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Infortuni sul lavoro: esclusione della responsabilità del datore di lavoro in caso di condotta negligente del lavoratore (Giudice Federico Somma)

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Tribunale Napoli sez. VI, 02/12/2014, (ud. 17/11/2014, dep. 02/12/2014), n.15902

La responsabilità penale del datore di lavoro o del responsabile della sicurezza per infortunio sul lavoro non può essere affermata in mancanza di un preciso obbligo normativo violato o di elementi di rimproverabilità della condotta, specie quando la causa del sinistro è riconducibile a comportamenti negligenti o imprudenti del lavoratore.

Infortuni sul lavoro: esclusione della responsabilità del datore di lavoro in caso di condotta negligente del lavoratore (Giudice Federico Somma)

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso il 20-3-2013, M. Ge. e M. Gi. Sono stati tratti a giudizio per rispondere dei reati riportati in rubrica.

All'udienza del 17-3-2013, dopo la dichiarazione della contumacia di entrambi gl'imputati, si è proceduto all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle richieste istruttorie delle parti.

Alla successiva udienza del 28-4-2014 si è proceduto all'esame dei testi C.L., C.R. e Z.A.

All'udienza del 14-7-2014, presente M. Gi. (e revocata quindi la precedente declaratoria di contumacia dello stesso), dopo l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alla diretta acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti a firma dei testi B. e B., con contestuale revoca della relativa ordinanza ammissiva, si è proceduto all'esame dell'imputato M. Gi..

All'udienza del 17-11-2014, dopo l'acquisizione dei rilievi fotografici prodotti dalle parti, il giudice, dopo aver dichiarato la formale chiusura dell'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità di tutti gli atti, ha invitato le sono state invitate a formulare le rispettive conclusioni, in epigrafe riportate, e, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto e pubblicato in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno preliminarmente riassumere il contenuto delle prove dichiarative e acquisite in questo processo, nello stesso ordine in cui le stesse sono state assunte, ed illustrare quanto emerso in punto di fatto dagli atti utilizzabili per la decisione.

A) C.L., tecnico della prevenzione in servizio presso l'A.S.L. NA, ha riferito - in reazione ai fatti in contestazione - di essersi portato con il collega C. presso i locali siti in Napoli alla via D.M. ove erano in corso lavori di ristrutturazione degli uffici della Banca Intesa SanPaolo, in seguito a segnalazione - promanante dal Commissariato P.S. di zona - di avvenuto infortunio di un lavoratore dell'impresa. Il teste ha chiarito che il primo intervento era stato effettuato una settimana dopo l'infortunio, allorquando i lavori erano ancora in corso, ed era stato ascoltato uno dei lavoratori presenti, C.R., mentre l'infortunato non era presente, poiché - come riferitogli sul posto - era ancora ricoverato. Ha inoltre riferito che l'impresa operante sul cantiere era la Flooring S.r.l. dei fratelli M., cui il giorno stesso era stata richiesta la documentazione relativa all'attività di cantiere (piano di sicurezza, documento di valutazione dei rischi, dispositivi di protezione, informazione e formazione), pervenuta successivamente: dall'esame dell'incarto trasmesso era stato verificato che mancava la parte relativa al monitoraggio dell'elemento tipico dell'intervento che doveva essere effettuato. Il teste ha comunque chiarito di non aver visionato gli atti progettuali.

Sulla base dei dati a disposizione, la polizia giudiziaria aveva potuto ricostruire che il lavoratore sarebbe caduto da un trabattello ed effettivamente era presente al momento dell'accesso un trabattello, seppure non era utilizzato. Lo Z., nel descritto frangente, sarebbe stato intento all'utilizzo di una scarnatrice per realizzare tracce nel muro, destinate ad ospitare i cavi dell'impianto elettrico, ed avrebbe incontrato un ostacolo, battendo la testa sul muro e poi cadendo dal trabattello. All'uopo interpellato, il teste ha chiarito che le tracce in questione al momento del proprio accesso erano ancora visibili, ma già chiuse; l'altezza era di circa 2 metri dal piano di calpestio; non vi erano presenti altre strutture idonee a consentire la lavorazione in questione. Il C. ha inoltre chiarito di non aver compiuto una specifica verifica dell'idoneità della scarnatrice utilizzata. In fase di ispezione, comunque, non erano state rilevate contravvenzioni per cui elevare contestazioni; all'esito di un successivo accesso ispettivo compiuto nel mese di agosto, era stata tuttavia effettuata una valutazione di mancanza o comunque di carenza del documento di valutazione dei rischi, poiché ritenuto di tipo formale, privo dei necessari riferimenti a valutazioni in concreto, specificamente attinenti alle lavorazioni a compiersi sul cantiere. Erano pertanto state impartite prescrizioni specifiche sul punto, in particolare al fine di effettuare saggi per verificare che non esistessero speroni od ostacoli di sorta nella muratura oggetto dei lavori; le prescrizioni in questione - impartite al legale rappresentante dell'impresa, M. Ge. - erano state regolarmente ottemperate ed il pagamento della prescritta oblazione era avvenuto entro i termini concessi.

