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Reato di pericolo astratto nei prodotti di abbigliamento: necessità di accertamenti tecnici puntuali per la prova della pericolosità (Giudice Martucci di Scarfizzi)

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Tribunale Nola sez. I, 12/01/2023, n.2115

La prova della pericolosità del prodotto ai fini del reato contravvenzionale di cui all'art. 112, co. 2, D.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) richiede un accertamento tecnico puntuale; in mancanza di misurazioni o perizie tecniche, non può ritenersi provata la sussistenza del fatto.

Reato di pericolo astratto nei prodotti di abbigliamento: necessità di accertamenti tecnici puntuali per la prova della pericolosità (Giudice Martucci di Scarfizzi)

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM in sede in data 11.6.2020, Ca. Vi. veniva tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe trascritto.

All'udienza del 2.11.2020, preliminarmente, la difesa chiedeva pronunciarsi sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il Giudice, sentito il PM, riservava la decisione e disponeva rinvio per lo scioglimento della stessa.

All'udienza del 25.11.2020 il Giudice dava lettura dell'ordinanza di rigetto della richiesta di immediata declaratoria di causa di non punibilità. Dichiarava, consequenzialmente, l'apertura del dibattimento ed ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti. All'udienza del 8.2.2021 si disponeva rinvio per assenza del teste De Mi..

All'udienza del 29.3.2021 si disponeva rinvio in ragione dell'adesione del difensore all'astensione proclamata dalla Giunta della Camera Penale.

All'udienza del 31.5.2021 si procedeva all'escussione del teste di p.g. De Mi. Fr.. Su consenso delle parti, si acquisiva al fascicolo per il dibattimento la CNR a firma del menzionato teste.

All'udienza del 11.10.2021 si procedeva all'esame dell'imputato e all'escussione del teste di p.g. Ca. Pa..

All'udienza del 13.12.2021 si procedeva all'escussione della teste Mo. Ca. e si acquisiva documentazione prodotta dalla difesa.

All'udienza del 7.3.2022 si procedeva all'escussione del teste Sa. Ro. e si acquisiva documentazione prodotta dalla difesa.

All'udienza del 13.6.2022 si procedeva all'escussione del teste di p.g. Di Gi..

All'udienza del 28.11.2022 si disponeva rinvio per legittimo impedimento del difensore.

All'odierna udienza, dichiarata la chiusura dell'istituto dibattimentale, il Giudice invitava le parti alla discussione, all'esito della quale formulavano le richieste in epigrafe riportate. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava la sentenza di cui all'allegato dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni nel termine di quarantacinque giorni.

Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non sia stata raggiunta la prova della sussistenza del fatto.

La vicenda trae origine da una segnalazione del sistema europeo rapido di allerta "GR." ((…)) occorsa sulla base di una comunicazione delle autorità cipriote con la quale le stesse riferivano della messa in commercio presso l'azienda "(…)", nella città di (omissis), di tre tipologie di capi d'abbigliamento per bambini e ragazzi asseritamente non conformi alla normativa europea di sicurezza. I capi d'abbigliamento interessati risultavano esser stati distribuiti dalla società italiana "VI. srl" di cui l'odierno imputato, Vi. Ca., è legale rappresentante. Le tre notifiche del sistema RA. venivano raccolte, in Italia, dal "Nucleo Speciale Beni e Servizi - Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti" della Guardia di Finanza (costituito in Roma) e quindi comunicate alla Compagnia di (omissis) per competenza territoriale. Tanto emerge sulla base della CNR a firma del Maresciallo De Mi., acquisita su consenso delle parti al fascicolo per il dibattimento.

Proseguendo, in data 22.5.2019, i funzionari di p.g. si recavano presso i locali della società del Ca. ove, attraverso il controllo delle fatture di vendita, riscontravano effettivamente l'avvenuta cessione (nel febbraio del 2019) di capi d'abbigliamento per bambini in favore del cipriota "(…)" e la precedente importazione (nel novembre del 2018) dei medesimi dal produttore cinese "We. Hu. Tr. co. Ltd".

I capi d'abbigliamento d'interesse operativo erano contrassegnati dai codici identificativi "Y11914", "Y11906" e "YB12344" e risultava che la "VI. srl" ne avesse importati, rispettivamente, in numero di 741, 191 e 497 articoli. Risultavano in giacenza, invece, rispettivamente 62, 46 e 19 articoli.

I militari della Guardia di Finanza, allora, procedevano al sequestro d'urgenza della merce in questione, che veniva successivamente convalidato dal Pubblico Ministero. Infine, provvedevano anche all'acquisizione della documentazione di vendita dei menzionati articoli all'interno del territorio nazionale, affinché si potesse successivamente procedere al completo ritiro dei prodotti dal mercato.

