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La responsabilità penale dell’amministratore per la mancata redazione del DVR: condanna per negligenza gestionale (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 16/12/2015, (ud. 16/12/2015, dep. 16/12/2015), n.17734

L'amministratore unico di una società risponde penalmente per la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alla sicurezza sul lavoro, in quanto tale omissione configura una condotta colposa rilevante. La responsabilità si perfeziona anche qualora il DVR venga redatto in ritardo rispetto ai termini di legge, non estinguendo la contravvenzione se non viene adempiuto il pagamento delle somme amministrative previste ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 758/94.

La responsabilità penale dell’amministratore per la mancata redazione del DVR: condanna per negligenza gestionale (Giudice Cristiana Sirabella)

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 19.03.13, Sa. Ca. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 5.05.15. assente l'imputato ex art. 420 bis c.p.p., il GM, verificata l'assenza di questioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a l'imputato a formulare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato; la Difesa chiedeva il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato come per legge.

Il Giudice, ammesse le prove, procedeva all'escussione del teste brig. Es. Do., in servizio presso il nucleo operativo dei carabinieri per la Tutela del lavoro di Napoli all'esito della deposizione il processo veniva rinviato per l'escussione del teste D'..

All'udienza del 16.12.15, mutata la persona fisica del Giudicante, si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale le parti si riportavano alle richieste in atti e la Difesa dell'imputato non prestava il consenso all'utilizzabilità dei mezzi di prova già acquisiti.

Il Giudice, pronunciata declaratoria di ammissione delle prove. procedeva all'escussione del teste D'Ad. An., all'epoca dei fatti in servizio presso il nucleo dei Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Napoli.

All'esito della deposizione, acquisito il verbale di primo accesso del 4.05.12, il Giudice dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'istruttoria dibattimentale risulta provata la penale responsabilità di Sa. Ca. in relazione al reato ascritto in rubrica.

In tal senso, il teste app. D'Ad. An. con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare riferiva di aver effettuato un accertamento in data 4.05.2012 presso una casa di riposo per anziani "Nuova Villa Jonia srl" (di Sa. Ca., amministratore unico) sita nel Comune di Calvizzano (NA) alla Via della Resistenza ove alla presenza del direttore sanitario dr. De Ro. Ga., verificava la regolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti della casa di cura (che venivano identificati e le cui baste venivano controllate al sistema COL del Ministero del Lavoro) , ma riscontrava la mancanza del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo alla sede intimando al responsabile della struttura di depositare presso i loro Uffici il DVR entro 30 gg dall'accesso.

Il teste riferiva che in data 4.06.12 veniva depositato il DVR richiesto che tuttavia risulta essere stato redatto il 31.05.12 e dunque successivamente all'accesso del personale dell'ispettorato del lavoro presso la struttura Villa Jonia. Poiché il Sa. Ca. aveva adempiuto alle prescrizioni, lo stesso a mezzo A/R (in atti vi è prova della ricezione ad opera. dell'imputato) veniva notiziato della possibilità di pagare ex art. 21 Dlgs 758/94, in. sede amministrativa, nel termine di 30 gg dalla ricezione della racc. A/R, la somma pari ad un quarto (E 1606,60 comprensiva di spese di spedizione) del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa con indicazione del codice Tributo, con l'indicazione che il pagamento dell'importo indicato nel termine di 30 gg avrebbe stinto la contravvenzione.

Il teste riferiva che successivamente alla ricezione di detto plico, trascorsi ben oltre 30 gg, nessun versamento veniva effettuato dal Sa. Ca..

Sulla scorta delle dichiarazioni rese, ed in base alla documentazione acquisita agli atti , risulta provata la penale responsabilità di Sa. Ca. nella sua qualità di amministratore della società Villa Jonia s.r.l., in relazione al reato a lui ascritto in rubrica in quanto risultano integrati gli elementi costitutivi delle fattispecie astratte.

Quanto all'elemento materiale, Sa. Ca., nella citata qualità, ometteva di redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi) e di compiere detta valutazione in relazione alla sede della struttura ed all'attività lavorativa ivi posta in essere, non provvedendo, tra" l'altro, successivamente al deposito del DVR (redatto successivamente all'accesso dei carabinieri) al pagamento del quarto della somma massima prevista per la sanzione pecuniaria.

Quanto all'elemento psicologico si rinviene una colpa generica consistente nella negligenza nella regolare valutazione dei rischi e relativa redazione del DVR relativa all''attività svolta presso la struttura adibita a casa di riposo per anziani.

Questo Giudicante ritiene di poter applicare le attenuanti generiche all'imputato in virtù del comportamento collaborativo avendo questi comunque provveduto ad adempiere seppure in ritardo alle prescrizioni a lui imposte , ed anche al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto di reato. Tutto ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp, ritiene equo irrogare a Sa. Ca. la pena di euro 3000,00 di ammenda, pena così determinata: pena base euro 4500.00 di ammenda, ridotta per le attenuanti generiche ad euro 3000,00 di ammenda, ritenendo più congrua in relazione al fatto commesso ed all'età dell'imputato, la pena pecuniaria rispetto a quella detentiva.

PQM
Letti gli artt. 533 e 535 cpp, dichiara Sa. Ca. responsabile del reato ascritto e, ritenute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 3000,00 di ammenda, oltre le spese processuali.

Napoli, 16.12.15

Depositata in Cancelleria il 16/12/2015

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