Rispondendo alle domande del difensore, il teste ha affermato che in casi del genere l'effettuazione di un saggio preliminare dei muri è "opportuno in ogni caso", poiché il pericolo della verificazione di eventi del tipo di quelli incorsi allo Z. rientrava tra quelli possibili, da considerare in sede di valutazione dei rischi. Lo stesso ha sul punto osservato che il pericolo era reso nel caso di specie vieppiù attuale per l'atipicità della struttura, molto risalente nel tempo e quindi verosimilmente interessata da una stratificazione di opere potenzialmente disomogenee. Ha comunque confermato di aver esaminato tutti i documenti fornitigli, di cui ha ribadito la completezza formale, anche in relazione al verbale del 04 maggio d'inizio cantiere, al DVR (documento di valutazione rischi, documento generico, relativo a tutte le lavorazioni d'impresa), all'affidamento dei DPI (dispositivi di protezione individuale) e alla formazione specifica dei dipendenti per le lavorazioni da effettuarsi sul cantiere.

Il C. ha inoltre ammesso di aver appreso, successivamente, che vi era stato un procedimento disciplinare interno a carico del lavoratore. In relazione al POS (piano operativo sicurezza), ne era stato chiesto stralcio all'impresa in relazione alla realizzazione degli impianti tecnologici e la relativa scheda poteva a suo giudizio ritenersi sufficientemente completa.

Lo stesso ha infine ammesso che all'origine dell'infortunio dello Z. potesse esservi un possibile movimento anomalo del trabattello e che la necessità di utilizzare ponti mobili con ruote bloccate era stata inserita nella relativa scheda di lavorazione.

B) C.R., dipendente della Flooring s.r.l. all'epoca dei fatti e all'attualità, ha riferito di conoscere Z.A. in quanto costui era stato in precedenza proprio collega di lavoro. Lo stesso ha rappresentato di essere stato presente all'infortunio dello Z.A., chiarendo che esso era intervenuto mentre costui lavorava, in particolare mentre stava facendo una traccia elettrica, allorquando aveva perso l'equilibrio ed era caduto, chiarendo di essersi trovato in tale frangente ad una distanza di circa 7, 8, 10 metri. Ha in ogni caso chiarito di non aver visto la caduta ma di essersi voltato soltanto quando il collega si trovava oramai già a terra, essendo stato comunque il primo ad accorrere in suo soccorso. Ha specificato di aver appreso delle modalità della caduta dallo stesso Z.A., constatando che di fatto nel muro vi era una pietra più dura del tufo. Al momento della caduta, l'operaio si trovava su un trabattello con ruote bloccate e 4 aste bloccanti, che, stando a quanto riferitogli dallo stesso infortunato, il trabattello si era spostato, ciò che non dovrebbe accadere ma era evidentemente nel caso di specie avvenuto. Sul punto il C. ha chiarito che di solito la struttura in questione viene sempre fissata, altrimenti non vi si puo' salire, chiarendo altresì che a provvedervi doveva essere in ogni caso lo stesso operaio che lo utilizzava.

Il teste ha infine chiarito che la traccia di lavorazione era nel caso di specie verticale e che l'ostacolo era stato trovato ad un'altezza di circa 1,50 - 1,60 m., chiarendo di avere eseguito in altre circostanza anch'egli lavorazioni dello stesso tipo, per le quali l'utilizzo del trabattello era di fatto necessario fino a quando non fosse possibile effettuare la lavorazione direttamente dal piano di calpestio.

