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Responsabilità penale nei gruppi ultras: organizzazione, vicinanza ai luoghi e possesso di oggetti offensivi (Corte appello Napoli - Quinta sezione)

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Corte appello Napoli sez. V, 15/04/2024, (ud. 26/03/2024, dep. 15/04/2024), n.3442

Il reato previsto dagli articoli 6-ter e 8-ter della Legge 401/1989 si configura anche in assenza di scontri effettivi tra tifoserie, qualora vi sia il possesso di strumenti atti all’offesa o alla difesa e la presenza nei luoghi adiacenti o durante i trasferimenti verso la manifestazione sportiva. La nozione di “immediate vicinanze” è da intendersi in senso ampio, comprensiva di situazioni che favoriscono l’imminente rischio di uno scontro (Cass. Pen., Sez. III, n. 1988/2015). Non è applicabile l’art. 131-bis c.p. per tenuità del fatto nei reati commessi in occasione di manifestazioni sportive.

Responsabilità penale nei gruppi ultras: organizzazione, vicinanza ai luoghi e possesso di oggetti offensivi (Corte appello Napoli - Quinta sezione)

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Appellanti avverso la sentenza emessa il 07/04/2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione penale, con la quale gli imputati sono stati condannati per il reato ascritto, concesse le circostanze attenuanti generiche a CO.Fe. ed altri (…), valutate con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, D.RA. alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 700,00 di multa, CO.Fe. e SE.Pi. alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, SA.Mi. alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa per CO., D.RA. e SE.

Confisca e distruzione di quanto in sequestro a cura della P.G. operante - con facoltà di subdelega.

Avverso la sentenza interponeva appello la difesa degli imputati, chiedendo:

Avv. Ne.Sg. per Sa.Mi.:

1) Assoluzione per non aver commesso il fatto, per mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della prova.

Come emerso dai verbali di perquisizione e sequestro, la vettura (…), di proprietà della Ca., compagna del Sa., era rinvenuta all'interno del parco Ises, tuttavia, il Sa. non era fermato a bordo della stessa, ma solo nelle vicinanze dell'autovettura, essendo imputato per il solo fatto che la stessa risultava di proprietà della compagna Ca.Vi.

Inoltre, non vi era alcuna prova dell'organizzazione di uno scontro con la tifoseria avversaria e la distanza dell'imputato dal luogo in cui si svolgeva la manifestazione sportiva, circa 9 km, non consentiva di ritenere integrata la fattispecie di cui al capo a).

2) Esclusione della punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

La difesa richiamava una pronuncia del Tribunale di Frosinone, la quale riteneva applicabile la particolare tenuità a fronte di una condotta sostanzialmente innocua ed inidonea a mettere in pericolo gli altri spettatori.

Inoltre, la difesa fondava la propria richiesta in considerazione dell'intensità del dolo e del grado della colpa.

3) Concessione attenuanti generiche, prevalenti o equivalenti rispetto all'aggravante contestata. Minimo della pena. Benefici di legge nella massima estensione.

Avv. Al.Io. per Co.Fe. e Se.Pi.:

1) Assoluzione perché il fatto non sussiste, per non averlo commesso, per carenza, insufficienza o contraddittorietà della prova.

La sentenza di primo grado si fondava, in via principale, sulle dichiarazioni del teste di P.G., Ispettore Superiore della Polizia di Stato, Ra.Gi.

Tuttavia, l'attività di perquisizione personale e veicolare dava esito negativo. In particolare, l'autovettura in uso al Se. non era perquisita per ragioni di ordine pubblico, mentre il Co. era fermato alla guida dell'autovettura (…), di proprietà del D.Ra., ma, mentre quest'ultimo indossava un corpetto per attutire i colpi, il Co. non indossava alcunché.

Del pari, non poteva dirsi raggiunta la prova della ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato, essendo mancato un giudizio prognostico ex ante al fine di verificare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ovvero il possesso di artifizi in occasione di manifestazioni sportive. Risultava, altresì, carente l'elemento soggettivo del reato. Inoltre, il Giudice di Prime Cure non teneva in considerazione che, ai fini dell'integrazione del reato, la norma richiedeva il compimento della condotta incriminata nelle adiacenze dei luoghi di manifestazione sportiva,

2) Disapplicazione della contestata recidiva, applicazione delle generiche nella massima estensione e rideterminazione pena nel minimo edittale, tenendo conto della risalenza nel tempo dei fatti, delle modalità non allarmanti della condotta, della minore capacità a delinquere degli imputati e del corretto comportamento processuale, Avv. Ni.Ba. per D.Ra.

1) Assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il D.Ra. veniva fermato all'interno della propria autovettura, ma non tentava la fuga. Inoltre, all'interno della stessa venivano rinvenuti strumenti inoffensivi. La ricostruzione operata sulla base delle dichiarazioni del teste Ra. non teneva conto del dato temporale e spaziale, i quali rendevano inverosimile che gli imputati fossero in partenza da Santa Maria C.V. con 90 minuti di anticipo rispetto all'orario utile per lo scontro.

In considerazione del profilo temporale, non era possibile escludere che gli imputati rinunciassero al proposito ovvero che taluno si dissociasse dal proposito comune. Inoltre, il Giudice di Prime Cure non teneva in debita considerazione il concetto di "immediate adiacenze" per la configurazione del reato.

All'odierna udienza, il P.G. chiedeva la conferma della sentenza. I difensori degli imputati si riportavano ai motivi di appello, chiedendone l'accoglimento.

All'esito la Corte, riunita in camera di consiglio, deliberava la decisione come da dispositivo.

Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato esclusivamente in riferimento alla posizione del Sa.Mi., in relazione alla determinazione della pena. Per il resto, la sentenza impugnata va confermata in ogni capo e punto, valorizzando le puntuali e precise valutazioni compiute dal giudicante in primo grado, qui integralmente richiamate. Come emerso dai verbali di perquisizione e sequestro del 12/10/2016, nonché dall'escussione testimoniale dell'Ispettore Ra.Gi., in data 12/10/2016, alle ore 15:00, 15:15, agenti di P.G., a seguito di segnalazione telefonica anonima, si recavano all'interno del Parco (…), ove accertavano la presenza di una trentina di giovani armati, partecipi del gruppo ultras della Casertana "Noi solo per la maglia". Gli odierni imputati, tutti appartenenti a gruppi di tifoserie ultras ad eccezione del solo D.Ra., alla vista della pattuglia della Polizia, si davano a repentina fuga. Nello specifico, in occasione e nel luogo previsto per tale raggruppamento, ovvero il parco (…), erano rinvenute due auto, l'una in uso al Sa., ferma e con gli sportelli aperti, al cui interno venivano ritrovati strumenti idonei all'offesa, l'altra, in uso al Se., già controllato, più di una volta, alla guida della stessa.

Il Sa. ed il Se. erano riconosciuti durante il tentativo di dileguarsi dal Ra. e dai Sovrintendenti Fr. e D.Ri.

Il Co. ed il D.Ra. erano fermati all'interno di un'autovettura (…), condotta dal Co.

L'attività di perquisizione veicolare conduceva al ritrovamento di aste in ferro, aste in plastica, caschi per motocicletta, un passamontagna e qualche fumogeno da stadio, materiale caduto in sequestro. Il tutto avveniva ad una distanza di 9, 12 km dal luogo di svolgimento di una manifestazione sportiva che vedeva contrapposte due tifoserie rivali. Al riguardo, il teste di P.G., Ra.Gi., responsabile per le tifoserie dal 1993, precisava che il termine della partita era previsto alle ore 16:45 e che, verosimilmente, se le tifoserie avessero deciso di scontrarsi, sarebbe accaduto a quell'ora. Tra le tifoserie, infatti, "non correva buon sangue" e, qualche anno prima, si erano registrati scontri a Cava de' Tirreni. Tale previsione era avanzata anche in considerazione della breve distanza che separa il parco (…) dal luogo della manifestazione sportiva. Dunque, la presenza di un raggruppamento di circa 30 tifosi, che, alla vista della pattuglia, si dava alla fuga, nonché le circostanze di tempo, di luogo ed il ritrovamento di strumenti atti all'offesa, all'interno dell'auto in uso al Sa., deponevano nel senso di ritenere che la condotta posta in essere dagli imputati fosse volta all'organizzazione di uno scontro.

Operata tale premessa, appare opportuno passare ad analizzare nello specifico le posizioni dei singoli imputati.

In riferimento alla posizione del Sa., non si nutrono dubbi circa la responsabilità penale per il reato in contestazione.

