Tribunale Nola, 25/09/2023, n.1234
La querela presentata da soggetti non legittimati è nulla e preclude la procedibilità dell'azione penale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione a giudizio, emesso dal GIP presso il Tribunale di Nola era citato a giudizio PE.GI. dinanzi al Giudice monocratico della sezione penale per rispondere dei fatti indicati in epigrafe.
In data 26.6.23 verificata la corretta costituzione delle Parti, si ammetteva la costituzione della Parte Civile per la società (…).
In sede di questioni preliminari, la Difesa eccepiva difetto di querela quale condizione di procedibilità, per atto di querela carente della prescritta forma imposta dalla legge, poiché esperita da un soggetto diverso dal rappresentante legale, bensì da un delegato di un ulteriore delegato, il quale ultimo che non possedeva nemmeno il titolo di rapp.te legale bensì genericamente "direttore legale". Il Giudice assumeva l'atto di querela e sentiva il PM. Invitava le Parti a discutere. Il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo. In punto di diritto, il codice di procedura all'art. 337 c.p.p. indica le formalità dell'atto di querela. Che è una condizione di procedibilità, senza il quale l'azione penale, nei casi in cui per l'ipotesi di reato sia prevista la procedibilità a querela di parte e non d'ufficio, non può essere esercitata. Titolare del diritto di querela è solamente la persona offesa dal reato, e non il mero danneggiato, il quale ha solo subito un danno patrimoniale dalla commissione del fatto e può comunque costituirsi parte civile all'interno del processo penale o agire in un autonomo giudizio civile. La noma in esame definisce le modalità di presentazione della querela, rinviando all'art. 333 co. 2.
Essa va infatti presentata oralmente o per iscritto, personalmente o tramite procura speciale, presso l'ufficio del pubblico ministero o all'ufficiale di polizia giudiziaria, e deve essere sottoscritta dal querelante o dal suo procuratore speciale, i quali, in caso di querela oralmente resa, devono invece sottoscrivere il relativo verbale. Gli ultimi due commi stabiliscono particolari formalità per la querela sporta dalle persone giuridiche, nonché per l'attestazione dei dati identificativi del querelante.
Altra norma di riferimento è l'art. 120 c.p.p.
Sul piano comunitario rileva altresì l'art. 6 della CEDU.
Nel caso di specie, ricorrono plurime sentenze in ordine ai requisiti formali soggettivi, iva cui "la mancata identificazione del soggetto che propone o deposita la querela, da parte dell'autorità che la riceve, non genera invalidità dell'atto ma una irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità della azione penale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la certezza della provenienza della querela fosse assicurata dalla relativa sottoscrizione da parte del querelante, autenticata nelle forme di legge)". (Cassazione penale, sez. V, 03 aprile 2006, n. 16549 in CED Cass. pen. 2006, 234448). In ordine alla autenticità della firma, tale esigenza può essere soddisfatta anche tramite autenticazione del difensore, ancorché non formalmente nominato, "in tema di presentazione dell'atto di querela, è valida l'autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato nominato formalmente, sempre che la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione elemento tale da esprimere anche la nomina a difensore di fiducia)", (Cassazione penale, sez. un., 11 luglio 2006, n. 26549 in Cass. pen. 2006, 11 3523). "La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337, comma 1, c.p.p., dell'autenticazione della sottoscrizione da parte del soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., anche, dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente. Ne consegue che deve essere dichiarata improcedibile la querela, pervenuta per posta, priva dell'autenticazione del soggetto a ciò legittimato" (Tribunale Milano, 20 giugno 2005 in Foro ambrosiano 2005. 2 196).
Sul secondo punto, in considerazione del fatto che la querela può essere presentata anche da un incaricato o spedita per posta, la eventuale carenza di formalità dell'ufficio ricevente o la sua incompetenza per materia o territorio, non producono vizi di nullità. "In tema di formalità relative alla ricezione della querela, deve ritenersi ritualmente proposta la querela presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica e ricevuta da persona ivi addetta, la quale si sia limitata, dopo aver registrato l'atto, ad apporvi la propria sigla senza altre precisazioni, atteso che, in difetto di prova contraria, deve presumersi che l'atto sia stato ricevuto da funzionario competente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata dichiarata improcedibile l'azione penale, perché l'attestazione di ricezione ed identificazione del proponente della querela, apposta in calce all'atto, non consentiva di evincerne la riferibilità al p.m. ovvero ad altre autorità legittimate a riceverla, essendo accompagnata da una semplice sigla del depositario) " (Cassazione penale, sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 12349 in CED Cass. pen. 2007, 235942). "La querela può essere validamente presentata anche ad un ufficio giudiziario diverso da quello del p.m. (nella specie, tribunale anziché procura della Repubblica) atteso che anche in tal caso vengono rispettati i requisiti della certezza della provenienza e della certezza della presentazione, in ragione della potestà certificativa riconosciuta in capo all'ufficio ricevente" (Cassazione penale, sez. IV. 22 marzo 2006, n. 19198 in CED Cass. pen. 2006, 234196).