C) Z.A., persona offesa del reato di cui all'art. 590 cod.pen. in contestazione, ha dichiarato che il giorno dell'incidente, mentre era intento ad effettuare una traccia dall'alto di un trabattello, si era sbilanciato ed era caduto, senza serbare ulteriori ricordi sulle cause dell'accaduto. Lo stesso ha chiarito che al momento del sinistro stava utilizzando un apposito attrezzo, di solito utilizzato dagli elettricisti, di cui non ricordava il nome, che egli aveva peraltro già utilizzato in precedenza, presso altri cantieri. Il teste ha inoltre aggiunto che si trattava di attrezzo di uso comune nell'edilizia, per il quale non egli abbisognava di specifiche istruzioni; in ogni caso l'impresa gli aveva fatto firmare alcuni documenti a tal riguardo.

Lo Z.A. ha inoltre chiarito che:

- il periodo lavorativo da lui trascorso presso la Flooring S.r.l. era stato breve;

- al momento dell'infortunio stava lavorando circa a quota 1,70;

- il trabattello era fissato con fermi sulle ruote e rinforzato da sbarre;

- egli non era in grado di riferire se il trabattello si fosse spostato o meno al momento della caduta;

- egli era caduto in avanti, tra il muro e il trabattello, che nell'occasione aveva sistemato personalmente, sotto il controllo del capocantiere, ad una distanza di circa 40 cm (poiché una distanza inferiore era incompatibile con lo svolgimento della lavorazione);

- che egli aveva frequentato corsi di informazione e formazione sulla sicurezza, non ricordando però se fossero stati svolti specificamente in relazione a quel cantiere e prima dell'inizio delle lavorazioni.

D) In sede di esame, l'imputato M. Gi., responsabile del servizio prevenzione e protezione della Flooring S.r.l. all'epoca e all'attualità, ha riferito che lo Z.A. aveva regolarmente frequentato i corsi di formazione sulla sicurezza, sia per i rischi di natura generale, attinenti al lavoro che doveva svolgere, sia per i rischi, in particolare, della mansione che doveva ricoprire; vi avevano infatti provveduto egli stesso e tal S.P., collaboratrice dell'impresa per il profilo della formazione e della sicurezza, mentre talvolta i corsi erano anche affidati a società esterne, come comitati paritetici o società abilitate. Lo stesso ha comunque tenuto a precisare che l'impresa era certificata dal CERMET (ente ACCREDIA), trattandosi notoriamente di certificazione più attendibile di altre, per ottenere la quale bisognava essere in regola con procedure e dotazioni addirittura superiori rispetto a quelli richiesti dal d.Lgs. 81/08. A tal proposito ha rappresentato che erano nella disponibilità dell'impresa schede di formazione da cui risultava che lo Z.A. aveva regolarmente frequentato i corsi in questione. Ha poi descritto, in termini generali, il sistema di gestione della sicurezza nella Flooring S.r.l., con "tutta una serie di preposti alla sicurezza che sono tutti i capicantiere che svolgono dei corsi apposta e tutti i tecnici", definendolo "sistema premiante e sanzionatorio", per cui venivano responsabilizzati tecnici di cantiere e capicantiere, non potendo egli seguire adeguatamente tutti i numerosi cantieri sparsi sul territorio italiano, presso i quali comunque effettuava continue verifiche a sorpresa ("a spot"). Nel caso di specie - ha aggiunto - era stata effettuata la valutazione dei rischi, c'erano infatti un verbale di valutazione rischi ad inizio cantiere e un verbale per quanto riguarda l'ambiente, a seguito di sopralluogo iniziale, trattandosi comunque di una lavorazione che non comportava particolari problemi tecnici.

Interpellato specificamente sull'eventuale effettuazione, in sede di valutazione dei rischi ad inizio cantiere, di sondaggi che avessero consentito di verificare la consistenza delle strutture murarie oggetto di lavorazione, il M. ha riferito che non era emerso, in sede di sopralluogo iniziale, che potessero esservi materiali di consistenza diversa, come d'altronde confermato dai saggi effettuati. Ha in proposito aggiunto che lo Z.A. era un operaio esperto, evidenziando peraltro che proprio per questo genere di dipendenti si verificava con maggior frequenza il mancato rispetto di regole prudenziali, evidentemente a motivo dell'eccesso di confidenza ("l'operaio di una certa esperienza è convinto di essere invincibile e quindi di poter fare tutto"). Ha inoltre precisato che la scanalatrice rappresentava un'attrezzatura molto semplice da usare, usata anche dagli elettricisti ("che non sono ... edili veri e propri"). Riteneva pertanto che nel caso di specie si fosse trattato di un caso d'imperizia per la troppa sicurezza ... di Z.A. che si era sporto dal trabattello piuttosto che scendere, perché in realtà sarebbe dovuto scendere e proseguire la traccia che stava facendo.

