fatti, in forza della sentenza di condanna emessa dal GIP - dott. Natale -, presso il Tribunale di Napoli, in data 26.11.2012. (cfr. documentazione in atti).
P.Q.M.
Letti gli artt. 129 e 649 c.p.p. dichiara di non doversi procedere nei confronti di A.S. in ordine al reato a lui ascritto in quanto l'imputato è stato già giudicato per gli stessi fatti con sentenza del GIP - ufficio 40° - del Tribunale di Napoli, in data 26.11.12.
Napoli, 7 febbraio 2014
IL GOT