All'udienza del 31.5.2021 il Maresciallo De Mi. precisava che, in quanto funzionario non appartenente ad alcun reparto speciale in possesso di specifiche cognizioni tecniche nella materia dell'abbigliamento e del vestiario, unitamente agli altri militari con cui aveva svolto le operazioni del 22.5.2019, non era potuto andare oltre il mero riscontro della corrispondenza tra i numeri identificativi indicati nelle notifiche del sistema GR. e i numeri identificativi presenti sui "cartellini" dei capi di vestiario presenti nei locali della "VI. srl" (tanto, chiaramente, in aggiunta alla appurata corrispondenza visiva tra i prodotti raffigurati nelle fotografie allegate alle dette notifiche e quelli che procedeva a visionare in loco).

La p.g. operante il sequestro, datato maggio 2019, quindi, non effettuava in prima persona le misurazioni volte a verificare se ricorresse effettivamente la difformità degli indumenti per bambini importati e distribuiti dalla "VI. srl" rispetto alle prescrizioni della normativa UNI EN 14682:2015 che integra e specifica il requisito normativo della "sicurezza" o "non pericolosità dei prodotti" di cui al Decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo).

I testi di p.g. Ca. Pa. (udienza del 11.10.2021) e Di Gi. Do. (udienza del 13.6.2022), rispettivamente in servizio presso la Tenenza della Gdf di (omissis) e presso il Gruppo pronto impiego della Gdf di (omissis), riferivano di aver dato esecuzione ad una "subdelega" disposta dalla Gdf di (omissis) provvedendo, nell'ambito territoriale di propria competenza, ad effettuare il sequestro amministrativo di tre tipologie di capi d'abbigliamento che la "VI. srl" aveva distribuito a rivenditori al dettaglio situati nelle città di (omissis) e di (omissis). Entrambi specificavano che, trattandosi di sub-delega, si erano meramente attenuti alle indicazioni fornite dai colleghi di Ottaviano, provvedendo esclusivamente a sequestrare i prodotti recanti i codici identificativi forniti, senza procedere ad un'effettiva verifica (attraverso apposite misurazioni) della conformità o meno degli indumenti interessati alle prescrizioni normative in materia di sicurezza.

La testa Mo. Ca., modellista della "VI. srl", all'udienza del 13.12.2021 aveva modo di riferire in ordine alla procedura di ideazione, produzione e lancio di una collezione d'abbigliamento per bambini. Enunciava ed esemplificava le fasi della creazione del disegno e della creazione del prototipo nei laboratori dell'azienda, dell'eventuale "sdifettamento" dello stesso e della successiva spedizione al produttore di riferimento, sito in (omissis): a questo punto, il produttore cinese invia alla "VI. srl" un contro-prototipo il quale, se privo di difetti, viene approvato dall'azienda del Ca. (che autorizzerà immediatamente l'intera produzione) oppure viene nuovamente "sdifettato" in Italia e re-inviato in (omissis) per fungere nuovamente da modello.

Con riferimento alla collezione ideata nel 2017/2018 (alla quale appartengono i tre capi d'abbigliamento oggetto della contestazione) e distribuita anche nell'anno 2019, la difesa produceva alcuni estratti della corrispondenza intessuta via posta elettronica tra il Gruppo Ca. e il proprio produttore cinese nel periodo intercorrente tra luglio e settembre 2017. Sul punto, la teste Mo. aveva modo di specificare che il contro-prototipo di uno dei tre capi qualificati come pericolosi nell'ambito del sistema GR.. (specificamente il modello YB12344) presentava un difetto rilevante proprio in punto di sicurezza dei bambini: il nastro che accompagnava la parte superiore della "canotta/top", nel primo esemplare prodotto in (omissis) e spedito in Italia, risultava di lunghezza superiore ai 7 cm massimi consentiti. Il difetto veniva prontamente rilevato dall'azienda del Ca. che ne intimava la correzione (con mail del 20.9.2017) ai fini della successiva autorizzazione alla produzione dell'intero quantitativo ordinato.

La Mo. precisava anche che gli altri due capi interessati non avevano mai presentato difetti di sicurezza ma solo qualitativi ed estetici e che pure erano stati segnalati al produttore (con l'indicazione del fatto che trattavasi di inconvenienti "usuali" e facilmente risolvibili"). Evidenziava anche che si era prestata particolare accortezza, già nel momento dell'ideazione, al modello "Y11914", una blouse recante un fiocco fisso il quale, secondo la normativa di riferimento, deve essere (per l'appunto) bloccato e, una volta fissato, non deve superare i 7 cm di lunghezza: in relazione a tale modello, riferiva la teste, non vi erano stati problemi di sorta.