Compulsato dal rappresentante della pubblica accusa in merito alla contravvenzione rilevata in merito alla contestata mancata o insufficiente effettuazione di saggi preliminari sulle opere murarie, il M. ha osservato che l'impresa aveva deciso di ottemperare alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e di pagare l'oblazione, dubitando comunque egli della fondatezza del rilievo ("Lo si fa perché lo si vuole fare sul cantiere, ma non credo che bisogna fare dei saggi, non credo che sia previsto dalla legge, ma anche dal buonsenso") e rimarcando la circostanza che nel caso di specie, pur essendo stati tali saggi effettuati in via preliminare - come accennato in precedenza - non si era ritenuto di recepire tale verifica in un'apposita documentazione.

Lo stesso ha aggiunto che lo Z.A. "era un operaio finito, perché aveva lavorato in diverse ditte sempre come operaio edile" e gli erano stato segnalato da alcuni propri dipendenti di vecchia data. Era comunque stato regolarmente assunto, anche se da poco tempo (sul punto ha tenuto a chiarire che la propria impresa cercava di assumere direttamente gli operai, evitando di ricorrere al subappalto proprio per cercare di operare un controllo sulla sicurezza maggiore).

Interpellato circa la prossimità tra la data di assunzione dello Z.A., la formazione risultante dalla documentazione esibita e l'inizio delle lavorazioni, l'imputato ha riferito che probabilmente la parte formativa era intervenuta contemporaneamente all'immissione nel cantiere, nel quale peraltro era anche prevista la presenza di un capocantiere e del direttore di cantiere.

Rispondendo alle domande del proprio difensore, il M. ha chiarito, a completamento di quanto in precedenza riferito, che dopo le prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza era stato certamente effettuato - pur non condividendone egli, per quanto in precedenza rappresentato, la necessità - l'adeguamento del DVR rispetto alla necessità di effettuare in via preliminare saggi delle murature che venivano poi trattate degli operai. Ha inoltre chiarito che i verbali dai quali risultava l'intervenuta formazione degli operai sui rischi di cantiere erano regolarmente redatti e sottoscritti dai destinatari contestualmente, proprio cioè all'esito dell'atto formativo e non separatamente, in un secondo momento ("Certo, sennò non avrebbero senso. Sono sempre redatti sul posto i verbali, sia per quanto riguarda l'ambiente che per quanto riguarda la sicurezza, quindi, il verbale è redatto sul posto"), poiché era opportuno procedere alla relativa valutazione proprio alla presenza degli operai, che, anche in base alla loro esperienza, possono essere in grado di far emergere peculiari problematiche esecutive non considerate in prima battuta.

E) Dalla relazione di servizio a firma di B.C. (assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Volanti dell'U.P.G. della Questura di Napoli), risulta che in data 11-5-2012, alle ore 11:30 circa, lo stesso si era portato alla via D.M. presso il cantiere in questione, appurando che nel corso dei lavori commissionati alla Flooring S.r.l. dalla Banca Intesa San Paolo era occorso un incidente all'operaio Z.A., che al momento dell'intervento della polizia giudiziaria era stato già trasportato in ospedale; risulta inoltre che al momento dell'intervento il tra battello da cui sarebbe caduto lo Z.A. non si trovava più nella stanza in cui si era verificato l'incidente (secondo quanto riferito nell'immediatezza da C.R.) ma nella stanza accanto.