Nel caso di presentazione ad opera di incaricato o trasmessa tramite posta, appare indispensabile che la sottoscrizione del querelante sia autentica.
"La dichiarazione di querela può essere presentata da un incaricato purché la sottoscrizione sia autenticata. L'autenticazione della sottoscrizione della querela si giustifica come garanzia della provenienza dell'atto da persona adesso legittimata, alfine di evitare l'inutile attivazione degli organi della giustizia penale. Pertanto, la mancanza di detta sottoscrizione non può essere sanata dal comportamento tenuto in udienza dalla persona offesa che confermi la propria volontà di procedere a carico del responsabile, qualora ciò avvenga decorsi i termini per la proposizione della querela stessa" (Tribunale Monza, 29 giugno 2004 in Foro ambrosiano 2004, 345 (s.m.). "La querela sottoscritta dal proponente con firma autenticata dal difensore non richiede, ex art. 337 c.p.p. ulteriori formalità per la presentazione ad opera di soggetto diverso dal proponente; ne deriva che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico di presentare la querela non necessita di forma scritta" (Cassazione penale, sez. V, 19 dicembre 2005, n. 4649 in CED Cass. pen. 2006, 233602; conforme Cassazione penale, sez. V. 05 ottobre 2005, n. 9004 in CED Cass. pen. 2006, 233762). Ai fini della verifica della procedibilità occorre che la querela sia prodotta nel fascicolo del dibattimento e che da essa risulti comunque svolta l'attività dell'identificazione del querelante e della autenticità della sottoscrizione. "la mancanza, nell'atto di querela inserito nel fascicolo per il dibattimento, dell'attestazione, prevista dall'art. 337, comma 4 c.p.p., della data e del luogo di presentazione nonché dell'avvenuta identificazione del querelante non impedisce che detta attestazione, a suo tempo realmente redatta, possa essere prodotta ed anche acquisita d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado ed anche in quello d'appello, ove soltanto in quest'ultima sede sia sorta la relativa questione, (quella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato intempestiva per tardività l'avvenuta produzione, da parte del p.m., prima della discussione finale, della lettera, contenente i dati richiesti dall'art. 337, comma 4 c.p.p., con la quale il comando di stazione dei carabinieri aveva a suo tempo trasmesso la querela alla Procura della Repubblica)", (Cassazione penale , sez. V, 18 gennaio 2005. n. 16400 in Cass. pen. 2006, 9 2917). In definitiva il Giudice deve verificare, caso per caso e dinanzi a specifica eccezione, se risulti certo che il proponente è il soggetto legittimato a proporla e se la sottoscrizione della querela sia autenticata (ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente). Con riguardo al caso specifico di procuratore speciale, l'art. 337, comma 3, c.p.p., stabilisce che la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una società deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. Ma la Giurisprudenza si è chiesta se per l'esercizio del diritto di querela è necessario che la società abbia conferito un apposito mandato a favore del legale rappresentante, o tale potere deve ritenersi implicito nello stesso rapporto di immedesimazione organica che lega il rappresentante all'ente. La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con la sentenza 25 gennaio 2017, n. 3794, ha riscontrato ribadendo la propria giurisprudenza ormai consolidata sulla disposizione di cui all'art. 337 comma 3 c.p.p.
