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Ormeggio abusivo: accertamento di responsabilità e applicazione delle attenuanti generiche (Giudice Napolitano Tafuri)

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Tribunale Napoli sez. IV, 22/10/2010, (ud. 25/10/2010, dep. 25/10/2010), n.13748

L’ormeggio abusivo in assenza di autorizzazione rappresenta una condotta idonea a integrare il reato contestato quando sia dimostrata la riferibilità del natante all'imputato e l'assenza di autorizzazioni regolari, configurando una violazione amministrativa con rilevanza penale.

Ormeggio abusivo: accertamento di responsabilità e applicazione delle attenuanti generiche (Giudice Napolitano Tafuri)

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito delle indagini preliminari, veniva-tratto a giudizio a mezzo di decreto emesso dal PM presso la Procura di Napoli, T. A. per rispondere del reato compiutamente ascrittogli in rubrica.

Espletata l'istruttoria dibattimentale, nella contumacia dell'imputato che pur regolarmente citato non si costituiva, attraverso l'esame del teste di lista, C. R., ed acquisito il verbale di sequestro e relativo dissequestro, quale atto irripetibile, e documentazione fotografica, le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.

il Giudice si ritirava per la decisione che veniva emessa e pubblicata mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in udienza.

Osserva il Giudicante, che all'esito dell'espletata istruttoria non permangono dubbi quanto alla penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Invero, il teste escusso, della cui attendibilità non vi è da dubitare trovando riscontro le dichiarazioni rese negli atti di causa ed essendo escluso qualsiasi intento calunniatorio nei confronti dell'imputato, tra l'altro neanche adombrato dalla difesa, riferiva di essere intervenuto in data 4.7.07, a seguito di segnalazione, per reprimere un'attività di ormeggio abusivo in corso nello spazio antistante la scogliera prospiciente via F. R., in Napoli.

Il teste riferiva che vi erano circa una cinquantina di natanti ormeggiati, alcuni dei quali assicurati direttamente alla scogliera, procedeva pertanto al sequestro di tutte le imbarcazioni ivi rinvenute.

In un secondo momento veniva svolta attività tesa a risalire ai proprietari dei singoli natanti; in particolare il T. risultava essere proprietario dell'imbarcazione denominata "F. 19" di colore blu con motore fuoribordo "Mercury 115 cv".

Orbene, la condotta descritta risulta idonea a integrare il reato in contestazione, non essendovi dubbi sul carattere abusivo dell'ormeggio non essendo stata rilasciata alcuna autorizzazione in proposito e della riferibilità dell'imbarcazione all'imputato.

Deve quindi affermarsi la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Quanto alla pena valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., ritenuto di poter concedere le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di precedenti specifici e delle modalità della condotta, stimasi equo comminare la pena di euro quattrocento di ammenda (p.b. euro 600,00 di ammenda ridotta di 1/3 per le generiche).

Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533, 535 ccp dichiara T. A., colpevole del reato ascrittogli, e concesse le circostanze attenuanti generiche lo condanna alla pena di euro quattrocento di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Napoli, 25.10.2010

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