Quanto alle prove documentali risultano acquisiti agli atti:

- il verbale dei rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Scientifica (B. e M.) l'11-5-2012 alle ore 15:00;

- la denuncia d'infortunio all'INAIL (del tipo online) in data 11-5-2012 (n. 5 pagine);

- il certificato medico di infortunio o di malattia professionale del 17-9-2012 (diagnosi: fratture bilaterali dei polsi trattate con gesso a destra e FE a sinistra; inabilità con prognosi giustificata dal 17 settembre al 16 ottobre 2012);

- il referto medico INAIL del 16-10-2012 (durata malattia 167 giorni)

- il verbale d'ispezione del 07-8-2012, con relativa impartizione di prescrizioni;

- il verbale di accertamento del 22-8-2012 (ottemperanza e ammissione all'oblazione);

- il Verbale Rischi Inizio Cantiere del 04-5-2012;

- la scheda di formazione e addestramento del 04-5-2012;

- la lettera di fornitura dei mezzi di protezione individuale sottoscritta da Z.A. il 22-4-2012;

- il certificato rilasciato dalla CERMET in data 06-9-2001 alla Flooring S.r.l.;

- il verbale di contestazione "Operai" dell'11-5-2012 (avente ad oggetto "utilizzo non corretto attrezzature di lavoro", con applicazione di sanzione pecuniaria di euro 30,00);

- il provvedimento di applicazione di sanzione disciplinare del 21-5-2012 a mezzo raccomandata A.R. (con copia della relativa ricevuta di ritorno, sottoscritta dal destinatario in persona il 28-5-2012);

- il modulo di rilevazione infortuni/incidenti/situazione pericolose dell'11-5-2012;

- lo stralcio del Piano Operativo di Sicurezza relativo all'utilizzo di scanalatrici e ponti mobili;

- il referto del pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli in data 11-5-2012;

- rilievi fotografici della Polizia Scientifica;

- rilievi fotografici di parte privata, privi di data certa.

Tanto premesso sulle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice ritiene di dover assolvere gl'imputati perché il fatto non sussiste.

Non si ritiene in particolare fondato il contestato titolo di colpa specifica per violazione degli artt. 17 co. 1 lett. a) e 28 co. 2 lett. a) del Dlgs.vo n. 81/08, per non aver provveduto gl'imputati, nelle indicate qualità, ad analizzare preventivamente, nel DVR il rischio dell'uso dell'attrezzatura scanalatrice nella fase di esecuzione tracce murali, poiché, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, puo' ritenersi provato che non sussistessero specifiche ragioni nel senso indicato, in difetto dei necessari presupposti in fatto e dell'assenza di uno specifico obbligo normativo.

La ricostruzione dei fatti emersa dall'attività istruttoria, infatti, consente di ritenere che la causa più probabile della verificazione dell'infortunio occorso a Z.A. sia da ravvisare nella negligenza dello stesso operaio, che avrebbe in buona sostanza continuato ad operare la propria lavorazione dall'altro del tra battello pur essendo oramai giunto ad un'altezza che gli avrebbe consentito di effettuare tale operazione all'inpiedi sul piano di calpestio dell'immobile (ciò che gli avrebbe consentito senz'altro, nella dedotta ipotesi d'impatto con un ostacolo murario, di conservare il proprio equilibrio ovvero di cadere con conseguenze di gran lunga meno significative di quelle malauguratamente verificatesi).

Quanto all'elemento di colpa generica rappresentato dalla dedotta mancata effettuazione di adeguati saggi della consistenza del muro oggetto delle lavorazioni, deve osservarsi che - al di là del dato fattuale per cui, in mancanza di apposito obbligo di legge, non è possibile confutare sulla base di precisi elementi fattuali quanto in proposito affermato da M. Gi. circa l'avvenuta effettuazione di una simile operazione prima dell'inizio delle operazioni - non è emerso con certezza che tale sia stata la causa della caduta (non avendo in particolare sul punto neanche il diretto interessato fornito specifici argomenti di valutazione). La stessa polizia giudiziaria specializzata procedente, in definitiva, ha dovuto riconoscere che nel caso di specie l'impresa appaltante osservava un elevato standard di rispetto della normativa e, in generale, delle regole antinfortunistiche, curando la formazione dei dipendenti e la dotazione degli stessi di adeguati dispositivi. Non è dato ravvisare in buona sostanza nel materiale utilizzabile ai fini della decisione elementi di rimproverabilità della condotta degl'imputati che consentano in qualche modo di addebitare loro, da un punto di vista causale prim'ancora che soggettivo, la responsabilità delle lesioni riportate nell'occorso dall'operaio Z.A.. Deve pertanto adottarsi pronuncia assolutoria nei confronti degli stessi per insussistenza del fatto.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p., assolve M. Ge. e M. Gi. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Napoli, 17 novembre 2014

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