Come emerso dai verbali di perquisizione e sequestro del 12/10/2016, nel parco (…), all'interno della vettura (…), di proprietà della Ca. ed in uso al Sa., veniva rinvenuta un'asta tubolare di ferro lunga 113 cm., un'asta tubolare di plastica lunga 86,5 cm ed un'asta tubolare di plastica lunga 85,5 cm. L'odierno imputato non era trovato alla guida dell'autovettura. Tuttavia, lo stesso era riconosciuto da parte del Ra. e dei Sovrintendenti Fr. e D.Ri., presente sul posto e datosi alla fuga.

La sua presenza non trova altra giustificazione che l'organizzazione di una spedizione contro la tifoseria opposta, emergente dal numero delle persone riunitesi, nonché dal rinvenimento di oggetti atti ad offendere e di difesa.

In secondo luogo, si condividono le conclusioni cui perveniva il Giudice di Prime Cure circa la nozione di "immediate vicinanze", dovendo quest'ultima essere enucleata con riferimento alle caratteristiche dei luoghi ed alla possibilità di agevole raggiungimento dei luoghi adiacenti allo stadio (Cass., Pen., n. 29601/2011).

Ciò posto, va tenuto conto anche del fatto che l'art. 6 ter, L. 401/1989, letto in combinato disposto con l'art. 8 ter, sanziona anche i fatti commessi durante i trasferimenti verso i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni in questione, anche se non nelle immediate adiacenze.

Ed, infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione, "il possesso di fuochi artificiali o oggetti analoghi è vietato, non solo nelle immediate adiacenze dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni stesse, ma anche durante i trasferimenti da e verso detti luoghi e, dunque, per tutto il tragitto necessario" (Cass. Pen., sez. III, n. 1988/2015).

In riferimento al secondo motivo di gravame presentato nell'interesse del Sa., va esclusa l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.

Al riguardo, il comma 3 della citata disposizione enuncia che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità in riferimento ai reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Invece, in riferimento al terzo motivo di gravame, tenuto, poi, conto dei criteri ex art. 133 c.p., il trattamento sanzionatorio prescelto dal giudice di prime cure non appare congruo. Invero, condivisibile è il diniego delle circostanze attenuanti generiche, né in misura equivalente, né in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante, perché in alcun modo emergenti.

Ma, quanto alla determinazione della pena, il Giudice di prime cure, ha determinato la pena in modo completamente diverso da quella inflitta ai correi, presumibilmente tenendo conto della recidiva contestata.

Tuttavia, ad avviso del Collegio i precedenti penali ascritti al Sa. non giustificano la determinazione della pena base in misura così elevata rispetto ai correi. La pena va, pertanto così determinata: alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., con specifico riferimento alle modalità della condotta, la gravità del pericolo e negativa personalità del Sa., già gravato da precedenti penali, pena base sei mesi di reclusione ed euro 1200, aumentata in considerazione della recidiva a mesi dieci di reclusione ed euro 2000 di multa.

Non è, infine, possibile concedere la sospensione condizionale della pena, non ritenendosi che l'imputato si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori delitti. Allo stesso modo, non è possibile concedere allo stesso il beneficio della non menzione della condanna, in considerazione della mancanza di resipiscenza dell'imputato, il quale perseverava nella commissione di delitti.

Passando ad analizzare le posizioni del Co. e Se. non si nutrono dubbi circa la responsabilità penale degli imputati per il reato in contestazione.

In riferimento alla posizione del Co., noto all'ufficio come partecipe del gruppo ultras, gli agenti di P.G., in occasione del controllo del 12/10/2016, a seguito della fuga innestata dall'arrivo delle FF.OO., fermavano un'autovettura (…), condotta dal Co., in compagnia del proprietario dell'auto, tale D.Ra.

L'attività di perquisizione veicolare conduceva al ritrovamento di aste in ferro, aste in plastica, caschi per motocicletta, un passamontagna e qualche fumogeno da stadio, materiale caduto in sequestro.

Le ridotte dimensioni delle autovetture ed il numero di oggetti atti ad offendere, presenti a bordo, imponevano di estenderne il possesso consapevole anche ai passeggeri della (…), ovvero al D.Ra.

