Corte appello Napoli sez. VI, 10/01/2024, n.16279
L’amministratore, anche se formalmente tale, che sia consapevole dell’avvio della fase liquidatoria di una società è tenuto a curare la regolare tenuta o l’istituzione ex novo delle scritture contabili per il periodo di competenza. L’omessa attivazione per la regolare gestione contabile, nonostante le rassicurazioni di altri soggetti, può integrare quantomeno una condotta colposa idonea a configurare il reato di bancarotta semplice.
Svolgimento del processo
L'imputato, condannato in primo grado con la sentenza innanzi indicata, ha proposto appello per il tramite del difensore.
All'udienza odierna, udita la relazione del dott. (...), le parti hanno illustrato le proprie conclusioni ed il collegio, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza.
Motivi della decisione
1. Alla condanna dell'imputato per il reato innanzi indicato si è giunti sulla base delle dichiarazioni rese dalla curatrice del fallimento della (...) s.r.l.; delle dichiarazioni rese dai testi Co. ed altri (...); della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento (tra cui i verbali relativi agli interrogatori resi da tutti gli imputati alla curatrice del fallimento, il verbale relativo alle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato ed il verbale relativo alle s.i.t. rese da La.Sa.). La vicenda può essere così riassunta.
a) La (...) s.r.l. era stata costituita nell'anno 2009. Il capitale sociale era suddiviso tra Zi.Ma. e Pi.Sa.
Zi.Ma. aveva assunto la carica di amministratrice della società e la aveva mantenuta fino al 16.10.12, quando le era succeduto Pr.Nu. Il vero amministratore della società era però da sempre stato Pi.Go., marito di Zi.Ma.
b) La società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza depositata in data 7.3.14. Lo stato passivo ammontava a circa 399.000,00 euro, la maggior parte dei quali costituiti da debiti verso un fornitore.
c) Gli ultimi bilanci depositati erano quelli relativi alle annualità 2009 e 2010. Quanto alle scritture contabili, l'unica depositata era il libro giornale, ma le annotazioni erano ferme alla data dell'1.4.2011.
d) Pr.Nu. a propria discolpa riferiva che, all'atto dell'assunzione della carica di amministratore, non era consapevole del dissesto societario, avendo ricevuto rassicurazioni da Pi.Go., da Zi.Ma. e dal commercialista della fallita in merito all'assenza di problematiche economiche. Aggiungeva di non aver ricevuto documentazione contabile, del resto Zi.Ma. gli aveva precisato che l'incarico di amministratore era soltanto formale, essendo la società in liquidazione.
e) I giudici di primo grado hanno ritenuto che nella condotta dell'imputato ricorressero gli elementi costituitivi del delitto di bancarotta semplice, non avendo egli tenuto le scritture contabili, ma al contempo non essendo provato che lo avesse fatto per danneggiare i creditori o procurarsi un vantaggio.
2. Avverso la condanna l'imputato ha proposto rituale appello per il tramite del difensore.
L'appellante invoca l'assoluzione del proprio assistito perché difetta la prova dell'elemento soggettivo del reato. Sostiene che Pr. aveva consegnato alla curatela le scritture rinvenute nella società, che avevano consentito la ricostruzione della situazione patrimoniale relativa all'anno 2011. L'imputato aveva fatto affidamento sulle rassicurazioni di Pi.Go., gestore effettivo dell'impresa, il quale gli aveva rappresentato che la società era già stata posta in liquidazione, sicché non vi erano attività da gestire, neppure con riguardo alla tenuta delle scritture contabili, curate dallo stesso Pi.
Come dichiarato al curatore del fallimento prima e nel corso del procedimento poi, egli aveva pur chiesto la documentazione contabile al precedente amministratore Zi.Ma., ma sia quest'ultima che Pi. gli avevano detto che l'incarico di amministratore da lui assunto era puramente formale, in quanto la società era di fatto cessata. Del resto, il commercialista della società riferiva di non aver mai conosciuto Pr.
In subordine, chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c.p. e la riduzione della pena inflitta.
3. Il reato per il quale l'imputato è stato condannato è estinto per intervenuta prescrizione, essendo ampiamente decorsi più di sette armi e sei mesi dalla consumazione pur tenendo conto delle sospensioni del decorso del termine per complessivi undici mesi circa verificatesi nel primo grado di giudizio.
Tuttavia, occorre procedere all'analisi dei motivi di appello, in particolare di quelli concernenti l'affermazione di responsabilità, essendovi costituzione di parte civile e condanna al risarcimento del danno in favore di detta parte civile. Occorre peraltro precisare che il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale, in primo grado, è intervenuta anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede ex art. 539 cod. proc. pen., è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili relativi alla generica condanna risarcitoria e, a tal fine, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" (Cass. pen. n. 11808/2022, rv. 283377).
4. La sentenza impugnata contiene un'esposizione esaustiva e puntuale degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed una ricostruzione dell'accaduto logica ed aderente a detti elementi. Le valutazioni operate dal giudice di primo grado, proprio perché aderenti agli elementi di prova acquisiti ed accurate nell'individuazione del significato probatorio di questi elementi, sono pienamente condivisibili e per gran parte offrono già risposta alle critiche mosse con l'atto di impugnazione.
Il reato per il quale Pr.Nu. è stato condannato sanziona l'omessa tenuta o la tenuta in maniera irregolare o incompleta della documentazione contabile ed è configurabile sia in forma dolosa che in forma colposa.
Nel caso in esame l'imputato, pur sostenendo di essere stato un semplice prestanome e di non avere avuto conoscenza del dissesto, si mostrava però consapevole del fatto che la società era in fase liquidatoria e che su di lui gravava l'obbligo di curare l'aggiornamento della documentazione contabile, tant'è che ne aveva chiesto la consegna a Zi.Ma.
Dinanzi alla mancata consegna di detta documentazione ed alle rassicurazioni fornite dalla Zi. e dal Pi. in merito alla veste puramente formale da lui assunta, l'aver omesso di curare la contabilità della società era stata quantomeno una leggerezza, soprattutto a fronte della consapevolezza dell'avvio della fase liquidatoria e della particolare rilevanza rivestita, nel corso della stessa, dall'aggiornamento dei libri contabili. Pr., insomma, avendo dimostrato, con la richiesta di consegna della documentazione contabile formulata alla Zi., di non essere un soggetto del tutto sprovveduto, non avrebbe dovuto accontentarsi delle rassicurazioni di costei e del Pi., ma avrebbe dovuto attivarsi per verificare che le scritture contabili vi fossero e fossero aggiornate e, in caso di assenza, avrebbe dovuto istituirle ex novo in relazione agli esercizi sociali di sua competenza. Le rassicurazioni del Pi. e della Zi. avrebbero al più potuto sollevarlo da eventuali responsabilità per le annotazioni contenute nelle scritture contabili in relazione alle annualità pregresse, rispetto alle quali avrebbe potuto trovarsi nell'impossibilità di verificarne la veridicità ed attendibilità.
Va pertanto emessa sentenza di non doversi procedere, essendosi il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma, nel resto, dell'impugnata sentenza. La mole di lavoro gravante sull'ufficio ha indotto a ritenere prudente l'indicazione del termine di trenta giorni per la redazione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
letti gli artt. 129 e 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza n. 395/22 emessa in data 17.1.22 dal Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, appellata da Pr.Nu., dichiara non doversi procedere nei confronti del predetto imputato, essendo il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione. Conferma nel resto. Indica in sessanta giorni il termine per la redazione dei motivi della decisione.
Così deciso in Napoli il 19 dicembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2024.