La S.C., nel sottolineare la manifesta infondatezza del ricorso proposto, richiama il principio affermato da Cass. Pen. sez. VI, 26 aprile 2012, n. 16150 secondo cui "l'esercizio del diritto di querela, in mancanza di uno specifico divieto statutario o assembleare, rientra tra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non richiede il conferimento di un apposito mandato", per l'effetto richiamandosi anche a quanto statuito da Cass. Pen. sez. V, 4 dicembre 2009, n. 11074 che fa discendere dall'art. 2384 c.c. l'autonoma legittimazione a proporre querela in capo al legale rappresentante della persona giuridica. Potendo la querela essere presentata anche a mezzo di un curatore speciale (art. 336 comma 1 cod. proc. pen.), nell'ottica evidenziata in precedenza vanno lette le disposizioni previste dall'art. 122 cod. proc. pen. e 37 disp. att. cod. proc. pen. La disposizione di attuazione, a sua volta, stabilisce che la procura speciale prevista dall'art. 122 possa essere rilasciata anche preventivamente per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale si riferisce. Secondo un indirizzo interpretativo rigoroso (rimasto peraltro isolato) non sarebbe mai conferibile il potere di proporre querela per fatti non ancora verificatisi (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4996 del 19/12/2006, Guarini). Tale indirizzo non è condivisibile perché in contrasto con le disposizioni normative sopraindicate, delle quali si determinerebbe una sostanziale abrogazione. Gli altri due orientamenti interpretativi che si confrontano, come evidenziato con la sentenza della Sez. 5 n. 25138 del 23.3.2012, non sono incompatibili, come potrebbe sembrare; "ed invero, l'interpretazione più restrittiva ritiene necessario che il mandante precisi sempre per quali specifici reati intende che venga proposta querela, anche se si tratta di società ed i reati per i quali viene presentata querela dal procuratore speciale siano strettamente connessi all'attività sociale (nel caso esaminato da Sez. 5, Sentenza n. 24687 del 17/03/2010, Rizzo si trattava di una società di telecomunicazioni ed i reati cui si faceva riferimento erano quelli di diffamazione). Per questo indirizzo, dunque, la procura speciale, preventivamente rilasciata per la proposizione della querela, deve, a pena di inammissibilità, contenere il riferimento a specifici reati oppure l'indicazione delle situazioni in cui il mandatario debba attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela. Al contrario, per il più recente orientamento espresso dalla seconda sezione, il riferimento a specifici reati non è affatto necessario, ben potendosi individuare implicitamente i fatti cui si riferisce la procura speciale rilasciata ex art. 37 disp. att. c.p.p. con riferimento alle qualità del soggetto od allo scopo dell'ente che rilascia la procura". "Non è sufficiente un generico mandato a proporre querela, perché in tal caso si violerebbe il requisito della specificità richiesto dall'art. 122 c.p.p., essendo invece necessario indicare nella procura tutti gli elementi utili alla individuazione della volontà del mandante al momento del rilascio della procura speciale preventiva (è, dunque, necessario che il mandante precisi almeno per quali tipologie di reati intende che venga proposta querela o in quali particolari situazioni il mandatario debba opportunamente attivarsi)".
Nel caso di specie, l'atto di querela risulta firmata da un soggetto che non è il rapp.te legale della società: la procura speciale quantunque resa per atto pubblico non è idonea a "cedere" poteri di esercizio del diritto personalissimo ex art. 120 c.p. che la legge attribuisce solo al Rapp.te Legale iure proprio. Insomma, le regole civiliste sono inidonee ad ampliare i soggetti - numerus clausus - cui spetta la soggettività di persona offesa dal reato, quale diritto non cedibile: concetto, com'è noto, diverso dal Danneggiato, che segue regole processuali non applicabili analogicamente al concetto di persona offesa poiché lesive del diritto di difesa, e della garanzia che deve presiedere nell'individuazione del soggetto abilitato a poter esercitare l'azione da cui discende la qualità di "indagato" ex art. 335 c.p.p.
La legge consente la procura speciale ad un "difensore" per il deposito dell'atto di querela cui inerisce la procura stessa; ma non permette che il diritto di querela sia oggetto di cessione come delega ad un rappresentate del rappresentante legale. Del resto il diritto di remissione spetta in via esclusiva al soggetto che è titolare del diritto di querela, ex art. 120 c.p.
Per le ragioni in precedenza esposte non può ricavarsi tale volontà, riguardante un diritto personalissimo quale quello di querela, dalla generica delega a promuovere azioni davanti all'Autorità Giudiziaria, il diritto di querela incide invero sulla procedibilità dell'azione penale, per cui deve risultare, in modo chiaro e non equivoco, che il titolare abbia inteso servirsi di un procuratore speciale per la manifestazione della sua volontà in proposito.
Pertanto, questo Giudice ritiene che l'atto di querela in atti non contenesse i requisiti richiesti dal combinato disposto degli artt.122 e 337 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la querela appare nulla, quindi è insussistente.
L'imputato va quindi prosciolto per assenza di condizione di procedibilità, ex art. 129 c.p.p., con riferimento all'art. 337 c.p.p.
Il notevole carico di lavoro giudiziario, impone di adottare un congruo termine per il deposito dei mortivi, pari a gg. 90.
P.Q.M.
Letti gli art. 129 c.p.p. e 120 proscioglie PE.GI. perché l'azione non doveva essere proseguita per assenza di querela. Deposito gg. 90.
Così deciso in Nola il 26 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2023.