Può, dunque, dirsi raggiunta la prova della ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, in riferimento alla posizione del Co., alla guida dell'autovettura, in cui veniva rivenuto il materiale caduto in sequestro. In riferimento alla posizione del Se., gli indizi di prova non lasciavano dubbi circa l'ascrivibillità della condotta contestata all'odierno imputato. Infatti, come emerso dalle dichiarazioni del teste di P.G., Ra.Gi., responsabile per le tifoserie dal 1993, non poteva provvedersi, nell'imminenza del controllo, alla perquisizione dell'autovettura del Se., per ragioni di ordine pubblico, essendo gli agenti, circa tre o quattro, circondati dai trenta giovani. Tuttavia, la presenza del Se. nei luoghi in cui si realizzava il raggruppamento di tifosi, il tentativo di fuga, come accertato dal Ra. e dai Sovrintendenti Fr. e D.Ri., il successivo controllo ad opera degli agenti di P.G., unitamente all'intervento dei trenta giovani, finalizzato ad impedire la perquisizione veicolare in uso al Se., deponevano nel senso della sussistenza di una responsabilità concorsuale del Se.

Valgono al riguardo, in riferimento alla posizione del Co. e del Se., le medesime considerazioni già avanzate in riferimento alla nozione di "immediate vicinanze" ai fini della configurazione del reato in contestazione.

Tenuto, poi, conto dei criteri ex art. 133 c.p., il trattamento sanzionatorio prescelto dal giudice di prime cure appare congruo ed adeguato al disvalore del fatto ed alla negativa personalità degli imputati e non è possibile concedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, ovvero in misura prevalente, né il minimo della pena.

Il Giudice deve tenere conto dei criteri indicati nel succitato articolo, valorizzando la gravità del reato, desunta dalle modalità dell'azione, dalla gravità del pericolo realizzato, dall'intensità del dolo o dal grado della colpa, nonché dalla capacità a delinquere del colpevole, desunta dai precedenti penali.

Nel caso di specie, assumevano rilevanza le modalità della condotta, in considerazione del numero di aste, anche in ferro e di armi bianche, presenti all'interno dell'autovettura, come da verbale di perquisizione e sequestro, idonee all'offesa, in possesso dell'imputato Co., nonché l'intensità del dolo, come desunta dalle modalità dell'azione ed i precedenti penali dell'imputato.

Analoghe considerazioni valgono per il Se., in ragione dei precedenti penali dell'imputato, della condotta concorsuale rispetto alla realizzazione di un reato, per modalità concrete, contrassegnato da rilevante gravità del pericolo e del tentativo di dileguarsi alla vista degli agenti di PG.

Il giudice di Prime cure correttamente applicava la recidiva contestata ad entrambi gli imputati, posto che perseveravano nella commissione di delitti, disinteressandosi ancora una volta delle prescrizioni impostegli dall'Autorità, esponendosi volontariamente alle conseguenze per cui vi è procedimento, ponendo in essere una condotta espressiva di un crescente disinteresse per le prescrizioni di legge.

Infine, in riferimento alla posizione del D.Ra., occorre rilevare che, questi, seppur soggetto estraneo alla tifoseria in quanto controllato per la prima volta nel contesto ultras, veniva fermato all'interno dell'autovettura condotta dal Co., in cui era presente materiale caduto in sequestro (tra cui aste in plastica e ferro) e, nell'atto della perquisizione, lo stesso D.Ra. indossava un corpetto di plastica realizzato artigianalmente, verosimilmente da utilizzare per parare dei colpi. Ciò posto, appare corretta la ricostruzione operata dal Giudice di Prime Cure, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste Ra.

Inoltre, contrariamente alla censura mossa dalla difesa, il reato in esame si consuma a fronte dell'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, come accertata dagli Agenti di P.G. Valgono, infine, le medesime considerazioni già effettuate in relazione alla nozione di "immediate vicinanze" per gli altri imputati. Per i contemporanei impegni dell'estensore dovuti al gravoso carico di lavoro si fissa il termine di cui al dispositivo per il deposito della motivazione.

P.Q.M.
Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del 7 aprile 2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, appellata da Co.Fe., Se.Pi., D.Ra. e Sa.Mi., ridetermina la pena inflitta a Sa.Mi. nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

Conferma nel resto e condanna Co.Fe., Se.Pi. e D.Ra. al pagamento delle spese.

Riserva il termine di giorni 90 per il deposito dei motivi.

Così deciso in Napoli il 26 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2024.

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