Il teste Sa. Ro., direttore commerciale del Gruppo Ca., all'udienza del 7.3.2022, riferiva essenzialmente in ordine alla procedura di controllo post-produzione svolta in azienda dopo la spedizione, da parte del produttore orientale, dell'intero quantitativo di capi commissionato. Dichiarava che, secondo la buona prassi settoriale, considerati i tempi usualmente intercorrenti tra completamento della produzione all'estero, spedizione in Italia e lancio della collezione con distribuzione ai rivenditori al dettaglio, il controllo qualitativo e di sicurezza viene svolto a campione sul 50% della produzione. Tanto per il periodo pre-Covid, specificando che la crisi sanitaria ha determinato un allungamento dei tempi di produzione e spedizione dalla (omissis), un conseguente restringimento dei tempi di lancio e distribuzione tale da determinare, all'attualità, una nuova prassi che vede l'ammissione di un controllo a campione anche su di un quantitativo inferiore alla metà della produzione.

Dichiarava, in conclusione, che i controlli sulla collezione 2017/2018 non avevano in alcun modo condotto al riscontro di incongruenza rispetto alle norme europee di sicurezza.

Così ricostruiti i fatti di causa, ritiene questo Giudice che l'imputato debba andare assolto dall'imputazione nei suoi confronti formulata, in ragione della contraddittorietà e insufficienza della prova in ordine alla sussistenza del fatto.

Può ben dirsi (in ciò sostanziandosi un ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato) che l'impianto accusatorio ricostruito dall'Ufficio di Procura, unitamente all'attività d'indagine svolta di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, risulta assolutamente carente.

I rilievi, già generici, mossi dall'autorità cipriota (cfr. documentazione in atti, udienza del 7.3.2022), la quale si limitava ad indicare senza alcuna puntualità la presenza di "corde negli indumenti per bambini, non conformi allo standard di sicurezza", avrebbero immediatamente richiesto, in Italia, una effettiva misurazione dei capi importati e distribuiti dalla società dell'odierno imputato, onde verificare scientificamente se vi fosse stato un superamento dei limiti normativi in punto di lunghezza di nastri, fiocchi e corde nell'abbigliamento per bambini e ragazzi.

Una tale attività, senza dubbio richiedente il possesso di particolari cognizioni tecniche, si sarebbe potuta svolgere ricorrendo all'istituto di cui all'art. 348, co. 4, c.p.p. (tanto, da parte della polizia giudiziaria) ovvero alla nomina di consulente tecnico da parte del Pubblico Ministero: tale vulnus investigativo non solo non è stato emendato in fase di escussione dei testi a carico, ma l'organo di accusa non ha mai richiesto, ex art. 507 c.p.p., la nomina di un perito d'ufficio che avrebbe potuto acclarare l'ipotesi contravvenzionale contestata.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla commissione da parte dell'imputato del reato di cui all'art. 112, co. 2, D.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), reato "di pericolo astratto", fattispecie contravvenzionale da ritenersi sussidiaria, ad esempio, rispetto alle ipotesi delittuose "di pericolo concreto" per l'incolumità pubblica di cui agli artt. 441 e 442 del codice penale: la pericolosità di cui alla previsione incriminatrice della normativa consumeristica deve ritenersi integrata dalla "mera" difformità del prodotto posto in commercio rispetto alle prescrizioni normative volte a specificare il dettato del Codice del consumo. Nel caso di specie, a venire in rilievo sono le disposizioni della normativa UNI EN 14682:2015 che stabilisce i requisiti riguardanti i cordoncini e i lacci nell'abbigliamento dei bambini.

Ne discende la pronuncia assolutoria per insussistenza dell'elemento materiale del contestato reato attesa l'insufficienza probatoria degli elementi al vaglio di questo Giudice.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 cpv c.p.p. assolve Ca. Vi. dal reato ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste.

Motivi in giorni 45.

Così deciso in Nola, il 12 dicembre 2022

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2023

* * *

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE PENALE

Il giudice, Dott. Fr. Saverio Martucci di Scarfizzi,

▪ letta la sentenza n. 2115/2022 con la quale questo Giudice ha assolto Ca. Vi., in atti generalizzato, dal reato ascrittogli in rubrica ex art. 530 cpv c.p.p. perché il fatto non sussiste;

▪ rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo di sentenza non si è provveduto in ordine ai beni sottoposti a sequestro in data 22.05.2019 ad opera della Guardia di Finanza di (omissis);

▪ritenuto che l'intervenuta assoluzione dell'imputato e il venir meno delle esigenze cautelari sottese al mantenimento del vincolo cautelare in atto impongono a questa A.G. di procedere al dissequestro e alla

restituzione all'avente diritto di quanto in giudiziale sequestro;

P.Q.M.

Ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto al verbale di sequestro operato dalla Guardia di Finanza di (omissis) in data 22.05.2019.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Nola, il 9 gennaio 2023

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2023

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