Tribunale La Spezia, 04/12/2024, (ud. 29/11/2024, dep. 04/12/2024), n.1403
Nel caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la procedibilità dell'azione penale è subordinata alla notifica all'imputato dell'avviso di accertamento da parte dell'INPS. Tale avviso deve contenere l'indicazione specifica delle somme dovute e l'avvertenza della facoltà di regolarizzare la posizione entro tre mesi. La mancata notifica dell'avviso, o una notifica inefficace (es. compiuta giacenza senza prova di effettiva ricezione), comporta il difetto della condizione di procedibilità (cfr. Cass. Sez. F, 05/08/2008, Varesi; Cass. S.U., 24/11/2011, n. 1855, Sodde).
A seguito di opposizione a decreto penale, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale della Spezia disponeva la citazione a giudizio di G D.C., quale imputato del reato descritto in epigrafe .
All'udienza, previa verifica della regolarità della notifica del decreto di citazione, veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti avanzavano le rispettive richieste di prova.
Si procedeva poi all'istruttoria dibattimentale mediante escussione dei testimoni indicati dal P.M. ed ammessi con ordinanza.
Il Pubblico Ministero ed il difensore concludevano come da verbale.
All'esito questo Giudice proscioglieva l'imputato, alla stregua delle risultanze processuali.
Dall'istruttoria sono infatti emerse le seguenti circostanze.
Il testimone G. C., in servizio all'INPS di La Spezia, ha riferito come l'imputato, in qualità di amministratore della società L. A. Srl, abbia omesso, nel periodo indicato nel capo di imputazione, di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
A seguito dell'accertamento veniva invitato a provvedere al pagamento delle somme dovute entro tre mesi, pagamento che avrebbe avuto effetto estintivo del reato contestato. L'imputato non provvedeva ad alcun pagamento nel predetto termine dei tre mesi.
L'imputato aveva a suo tempo presentato all'INPS – in relazione alle mensilità per cui è contestazione, i moduli DM 10 attestanti l'erogazione delle retribuzioni.
Il Pubblico Ministero produceva la contestazione inviata dall'INPS all'imputato con invito a pagare entro tre mesi.
Dalla ricevuta di ritorno non risulta tuttavia la ricezione della comunicazione da parte dell'imputato, in quanto vi è solo una notifica per compiuta giacenza.
L'imputato va dunque prosciolto, in quanto la mancata notifica dell'avviso di accertamento (contenente l'indicazione specifica delle somme dovute con l'avvertenza della facoltà di regolarizzare la posizione entro tre mesi), e dunque il mancato decorso del termine, escludono la procedibilità dell'azione penale (cfr. Cass. Sez. F, 05/08/2008, Varesi) né il decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato contiene tutti i dati dell'avviso di accertamento dell'INPS e dunque non può surrogarlo (Cass. S.U. 24 novembre 2011 n.1855, Sodde).
P.Q.M.
Il Tribunale,
Visti gli artt.529 c.p.p., 2 comma 1 ter legge 683/1983
dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in quanto l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di notifica all'imputato dell'accertamento dell'INPS
Visto l'art.544 comma 3 c.p.p.
Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza
Così deciso in La Spezia in data 29/11/2024